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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4120/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti TROJER Parte_1 C.F._1
NICOLE e ALLEGRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GRIES 11 C BOLZANO presso il difensore avv. TROJER NICOLE;
- parte appellante -
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO in LARGO PORTA NUOVA 9 TRENTO;
- parte appellata -
in punto: appello avverso la sentenza nr. 395/2023 del Giudice di Pace di Bolzano di data 29/11/2023
(e depositata il 29/11/2023);
causa discussa all'udienza ex art. 437 c.p.c. del 31/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
- respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e ragione;
- previa ogni più opportuna e/o necessaria declaratoria;
- richiamate integralmente le eccezioni, deduzioni, istanze e difese svolte nel primo grado di giudizio;
pagina 1 di 6 - per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, in riforma integrale della sentenza n.
395/2023, pubblicata in data 29 novembre 2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Bolzano, Giudice dott.ssa Maria Costanza Giatti a definizione del primo grado di giudizio della causa iscritta al R.G. N.
6004/2022, notificata in data 1 dicembre 2023.
In via preliminare:
...
In via principale e nel merito:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, l'erroneità, l'infondatezza, la nullità del verbale n. PTR
2207002126 della Sezione Polizia Stradale di Bolzano, notificato a mani del ricorrente in data 24 novembre 2022, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
- per l'effetto, voglia dichiarare la nullità e/o annullare l'opposto verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. della Sezione Polizia Stradale di Bolzano NumeroDiCar_1
riformando integralmente la sentenza n. 395/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano di prime cure;
- voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese ed accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
In via istruttoria conclude come in atti. per la parte appellata Controparte_1
:
[...]
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti, previo rigetto della domanda cautelare.
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”
In via istruttoria come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Bolzano dd. 20/12/2022 il signor , quale Parte_1
conducente del mezzo targato FM (veicolo) - 18 (rimorchio), opponeva la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 87,00 con decurtazione di 3 punti della patente di guida, portata dal verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada Nr. dd. 24/11/2022 NumeroDiPat_1
(“art 164/8 cds conducente del complesso veicolare trasportava un carico di autovetture sporgente longitudinalmente nella parte anteriore - al conducente è intimato di sistemare il carico riportandolo pagina 2 di 6 secondo la norma - per questa violazione e prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 3
- nb: nell' immediatezza, i documenti non venivano ritirati in quanto il conducente provvedeva a ripristinare il carico”), deducendo: difetto di motivazione del verbale opposto;
insussistenza nel merito della violazione contestata;
erronea interpretazione ed applicazione della norma di legge.
Con sentenza nr. 395/2023 di data 29/11/2023 il Giudice di Pace di Bolzano rigettava l'opposizione sulla scorta della seguente motivazione: “dalla documentazione dimessa e dalla lettura del verbale impugnato risulta provata la violazione dell'art. 164 del codice della strada da parte del conducente dell'autoarticolato ATVQ, tg. FM, e rimorchio, tg. 18, che trasportava un carico di autovetture sistemate non a norma di legge, ossia in violazione dell'art. 164 citato. Lo stesso conducente, infatti, provvedeva subito a sistemare il carico della bisarca in maniera regolare nell'immediatezza della contestazione e per tale ragione non gli venivano ritirarti i documenti del veicolo. Da un tanto si evince di tutta evidenza che il veicolo circolava con il carico non sistemato correttamente e che il conducente ha potuto subito provvedere a sistemarlo correttamente. Nessuna violazione veniva contestata al conducente in punto limiti di sagoma di cui all'art. 10 del codice della strada, atteso che nel caso di specie oggetto della contestazione è stata una norma comportamentale che punisce il trasgressore che con un carico mal sistemato si immette nella circolazione”.
Con ricorso in appello avverso la sentenza il ricorrente lamentava: Parte_1
1) insussistenza della fattispecie contestata. falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 164 cds;
2) difetto di motivazione del verbale opposto in primo grado. violazione dell'art. 164 cds.
Il Commissariato del Governo, costituitosi nel giudizio d'appello in data 6/6/2024 concludeva come sopra per l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
2. L'appello è infondato.
2.1. In primo luogo, occorre dare atto che la sanzione della quale al comma VIII dell'art. 164 del
Codice della Strada - Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 (“Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €
344”) è stata applicata all'appellante per violazione dei commi I e II del medesimo articolo che così recitano: “
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;
da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
da non compromettere la stabilità del veicolo;
da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose pagina 3 di 6 indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61”.
