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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1191/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. MORELLI ETHEL e dall' avv. STIANTI
TOMMASO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEGHINI ERICA, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. ZOLI ADONE elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare dell' 11.12.2024 , gli avv.ti MORELLI ETHEL e STIANTI TOMMASO, per la parte opponente, concludono come segue: “(…) Nel merito: - previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, accertare e dichiarare come nulla sia dovuto da alla ditta in forza degli accordi sindacali del Parte_1 Controparte_1
27.07.2005 e del 12.04.2011 per tutte le ragioni di cui in atti e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o
pagina 1 di 27 inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2021 del Tribunale di Arezzo emesso in favore del Sig. quale titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_1
Nel merito, in via subordinata: - previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, accertare e
Parte dichiarare la compensazione, anche parziale, tra l'importo eventualmente dovuto da al Sig. ed il credito vantato da nei confronti del Sig. per la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.147,87 (oltre IVA) e per l'effetto limitare la domanda di condanna proposta dal Sig. per tutti i motivi di cui in atti e Controparte_1
dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2021 del
Tribunale di Arezzo emesso in favore della ditta
. Nel merito in via riconvenzionale: a) previo ogni opportuno accertamento o Controparte_1
declaratoria, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte del Sig. Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 6.600,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita ex art. 24 del
[...] contratto d'affitto d'azienda del 01 settembre 2004, nella misura di € 50,00 al giorno come stabilita dalla sentenza 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio R.G. 4897/2016 per il periodo dal
20.07.2016 al 29.11.2016, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per
l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
6.600,00 ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284
c.c. dal dovuto al saldo;
b) previo ogni opportuno accertamento o declaratoria, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte del Sig. dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
32.900,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita ex art. 16 del contratto di comodato del 18 aprile
1996, nella misura di € 50,00 al giorno come stabilita dalla sentenza 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio R.G. 4897/2016 per il periodo dal 20.07.2016 al 9.05.2018, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 32.900,00 ovvero la diversa maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: Si insiste nelle istanze istruttorie come articolate in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge (…)”;
l'avv. ZOLI ADONE , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) -in via preliminare ovvero pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata ottemperanza, da parte di alla condizione Parte_1
di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, a seguito del provvedimento emesso in data 04.11.2021
(cfr. in atti), con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
152/2021 del Tribunale di Arezzo, da essa proposta, con pronunzia di estinzione del giudizio e di definitività ed irrevocabilità del medesimo decreto ingiuntivo opposto;
-di nuovo in via preliminare, in
pagina 2 di 27 subordine, dichiarare inammissibile ed improponibile, nel presente giudizio, la domanda riconvenzionale di perché proposta fuori ed in assenza dei requisiti di cui all'art. 36 c.p.c., Parte_1
disponendo altresì –in denegata ipotesi- il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c., relativamente alla medesima domanda riconvenzionale di con sua separazione ed Parte_1 assegnazione, in tal caso, alle Parti, del termine per la relativa iscrizione e per l'integrazione degli atti
e delle produzioni;
-nel merito, rigettare l'opposizione proposta da con l'atto di citazione Parte_1
notificato in data 28.04.2021 (doc. 1), perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della medesima Società, in subordine ed in ogni caso, al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 152/2021 del Tribunale di Arezzo, per capitale e per interessi, in favore del signor
in proprio e quale titolare della omonima Ditta, in forza dei titoli fatti valere nel Controparte_1
ricorso per ingiunzione R.G. n. 321/2021 del Tribunale di Arezzo, ovvero, in ipotesi, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, fino al saldo effettivo, e con condanna della Società opponente alla refusione di spese e compensi di lite;
-ancora nel merito, nell'ipotesi di ritenuta sua ammissibilità e proponibilità, nonché procedibilità, rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro 6.600,00 e di Euro 32.900,00 a titolo di asserite penali, oltre interessi, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della controparte alla refusione di spese e compensi del giudizio. In sede istruttoria, il signor reitera Controparte_1
la già eccepita inammissibilità, per i motivi esposti in atti, delle istanze formulate da di cui Parte_1
chiede il rigetto, ove riproposte ex adverso. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 152/2021, con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 207.901,04, oltre interessi come da ricorso e spese della procedura monitoria e
Co concludeva come in epigrafe riportato. Segnatamente esponeva che aveva Controparte_3 condotto, in virtù di un contratto di comodato del 18 aprile 1996 (risolto in data 18.04.2014), l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi di proprietà di sito nel Comune di Lucignano (AR), Parte_1 sull'Autostrada A1, direttrice Roma / Milano, denominata “Lucignano Est” (doc 3); che si trattava dei c.d. servizi OIL erogazione carburanti;
che la stessa aveva condotto, in virtù di Controparte_3
un contratto di affitto di azienda del 01 settembre 2004 (risolto in data 18.04.2014), un market per la vendita di prodotti non oil, denominato “Spazio Agip Market”, costituito da locali, dipendenze,
pagina 3 di 27 adeguati impianti, servizi, scaffalature, arredi, attrezzature, dotazioni d'uso e quant'altro necessario a tale attività (doc 4); che erano i c.d. servizi NON OIL: attività collaterali di tipo “Convenience Store”; che, in particolare, con il contratto di comodato era stato concesso in uso gratuito l'impianto costituito da “distributori, i serbatoi costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti nonché le attrezzature necessarie al suo esercizio”; che le parti avevano stabilito che il contratto di comodato avrebbe avuto una durata di “(…) nove anni a decorrere dal 18.04.1996 (…)” e che “(…) in difetto di disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per un periodo di nove anni
(…)” (art. 3 – doc. 3); che le stesse parti avevano previsto, poi, che, in caso di risoluzione del contratto di comodato, si sarebbero risolti anche tutti i contratti collegati compreso il contratto di affitto di azienda come specificato all'art. 22: “(…) Costituiscono altresì causa di risoluzione di diritto: (…) - il termine o la risoluzione anticipata per qualsiasi ragione o causa del collegato contratto di comodato
(…)” (doc. 4); che in occasione della prima scadenza del contratto di comodato (18.04.2005) nessuna delle parti comunicava la disdetta per cui il contratto stesso si rinnovava per ulteriori 9 anni, con scadenza prevista per il 18.04.2014; che di particolare rilievo ed interesse per essa era Parte_1
l'applicazione da parte dei gestori di una politica commerciale tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale e che garantisse che i prezzi praticati al pubblico non superassero determinate soglie;
che l'applicazione di una politica commerciale uniforme con l'applicazione di prezzi al pubblico non Part superiori a determinati importi era ancor più importante per essa per le aree di servizio collocate lungo la rete autostradale poiché era la stessa società di gestione autostradale a pretendere contrattualmente il rispetto di determinate politiche commerciali come espressamente previsto dall'art.
3.3.1.2 della Convenzione del 20.01.2009 (doc. 32); che la facoltà per le compagnie petrolifere di imporre un prezzo massimo di vendita al pubblico era stato riconosciuto, a livello legislativo, anche dall'art. 4 del Regolamento UE n. 2790/99; che per tale ragione, essa nel luglio 2005, aveva Parte_1
stipulato con le associazioni sindacali di categoria dei gestori, tra cui vi era anche la FE SL cui aveva aderito la ditta un accordo nel quale le parti affrontavano la questione relativa alla CP_1
facoltà di di fissare un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti forniti ai propri Parte_1 gestori e concordavano che “A. La compagnia prolifera, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento
UE n. 2790/1999 “può imporre un prezzo massimo di vendita” al pubblico;
B. La Compagnia può introdurre negli accordi verticali, sulla base di quanto previsto al punto 47 delle Linee Direttrici del suddetto Regolamento, clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita.”
(doc. 5); che a partire dal luglio 2005, quindi, tra le obbligazioni in carico al gestore e di CP_1 particolare rilievo ed interesse per essa vi era l'impegno assunto dal primo di non praticare Parte_1
pagina 4 di 27 prezzi al pubblico superiori ad una determinata misura stabilita periodicamente dalla concedente;
che in particolare essa individuava un prezzo c.d. consigliato ed un prezzo massimo (superiore al Parte_1 prezzo consigliato) indicando al gestore l'opportunità di allinearsi al prezzo consigliato, ma soprattutto il divieto di praticare un prezzo superiore a quello massimo;
che il comportamento in violazione di tale disposizione contrattuale, c.d. overprice, costituiva, ai sensi dell'accordo del 27.07.2005, un Part inadempimento contrattuale;
che in data 12/04/2011 (doc. 5), era stato stipulato tra essa e le associazioni sindacali rappresentative dei gestori un ulteriore accordo sindacale, anche ad integrazione dell'accordo del 2005, che tenendo conto della difficile fase congiunturale inerente il comparto autostradale per gli anni 2008, 2009 e 2010 e della conseguente diminuzione delle vendite accusata dai gestori, prevedeva dei trattamenti economici diversi e migliorativi a favore di questi ultimi nel settore
OIL; che, a dire di essa opponente, nonostante gli impegni assunti, la ditta , a partire Controparte_1
Parte dal 2012, aveva, da un lato, preteso da parte di il rispetto degli accordi sindacali e, dall'altro, sempre più frequentemente evidenziato comportamenti di overpricing (doc. 6) e, dunque, costituenti violazioni di quegli stessi accordi;
che la verifica della condotta di overpricing era agevole poiché i
Parte dati relativi ai prezzi consigliati venivano caricati da essa su un sistema gestionale interno, oltretutto certificato, che recepiva anche i dati relativi ai prezzi effettivamente praticati che venivano inseriti direttamente dai singoli gestori tra cui il che nonostante le contestazioni mosse da CP_1
Part essa il comportamento inadempiente e scorretto della ditta proseguiva e veniva Controparte_1
rilevato anche nei primi mesi del 2013 (doc. 6); che nel periodo dal 01.01.2013 al 22.04.2013 erano stati, in particolare, rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 112 giornate su 112 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era superiore, in alcune giornate, fino a
155 millesimi di euro pari ad un + 8,44% del prezzo massimo consentito;
che mediante missiva del
Part 23.04.2013 essa aveva contestato al l'inadempimento contrattuale stante la perpetrata CP_1
Part pratica dell'overpricing (doc. 7); che essa aveva proseguito con le verifiche di sopralluogo e rilevato che i comportamenti di overpricing si erano ripetuti anche nel periodo successivo dal
23.04.2013 al 16.06.2013, periodo nel quale erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 55 giornate su 55 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era superiore, in alcune giornate, fino a 212 millesimi di euro pari ad un + 12,1% del prezzo massimo
Part consentito;
che il comportamento era stato contestato da alla Ditta anche con Controparte_1
successiva comunicazione del 17.06.2013 (doc. 7); che, nel frattempo, con comunicazione a.r. del
Part 28.06.2013 essa aveva comunicato al gestore la risoluzione del contratto di comodato così come di tutti quelli connessi e relativi all'attività di distribuzione carbolubrificanti e attività collaterali a causa Part della cessazione della convenzione stipulata in data 14.10.2008 tra e Autostrade per l'Italia (doc.
