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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1258/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ST IN
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Anna Maria Torello
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 19.6.2025.
Condizioni congiunte: “dichiarare, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e omologare le seguenti condizioni della separazione:
1- Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale sui figli minori e sarà esercitata in via condivisa da Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- i figli minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa famigliare di proprietà dei genitori della signora
( e ), sita a ON via San. Sebastiano n. 23[, Parte_1 Persona_3 Persona_4 che è qui assegnata alla madre, SI.ra , nell'interesse dei figli minori] o in altra Parte_1 abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, in un appartamento sito a Cassine in via AN OL n.77, terrà durante la settimana con sé i figli, il mercoledì andandoli a recuperare all'uscita da scuola, con cena e pernottamento riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola, nonché i week -end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
4- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dai figli con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festeggiamenti insieme e, comunque, tenendo sempre conto dei desideri dei minori e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
5-salvo diverso accordo, le giornate di Natale, Santo
ST, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dai figli, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità dei minori;
6- durante le vacanze estive, e trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con Per_1 Per_2
ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che non trascorrerà con i figli le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con i minori, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze dei figli;
7- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. e , in particolare, non dovranno mai essere coinvolti Per_1 Per_2 nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori;
8- il sig.
corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico CP_1 Pt_1 bancario, un contributo mensile di € 375,00 cadauno (e quindi complessivamente 750,00) per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat;
9- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative ai figli - nella misura del 50% cadauno, come previste
2 dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farma- ceutiche, in quanto prescritte;
10-ciascun genitore comunicherà, a mezzo e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intende come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa, salvo che per le spese di maggiore importo per attività scolastiche e sportive, che determinino un conguaglio superiore ai 100,00 euro, per le quali i genitori concorderanno di volta in volta i tempi
3 di pagamento;
11- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti, danno atto che: - il SI. risulta obbligato, quale parte mutuataria, alla Controparte_1
restituzione del capitale (per originari 100.000,00) ed interessi dovuti alla banca Intesa San Paolo
s.p.a. in forza di contratto di mutuo stipulato in data 28/09/2011 per atto del Notaio Persona_5
di Genova (Rep 8034 Racc. 5852); - la somma mutuata è stata utilizzata per opere di ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa familiare, sito a ON (AL), Via San
Sebastiano n.23 di proprietà, nella misura del 50% ciascuno dei signori e Persona_3 Per_4
, genitori della signora - a garanzia del pagamento delle predette somme i
[...] Parte_1
signori e hanno costituito ipoteca volontaria gravante Persona_3 Persona_4 sull'immobile già adibito a casa familiare, sita a ON (AL) Via San Sebastiano n.23; - Intesa
San Paolo S.p.a. con comunicazione del 30.04.2025 a firma del funzionario ha Parte_2
anticipato il proprio assenso al trasferimento del debito in capo alla SI.ra con Parte_1 liberazione dell'originario debitore e ferme tutte le preesistenti garanzie, previa Controparte_1
la definizione giudiziale della separazione;
- concordano di dare esecuzione nel più breve tempo possibile al predetto trasferimento della posizione debitoria in capo alla SI.ra , la Parte_1 quale in ogni caso ha già assunto e manterrà a proprio carico l'onere del pagamento delle rate di mutuo in scadenza, essendo anche l'unico soggetto attualmente immesso nel godimento dell'immobile. 12-entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13-i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto per i figli minori;
14-l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n.
230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, sarà percepito per intero dalla SI.ra 15-i Pt_1
genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16-entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
17-spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 30.5.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza del 7.10.2025, “entrambi i difensori [hanno chiesto] che la casa familiare, in
ON, via San Sebastiano, n. 23, [fosse] assegnata alla madre, SI.ra , Parte_1 nell'interesse dei figli minori”. La SI.ra ha dichiarato: “sono impiegata Parte_1
4 presso una ditta di trasporti privata, con contratto a tempo indeterminato, verso la retribuzione mensili di circa euro 1.300,00 mensili netti. Non ho immobili di mia proprietà.
Ho il conto cointestato, che sto chiudendo, quasi a zero e un mio conto corrente con circa
Euro 3.000,00. Non ho investimenti o titoli. e , ora, vivono con me, nella casa Per_1 Per_2 dei miei genitori, in ON, ci viviamo solo io e i bambini. Nessun'altro. I miei genitori vivono al piano di sotto, sono due unità abitative. Non c'è mai stata violenza in casa nostra”.