2.2. L'accertamento oggettivo della violazione da parte del conducente in data 24/11/2022 alle Pt_1 ore 16:23 al casello A22 di Bolzano sud dell'Autostrada del Brennero alla guida del mezzo targato
FM (veicolo) - 18 (rimorchio) risulta tanto dalla sopra citata menzione a verbale (“art
164/8 cds conducente del complesso veicolare trasportava un carico di autovetture sporgente longitudinalmente nella parte anteriore”), quanto dal corredo fotografico in atti che chiaramente mostra il veicolo trasportato sulla bisarca sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.
2.3. Le doglianze in diritto proposte dall'appellante non colgono nel segno. Difatti, l'art. 164, comma
II, CdS impone non soltanto che il carico debba rispettare i limiti di sagoma, ma anche che non sporga longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Si tratta in sostanza di condizioni congiuntamente prescritte dal dettato normativo e che, nel caso di specie, non possono ritenersi integrate proprio in quanto, a prescindere dall'eventuale conformità al limite di sagoma, risulta evidente dall'immagine in atti lo sporto longitudinale anteriore del carico trasportato dall'appellante.
2.3.1. Invero, qualora anche, come sostenuto dall'appellante, trovasse applicazione la normativa speciale portata dall'art. 10, comma VI, lett. a) con riferimento all'art. 61 del CdS, assumendo la natura di autotreno del mezzo condotto da come dallo stesso allegato, non sarebbe dato in concreto Pt_1
giungere a conclusioni differenti.
L'art. 10, comma VI, lett. a) del CdS si riferisce a “veicoli a) di cui al comma 3, lettera d) , quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il
12%, con i limiti stabiliti dall' articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati”. Il richiamato comma 3, lettera d) recita: “È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli ... costituenti autotreno, ... purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61”. Appare dunque evidente come l'art. 10, comma VI, lett. a) consenta la sporgenza longitudinale unicamente qualora posteriore oppure contemporaneamente anteriore e posteriore. La “e” attribuisce infatti valenza cumulativa alle condizioni, come reso testualmente evidente dalla contrapposizione tra la locuzione “anteriore e posteriore” e la locuzione
“soltanto posteriore”, laddove la legge in nessun modo si riferisce all'eccedenza “soltanto anteriore”, peraltro vietata al comma III, lett. d) (“il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio”), richiamato dal comma VI.
pagina 4 di 6 2.3.2. Tale interpretazione rinviene del resto la propria giustificazione non soltanto nella dimostrazione logico testuale sopra proposta, ma altresì sulla base di considerazioni di carattere sistematico e teleologico. Il citato comma I dell'art. 164 CdS impone infatti in ogni caso di non compromettere la stabilità del veicolo, stabilità che sarebbe pregiudicata, specie in frenata, qualora appunto, in ragione dello sporto unicamente anteriore, si verificasse una modificazione disfunzionale del baricentro del mezzo.
2.4. Poiché risulta incontestato che il mezzo condotto da presentasse unicamente una sporgenza Pt_1
longitudinale anteriore e non anche una posteriore (art. 115 c.p.c.), rimane giustificata l'applicazione della sanzione irrogata.
2.5. Di nessun rilievo rispetto alla sanzione in concreto applicata risulta la circostanza “post fattuale” del luogo - idoneo o meno - ove il conducente avrebbe provveduto a “sistemare il carico”.
2.6. L'appello va pertanto rigettato.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante Parte_1
va condannato a rifondere all'appellato
[...] Controparte_1
le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto
[...]
ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
4.1. Considerato il valore della controversia (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 - scaglione da € 0,01 a €
1.100,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m.