pagina 5 di 27 8); che la data di cessazione dei contratti era stata indicata nel 31.12.2013, per cui l'impianto avrebbe dovuto essere restituito ad Autostrade per l'Italia entro tale data;
che anche successivamente a tale data Part il gestore proseguiva nei comportamenti gravemente inadempienti ed essa con comunicazione del
23.07.2013 aveva contestato nuovamente al gestore il comportamento scorretto tenuto anche nel periodo dal 17.06.2013 al 22.07.2013 e l'inadempimento contrattuale intimando, altresì, di “(…) far cessare la maggiorazione dei prezzi oltre il livello massimo entro 10 giorni dal ricevimento della presente (…)” (doc. 7); che nel periodo dal 23.07.2013 al 11.09.2013 erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 51 giornate su 51 giornate complessive del periodo;
che tale comportamento proseguiva anche nei mesi successivi e, in particolare, dal
12.09.2013 al 16.12.2013 erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 95 giornate su 95 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era stato superiore, in alcune giornate, fino a 182 millesimi di euro pari ad un + 10,1 % del prezzo massimo consentito
Part (doc. 9); che, inoltre, anche attraverso apposite rilevazioni con visite in loco, essa aveva accertato che la Ditta praticava, in tre giorni distinti ma ravvicinati (a dicembre 2013-gennaio 2014), CP_1
prezzi superiori rispetto a quelli consigliati (docc. 10-11-12); che anche le altre rilevazioni già eseguite nel corso del 2013, avevano tutte denotato la pratica di overpricing come ammesso anche dallo stesso che aveva anche controfirmato le schede valutative ed anzi lo aveva addirittura CP_1
Part autonomamente comunicato ad (doc. 13); che il comportamento illegittimo di overpricing tenuto dal gestore, in evidente violazione anche degli accordi sindacali stipulati e applicati dagli altri gestori
Part della rete autostradale, aveva determinato gravissimi pregiudizi per essa sia in termini di perdita dell'avviamento commerciale del punto vendita nel suo complesso, sia con riferimento all'immagine e
Part alla reputazione commerciale di tessa anche nei rapporti con Autostrade per l'Italia s.p.a. ed anche in relazione alla concreta ipotesi di applicazione di penali da parte di quest'ultima; che in data
Part 18.12.2013 essa aveva ricevuto da Autostrade per l'Italia la comunicazione di prosecuzione interinale del servizio oggetto di concessione relativa anche all'area di servizio del al fine di CP_1 assicurare la fase di transizione dal “vecchio al nuovo affidatario” e dunque nel periodo necessario
Part all'espletamento della nuova procedura di gara;
che in data 20.12.2013 essa informava il gestore della comunicazione ricevuta da Autostrade per l'Italia confermando, comunque, l'avvenuta disdetta del contratto di comodato con conseguente necessità di riconsegna dell'impianto alla data del
18.04.2014 ovvero quella precedente eventualmente indicata dalla società concedente (doc. 16); che
Part essa attendeva, dunque, la restituzione dell'impianto da parte della ditta per il giorno CP_1
18.04.2014 a fronte della disdetta del contratto di comodato comunicata il 03.10.2013 (doc. 15) e della conseguente risoluzione degli altri contratti collegati tra cui quello di affitto di azienda;
che anche dopo pagina 6 di 27 gennaio 2014, inoltre, venivano effettuate visite ispettive presso l'impianto e, tutte, confermavano le pratiche di overpricing in corso (doc. 17); che la condotta di overpricing operata dal CP_1
proseguiva anche negli mesi e negli anni successivi al 2014, ed arrivava addirittura nel mese di agosto
2016, precisamente il giorno 8.08.2016 a discostarsi di oltre 0,382 centesimi al litro sul prezzo del
Gasolio Fai da Te fino a giungere addirittura ad un overprice di oltre 0,482 sul Diesel+ Fai da Te, come da tabella riepilogativa dal 1.04.2014 al 9.05.2018 che si allegava sub doc. 18; che per tale ragione, in
Part data 01.04.2014, essa richiamando la necessaria applicazione dell'accordo del 27.07.2005 e il reiterato inadempimento contrattuale realizzato dal resosi sempre più grave nel corso degli CP_1 ultimi mesi ribadiva come “(…)il gestore, nella propria libertà di definire il prezzo di vendita al Part pubblico, ha l'obbligo di rispettare il prezzo massimo (…)” (doc. 19); che essa rilevava, altresì, come l'overpricing realizzato e reiterato nonostante le numerose contestazioni ricevute
“(…)rappresenta come espressamente sancito nel citato accordo sindacale un grave inadempimento contrattuale, in relazione al quale ci riserviamo di adottare le iniziative ritenute più opportune a tutela
Part dei diritti e dei legittimi interessi di anche con riferimento al risarcimento dei danni che lo stesso
Part ha causato e sta causando alla nostra società (…)” (doc. 19); che essa precisava, altresì, come la gravità dell'inadempimento per il suo ripetersi e per gli effetti dello stesso sarebbe tale da legittimare la risoluzione del contratto per inadempimento, “facoltà della quale non riteniamo di avvalerci unicamente in ragione dell'imminenza della restituzione dell'impianto a seguito della cessazione dei contratti in essere” (doc. 19); che in data 18.04.2014, poi, data prevista per la riconsegna dell'impianto, Part il rifiutava “la riconsegna senza motivare il rifiuto” come attestato dai due incaricati di CP_1
nel verbale di mancata riconsegna del 18.04.2014 (doc. 21); che il rifiutava anche di firmare il CP_1
Part verbale di mancata riconsegna per cui essa provvedeva a spedirlo a mezzo raccomandata a.r. in data 27.04.2014 precisando che le forniture di prodotti successive al 18.04.2014 sarebbero state effettuate dalla società unicamente “al fine di garantire la continuità del servizio sulla rete Part autostradale e consentire l'adempimento di medesima degli obblighi assunti verso la Part concessionaria autostradale” (doc. 22); che in quello stesso giorno 18.04.2014, i due incaricati dell' rilevavano che il stava ancora praticando l'overpricing (doc. 23) e tale illegittimo CP_1
comportamento da parte del gestore era proseguito anche nei mesi successivi;
che il inoltre, CP_1 perseverava nella mancata restituzione dell'impianto e dei beni oggetto del contratto di affitto di comodato e di affitto di azienda nonostante l'intervenuta risoluzione dei vincoli contrattuali a seguito della disdetta del 03.10.2013 operata in applicazione delle clausole concordate tra le parti;
che mediante raccomandata del 13.02.2015 (doc. 14 fascicolo parte ricorrente), il aveva intimato CP_1
Part ad essa il pagamento di complessivi € 86.296,27 oltre IVA credito asseritamente fondato su n. 6
pagina 7 di 27 fatture pro forma (dal n. 1/2014 del 20.05.2014 al n. 3/2015 del 13.02.2015 vedi doc. 12 fascicolo parte ricorrente); che mediante raccomandata del 1.04.2015 (doc. 13 fascicolo parte ricorrente), il CP_1
Part aveva intimato ad essa l pagamento di ulteriori € 1.682,87 oltre IVA credito asseritamente fondato su fattura pro forma n. 4/2015 del 31.03.2015 ( vedi doc. 12 fascicolo parte ricorrente); che mediante
Part raccomandata a.r. del 10.04.2015 essa riscontrava le predette missive ricevute dal CP_1 contestandone fermamente la debenza, ribadendo l'occupazione sine titulo dell'area di servizio e Part dell'annesso Market, ed indicando al contrario la sussistenza di un credito di nei confronti della ditta a titolo di penali di contratto di comodato e d'affitto d'azienda (Doc. 25); che, stante il CP_1
Part persistere dell'occupazione illegittima da parte del essa icorreva al Tribunale di Arezzo CP_1 che con la sentenza n. 872/2016 (R.G. 4897/2016) dichiarava “la cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data 18.04.2016 per scadenza del termine” e “la risoluzione del contratto
d'affitto d'azienda stipulato in data 01.09.2004” e condannava “la in persona Controparte_3 del titolare alla restituzione in favore di dell'impianto di distribuzione di Controparte_1 Parte_1
carburanti sito in Lucignano (AR) cap 52046 Area di Servizio Lucignano Est dell'Autostrada A1 Roma
– Firenze, mediante rilascio dell'impianto stesso e restituzione di tutti i beni mobili ed immobili oggetto del contratto di comodato del 18.04.1996 meglio descritti nel verbale di consegna allegato allo stesso” nonché “condannato la in persona del titolare alla Controparte_3 Controparte_1 restituzione in favore di dell' oggetto del contratto di affitto d'azienda del Parte_1 Pt_2
01.09.2004” (Doc. 27); che detta sentenza condannava altresì la , in persona Controparte_3 del titolare al pagamento in favore di dell'importo di € 82.300,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di penali contrattualmente pattuite ex art. 16 del contratto di comodato ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda, per il periodo dal 18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora (Doc. 27); che la predetta sentenza era stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio (cfr. sentenza 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e
Part ordinanza n. 4539/2019 emessa dalla Corte di Cassazione - docc. 28-29) ma, in virtù di detti titoli, riusciva a rientrare nel legittimo possesso dell'area di rifornimento carburanti e dei locali ed impianti ad essa collegati soltanto il giorno 9.05.2018 per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Arezzo come da verbale di sfratto allegato (Doc. 37); che i locali oggetto del contratto d'affitto d'azienda venivano, invece, rilasciati dal solo in data 29.11.2016 (a seguito della sentenza di CP_1
primo grado) come da dichiarazione contenuta nel verbale di riconsegna del 9.05.2018 (doc. 37); che, nel frattempo, come rappresentato dalla ditta , quest'ultima nell'anno 2013 si era Controparte_1
munita del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1127/2013 emesso dal Tribunale di Part Arezzo (doc. 5 fascicolo parte ricorrente) debitamente opposto da essa che, nel contempo, spiegava pagina 8 di 27 domanda riconvenzionale in virtù delle somme dovute a titolo di royalties portate sia dal contratto d'affitto d'azienda che dagli accordi sindacali del 2005 e del 2011; che la causa di opposizione iscritta al R.G. 4589/2013 veniva separata in due procedimenti, il primo avente ad oggetto il merito della sola opposizione che culminava con la sentenza n. 582/2014 ed il secondo, avente ad oggetto la domanda
Part riconvenzionale spiegata da ed iscritto al R.G. 3250/2014 che culminava con sentenza n.
1301/2017 a mezzo della quale il Tribunale di Arezzo condannava la ditta a Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 122.625,89 in parte a titolo di royalties come da Parte_1 percentuali indicate negli accordi sindacali ed in parte a titolo di canoni d'affitto non corrisposti dal Part (Doc. 30); che tali somme non erano mai state corrisposte da ad che ancora, CP_1 CP_1
mediante ulteriore raccomandata datata 28.09.2020 il sempre per il tramite del proprio CP_1
legale, inviava nuova richiesta di pagamento delle somme asseritamente maturate in base agli accordi sindacali aggiornando il conteggio alla data del rilascio dell'area di servizio (9.05.2018) e chiedendo il pagamento dell'importo pari ad € 209.221,57 (IVA compresa), oltre interessi moratori;
che anche detta richiesta veniva prontamente riscontrata e, in data 19.10.2020, di difensori di essa opponente contestavano la debenza di qualsivoglia debito di nei confronti del nonché la Parte_1 CP_1 documentazione inviata a fondamento delle somme quantificate dall'odierno opposto (Doc. 31); che il credito ingiunto da parte del era fermamente contestato;
che parte opposta aveva promosso CP_1 un ricorso per decreto ingiuntivo fondando la propria richiesta sull'applicazione degli accordi sindacali del 2005 e del 2011; che, a dire di essa opponente, le previsioni di cui ai predetti contratti sindacali,
Part essendo inevitabilmente collegate ai contratti di comodato e d'affitto d'azienda in essere tra e la allora nel caso di specie non potevano essere ritenute applicabili a decorrere dalla data CP_3
di risoluzione del contratto, 18.04.2014, data prevista per il rilascio dell'area di servizio;
che, a ire di essa esponente, sarebbe assurdo poter ammettere che a fronte di una gestione portata avanti mediante un'occupazione illegittima dell'area di servizio, un gestore potesse vedersi riconosciuti bonus e/o extrapremi sui quantitativi dei litri di carburante introdotto/acquistati; che, nel caso di specie, non vi erano dubbi sul fatto che la ditta avesse occupato sine titulo l'area di servizio di Controparte_1
Lucignano Est, dal giorno 18.04.2014 essendo tale circostanza dichiarata nella sentenza n. 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza 530/2017 che trovò, a sua volta, conferma anche da parte della Suprema Corte di Cassazione che mediante
Ordinanza 4539/2019 nel procedimento iscritto al R.G. 17620/2017 a seguito del ricorso promosso sempre dalla ditta lo rigettò integralmente (doc. 29); che la predetta sentenza aveva altresì CP_1
condannato il al pagamento delle penali rispettivamente previste dall'art. 16 del contratto di CP_1
pagina 9 di 27 comodato (seppur ridotta equitativamente dal Giudice da 258,22 € al dì, a 50,00 € al dì) a decorrere dalla data del rilascio 18.04.2014 alla pronuncia di detta sentenza 19.07.2016 (50,00 x 823 giorni =41.150,00 €), e dall'art. 24 del contratto di affitto d'azienda, anch'essa ridotta da 150,00 € al dì a 50,00 € al dì per lo stesso arco temporale e così per ulteriori 41.150,00 €.; che il per la propria condotta, era stato CP_1
condannato al pagamento della somma a titolo di penali per complessivi € 82.300,00; che la somma dovuta a titolo di penali era stata quantificata solo fino alla data del 19.07.2016; che il dal CP_1
giorno 18.04.2014 si era costantemente rifiutato di ottemperare al rilascio spontaneo dell'area di servizio continuando a gestire in maniera illegittima l'attività di rifornimento carburanti e di vendita all'interno del Market;
che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto erano il ricalcolo di un premio che il non meritava di ottenere essendo conseguenti alla vendita di carburante che, in CP_1 effetti, il gestore non era autorizzato ad effettuare non avendo titolo alcuno per gestire l'area di servizio Part abusivamente occupata;
che, a dire i essa sarebbe stato assurdo poter ritenere l'applicazione di un
“extrapremio” dell'8% (4%+4%) e del al 2,2% al kilolitro sul carburante acquistato/introdotto previsto da accordi sindacali ad un soggetto che aveva manifestamente violato le pattuizioni statuite dai contratti (comodato e affitto d'azienda) ai quali inevitabilmente le norme sindacali erano collegate e