Il SI. ha dichiarato: “sono elettricista, a P.IVA, in società al 50%, ho due Controparte_1
società, una s.n.c., che deve essere chiusa. Facciamo tutto con un s.r.l.s., siamo due soci paritari. Non mi occupo della parte economica. Prendo uno stipendio dalla società, circa
Euro 1.200,00, netti mensili. L'anno scorso, nel 2024, la società ha fatturato circa Euro
120.000,00. L'anno in cui abbiamo lavorato di più è stato solo quello del 110%: nel 2022, la società è arrivata a fatturare anche Euro 300.000,00. Abbiamo un dipendente. La società ha un unico conto corrente, non so quanto sia il saldo, ci saranno circa Euro
14.000,00/15.000,00. Non c'è mai stata violenza in casa nostra”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a ON, il 4.9.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
5 omologare le seguenti condizioni della separazione:
1- la responsabilità genitoriale CP_1
sui figli minori e sarà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- i figli minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa famigliare di proprietà dei genitori della signora
[...]
( e ), sita a ON via San. Sebastiano n. 23[, Pt_1 Persona_3 Persona_4 che è qui assegnata alla madre, SI.ra , nell'interesse dei figli minori] o in Parte_1 altra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, in un appartamento sito a Cassine in via
AN OL n.77, terrà durante la settimana con sé i figli, il mercoledì andandoli a recuperare all'uscita da scuola, con cena e pernottamento riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola, nonché i week -end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
4- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dai figli con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festeggiamenti insieme e, comunque, tenendo sempre conto dei desideri dei minori e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
5-salvo diverso accordo, le giornate di Natale, Santo ST, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e
Capodanno saranno trascorse dai figli, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità dei minori;
6- durante le vacanze estive, e Per_1 Per_2
trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che non trascorrerà con i figli le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con i minori, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze dei figli;
7- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. e , in particolare, non dovranno mai Per_1 Per_2 essere coinvolti nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori;
8- il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni CP_1 Pt_1
6 mese, mediante bonifico bancario, un contributo mensile di € 375,00 cadauno (e quindi complessivamente 750,00) per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat;
9- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative ai figli - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il pre- ventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10-ciascun genitore comunicherà, a mezzo e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato
7 dissenso entro il predetto termine, la spesa si intende come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa, salvo che per le spese di maggiore importo per attività scolastiche e sportive, che determinino un conguaglio superiore ai 100,00 euro, per le quali i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di pagamento;
11- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti, danno atto che: - il
SI. risulta obbligato, quale parte mutuataria, alla restituzione del capitale Controparte_1
(per originari 100.000,00) ed interessi dovuti alla banca Intesa San Paolo s.p.a. in forza di contratto di mutuo stipulato in data 28/09/2011 per atto del Notaio di Genova Persona_5
(Rep 8034 Racc. 5852); - la somma mutuata è stata utilizzata per opere di ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa familiare, sito a ON (AL), Via San Sebastiano n.23 di proprietà, nella misura del 50% ciascuno dei signori e , Persona_3 Persona_4
genitori della signora - a garanzia del pagamento delle predette somme i Parte_1
signori e hanno costituito ipoteca volontaria gravante Persona_3 Persona_4 sull'immobile già adibito a casa familiare, sita a ON (AL) Via San Sebastiano n.23; -
Intesa San Paolo S.p.a. con comunicazione del 30.04.2025 a firma del funzionario
[...]
ha anticipato il proprio assenso al trasferimento del debito in capo alla SI.ra Parte_2
con liberazione dell'originario debitore e ferme tutte le Parte_1 Controparte_1
preesistenti garanzie, previa la definizione giudiziale della separazione;
- concordano di dare esecuzione nel più breve tempo possibile al predetto trasferimento della posizione debitoria in capo alla SI.ra , la quale in ogni caso ha già assunto e manterrà a proprio Parte_1 carico l'onere del pagamento delle rate di mutuo in scadenza, essendo anche l'unico soggetto attualmente immesso nel godimento dell'immobile. 12-entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13-i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto per i figli minori;
14-l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, sarà percepito per intero dalla SI.ra 15-i Pt_1
genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16-entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale […]”;
8 - rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1258/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ST IN
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Anna Maria Torello
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 19.6.2025.