10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per le sole fasi svolte): Euro 131,00 per la fase di studio, Euro 131,00 per la fase introduttiva ed Euro
200,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro 462,00 per compenso avvocato, nonché
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 5 di 6 5. In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a totale conferma dell'impugnata sentenza n. 395/2023 del Giudice di Pace di Bolzano di data 29/11/2023 (e depositata il
29/11/2023), così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono Controparte_1
liquidate come segue: Euro 462,00 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 31/3/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4120/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti TROJER Parte_1 C.F._1
NICOLE e ALLEGRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GRIES 11 C BOLZANO presso il difensore avv. TROJER NICOLE;
- parte appellante -
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO in LARGO PORTA NUOVA 9 TRENTO;
- parte appellata -
in punto: appello avverso la sentenza nr. 395/2023 del Giudice di Pace di Bolzano di data 29/11/2023
(e depositata il 29/11/2023);
causa discussa all'udienza ex art. 437 c.p.c. del 31/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
- respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e ragione;
- previa ogni più opportuna e/o necessaria declaratoria;
- richiamate integralmente le eccezioni, deduzioni, istanze e difese svolte nel primo grado di giudizio;
pagina 1 di 6 - per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, in riforma integrale della sentenza n.
395/2023, pubblicata in data 29 novembre 2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Bolzano, Giudice dott.ssa Maria Costanza Giatti a definizione del primo grado di giudizio della causa iscritta al R.G. N.
6004/2022, notificata in data 1 dicembre 2023.
In via preliminare:
...
In via principale e nel merito:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, l'erroneità, l'infondatezza, la nullità del verbale n. PTR
2207002126 della Sezione Polizia Stradale di Bolzano, notificato a mani del ricorrente in data 24 novembre 2022, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
- per l'effetto, voglia dichiarare la nullità e/o annullare l'opposto verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. della Sezione Polizia Stradale di Bolzano NumeroDiCar_1
riformando integralmente la sentenza n. 395/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano di prime cure;
- voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese ed accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
In via istruttoria conclude come in atti. per la parte appellata Controparte_1
:
[...]
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti, previo rigetto della domanda cautelare.
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”
In via istruttoria come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Bolzano dd. 20/12/2022 il signor , quale Parte_1
conducente del mezzo targato FM (veicolo) - 18 (rimorchio), opponeva la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 87,00 con decurtazione di 3 punti della patente di guida, portata dal verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada Nr. dd. 24/11/2022 NumeroDiPat_1
(“art 164/8 cds conducente del complesso veicolare trasportava un carico di autovetture sporgente longitudinalmente nella parte anteriore - al conducente è intimato di sistemare il carico riportandolo pagina 2 di 6 secondo la norma - per questa violazione e prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 3
- nb: nell' immediatezza, i documenti non venivano ritirati in quanto il conducente provvedeva a ripristinare il carico”), deducendo: difetto di motivazione del verbale opposto;
insussistenza nel merito della violazione contestata;
erronea interpretazione ed applicazione della norma di legge.
Con sentenza nr. 395/2023 di data 29/11/2023 il Giudice di Pace di Bolzano rigettava l'opposizione sulla scorta della seguente motivazione: “dalla documentazione dimessa e dalla lettura del verbale impugnato risulta provata la violazione dell'art. 164 del codice della strada da parte del conducente dell'autoarticolato ATVQ, tg. FM, e rimorchio, tg. 18, che trasportava un carico di autovetture sistemate non a norma di legge, ossia in violazione dell'art. 164 citato. Lo stesso conducente, infatti, provvedeva subito a sistemare il carico della bisarca in maniera regolare nell'immediatezza della contestazione e per tale ragione non gli venivano ritirarti i documenti del veicolo. Da un tanto si evince di tutta evidenza che il veicolo circolava con il carico non sistemato correttamente e che il conducente ha potuto subito provvedere a sistemarlo correttamente. Nessuna violazione veniva contestata al conducente in punto limiti di sagoma di cui all'art. 10 del codice della strada, atteso che nel caso di specie oggetto della contestazione è stata una norma comportamentale che punisce il trasgressore che con un carico mal sistemato si immette nella circolazione”.
Con ricorso in appello avverso la sentenza il ricorrente lamentava: Parte_1
1) insussistenza della fattispecie contestata. falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 164 cds;
2) difetto di motivazione del verbale opposto in primo grado. violazione dell'art. 164 cds.
Il Commissariato del Governo, costituitosi nel giudizio d'appello in data 6/6/2024 concludeva come sopra per l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
2. L'appello è infondato.
2.1. In primo luogo, occorre dare atto che la sanzione della quale al comma VIII dell'art. 164 del
Codice della Strada - Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 (“Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €
344”) è stata applicata all'appellante per violazione dei commi I e II del medesimo articolo che così recitano: “
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;
da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
da non compromettere la stabilità del veicolo;
da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose pagina 3 di 6 indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61”.