Part destinate;
che, essa non aveva impedito al di rifornirsi a sua volta del carburante, CP_1 impedendogli “di fatto” la vendita a terzi, in quanto tale facoltà era esclusa ad essa opponente a causa Part degli impegni assunti da essa nei confronti di Società Autostrade;
che, invero, tra dette società intercorrevano accordi volti a mantenere in essere la continuità del rifornimento sulle aree di servizio (
Part cfr. art. 3.3.1.5, art. 8.4, punto 6 e 6 bis della Convenzione sottoscritta tra e Società, doc. 32); che
Part alla luce degli impegni assunti con Società Autostrade, essa non poteva impedire al CP_1
l'approvvigionamento dei prodotti da questo venduti seppur a prezzi stellari ed in totale dispregio dei limiti fissati dall' ; che l'opposto aveva ottenuto il d.i. opposto sulla base di previsioni Parte_3
Part contrattuali inapplicabili e, pertanto, essa chiedeva la revoca dello stesso;
che in tema di contratti collegati, l'efficacia della risoluzione si estendeva dall'un contratto all'altro; che era indubbio che sussistesse uno stretto collegamento tra i contratti di comodato e d'affitto d'azienda con gli accordi sindacali del 2005 e del 2011 essendo tutti legati ad una finalità consistente nel disciplinare un assetto
Part economico tra ed i propri gestori;
che il collegamento comportava la ripercussione delle vicende che investivano un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro contratto collegato;
che, nel caso di specie, si era di fronte ad un fenomeno di collegamento tra negozi, un contratto di comodato ed un contratto d'affitto d'azienda entrambi rispettivamente collegati agli accordi sindacali succedutisi nel tempo;
che, pertanto, venuto meno il contratto di comodato che legittimava la detenzione qualificata pagina 10 di 27 dell'area di servizio, era venuta meno l'applicazione delle norme previste dagli accordi sindacali;
che lo stesso doveva dirsi per il rapporto tra il contratto d'affitto d'azienda e i ridetti accordi;
che la somma i cui al d.i. non solo non era mai stata in alcun modo riconosciuta come dovuta ma era stata più volte oggetto di esplicita contestazione (doc. 25, 26 e 31) a mezzo delle quali si ribadiva l'assenza di qualsivoglia debito da parte di
[...] nei confronti del nonché l'irrilevanza della documentazione inviata a fondamento Pt_1 CP_1 delle somme quantificate dall' opposto;
che, essa opponente contestava l'importo richiesto con il d.i. opposto sia nell'an che in punto di quantum debeatur; che gli accordi sindacali predetti erano inapplicabili anche per l' inadempimento contrattuale da parte del consistente nella condotta CP_1
di overpricing; che, inoltre, il Tribunale di Arezzo, con sentenza 872/2016 aveva condannato la , al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
82.300,00, a titolo di penali contrattualmente pattuite ex art. 16 del contratto di comodato (doc. 3) ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4), per il periodo dal 18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora (10.4.2015) (Doc. 27); che detta sentenza era stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio;
che detti titoli - ormai passati in giudicato – avevano affermato la debenza da parte del nei confronti di delle penali previste CP_1 Parte_1
dai contratti di comodato ' uso d'uso e d'affitto d'azienda, entrambe rideterminate dal Giudice nel loro ammontare in € 50,00 al giorno per ciascuno dei contratti risolti;
che dette somme e la relativa condanna erano state quantificate nei precedenti giudizi solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado); che, pertanto, a dire di essa opponente, doveva ritenersi
Part pacifico - in quanto oggetto di pronuncia passata in giudicato - il diritto di al pagamento delle penali per occupazione illegittima dei beni oggetto del contratto di comodato e affitto d'azienda che erano stati restituiti anche ben oltre la data di emissione della sentenza di primo grado con conseguente diritto di essa opponente al pagamento delle suddette penali anche per il periodo successivo alla sentenza di prime cure e fino alla data di effettivo rilascio;
che, parte opposta doveva, quindi, essere condannata al pagamento delle penali calcolate in euro 50,00 al giorno per ciascuno dei due contratti risolti con decorrenza dal giorno successivo all'emissione della sentenza di primo grado e fino alla data dell'effettivo rilascio, avvenuto il 29.11.2016 per quanto riguarda i beni oggetto dell'affitto d'azienda e il 9.05.2018 per quanto riguarda i beni oggetto del contratto di comodato;
che complessivamente erano, quindi, ancora dovute da parte del nei confronti dell'opponente, le seguenti somme:- CP_1 penale da contratto d'affitto d'azienda pari ad € 50,00 al giorno dal 20.07.2016 al 29.11.2016 per complessivi 6.600,00 € (132 giorni x 50,00 €); - penale da contratto di comodato pari ad € 50,00 al giorno dal 20.07.2016 al 9.05.2018 per complessivi 32.900,00 € (658 giorni x 50,00 €); e così per pagina 11 di 27 complessivi 39.500,00 € oltre interessi ex art. 1284 C.C. dal giorno del dovuto sino al saldo;
che pertanto essa opponente chiedeva che fosse accertato e dichiarato in via riconvenzionale il credito vantato da essa nei confronti del e per l'effetto quest'ultimo fosse condannato al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo di euro 39.500,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo;
che, in subordine, ove il Tribunale avesse ritenuto di accogliere anche in misura limitata le domande avanzate ex adverso nel presente
Parte giudizio, chiedeva, in ogni caso, che l'importo eventualmente dovuto da essa osse compensato con le somme pacificamente dovute dal a titolo di spese legali liquidate nel giudizio iscritto CP_1 al R.G. n. 4002/2019 pari complessivamente ad € 3.147,87 (oltre IVA).
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione e della domanda riconvenzionale, delle
[...]
quali chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che esso opposto non aveva occupato senza titolo l'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti, rifiutandone la riconsegna, per circa quattro anni dopo la scadenza (cfr. doc. 1) atteso che il aveva proseguito diligentemente la prestazione di CP_1
tutti i servizi affidati, in forza ed in pendenza dei contratti, pure oltre la data nella quale si era trovato costretto, comunque, al rilascio, in data 09.05.2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte del procedimento monitorio –all. 2), anteriormente –quindi- alla conclusione del giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione (la cui Ordinanza è sopravvenuta nel 2019, mentre il relativo ricorso data 2017 ( cfr. doc. 29 del fascicolo di parte opponente); che i rapporti economici e commerciali, tra ed esso consistenti nella fornitura, da parte della prima, di Parte_1 CP_1
carburanti e lubrificanti, alla Ditta del secondo, con regolare pagamento del relativo prezzo, erano proseguiti invariati (quale che ne fosse il motivo, qui irrilevante), sino al giorno della restituzione
(forzata) dell'impianto (in pendenza dell'esercizio dei diritti, rivendicati da esso gestore); che nessuna contestazione, e tanto meno, smentita era stata formulata da sulle circostanze Parte_1 dell'emissione, dell'invio e del ricevimento delle fatture pro forma provenienti, negli anni, dalla Ditta
né erano stati in alcun modo criticati o sovvertiti le cifre ivi indicate ed i criteri di conteggio CP_1
applicati, nella relativa elaborazione;
che tale ingiunzione aveva fatto seguito ad altro decreto ingiuntivo, il n. 1127/2013, l'opposizione avverso il quale era stata respinta, in via definitiva, con la sentenza n. 3000/2019 della Corte d'Appello di Firenze -passata in giudicato-, a conferma del rigetto già pronunziato dal Tribunale, con riguardo ad analoghi crediti maturati, nell'ambito del medesimo rapporto commerciale, in anni antecedenti (cfr. docc. 5, 8, 10 del fascicolo di parte del monitorio –all.
pagina 12 di 27 2); che, inoltre, quanto alla questione del cosiddetto “prezzo massimo” e dell'overpricing, esso opposto eccepiva che tale questione non era idonea, per motivi, sia di fatto, sia di diritto, a contrastare il credito fatto valere da esso con il proprio ricorso in sede monitoria;
che le circostanze CP_1
diffusamente lamentate ed i dati forniti da a dire di esso opposto, erano privi di oggettiva Parte_1
rispondenza alla realtà, e non ne integravano prova prospetti e tabelle che erano stati elaborati e compilati “in proprio” dalla stessa parte che intendeva avvalersene (cfr., per esempio, docc. 6, 9, 14,
18, 39 del fascicolo di parte opponente); che nei limiti entro i quali, a tutto concedere, esso CP_1
avesse potuto “sconfinare”, rispetto al prezzo massimo arbitrariamente imposto da detta Parte_1
circostanza era stata irrilevante sull'andamento delle vendite, stante la generale e notoria crisi, di portata assorbente, quanto a volumi di vendita, del settore;
che, inoltre, a dire esso opposto Parte_1
non poteva far valere alcun ipotetico inadempimento, in materia, avendovi “rinunciato”, per preciso accordo contrattuale, fino a che non avesse avuto espletamento un'apposita procedura, concordata nell'Accordo del 27.07.2005, con previsione riportata testualmente proprio da nella pagina Parte_1
21 della citazione in opposizione (cfr. doc. 1); che, nella specie, tale procedura non era stata mai espletata (e nemmeno ne era stato dedotto ex adverso l'espletamento); che tale constatazione, a dire di esso esponente, recideva alla radice qualsivoglia implicazione, di fatto e di diritto, dell'ipotetico overpricing quale inadempienza contrattuale, impropriamente vantata, oltreché non provata, con radicale inibizione, in prospettiva, della ventilata (o minacciata) proposizione di domande risarcitorie, in separato giudizio;
che, quanto alle lettere di “contestazione”, che adduceva di aver Parte_1
indirizzato ad esso ed al suo legale, a fronte delle sollecitazioni al pagamento delle fatture CP_1
pro-forma, a dire di esso esponente, da un esame anche sommario delle suddette isolate missive, emergeva che esse non presentavano, in verità, i contenuti di una vera e propria, nonché efficace, contestazione, limitandosi ad una mera, genericissima, e perciò inconsistente ed inefficace, negazione del credito, e con fuorviante spostamento dell'attenzione su temi estranei al credito in sé (cfr. docc. 25
e 26 del fascicolo di controparte), similmente a quanto caratterizzava l'atto di citazione in opposizione, senza che potesse derivarne alcun risultato utile per l'opponente (cfr. doc. 1); che, inoltre, esso opponente eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di atteso che i rapporti giuridici ed il titolo da cui la domanda in questione Parte_1
trarrebbe la propria causa, ed il vantato fondamento, erano del tutto diversi, estranei ed indipendenti, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente; che quest'ultima, a dire di esso esponente, derivava direttamente dalla disciplina di peculiari aspetti dei rapporti commerciali di fornitura di carburanti e lubrificanti, tra la ed quale contenuta negli Accordi sindacali del 27.07.2005 CP_3 Parte_1
e del 12.04.2011 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte del monitorio –all. 2); che, viceversa, l'asserito pagina 13 di 27 credito di scaturirebbe dai contratti di comodato e di affitto d'azienda, a suo tempo stipulati Parte_1
tra le parti, con riferimento al godimento di beni mobili ed immobili, dalla scadenza dei relativi rapporti contrattuali e dal lamentato fatto ulteriore del ritardo nella riconsegna;
che l'autonomia e l'alterità delle fonti delle rispettive pretese era, a dire di esso opposto, rilevabile ictu oculi proprio alla luce delle deduzioni avversarie (cfr. doc. 1); che, ancora, a dire di parte opposta la cosiddetta “riconvenzionale” avversaria era improcedibile, in quanto la sua proposizione non era stata preceduta dall'attivazione della negoziazione assistita, prevista con riguardo a dedotti crediti di ammontare inferiore agli Euro
50.000,00 –come nella specie (cfr. doc. 1)-, dal D.L. n. 132/2014, successivamente convertito nella legge n. 162/2014, all'art. 3; che, inoltre, a dire di esso opposto, nel caso in questione, non operava l'esclusione di cui alla lettera a) del comma 3 della richiamata disposizione, in quanto, sebbene fosse stata proposta all'interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa di ove Parte_1
fosse ritenuta in denegata ipotesi ammissibile, era comunque scissa ed autonoma, per titolo e per petitum, rispetto alla domanda oggetto dell'ingiunzione; che, poi, nell'eventualità, che, in ulteriore subordine, la pretesa relativa al pagamento di somme a titolo di penale, dedotta come tale, singolarmente e senza coinvolgimento dei rapporti contrattuali sottostanti, già estinti, e con richiamo a pronunzie giudiziali che avrebbero sancito il relativo diritto, fosse considerata, nella fattispecie, riconducibile, ciò nonostante, alla materia dell'affitto d'azienda o del comodato (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo avversario), l'incombente da esperire, a pena di improcedibilità, sarebbe stata la mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010; che, ancora, in questa eventualità, sarebbe stata altresì necessaria la separazione delle cause ed il mutamento del rito, con riguardo alla cosiddetta “riconvenzionale”, ex artt. 447 bis e 426 c.p.c.; che, infine, quanto alla eccezione subordinata di compensazione avanzata da a dire di esso il lamentato mancato pagamento, da parte di esso esponente, Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 3.147,87 (oltre IVA), corrispondente alle spese liquidate nel provvedimento di estinzione per rinuncia all'azione, oggetto di altro giudizio (cfr. doc. 35 di parte opponente), si giustificava proprio con la sussistenza di maggiori crediti vantati dal medesimo e di cui a l CP_1 decreto ingiuntivo n. 152/2021, oggetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione;
all' esito della udienza cartolare dell' 11.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
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pagina 14 di 27 Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 19.06.2024 a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
E' bene, poi, rigettare la eccezione di improcedibilità, ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, sollevata da parte opposta in materia di mediazione.
Ed, infatti, è pacifico che parte opponente ha tempestivamente incardinato, in data 15.11.2021, la procedura di mediazione, ex art. 5 d. lgs. 28/2010, identificata con il n. 364/2021.