Condizioni congiunte: “dichiarare, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e omologare le seguenti condizioni della separazione:
1- Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale sui figli minori e sarà esercitata in via condivisa da Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- i figli minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa famigliare di proprietà dei genitori della signora
( e ), sita a ON via San. Sebastiano n. 23[, Parte_1 Persona_3 Persona_4 che è qui assegnata alla madre, SI.ra , nell'interesse dei figli minori] o in altra Parte_1 abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, in un appartamento sito a Cassine in via AN OL n.77, terrà durante la settimana con sé i figli, il mercoledì andandoli a recuperare all'uscita da scuola, con cena e pernottamento riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola, nonché i week -end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
4- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dai figli con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festeggiamenti insieme e, comunque, tenendo sempre conto dei desideri dei minori e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
5-salvo diverso accordo, le giornate di Natale, Santo
ST, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dai figli, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità dei minori;
6- durante le vacanze estive, e trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con Per_1 Per_2
ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che non trascorrerà con i figli le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con i minori, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze dei figli;
7- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. e , in particolare, non dovranno mai essere coinvolti Per_1 Per_2 nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori;
8- il sig.
corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico CP_1 Pt_1 bancario, un contributo mensile di € 375,00 cadauno (e quindi complessivamente 750,00) per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat;
9- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative ai figli - nella misura del 50% cadauno, come previste
2 dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farma- ceutiche, in quanto prescritte;
10-ciascun genitore comunicherà, a mezzo e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intende come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa, salvo che per le spese di maggiore importo per attività scolastiche e sportive, che determinino un conguaglio superiore ai 100,00 euro, per le quali i genitori concorderanno di volta in volta i tempi
3 di pagamento;
11- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti, danno atto che: - il SI. risulta obbligato, quale parte mutuataria, alla Controparte_1
restituzione del capitale (per originari 100.000,00) ed interessi dovuti alla banca Intesa San Paolo
s.p.a. in forza di contratto di mutuo stipulato in data 28/09/2011 per atto del Notaio Persona_5
di Genova (Rep 8034 Racc. 5852); - la somma mutuata è stata utilizzata per opere di ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa familiare, sito a ON (AL), Via San
Sebastiano n.23 di proprietà, nella misura del 50% ciascuno dei signori e Persona_3 Per_4
, genitori della signora - a garanzia del pagamento delle predette somme i
[...] Parte_1
signori e hanno costituito ipoteca volontaria gravante Persona_3 Persona_4 sull'immobile già adibito a casa familiare, sita a ON (AL) Via San Sebastiano n.23; - Intesa
San Paolo S.p.a. con comunicazione del 30.04.2025 a firma del funzionario ha Parte_2
anticipato il proprio assenso al trasferimento del debito in capo alla SI.ra con Parte_1 liberazione dell'originario debitore e ferme tutte le preesistenti garanzie, previa Controparte_1
la definizione giudiziale della separazione;
- concordano di dare esecuzione nel più breve tempo possibile al predetto trasferimento della posizione debitoria in capo alla SI.ra , la Parte_1 quale in ogni caso ha già assunto e manterrà a proprio carico l'onere del pagamento delle rate di mutuo in scadenza, essendo anche l'unico soggetto attualmente immesso nel godimento dell'immobile. 12-entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13-i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto per i figli minori;
14-l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n.
230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, sarà percepito per intero dalla SI.ra 15-i Pt_1
genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16-entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
17-spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 30.5.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza del 7.10.2025, “entrambi i difensori [hanno chiesto] che la casa familiare, in
ON, via San Sebastiano, n. 23, [fosse] assegnata alla madre, SI.ra , Parte_1 nell'interesse dei figli minori”. La SI.ra ha dichiarato: “sono impiegata Parte_1
4 presso una ditta di trasporti privata, con contratto a tempo indeterminato, verso la retribuzione mensili di circa euro 1.300,00 mensili netti. Non ho immobili di mia proprietà.
Ho il conto cointestato, che sto chiudendo, quasi a zero e un mio conto corrente con circa
Euro 3.000,00. Non ho investimenti o titoli. e , ora, vivono con me, nella casa Per_1 Per_2 dei miei genitori, in ON, ci viviamo solo io e i bambini. Nessun'altro. I miei genitori vivono al piano di sotto, sono due unità abitative. Non c'è mai stata violenza in casa nostra”.