2.2. L'accertamento oggettivo della violazione da parte del conducente in data 24/11/2022 alle Pt_1 ore 16:23 al casello A22 di Bolzano sud dell'Autostrada del Brennero alla guida del mezzo targato
FM (veicolo) - 18 (rimorchio) risulta tanto dalla sopra citata menzione a verbale (“art
164/8 cds conducente del complesso veicolare trasportava un carico di autovetture sporgente longitudinalmente nella parte anteriore”), quanto dal corredo fotografico in atti che chiaramente mostra il veicolo trasportato sulla bisarca sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.
2.3. Le doglianze in diritto proposte dall'appellante non colgono nel segno. Difatti, l'art. 164, comma
II, CdS impone non soltanto che il carico debba rispettare i limiti di sagoma, ma anche che non sporga longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Si tratta in sostanza di condizioni congiuntamente prescritte dal dettato normativo e che, nel caso di specie, non possono ritenersi integrate proprio in quanto, a prescindere dall'eventuale conformità al limite di sagoma, risulta evidente dall'immagine in atti lo sporto longitudinale anteriore del carico trasportato dall'appellante.
2.3.1. Invero, qualora anche, come sostenuto dall'appellante, trovasse applicazione la normativa speciale portata dall'art. 10, comma VI, lett. a) con riferimento all'art. 61 del CdS, assumendo la natura di autotreno del mezzo condotto da come dallo stesso allegato, non sarebbe dato in concreto Pt_1
giungere a conclusioni differenti.
L'art. 10, comma VI, lett. a) del CdS si riferisce a “veicoli a) di cui al comma 3, lettera d) , quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il
12%, con i limiti stabiliti dall' articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati”. Il richiamato comma 3, lettera d) recita: “È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli ... costituenti autotreno, ... purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61”. Appare dunque evidente come l'art. 10, comma VI, lett. a) consenta la sporgenza longitudinale unicamente qualora posteriore oppure contemporaneamente anteriore e posteriore. La “e” attribuisce infatti valenza cumulativa alle condizioni, come reso testualmente evidente dalla contrapposizione tra la locuzione “anteriore e posteriore” e la locuzione
“soltanto posteriore”, laddove la legge in nessun modo si riferisce all'eccedenza “soltanto anteriore”, peraltro vietata al comma III, lett. d) (“il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio”), richiamato dal comma VI.
pagina 4 di 6 2.3.2. Tale interpretazione rinviene del resto la propria giustificazione non soltanto nella dimostrazione logico testuale sopra proposta, ma altresì sulla base di considerazioni di carattere sistematico e teleologico. Il citato comma I dell'art. 164 CdS impone infatti in ogni caso di non compromettere la stabilità del veicolo, stabilità che sarebbe pregiudicata, specie in frenata, qualora appunto, in ragione dello sporto unicamente anteriore, si verificasse una modificazione disfunzionale del baricentro del mezzo.
2.4. Poiché risulta incontestato che il mezzo condotto da presentasse unicamente una sporgenza Pt_1
longitudinale anteriore e non anche una posteriore (art. 115 c.p.c.), rimane giustificata l'applicazione della sanzione irrogata.
2.5. Di nessun rilievo rispetto alla sanzione in concreto applicata risulta la circostanza “post fattuale” del luogo - idoneo o meno - ove il conducente avrebbe provveduto a “sistemare il carico”.
2.6. L'appello va pertanto rigettato.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante Parte_1
va condannato a rifondere all'appellato
[...] Controparte_1
le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto
[...]
ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
4.1. Considerato il valore della controversia (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 - scaglione da € 0,01 a €
1.100,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m.
10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per le sole fasi svolte): Euro 131,00 per la fase di studio, Euro 131,00 per la fase introduttiva ed Euro
200,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro 462,00 per compenso avvocato, nonché
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 5 di 6 5. In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a totale conferma dell'impugnata sentenza n. 395/2023 del Giudice di Pace di Bolzano di data 29/11/2023 (e depositata il
29/11/2023), così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono Controparte_1
liquidate come segue: Euro 462,00 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 31/3/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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