Ciò posto, dalla semplice lettura del verbale di mediazione del 12.07.2022, allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 06.03.2023 ( cfr. doc. 40), si evince chiaramente che l'oggetto della procedura di mediazione n. 364/2021, incardinata tempestivamente da Part parte opponente, è consistito tanto dalla domanda riconvenzionale spiegata da nel presente giudizio di opposizione, quanto da tutte le altre domande oggetto del presente giudizio.
Invero, nel predetto verbale di mediazione del 12.07.2022, sottoscritto da entrambe le parti in causa, si legge che l' oggetto della controversia, “(…) come meglio specificato nella domanda di mediazione e nella documentazione allegata alla stessa dalla parte istante (…)”, risulta “(…) esteso, su richiesta della parte alla totalità delle domande oggetto del giudizio da cui la procedura CP_1 di mediazione ha tratto origine, con adesione dell'istante come da verbale del primo incontro del
25.01.2022 (…)”.
Ciò emerge chiaramente anche dal fatto che nel ridetto verbale sotto la voce “Valore indicato nella istanza”, si legge che l'importo iniziale indicato, come valore della controversia, in euro
39.500,00 risulta essere stato “(…) rideterminato in virtù della estensione sopra detta ad euro
247.401,04 (…)”.
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la procedura primariamente incardinata da Parte_1 abbia avuto ad oggetto le rispettive pretese delle parti in causa per l'importo complessivo di euro
247.401,04 costituito dalla somma ingiunta e dalla somma richiesta in via riconvenzionale da parte opponente.
Di conseguenza, deve essere rigettata la eccezione di improcedibilità, ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, sollevata da parte opposta in materia di mediazione.
Ed, infatti, da un lato, non risulta contestata la circostanza della rituale e tempestiva introduzione della procedura di mediazione delegata da parte di in data 15.11.2021 innanzi all'OdM di Parte_1
Arezzo n. 364/2021; dall'altro lato, dalla semplice lettura del verbale di mediazione del 12.07.2022 emerge a chiare lettere che all'interno della procedura n. 364/2021, sono state trattate tutte le pagina 15 di 27 domande/pretese reciprocamente avanzate dalle parti in causa e che infine la procedura n. 364/2021si è conclusa con un verbale di mancato accordo del 12.07.2022 (doc. 40).
Alla luce di quanto sopra riportato, resta assorbita la questione preliminare sollevata da parte opposta relativamente all' art. 4 d. lgs. n. 28/2010.
Pure infondata appare l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta a Parte_1
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda proposta da parte opponente in via riconvenzionale appare ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 36 c.p.c..
Ed, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. II , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, assumendo la posizione sostanziale di convenuto, può anche proporre una domanda riconvenzionale, a fondamento della quale “(…) può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (…) e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (…)”.
Orbene, nel caso in esame, sia la pretesa di parte opposta che la pretesa fatta valere da parte opponente in via riconvenzionale derivano da un unico contratto, seppure misto, atipico, intercorso tra le parti.
Ed, invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante – come nel caso in esame – “(…) integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione (…)” ( così,
Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018).
In altre parole, in tema di collegamento negoziale – come nel caso in esame - i contratti tipici combinati tra di loro smarriscono la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica.
Nel caso in esame appare evidente che sussiste un collegamento negoziale tra i contratti intercorsi tra le parti ove solo si pensi che a pag. 7 del contratto di affitto di azienda ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di opposizione) le parti stabiliscono che in caso di termine o risoluzione del rapporto “(…) regolato al contratto di comodato richiamato in premessa, di risolverà automaticamente ( …) anche il presente contratto di affitto di azienda (…)”.
pagina 16 di 27 Inoltre, appare indubbio che, nel caso in esame, sussista anche uno stretto collegamento tra i contratti di comodato e d'affitto d'azienda con gli accordi sindacali del 2005 e del 2011 – posti a fondamento del ricorso per d.i. - essendo tutti legati ad una finalità consistente nel disciplinare un
Part assetto economico tra d i propri gestori.
Di conseguenza, poiché le pretese di entrambe le parti in causa trovano la loro origine nel contratto misto e atipico intercorso tra di loro, nonché negli accordi sindacali connessi a detto contratto
Part atipico -in quanto finalizzati a disciplinare l' assetto economico tra ed i propri gestori-, va da sé, che sotto il profilo di cui all'art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, è bene, poi, evidenziare che la domanda riconvenzionale spiegata da si Parte_1
fonda sulle sentenze n. 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo (cfr. doc. 27 allegato al fascicolo di parte opponente ) e n. 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze (cfr. doc. 28 allegato al fascicolo di parte opponente ) con le quali è stata accertata la debenza da parte del nei CP_1 confronti di delle penali previste nei comodato d'uso e d'affitto d'azienda intercorsi tra le Parte_1
parti.
E' pur vero che le suddette sentenze hanno dichiarato inammissibile la domanda avanzata da
[...]
per il tempo eccedente e successivo rispetto al momento della sentenza, tuttavia, è appena il caso Pt_1
di evidenziare che il Tribunale di Arezzo, a suo tempo, nella sentenza sopra menzionata, ha ritenuto di non poter condannare il per i periodi di eventuale occupazione illegittima successiva alla data CP_1
della pronuncia, in quanto trattavasi di richiesta di condanna c.d. in futuro – non prevista in via generale nel nostro ordinamento giuridico -, e, dunque, inammissibile ratione tempori. Dalla lettura, poi, della su menzionata sentenza della Corte di Appello di Firenze emerge che detta Corte non ha ritenuto di accogliere la richiesta di pagamento delle somme successive alla pronuncia del Tribunale di
Part Arezzo, non perché non fossero dovute ma solo perché non era stato spiegato, da parte di l' appello incidentale sul punto e, dunque, per una ragione strettamente processuale.
Di conseguenza, appare ammissibile e proponibile la richiesta di parte opponente di condanna attuale -e non più futura- della parte opposta al pagamento delle penali astrattamente riconosciute dal
Tribunale di Arezzo e dalla Corte di Appello di Firenze.
Devono essere rigettate anche le eccezioni, proposte in via subordinata da parte opposta, circa la necessità della separazione della causa relativa alle penali e del mutamento del rito.
Deve, infatti, ritenersi sussistente l'unicità del contratto avente ad oggetto il comodato dell'impianto petrolifero per somministrazione di carburanti.
pagina 17 di 27 Ed, invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. III - , Ordinanza n. 10421 del
17/04/2024), per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore “(…) prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica (…)
(Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale) (…)”.
In particolare, poi, la Suprema Corte in tema di rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante – come nel caso in esame – ha enunciato il principio di diritto secondo cui, detto rapporto “(…) integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato
(…)” ( così, Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018).
In virtù del predetto carattere di unitarietà appare evidente il collegamento della pretesa creditoria di cui alla riconvenzionale spiegata da con le pretese creditorie di parte opposta e, Parte_1
di conseguenza, anche la non sussistenza della competenza funzionale di cui all'art. 447-bis c.p.c.; sicché devono essere rigettate anche le eccezioni, proposte in via subordinata da parte opposta, circa la necessità della separazione della causa relativa alle penali e del mutamento del rito.
Entrando, ora, nel merito della fattispecie, deve evidenziarsi che l'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'uopo, deve rilevarsi che dalla lettura del ricorso depositato da parte opposta in sede monitoria ( cfr. doc. 2 allegato all'atto di opposizione ) emerge che il assume che il credito - CP_1 asseritamente vantato nei confronti di troverebbe “(…) titolo e fondamento nelle previsioni Parte_1
economiche degli Accordi sindacali del 27.07.2005 e del 12.04.2011, sottoscritti da Parte_1
(divisione R & M ovvero Refining and Marketing) con le Associazioni di categoria e di settore dei
Gestori di impianti di distribuzione carburanti (docc. 1 e 2) (…)”; inoltre, in detto ricorso, si legge che il pone a fondamento della propria richiesta la circostanza di aver svolto, per conto e CP_1 nell'interesse di la gestione dell'Area di Servizio “Lucignano Est”, lungo la tratta tra Roma Parte_1
e Firenze dell'autostrada “A1” “(…) in forza di apposito rapporto contrattuale (comodato) (…)”; si pagina 18 di 27 legge, altresì, che, detto asserito credito, riguarderebbe il riconoscimento di un “extrapremio” a favore dei gestori “(…) in base a traguardi quantitativi e comportamentali (…)”; infine, sempre dalla lettura di detto ricorso emerge che “(…) il suddetto “premio 4+4” è stato sempre erogato, negli anni, a favore della , fino a tutto il 2012 (…)”; sicché l'asserito credito riguarderebbe Controparte_3 un periodo successivo all'anno 2012.
Ciò posto, è bene, ora evidenziare che dalla lettura della documentazione allegata al fascicolo di parte opponente - e, segnatamente, alla luce dei docc. 27, 28 e 29 - emerge che il Tribunale di
Arezzo con la sentenza n. 872/2016 (R.G. 4897/2016) ha dichiarato “(…) la cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data 18.04.1996 per scadenza del termine(…)” e “(…) la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 01.09.2004 (…)”, condannando “(…) la
[...]
in persona del titolare alla restituzione in favore di Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Lucignano (AR) cap 52046 Area di Servizio
Lucignano Est dell'Autostrada A1 Roma – Firenze, mediante rilascio dell'impianto stesso e restituzione di tutti i beni mobili ed immobili oggetto del contratto di comodato del 18.04.1996 meglio descritti nel verbale di consegna allegato allo stesso (…)”, nonché “(…) alla restituzione in favore di dell'azienda oggetto del contratto di affitto d'azienda del 01.09.2004 (…)”( cfr. doc. 27 cit); Parte_1
che la risoluzione di detti contratti deve fari risalire, rispettivamente, alla data 18.04.2014, per quanto riguarda il contratto di comodato, e alla data 14.04.2014, per quanto riguarda il contratto di affitto di azienda;
che, infine, la predetta sentenza è passata in giudicato in quanto è stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio (cfr. sentenza 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e ordinanza n. 4539/2019 emessa dalla Corte di Cassazione - docc. 28-29 cit.).
E' bene, ora, sottolineare che deve ritenersi pacifico, tra le parti, che il “(…) dal CP_1
giorno 18.04.2014 si è costantemente rifiutato di ottemperare al rilascio spontaneo dell'area di servizio (…)” ( cfr. a pag 15 dell'atto di citazione).
Ed infatti, parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, non contesta espressamente e puntualmente la circostanza secondo cui, a fronte della richiesta di rilascio spontaneo dell'area di servizio da parte della opponente, viceversa, il si è rifiutato di rilasciare detta area. CP_1
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
pagina 19 di 27 espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Ciò detto, appare ora opportuno rilevare che dalla lettura del doc. 32 allegato al fascicolo di parte opponente sembra emerge chiaramente il motivo per cui l' avesse continuato a non Parte_1
impedire al di rifornirsi del carburante, sebbene fosse intervenuta la risoluzione dei contratti CP_1
in parola.
Ed, infatti, alla lettura di detto doc. 32 emerge che aveva assunto degli impegni nei Parte_1
confronti di Società Autostrade in base ai quali la opponente si era obbligata a mantenere in essere la continuità del rifornimento sulle aree di servizio. In particolare, con l'art.
3.3.1.5 di detta Convenzione, datata 14.10.2008, nel quale sono disciplinati gli impegni dell'affidatario nella prestazione del servizio, si stabilisce che l' si impegna a: “ (…) B) approvvigionare continuamente, per Parte_4 Parte_1
l'intero periodo di durata dell'Affidamento, gli impianti di carburante, presenti nell'Area di Servizio oggetto di Affidamento, di una quantità di carburanti adeguata al soddisfacimento delle esigente dell'utenza autostradale dell'Area di Servizio, in conformità a quanto specificamente previsto nell'Offerta Vincolante. In particolare, negli impianti devono essere sempre disponibili tutti i principali tipi di carbolubrificanti, quali la benzina verde, il gasolio, olio motori, e deve essere esposto al pubblico il “listino-prezzi”, in modo che sia visibile e leggibile in prossimità degli impianti e, comunque, nella fase di avvicinamento, da parte degli utenti, ai punti di erogazione (…)”.
Inoltre, il fatto che il servizio all'interno della stazione non potesse essere sospeso è confermato dall'art.
8.4 della citata convenzione che prevede al punto 6 e 6 bis) la risoluzione del contratto tra le due società nel caso di “(…) mancata prestazione, interruzione o sospensione non autorizzata dell'intero Servizio Distribuzione comprensivo Parte_5 dell'Attività Collaterale di Convenience Store attivato, per un giorno o frazione di giorno, ripetuta per almeno 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi (…) ” ( cfr. art. 6) e nel caso di “(…) mancata prestazione, interruzione o sospensione del Servizio attivato, per complessivi 5 giorni anche non consecutivi nell'arco di dodici mesi (…) ” ( cfr. art 6 bis).