Il SI. ha dichiarato: “sono elettricista, a P.IVA, in società al 50%, ho due Controparte_1
società, una s.n.c., che deve essere chiusa. Facciamo tutto con un s.r.l.s., siamo due soci paritari. Non mi occupo della parte economica. Prendo uno stipendio dalla società, circa
Euro 1.200,00, netti mensili. L'anno scorso, nel 2024, la società ha fatturato circa Euro
120.000,00. L'anno in cui abbiamo lavorato di più è stato solo quello del 110%: nel 2022, la società è arrivata a fatturare anche Euro 300.000,00. Abbiamo un dipendente. La società ha un unico conto corrente, non so quanto sia il saldo, ci saranno circa Euro
14.000,00/15.000,00. Non c'è mai stata violenza in casa nostra”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a ON, il 4.9.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
5 omologare le seguenti condizioni della separazione:
1- la responsabilità genitoriale CP_1
sui figli minori e sarà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- i figli minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa famigliare di proprietà dei genitori della signora
[...]
( e ), sita a ON via San. Sebastiano n. 23[, Pt_1 Persona_3 Persona_4 che è qui assegnata alla madre, SI.ra , nell'interesse dei figli minori] o in Parte_1 altra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, in un appartamento sito a Cassine in via
AN OL n.77, terrà durante la settimana con sé i figli, il mercoledì andandoli a recuperare all'uscita da scuola, con cena e pernottamento riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola, nonché i week -end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
4- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dai figli con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festeggiamenti insieme e, comunque, tenendo sempre conto dei desideri dei minori e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
5-salvo diverso accordo, le giornate di Natale, Santo ST, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e
Capodanno saranno trascorse dai figli, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità dei minori;
6- durante le vacanze estive, e Per_1 Per_2
trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che non trascorrerà con i figli le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con i minori, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze dei figli;
7- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. e , in particolare, non dovranno mai Per_1 Per_2 essere coinvolti nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori;
8- il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni CP_1 Pt_1
6 mese, mediante bonifico bancario, un contributo mensile di € 375,00 cadauno (e quindi complessivamente 750,00) per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat;
9- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative ai figli - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il pre- ventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10-ciascun genitore comunicherà, a mezzo e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato
7 dissenso entro il predetto termine, la spesa si intende come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa, salvo che per le spese di maggiore importo per attività scolastiche e sportive, che determinino un conguaglio superiore ai 100,00 euro, per le quali i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di pagamento;
11- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti, danno atto che: - il
SI. risulta obbligato, quale parte mutuataria, alla restituzione del capitale Controparte_1
(per originari 100.000,00) ed interessi dovuti alla banca Intesa San Paolo s.p.a. in forza di contratto di mutuo stipulato in data 28/09/2011 per atto del Notaio di Genova Persona_5
(Rep 8034 Racc. 5852); - la somma mutuata è stata utilizzata per opere di ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa familiare, sito a ON (AL), Via San Sebastiano n.23 di proprietà, nella misura del 50% ciascuno dei signori e , Persona_3 Persona_4
genitori della signora - a garanzia del pagamento delle predette somme i Parte_1
signori e hanno costituito ipoteca volontaria gravante Persona_3 Persona_4 sull'immobile già adibito a casa familiare, sita a ON (AL) Via San Sebastiano n.23; -
Intesa San Paolo S.p.a. con comunicazione del 30.04.2025 a firma del funzionario
[...]
ha anticipato il proprio assenso al trasferimento del debito in capo alla SI.ra Parte_2
con liberazione dell'originario debitore e ferme tutte le Parte_1 Controparte_1
preesistenti garanzie, previa la definizione giudiziale della separazione;
- concordano di dare esecuzione nel più breve tempo possibile al predetto trasferimento della posizione debitoria in capo alla SI.ra , la quale in ogni caso ha già assunto e manterrà a proprio Parte_1 carico l'onere del pagamento delle rate di mutuo in scadenza, essendo anche l'unico soggetto attualmente immesso nel godimento dell'immobile. 12-entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13-i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto per i figli minori;
14-l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, sarà percepito per intero dalla SI.ra 15-i Pt_1
genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16-entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale […]”;
8 - rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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