Alla luce degli impegni assunti con Società Autostrade, appare evidente che non poteva Parte_1 impedire al l'approvvigionamento dei prodotti da questo venduti, seppure, dopo la sentenza CP_1
del Tribunale di Arezzo n. 872/2016, la gestione dell'area di servizio sul tratto autostradale di
Lucignano Est fosse occupata illegittimamente dal CP_1
Inoltre, poiché parte opposta non risulta aver contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 16 dell'atto di citazione, ossia che detta convenzione fosse in vigore pagina 20 di 27 all'epoca dei fatti per cui è causa, deve ritenersi esonerata la società opponente dal doverne fornire la prova.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, si ribadisce, parte opposta nella propria comparsa di costituzione non ha contestato in forma specifica e puntuale la circostanza di cui sopra.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve considerarsi pacifico e, di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova della circostanza che detta convenzione fosse in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa ( cfr. in tal senso, tra le altre,
Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Ciò posto, appare dunque evidente che, dopo la sentenza del Tribunale di Arezzo n.
872/2016 - passata in giudicato -, a seguito della declaratoria di risoluzione dei contratti in parola, il contenuto degli stessi e, pertanto, anche il contenuto degli accordi sindacali sopra menzionati, non potessero più trovare applicazione tra le parti, e, segnatamente a far data dal 18.04.2014, per quanto riguarda il contratto di comodato, e dal 14.04.2014, per quanto riguarda il contratto di affitto di azienda.
In altre parole, dall'epoca in cui i contratti in parola sono stati dichiarati risolti – peraltro con sentenza passata in giudicato -, essendo venuto meno il vincolo negoziale tra le parti, non potevano più, di conseguenza, trovare applicazione i menzionati accordi sindacali.
Ed, infatti, poiché gli accordi sindacali in parola erano finalizzati a disciplinare l' assetto
Part economico tra ed i propri gestori e, pertanto, traevano la loro origine nel contratto misto e atipico intercorso tra le parti – contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -, va da sé che, una volta dichiarata la risoluzione dei predetti contratti, non potevano più ritenersi in vigore tra le parti gli accordi sindacali collegati agli stessi in quanto, si ribadisce, poiché finalizzati esclusivamente a
Part disciplinare l' assetto economico tra ed i propri gestori, il presupposto per la loro applicabilità era pagina 21 di 27 l'esistenza e l'efficacia tra le parti del ridetto contratto misto e atipico – contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -.
Di conseguenza, il per il periodo successivo all' epoca di risoluzione dei contratti in CP_1 parola non poteva pretendere alcun riconoscimento di “extrapremi” in quanto il non CP_1 avendo titolo alcuno per gestire l'area di servizio abusivamente occupata, va a sé che non aveva neppure alcun titolo idoneo per ottenere detti asseriti “extrapremi”.
L'opposizione, pertanto, per quanto riguarda il credito riguardante il periodo successivo alla risoluzione dei contratti collegati in parola - contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -, deve ritenersi senza dubbio fondata.
Passando, ora, ad esaminare il credito riguardante il periodo anteriore alla intervenuta risoluzione dei contratti collegati deve evidenziarsi che, sebbene rispetto a detto periodo possano trovare applicazione gli accordi sindacali di cui sopra - sussistendo ancora in vita il rapporto contrattuale tra le parti -, tuttavia, a parere di questo Giudice, l'opposizione appare fondata anche relativamente a tale periodo.
Ed, infatti, premesso che l'asserito credito di cui al decreto ingiuntivo, per espressa ammissione del riguarderebbe il riconoscimento di un “extrapremio” a favore dei gestori, deve CP_1 rilevarsi che non appare possibile, nel caso in esame, riconoscere detto “extrapremio”, in quanto risulta documentalmente provato che in detto periodo il in qualità di titolare della citata Ditta CP_1
Part omonima, abbia avuto un comportamento gravemente inadempiente agli accordi presi con la Pt_1
All'uopo, occorre, innanzitutto evidenziare che parte opposta non risulta aver contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 4 dell'atto di citazione, ossia che la ditta aveva aderito alla Associazione sindacale FE SL e che, detta Associazione CP_1
sindacale, aveva stipulato, insieme alle altre associazioni sindacali di categoria dei gestori, nel luglio
2005 “(…) un accordo nel quale le parti affrontavano la questione relativa alla facoltà di di Parte_1
fissare un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti forniti ai propri gestori e concordavano che “A. La compagnia prolifera, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n.
2790/1999 “può imporre un prezzo massimo di vendita” al pubblico;
B. La Compagnia può introdurre negli accordi verticali, sulla base di quanto previsto al punto 47 delle Linee Direttrici del suddetto
Regolamento, clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita (…)” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
pagina 22 di 27 Pertanto, a partire dal luglio 2005, tra le obbligazioni in carico al gestore vi era CP_1
l'impegno assunto da costui di non praticare prezzi al pubblico superiori ad una determinata misura stabilita periodicamente dalla concedente.
Inoltre, neppure risulta contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 5 dell'atto di citazione, ossia che “(…) individuava un prezzo c.d. Parte_1 consigliato ed un prezzo massimo (superiore al prezzo consigliato) indicando al gestore l'opportunità di allinearsi al prezzo consigliato, ma soprattutto il divieto di praticare un prezzo superiore a quello massimo (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifiche tra le parti e, di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova delle circostanze appena riferite ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003; n.
31837/2021).
Alla luce, poi, del contenuto del suddetto accordo emerge che il comportamento in violazione di tale disposizione contrattuale, c.d. overprice, costituiva un inadempimento contrattuale.
Non appare corrispondente al vero quanto sostenuto da parte opposta a pag. 11 della propria Part comparsa, secondo cui le doglianze mosse da n punto di overpricing sarebbero state rigettate con due ordinanze emesse dal Tribunale di
Arezzo nei procedimenti n. 2416/2014 e n. 3519/2014.
Ed, infatti, dalla lettura di detti due provvedimenti ( cfr. doc. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte opposta) non sembra evincersi che il Tribunale abbia rigettato le richieste cautelari sulla base dell'accertamento del fumus, quanto, piuttosto, per non aver ravvisato il periculum in mora.
Inconferente, appare, poi, la eccezione di parte opposta secondo cui non potrebbe far Parte_1 valere alcun ipotetico inadempimento in materia “(…) avendovi “rinunciato”, per preciso accordo contrattuale, fino a che non avesse avuto espletamento un'apposita procedura, concordata nell'Accordo del 27.07.2005 (…)”.
Ed, infatti, dalla lettura di detto accordo non emerge affatto che la mancata instaurazione del tentativo di conciliazione
Part
potesse implicare di per sé una rinuncia da parte di a far valere un eventuale inadempimento contrattuale posto in essere dal gestore, ove si pensi che in detto accordo si legge che “(…) le parti potranno (e non “dovranno”, n.d.r.) richiedere un tentativo di conciliazione ad hoc presso la Camera di Professione (…)”.
L' utilizzo dell'espressione “(…) potranno (…)” e non “dovranno”, lascia agevolmente ritenere che le parti contraenti non avessero inteso “rinunciare” alla possibilità di far valere in giudizio un pagina 23 di 27 eventuale inadempimento senza che prima non si fosse svolta una apposita procedura di conciliazione stragiudiziale.
A ciò deve aggiungersi il fatto che ha più volte espressamente contestato al gestore le Parte_1
condotte asseritamente di overpricing con le raccomandate del 23.04.2013, 17.06.2013, 23.07.2013 e
12.09.2013 ( cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione).
In risposta a dette raccomandate, parte opposta, con la raccomandata del 16.04.2014 ( cfr. doc. 20 allegato all'atto di citazione) non nega espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing, ma si limita, sostanzialmente, ad addurre diverse argomentazioni a sostegno della possibilità di poter praticare legittimamente l' overpricing da parte dei gestori;
argomentazioni, tuttavia, neppure allegate da parte del nella comparsa di costituzione oltre che non provate. CP_1
Peraltro, dette argomentazioni, risultano, sostanzialmente, contestate da parte opponente nella successiva raccomandata del 16.05.2014 ( cfr. doc. 24 allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che, non solo, parte opposta, con la raccomandata del 16.04.2014 non nega espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing ma, inoltre, attraverso l'esame della documentazione allegata al fascicolo dell'opponente sembra emergere chiaramente la prova del fatto che l' opposto abbia effettivamente praticato l' overpricing , peraltro, anche nel periodo in questione.
All'uopo, deve innanzitutto evidenziarsi che non può condividersi quanto riferito da parte opposta a pag. 10 della propria comparsa di costituzione, ossia che, in ordine alla produzione documentale effettuata da parte opponente - relativa ai prospetti ed alle tabelle che riportano i prezzi praticati dall'opposto presso l'area di servizio di Lucignano Est -, i dati forniti sarebbero “(…) privi di oggettiva rispondenza alla realtà (…)”.
Ed, infatti, andando ad esaminare il doc. 9 (allegato all'atto di opposizione e contestato da parte opposta), emerge, a pagina 5, che la tabella riporta una rilevazione dei prezzi del punto vendita 04645 che, alla data del 7.03.2014, indica quale prezzo del bludiesel (BD) servito, l'importo di € 1,911 al litro;
analizzando, poi, il doc. 17 (allegato all'atto di opposizione) avente ad oggetto le relazioni di n. 6 rilevazione dal 24.01.2014 al 07.03.2014-, non espressamente e puntualmente contestato da parte opposta si evince che, a pagina 7 di detto documento, è allegato uno scontrino di vendita per un rifornimento effettuato in data 7.03.2014 per 44,48 litri di blu diesel al prezzo unitario di € 1,911 al litro e così per complessivi € 85,00.
Da quanto sopra emerge chiaramente che vi è perfetta corrispondenza tra il dato riportato nella tabella di cui al doc. n. 9 e la scheda di rilevazione prezzi cui è allegato lo scontrino del 7.03.2014, prodotto sub doc. 17.
pagina 24 di 27 Ancora, sembra esservi totale rispondenza tra il prezzo di € 1,914 al litro operato in data 26.02.2014 per il blu diesel servito, indicato a pagina 4 del ridetto doc. 9 e lo scontrino allegato a pagina 12 del doc. 17 sopracitato, avente ad oggetto l'erogazione in data 26.02.2014 di 63,74 litri di blu diesel al prezzo unitario di € 1,914 per complessivi € 122,00.
Alla luce, dunque, degli scontrini sopra menzionati appare verosimile che i prospetti allegati da parte opponente siano rispondenti a dati reali.
Infine, dall'esame del doc. 13 (allegato all'atto di opposizione), emerge che le rilevazioni eseguite nel corso del 2013, in relazione alle quali era emersa la pratica di overpricing, risultano controfirmate allo stesso il quale, verosimilmente, sottoscrivendo dette rilevazioni, aveva CP_1
riconosciuto di aver praticato l' overpricing.
Pertanto, tenuto conto del fatto che, si ribadisce, con la raccomandata del 16.04.2014 parte opposta non ha negato espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing, deve ritenersi, alla luce di quanto sopra riportato, che vi sia, nel caso in esame, la prova del fatto che parte opposta abbia reiteratamente praticato l' overpricing, anche nel periodo in contestazione.
Di conseguenza, anche per il periodo anteriore alla risoluzione dei contratti in parola non può essere riconosciuta, in favore della parte opposta, la somma richiesta a titolo di “extrapremi”, preso atto del fatto che la pratica dell' overpricing, nell'accordo del 27.07.2005, è stato qualificato come “(…) inadempienza contrattuale (…)” e tenuto conto, altresì, della gravità di detto inadempimento dovuta anche al fatto che lo stesso si è ripetuto nel tempo.
Non resta, pertanto, che dichiarare non dovute da parte dell'opponente tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza deve essere accolta in toto l' opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il d.i. n. 152/2021.
Passando, ora, ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, riportandosi a tutto quanto sopra rilevato in merito alla infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da parte opposta, deve ora evidenziarsi che detta domanda appare fondata.
All' uopo, è bene rilevare che il Tribunale di Arezzo, con la più volte menzionata sentenza n.
872/2016 – passata in giudicato - ha condannato la anche al pagamento in Controparte_3 favore di dell'importo di € 82.300,00, a titolo di penali contrattualmente pattuite, ex art. 16 Parte_1 del contratto di comodato (doc. 3) ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4), per il periodo dal
18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora. Nella parte motiva di detta pronuncia si legge, con riferimento alla penale prevista all'art. 16 del contratto di pagina 25 di 27 comodato, e pari ad € 258,22 al giorno, che, la stessa, apparendo eccessiva, è stata ridotta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Parimenti eccessiva è stata ritenuta la penale prevista dall'art. 24 del contratto di affitto d'azienda, e pari ad € 150,00 per ogni giorno di riardo e, pertanto, anche detta penale
è stata ridotta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Sulla base di detta sentenza - ormai passata in giudicato – emerge che le penali previste dai contratti di comodato d'uso e d'affitto d'azienda, sono state entrambe rideterminate dal Giudice nel loro ammontare in € 50,00 al giorno per ciascuno dei contratti risolti.
Da detta sentenza emerge , altresì, che tali somme e la relativa condanna al pagamento sono state quantificate solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado).
Ciò premesso, deve ritenersi pacifico - in quanto oggetto di pronuncia passata in giudicato - il
Part diritto di al pagamento delle penali per occupazione illegittima dei beni oggetto del contratto di comodato e affitto d'azienda in quanto restituiti ben oltre la data di emissione della sentenza di primo grado, con conseguente diritto dell' opponente al pagamento delle suddette penali anche per il periodo successivo alla sentenza di prime cure e fino alla data di effettivo rilascio dei beni.
Ed, infatti, nei precedenti giudizi la somma complessiva dovuta a titolo di penale è stata riconosciuta solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado) per un importo complessivo di € 82.300,00.
In particolare, il Tribunale di Arezzo, a suo tempo, ha correttamente ritenuto di non poter condannare il anche per i periodi di eventuale occupazione illegittima successiva alla data CP_1
della pronuncia perché, trattandosi di richiesta di condanna c.d. in futuro, era inammissibile nel caso di specie, in quanto non rientrante nelle ipotesi di condanna c.d. in futuro normativamente previste, ipotesi che hanno carattere tipico e natura eccezionale (cfr. Cass. 11605/2005), come espressamente riportato a pag. 11 della sentenza n. 872/2016.
Invece, la Corte di Appello di Firenze, non ha accolto la richiesta di pagamento delle somme successive alla pronuncia del Tribunale di Arezzo, non perché non dovute ma solamente perché non era Part stato spiegato da parte di ppello incidentale.
Di conseguenza, essendo oramai cristallizzate le date del rilascio, rispettivamente al 29.11.2016 per quanto riguarda i beni oggetto dell'affitto d'azienda ed al 9.05.2018 per quanto riguarda i beni oggetto del contratto di comodato, va da sé che la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento delle penali, come riconosciute giudizialmente, a far data dalla emissione delle sentenza di primo grado alla data del rilascio dei beni in parola, appare ammissibile e proponibile in quanto attuale e non più futura.
pagina 26 di 27 Ciò posto, poiché parte opposta non contesta minimamente il quantum richiesto da parte opponente a titolo di penale e, peraltro, detto importo emerge da un semplice calcolo matematico, deve ritenersi congrua la somma complessiva richiesta da parte opponente a titolo di penali ed ammontante all' importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora e sino al saldo.
In conclusione, da un lato, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra evidenziate, dall' altro lato, per quanto appena riferito, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta parte opponente e, pertanto, dichiarare sussistente il credito vantato da
[...]
nei confronti del per l'effetto quest'ultimo deve essere condannato, in favore di parte Pt_1 CP_1
opposta, al pagamento dell'importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione al d.i. n. n. 152/2021, nonché sulla domanda riconvenzionale, proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezione preliminari sollevate da parte opposta;
2. accoglie l'opposizione al d.i. opposto e, pertanto, dichiara non dovute da parte dell'opponente le somme di cui al predetto decreto ingiuntivo;
3. per l'effetto, revoca il d.i. n. 152/2021;
4. accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
5. per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dell' opposta, a titolo di penali, CP_1 dell'importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo;
6. condanna, infine, il a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 406,00 per spese, € 11.433,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 10.03.2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1191/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. MORELLI ETHEL e dall' avv. STIANTI
TOMMASO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEGHINI ERICA, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. ZOLI ADONE elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare dell' 11.12.2024 , gli avv.ti MORELLI ETHEL e STIANTI TOMMASO, per la parte opponente, concludono come segue: “(…) Nel merito: - previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, accertare e dichiarare come nulla sia dovuto da alla ditta in forza degli accordi sindacali del Parte_1 Controparte_1
27.07.2005 e del 12.04.2011 per tutte le ragioni di cui in atti e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o
pagina 1 di 27 inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2021 del Tribunale di Arezzo emesso in favore del Sig. quale titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_1
Nel merito, in via subordinata: - previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, accertare e
Parte dichiarare la compensazione, anche parziale, tra l'importo eventualmente dovuto da al Sig. ed il credito vantato da nei confronti del Sig. per la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.147,87 (oltre IVA) e per l'effetto limitare la domanda di condanna proposta dal Sig. per tutti i motivi di cui in atti e Controparte_1
dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2021 del
Tribunale di Arezzo emesso in favore della ditta
. Nel merito in via riconvenzionale: a) previo ogni opportuno accertamento o Controparte_1
declaratoria, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte del Sig. Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 6.600,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita ex art. 24 del
[...] contratto d'affitto d'azienda del 01 settembre 2004, nella misura di € 50,00 al giorno come stabilita dalla sentenza 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio R.G. 4897/2016 per il periodo dal
20.07.2016 al 29.11.2016, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per
l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
6.600,00 ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284
c.c. dal dovuto al saldo;
b) previo ogni opportuno accertamento o declaratoria, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte del Sig. dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
32.900,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita ex art. 16 del contratto di comodato del 18 aprile
1996, nella misura di € 50,00 al giorno come stabilita dalla sentenza 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio R.G. 4897/2016 per il periodo dal 20.07.2016 al 9.05.2018, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 32.900,00 ovvero la diversa maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: Si insiste nelle istanze istruttorie come articolate in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge (…)”;
l'avv. ZOLI ADONE , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) -in via preliminare ovvero pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata ottemperanza, da parte di alla condizione Parte_1
di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, a seguito del provvedimento emesso in data 04.11.2021
(cfr. in atti), con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
152/2021 del Tribunale di Arezzo, da essa proposta, con pronunzia di estinzione del giudizio e di definitività ed irrevocabilità del medesimo decreto ingiuntivo opposto;
-di nuovo in via preliminare, in
pagina 2 di 27 subordine, dichiarare inammissibile ed improponibile, nel presente giudizio, la domanda riconvenzionale di perché proposta fuori ed in assenza dei requisiti di cui all'art. 36 c.p.c., Parte_1
disponendo altresì –in denegata ipotesi- il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c., relativamente alla medesima domanda riconvenzionale di con sua separazione ed Parte_1 assegnazione, in tal caso, alle Parti, del termine per la relativa iscrizione e per l'integrazione degli atti
e delle produzioni;
-nel merito, rigettare l'opposizione proposta da con l'atto di citazione Parte_1
notificato in data 28.04.2021 (doc. 1), perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della medesima Società, in subordine ed in ogni caso, al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 152/2021 del Tribunale di Arezzo, per capitale e per interessi, in favore del signor
in proprio e quale titolare della omonima Ditta, in forza dei titoli fatti valere nel Controparte_1
ricorso per ingiunzione R.G. n. 321/2021 del Tribunale di Arezzo, ovvero, in ipotesi, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, fino al saldo effettivo, e con condanna della Società opponente alla refusione di spese e compensi di lite;
-ancora nel merito, nell'ipotesi di ritenuta sua ammissibilità e proponibilità, nonché procedibilità, rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro 6.600,00 e di Euro 32.900,00 a titolo di asserite penali, oltre interessi, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della controparte alla refusione di spese e compensi del giudizio. In sede istruttoria, il signor reitera Controparte_1
la già eccepita inammissibilità, per i motivi esposti in atti, delle istanze formulate da di cui Parte_1
chiede il rigetto, ove riproposte ex adverso. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 152/2021, con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 207.901,04, oltre interessi come da ricorso e spese della procedura monitoria e
Co concludeva come in epigrafe riportato. Segnatamente esponeva che aveva Controparte_3 condotto, in virtù di un contratto di comodato del 18 aprile 1996 (risolto in data 18.04.2014), l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi di proprietà di sito nel Comune di Lucignano (AR), Parte_1 sull'Autostrada A1, direttrice Roma / Milano, denominata “Lucignano Est” (doc 3); che si trattava dei c.d. servizi OIL erogazione carburanti;
che la stessa aveva condotto, in virtù di Controparte_3
un contratto di affitto di azienda del 01 settembre 2004 (risolto in data 18.04.2014), un market per la vendita di prodotti non oil, denominato “Spazio Agip Market”, costituito da locali, dipendenze,
pagina 3 di 27 adeguati impianti, servizi, scaffalature, arredi, attrezzature, dotazioni d'uso e quant'altro necessario a tale attività (doc 4); che erano i c.d. servizi NON OIL: attività collaterali di tipo “Convenience Store”; che, in particolare, con il contratto di comodato era stato concesso in uso gratuito l'impianto costituito da “distributori, i serbatoi costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti nonché le attrezzature necessarie al suo esercizio”; che le parti avevano stabilito che il contratto di comodato avrebbe avuto una durata di “(…) nove anni a decorrere dal 18.04.1996 (…)” e che “(…) in difetto di disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per un periodo di nove anni
(…)” (art. 3 – doc. 3); che le stesse parti avevano previsto, poi, che, in caso di risoluzione del contratto di comodato, si sarebbero risolti anche tutti i contratti collegati compreso il contratto di affitto di azienda come specificato all'art. 22: “(…) Costituiscono altresì causa di risoluzione di diritto: (…) - il termine o la risoluzione anticipata per qualsiasi ragione o causa del collegato contratto di comodato
(…)” (doc. 4); che in occasione della prima scadenza del contratto di comodato (18.04.2005) nessuna delle parti comunicava la disdetta per cui il contratto stesso si rinnovava per ulteriori 9 anni, con scadenza prevista per il 18.04.2014; che di particolare rilievo ed interesse per essa era Parte_1
l'applicazione da parte dei gestori di una politica commerciale tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale e che garantisse che i prezzi praticati al pubblico non superassero determinate soglie;
che l'applicazione di una politica commerciale uniforme con l'applicazione di prezzi al pubblico non Part superiori a determinati importi era ancor più importante per essa per le aree di servizio collocate lungo la rete autostradale poiché era la stessa società di gestione autostradale a pretendere contrattualmente il rispetto di determinate politiche commerciali come espressamente previsto dall'art.
3.3.1.2 della Convenzione del 20.01.2009 (doc. 32); che la facoltà per le compagnie petrolifere di imporre un prezzo massimo di vendita al pubblico era stato riconosciuto, a livello legislativo, anche dall'art. 4 del Regolamento UE n. 2790/99; che per tale ragione, essa nel luglio 2005, aveva Parte_1
stipulato con le associazioni sindacali di categoria dei gestori, tra cui vi era anche la FE SL cui aveva aderito la ditta un accordo nel quale le parti affrontavano la questione relativa alla CP_1
facoltà di di fissare un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti forniti ai propri Parte_1 gestori e concordavano che “A. La compagnia prolifera, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento
UE n. 2790/1999 “può imporre un prezzo massimo di vendita” al pubblico;
B. La Compagnia può introdurre negli accordi verticali, sulla base di quanto previsto al punto 47 delle Linee Direttrici del suddetto Regolamento, clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita.”
(doc. 5); che a partire dal luglio 2005, quindi, tra le obbligazioni in carico al gestore e di CP_1 particolare rilievo ed interesse per essa vi era l'impegno assunto dal primo di non praticare Parte_1
pagina 4 di 27 prezzi al pubblico superiori ad una determinata misura stabilita periodicamente dalla concedente;
che in particolare essa individuava un prezzo c.d. consigliato ed un prezzo massimo (superiore al Parte_1 prezzo consigliato) indicando al gestore l'opportunità di allinearsi al prezzo consigliato, ma soprattutto il divieto di praticare un prezzo superiore a quello massimo;
che il comportamento in violazione di tale disposizione contrattuale, c.d. overprice, costituiva, ai sensi dell'accordo del 27.07.2005, un Part inadempimento contrattuale;
che in data 12/04/2011 (doc. 5), era stato stipulato tra essa e le associazioni sindacali rappresentative dei gestori un ulteriore accordo sindacale, anche ad integrazione dell'accordo del 2005, che tenendo conto della difficile fase congiunturale inerente il comparto autostradale per gli anni 2008, 2009 e 2010 e della conseguente diminuzione delle vendite accusata dai gestori, prevedeva dei trattamenti economici diversi e migliorativi a favore di questi ultimi nel settore
OIL; che, a dire di essa opponente, nonostante gli impegni assunti, la ditta , a partire Controparte_1
Parte dal 2012, aveva, da un lato, preteso da parte di il rispetto degli accordi sindacali e, dall'altro, sempre più frequentemente evidenziato comportamenti di overpricing (doc. 6) e, dunque, costituenti violazioni di quegli stessi accordi;
che la verifica della condotta di overpricing era agevole poiché i
Parte dati relativi ai prezzi consigliati venivano caricati da essa su un sistema gestionale interno, oltretutto certificato, che recepiva anche i dati relativi ai prezzi effettivamente praticati che venivano inseriti direttamente dai singoli gestori tra cui il che nonostante le contestazioni mosse da CP_1
Part essa il comportamento inadempiente e scorretto della ditta proseguiva e veniva Controparte_1
rilevato anche nei primi mesi del 2013 (doc. 6); che nel periodo dal 01.01.2013 al 22.04.2013 erano stati, in particolare, rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 112 giornate su 112 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era superiore, in alcune giornate, fino a
155 millesimi di euro pari ad un + 8,44% del prezzo massimo consentito;
che mediante missiva del
Part 23.04.2013 essa aveva contestato al l'inadempimento contrattuale stante la perpetrata CP_1
Part pratica dell'overpricing (doc. 7); che essa aveva proseguito con le verifiche di sopralluogo e rilevato che i comportamenti di overpricing si erano ripetuti anche nel periodo successivo dal
23.04.2013 al 16.06.2013, periodo nel quale erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 55 giornate su 55 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era superiore, in alcune giornate, fino a 212 millesimi di euro pari ad un + 12,1% del prezzo massimo
Part consentito;
che il comportamento era stato contestato da alla Ditta anche con Controparte_1
successiva comunicazione del 17.06.2013 (doc. 7); che, nel frattempo, con comunicazione a.r. del
Part 28.06.2013 essa aveva comunicato al gestore la risoluzione del contratto di comodato così come di tutti quelli connessi e relativi all'attività di distribuzione carbolubrificanti e attività collaterali a causa Part della cessazione della convenzione stipulata in data 14.10.2008 tra e Autostrade per l'Italia (doc.
pagina 5 di 27 8); che la data di cessazione dei contratti era stata indicata nel 31.12.2013, per cui l'impianto avrebbe dovuto essere restituito ad Autostrade per l'Italia entro tale data;
che anche successivamente a tale data Part il gestore proseguiva nei comportamenti gravemente inadempienti ed essa con comunicazione del
23.07.2013 aveva contestato nuovamente al gestore il comportamento scorretto tenuto anche nel periodo dal 17.06.2013 al 22.07.2013 e l'inadempimento contrattuale intimando, altresì, di “(…) far cessare la maggiorazione dei prezzi oltre il livello massimo entro 10 giorni dal ricevimento della presente (…)” (doc. 7); che nel periodo dal 23.07.2013 al 11.09.2013 erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 51 giornate su 51 giornate complessive del periodo;
che tale comportamento proseguiva anche nei mesi successivi e, in particolare, dal
12.09.2013 al 16.12.2013 erano stati rilevati prezzi praticati superiori rispetto al prezzo massimo per un numero di 95 giornate su 95 giornate complessive del periodo;
che il prezzo era stato superiore, in alcune giornate, fino a 182 millesimi di euro pari ad un + 10,1 % del prezzo massimo consentito
Part (doc. 9); che, inoltre, anche attraverso apposite rilevazioni con visite in loco, essa aveva accertato che la Ditta praticava, in tre giorni distinti ma ravvicinati (a dicembre 2013-gennaio 2014), CP_1
prezzi superiori rispetto a quelli consigliati (docc. 10-11-12); che anche le altre rilevazioni già eseguite nel corso del 2013, avevano tutte denotato la pratica di overpricing come ammesso anche dallo stesso che aveva anche controfirmato le schede valutative ed anzi lo aveva addirittura CP_1
Part autonomamente comunicato ad (doc. 13); che il comportamento illegittimo di overpricing tenuto dal gestore, in evidente violazione anche degli accordi sindacali stipulati e applicati dagli altri gestori
Part della rete autostradale, aveva determinato gravissimi pregiudizi per essa sia in termini di perdita dell'avviamento commerciale del punto vendita nel suo complesso, sia con riferimento all'immagine e
Part alla reputazione commerciale di tessa anche nei rapporti con Autostrade per l'Italia s.p.a. ed anche in relazione alla concreta ipotesi di applicazione di penali da parte di quest'ultima; che in data
Part 18.12.2013 essa aveva ricevuto da Autostrade per l'Italia la comunicazione di prosecuzione interinale del servizio oggetto di concessione relativa anche all'area di servizio del al fine di CP_1 assicurare la fase di transizione dal “vecchio al nuovo affidatario” e dunque nel periodo necessario
Part all'espletamento della nuova procedura di gara;
che in data 20.12.2013 essa informava il gestore della comunicazione ricevuta da Autostrade per l'Italia confermando, comunque, l'avvenuta disdetta del contratto di comodato con conseguente necessità di riconsegna dell'impianto alla data del
18.04.2014 ovvero quella precedente eventualmente indicata dalla società concedente (doc. 16); che
Part essa attendeva, dunque, la restituzione dell'impianto da parte della ditta per il giorno CP_1
18.04.2014 a fronte della disdetta del contratto di comodato comunicata il 03.10.2013 (doc. 15) e della conseguente risoluzione degli altri contratti collegati tra cui quello di affitto di azienda;
che anche dopo pagina 6 di 27 gennaio 2014, inoltre, venivano effettuate visite ispettive presso l'impianto e, tutte, confermavano le pratiche di overpricing in corso (doc. 17); che la condotta di overpricing operata dal CP_1
proseguiva anche negli mesi e negli anni successivi al 2014, ed arrivava addirittura nel mese di agosto
2016, precisamente il giorno 8.08.2016 a discostarsi di oltre 0,382 centesimi al litro sul prezzo del
Gasolio Fai da Te fino a giungere addirittura ad un overprice di oltre 0,482 sul Diesel+ Fai da Te, come da tabella riepilogativa dal 1.04.2014 al 9.05.2018 che si allegava sub doc. 18; che per tale ragione, in
Part data 01.04.2014, essa richiamando la necessaria applicazione dell'accordo del 27.07.2005 e il reiterato inadempimento contrattuale realizzato dal resosi sempre più grave nel corso degli CP_1 ultimi mesi ribadiva come “(…)il gestore, nella propria libertà di definire il prezzo di vendita al Part pubblico, ha l'obbligo di rispettare il prezzo massimo (…)” (doc. 19); che essa rilevava, altresì, come l'overpricing realizzato e reiterato nonostante le numerose contestazioni ricevute
“(…)rappresenta come espressamente sancito nel citato accordo sindacale un grave inadempimento contrattuale, in relazione al quale ci riserviamo di adottare le iniziative ritenute più opportune a tutela
Part dei diritti e dei legittimi interessi di anche con riferimento al risarcimento dei danni che lo stesso
Part ha causato e sta causando alla nostra società (…)” (doc. 19); che essa precisava, altresì, come la gravità dell'inadempimento per il suo ripetersi e per gli effetti dello stesso sarebbe tale da legittimare la risoluzione del contratto per inadempimento, “facoltà della quale non riteniamo di avvalerci unicamente in ragione dell'imminenza della restituzione dell'impianto a seguito della cessazione dei contratti in essere” (doc. 19); che in data 18.04.2014, poi, data prevista per la riconsegna dell'impianto, Part il rifiutava “la riconsegna senza motivare il rifiuto” come attestato dai due incaricati di CP_1
nel verbale di mancata riconsegna del 18.04.2014 (doc. 21); che il rifiutava anche di firmare il CP_1
Part verbale di mancata riconsegna per cui essa provvedeva a spedirlo a mezzo raccomandata a.r. in data 27.04.2014 precisando che le forniture di prodotti successive al 18.04.2014 sarebbero state effettuate dalla società unicamente “al fine di garantire la continuità del servizio sulla rete Part autostradale e consentire l'adempimento di medesima degli obblighi assunti verso la Part concessionaria autostradale” (doc. 22); che in quello stesso giorno 18.04.2014, i due incaricati dell' rilevavano che il stava ancora praticando l'overpricing (doc. 23) e tale illegittimo CP_1
comportamento da parte del gestore era proseguito anche nei mesi successivi;
che il inoltre, CP_1 perseverava nella mancata restituzione dell'impianto e dei beni oggetto del contratto di affitto di comodato e di affitto di azienda nonostante l'intervenuta risoluzione dei vincoli contrattuali a seguito della disdetta del 03.10.2013 operata in applicazione delle clausole concordate tra le parti;
che mediante raccomandata del 13.02.2015 (doc. 14 fascicolo parte ricorrente), il aveva intimato CP_1
Part ad essa il pagamento di complessivi € 86.296,27 oltre IVA credito asseritamente fondato su n. 6
pagina 7 di 27 fatture pro forma (dal n. 1/2014 del 20.05.2014 al n. 3/2015 del 13.02.2015 vedi doc. 12 fascicolo parte ricorrente); che mediante raccomandata del 1.04.2015 (doc. 13 fascicolo parte ricorrente), il CP_1
Part aveva intimato ad essa l pagamento di ulteriori € 1.682,87 oltre IVA credito asseritamente fondato su fattura pro forma n. 4/2015 del 31.03.2015 ( vedi doc. 12 fascicolo parte ricorrente); che mediante
Part raccomandata a.r. del 10.04.2015 essa riscontrava le predette missive ricevute dal CP_1 contestandone fermamente la debenza, ribadendo l'occupazione sine titulo dell'area di servizio e Part dell'annesso Market, ed indicando al contrario la sussistenza di un credito di nei confronti della ditta a titolo di penali di contratto di comodato e d'affitto d'azienda (Doc. 25); che, stante il CP_1
Part persistere dell'occupazione illegittima da parte del essa icorreva al Tribunale di Arezzo CP_1 che con la sentenza n. 872/2016 (R.G. 4897/2016) dichiarava “la cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data 18.04.2016 per scadenza del termine” e “la risoluzione del contratto
d'affitto d'azienda stipulato in data 01.09.2004” e condannava “la in persona Controparte_3 del titolare alla restituzione in favore di dell'impianto di distribuzione di Controparte_1 Parte_1
carburanti sito in Lucignano (AR) cap 52046 Area di Servizio Lucignano Est dell'Autostrada A1 Roma
– Firenze, mediante rilascio dell'impianto stesso e restituzione di tutti i beni mobili ed immobili oggetto del contratto di comodato del 18.04.1996 meglio descritti nel verbale di consegna allegato allo stesso” nonché “condannato la in persona del titolare alla Controparte_3 Controparte_1 restituzione in favore di dell' oggetto del contratto di affitto d'azienda del Parte_1 Pt_2
01.09.2004” (Doc. 27); che detta sentenza condannava altresì la , in persona Controparte_3 del titolare al pagamento in favore di dell'importo di € 82.300,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di penali contrattualmente pattuite ex art. 16 del contratto di comodato ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda, per il periodo dal 18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora (Doc. 27); che la predetta sentenza era stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio (cfr. sentenza 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e
Part ordinanza n. 4539/2019 emessa dalla Corte di Cassazione - docc. 28-29) ma, in virtù di detti titoli, riusciva a rientrare nel legittimo possesso dell'area di rifornimento carburanti e dei locali ed impianti ad essa collegati soltanto il giorno 9.05.2018 per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Arezzo come da verbale di sfratto allegato (Doc. 37); che i locali oggetto del contratto d'affitto d'azienda venivano, invece, rilasciati dal solo in data 29.11.2016 (a seguito della sentenza di CP_1
primo grado) come da dichiarazione contenuta nel verbale di riconsegna del 9.05.2018 (doc. 37); che, nel frattempo, come rappresentato dalla ditta , quest'ultima nell'anno 2013 si era Controparte_1
munita del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1127/2013 emesso dal Tribunale di Part Arezzo (doc. 5 fascicolo parte ricorrente) debitamente opposto da essa che, nel contempo, spiegava pagina 8 di 27 domanda riconvenzionale in virtù delle somme dovute a titolo di royalties portate sia dal contratto d'affitto d'azienda che dagli accordi sindacali del 2005 e del 2011; che la causa di opposizione iscritta al R.G. 4589/2013 veniva separata in due procedimenti, il primo avente ad oggetto il merito della sola opposizione che culminava con la sentenza n. 582/2014 ed il secondo, avente ad oggetto la domanda
Part riconvenzionale spiegata da ed iscritto al R.G. 3250/2014 che culminava con sentenza n.
1301/2017 a mezzo della quale il Tribunale di Arezzo condannava la ditta a Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 122.625,89 in parte a titolo di royalties come da Parte_1 percentuali indicate negli accordi sindacali ed in parte a titolo di canoni d'affitto non corrisposti dal Part (Doc. 30); che tali somme non erano mai state corrisposte da ad che ancora, CP_1 CP_1
mediante ulteriore raccomandata datata 28.09.2020 il sempre per il tramite del proprio CP_1
legale, inviava nuova richiesta di pagamento delle somme asseritamente maturate in base agli accordi sindacali aggiornando il conteggio alla data del rilascio dell'area di servizio (9.05.2018) e chiedendo il pagamento dell'importo pari ad € 209.221,57 (IVA compresa), oltre interessi moratori;
che anche detta richiesta veniva prontamente riscontrata e, in data 19.10.2020, di difensori di essa opponente contestavano la debenza di qualsivoglia debito di nei confronti del nonché la Parte_1 CP_1 documentazione inviata a fondamento delle somme quantificate dall'odierno opposto (Doc. 31); che il credito ingiunto da parte del era fermamente contestato;
che parte opposta aveva promosso CP_1 un ricorso per decreto ingiuntivo fondando la propria richiesta sull'applicazione degli accordi sindacali del 2005 e del 2011; che, a dire di essa opponente, le previsioni di cui ai predetti contratti sindacali,
Part essendo inevitabilmente collegate ai contratti di comodato e d'affitto d'azienda in essere tra e la allora nel caso di specie non potevano essere ritenute applicabili a decorrere dalla data CP_3
di risoluzione del contratto, 18.04.2014, data prevista per il rilascio dell'area di servizio;
che, a ire di essa esponente, sarebbe assurdo poter ammettere che a fronte di una gestione portata avanti mediante un'occupazione illegittima dell'area di servizio, un gestore potesse vedersi riconosciuti bonus e/o extrapremi sui quantitativi dei litri di carburante introdotto/acquistati; che, nel caso di specie, non vi erano dubbi sul fatto che la ditta avesse occupato sine titulo l'area di servizio di Controparte_1
Lucignano Est, dal giorno 18.04.2014 essendo tale circostanza dichiarata nella sentenza n. 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza 530/2017 che trovò, a sua volta, conferma anche da parte della Suprema Corte di Cassazione che mediante
Ordinanza 4539/2019 nel procedimento iscritto al R.G. 17620/2017 a seguito del ricorso promosso sempre dalla ditta lo rigettò integralmente (doc. 29); che la predetta sentenza aveva altresì CP_1
condannato il al pagamento delle penali rispettivamente previste dall'art. 16 del contratto di CP_1
pagina 9 di 27 comodato (seppur ridotta equitativamente dal Giudice da 258,22 € al dì, a 50,00 € al dì) a decorrere dalla data del rilascio 18.04.2014 alla pronuncia di detta sentenza 19.07.2016 (50,00 x 823 giorni =41.150,00 €), e dall'art. 24 del contratto di affitto d'azienda, anch'essa ridotta da 150,00 € al dì a 50,00 € al dì per lo stesso arco temporale e così per ulteriori 41.150,00 €.; che il per la propria condotta, era stato CP_1
condannato al pagamento della somma a titolo di penali per complessivi € 82.300,00; che la somma dovuta a titolo di penali era stata quantificata solo fino alla data del 19.07.2016; che il dal CP_1
giorno 18.04.2014 si era costantemente rifiutato di ottemperare al rilascio spontaneo dell'area di servizio continuando a gestire in maniera illegittima l'attività di rifornimento carburanti e di vendita all'interno del Market;
che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto erano il ricalcolo di un premio che il non meritava di ottenere essendo conseguenti alla vendita di carburante che, in CP_1 effetti, il gestore non era autorizzato ad effettuare non avendo titolo alcuno per gestire l'area di servizio Part abusivamente occupata;
che, a dire i essa sarebbe stato assurdo poter ritenere l'applicazione di un
“extrapremio” dell'8% (4%+4%) e del al 2,2% al kilolitro sul carburante acquistato/introdotto previsto da accordi sindacali ad un soggetto che aveva manifestamente violato le pattuizioni statuite dai contratti (comodato e affitto d'azienda) ai quali inevitabilmente le norme sindacali erano collegate e
Part destinate;
che, essa non aveva impedito al di rifornirsi a sua volta del carburante, CP_1 impedendogli “di fatto” la vendita a terzi, in quanto tale facoltà era esclusa ad essa opponente a causa Part degli impegni assunti da essa nei confronti di Società Autostrade;
che, invero, tra dette società intercorrevano accordi volti a mantenere in essere la continuità del rifornimento sulle aree di servizio (
Part cfr. art. 3.3.1.5, art. 8.4, punto 6 e 6 bis della Convenzione sottoscritta tra e Società, doc. 32); che
Part alla luce degli impegni assunti con Società Autostrade, essa non poteva impedire al CP_1
l'approvvigionamento dei prodotti da questo venduti seppur a prezzi stellari ed in totale dispregio dei limiti fissati dall' ; che l'opposto aveva ottenuto il d.i. opposto sulla base di previsioni Parte_3
Part contrattuali inapplicabili e, pertanto, essa chiedeva la revoca dello stesso;
che in tema di contratti collegati, l'efficacia della risoluzione si estendeva dall'un contratto all'altro; che era indubbio che sussistesse uno stretto collegamento tra i contratti di comodato e d'affitto d'azienda con gli accordi sindacali del 2005 e del 2011 essendo tutti legati ad una finalità consistente nel disciplinare un assetto
Part economico tra ed i propri gestori;
che il collegamento comportava la ripercussione delle vicende che investivano un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro contratto collegato;
che, nel caso di specie, si era di fronte ad un fenomeno di collegamento tra negozi, un contratto di comodato ed un contratto d'affitto d'azienda entrambi rispettivamente collegati agli accordi sindacali succedutisi nel tempo;
che, pertanto, venuto meno il contratto di comodato che legittimava la detenzione qualificata pagina 10 di 27 dell'area di servizio, era venuta meno l'applicazione delle norme previste dagli accordi sindacali;
che lo stesso doveva dirsi per il rapporto tra il contratto d'affitto d'azienda e i ridetti accordi;
che la somma i cui al d.i. non solo non era mai stata in alcun modo riconosciuta come dovuta ma era stata più volte oggetto di esplicita contestazione (doc. 25, 26 e 31) a mezzo delle quali si ribadiva l'assenza di qualsivoglia debito da parte di
[...] nei confronti del nonché l'irrilevanza della documentazione inviata a fondamento Pt_1 CP_1 delle somme quantificate dall' opposto;
che, essa opponente contestava l'importo richiesto con il d.i. opposto sia nell'an che in punto di quantum debeatur; che gli accordi sindacali predetti erano inapplicabili anche per l' inadempimento contrattuale da parte del consistente nella condotta CP_1
di overpricing; che, inoltre, il Tribunale di Arezzo, con sentenza 872/2016 aveva condannato la , al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
82.300,00, a titolo di penali contrattualmente pattuite ex art. 16 del contratto di comodato (doc. 3) ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4), per il periodo dal 18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora (10.4.2015) (Doc. 27); che detta sentenza era stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio;
che detti titoli - ormai passati in giudicato – avevano affermato la debenza da parte del nei confronti di delle penali previste CP_1 Parte_1
dai contratti di comodato ' uso d'uso e d'affitto d'azienda, entrambe rideterminate dal Giudice nel loro ammontare in € 50,00 al giorno per ciascuno dei contratti risolti;
che dette somme e la relativa condanna erano state quantificate nei precedenti giudizi solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado); che, pertanto, a dire di essa opponente, doveva ritenersi
Part pacifico - in quanto oggetto di pronuncia passata in giudicato - il diritto di al pagamento delle penali per occupazione illegittima dei beni oggetto del contratto di comodato e affitto d'azienda che erano stati restituiti anche ben oltre la data di emissione della sentenza di primo grado con conseguente diritto di essa opponente al pagamento delle suddette penali anche per il periodo successivo alla sentenza di prime cure e fino alla data di effettivo rilascio;
che, parte opposta doveva, quindi, essere condannata al pagamento delle penali calcolate in euro 50,00 al giorno per ciascuno dei due contratti risolti con decorrenza dal giorno successivo all'emissione della sentenza di primo grado e fino alla data dell'effettivo rilascio, avvenuto il 29.11.2016 per quanto riguarda i beni oggetto dell'affitto d'azienda e il 9.05.2018 per quanto riguarda i beni oggetto del contratto di comodato;
che complessivamente erano, quindi, ancora dovute da parte del nei confronti dell'opponente, le seguenti somme:- CP_1 penale da contratto d'affitto d'azienda pari ad € 50,00 al giorno dal 20.07.2016 al 29.11.2016 per complessivi 6.600,00 € (132 giorni x 50,00 €); - penale da contratto di comodato pari ad € 50,00 al giorno dal 20.07.2016 al 9.05.2018 per complessivi 32.900,00 € (658 giorni x 50,00 €); e così per pagina 11 di 27 complessivi 39.500,00 € oltre interessi ex art. 1284 C.C. dal giorno del dovuto sino al saldo;
che pertanto essa opponente chiedeva che fosse accertato e dichiarato in via riconvenzionale il credito vantato da essa nei confronti del e per l'effetto quest'ultimo fosse condannato al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo di euro 39.500,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo;
che, in subordine, ove il Tribunale avesse ritenuto di accogliere anche in misura limitata le domande avanzate ex adverso nel presente
Parte giudizio, chiedeva, in ogni caso, che l'importo eventualmente dovuto da essa osse compensato con le somme pacificamente dovute dal a titolo di spese legali liquidate nel giudizio iscritto CP_1 al R.G. n. 4002/2019 pari complessivamente ad € 3.147,87 (oltre IVA).
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione e della domanda riconvenzionale, delle
[...]
quali chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che esso opposto non aveva occupato senza titolo l'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti, rifiutandone la riconsegna, per circa quattro anni dopo la scadenza (cfr. doc. 1) atteso che il aveva proseguito diligentemente la prestazione di CP_1
tutti i servizi affidati, in forza ed in pendenza dei contratti, pure oltre la data nella quale si era trovato costretto, comunque, al rilascio, in data 09.05.2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte del procedimento monitorio –all. 2), anteriormente –quindi- alla conclusione del giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione (la cui Ordinanza è sopravvenuta nel 2019, mentre il relativo ricorso data 2017 ( cfr. doc. 29 del fascicolo di parte opponente); che i rapporti economici e commerciali, tra ed esso consistenti nella fornitura, da parte della prima, di Parte_1 CP_1
carburanti e lubrificanti, alla Ditta del secondo, con regolare pagamento del relativo prezzo, erano proseguiti invariati (quale che ne fosse il motivo, qui irrilevante), sino al giorno della restituzione
(forzata) dell'impianto (in pendenza dell'esercizio dei diritti, rivendicati da esso gestore); che nessuna contestazione, e tanto meno, smentita era stata formulata da sulle circostanze Parte_1 dell'emissione, dell'invio e del ricevimento delle fatture pro forma provenienti, negli anni, dalla Ditta
né erano stati in alcun modo criticati o sovvertiti le cifre ivi indicate ed i criteri di conteggio CP_1
applicati, nella relativa elaborazione;
che tale ingiunzione aveva fatto seguito ad altro decreto ingiuntivo, il n. 1127/2013, l'opposizione avverso il quale era stata respinta, in via definitiva, con la sentenza n. 3000/2019 della Corte d'Appello di Firenze -passata in giudicato-, a conferma del rigetto già pronunziato dal Tribunale, con riguardo ad analoghi crediti maturati, nell'ambito del medesimo rapporto commerciale, in anni antecedenti (cfr. docc. 5, 8, 10 del fascicolo di parte del monitorio –all.
pagina 12 di 27 2); che, inoltre, quanto alla questione del cosiddetto “prezzo massimo” e dell'overpricing, esso opposto eccepiva che tale questione non era idonea, per motivi, sia di fatto, sia di diritto, a contrastare il credito fatto valere da esso con il proprio ricorso in sede monitoria;
che le circostanze CP_1
diffusamente lamentate ed i dati forniti da a dire di esso opposto, erano privi di oggettiva Parte_1
rispondenza alla realtà, e non ne integravano prova prospetti e tabelle che erano stati elaborati e compilati “in proprio” dalla stessa parte che intendeva avvalersene (cfr., per esempio, docc. 6, 9, 14,
18, 39 del fascicolo di parte opponente); che nei limiti entro i quali, a tutto concedere, esso CP_1
avesse potuto “sconfinare”, rispetto al prezzo massimo arbitrariamente imposto da detta Parte_1
circostanza era stata irrilevante sull'andamento delle vendite, stante la generale e notoria crisi, di portata assorbente, quanto a volumi di vendita, del settore;
che, inoltre, a dire esso opposto Parte_1
non poteva far valere alcun ipotetico inadempimento, in materia, avendovi “rinunciato”, per preciso accordo contrattuale, fino a che non avesse avuto espletamento un'apposita procedura, concordata nell'Accordo del 27.07.2005, con previsione riportata testualmente proprio da nella pagina Parte_1
21 della citazione in opposizione (cfr. doc. 1); che, nella specie, tale procedura non era stata mai espletata (e nemmeno ne era stato dedotto ex adverso l'espletamento); che tale constatazione, a dire di esso esponente, recideva alla radice qualsivoglia implicazione, di fatto e di diritto, dell'ipotetico overpricing quale inadempienza contrattuale, impropriamente vantata, oltreché non provata, con radicale inibizione, in prospettiva, della ventilata (o minacciata) proposizione di domande risarcitorie, in separato giudizio;
che, quanto alle lettere di “contestazione”, che adduceva di aver Parte_1
indirizzato ad esso ed al suo legale, a fronte delle sollecitazioni al pagamento delle fatture CP_1
pro-forma, a dire di esso esponente, da un esame anche sommario delle suddette isolate missive, emergeva che esse non presentavano, in verità, i contenuti di una vera e propria, nonché efficace, contestazione, limitandosi ad una mera, genericissima, e perciò inconsistente ed inefficace, negazione del credito, e con fuorviante spostamento dell'attenzione su temi estranei al credito in sé (cfr. docc. 25
e 26 del fascicolo di controparte), similmente a quanto caratterizzava l'atto di citazione in opposizione, senza che potesse derivarne alcun risultato utile per l'opponente (cfr. doc. 1); che, inoltre, esso opponente eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di atteso che i rapporti giuridici ed il titolo da cui la domanda in questione Parte_1
trarrebbe la propria causa, ed il vantato fondamento, erano del tutto diversi, estranei ed indipendenti, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente; che quest'ultima, a dire di esso esponente, derivava direttamente dalla disciplina di peculiari aspetti dei rapporti commerciali di fornitura di carburanti e lubrificanti, tra la ed quale contenuta negli Accordi sindacali del 27.07.2005 CP_3 Parte_1
e del 12.04.2011 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte del monitorio –all. 2); che, viceversa, l'asserito pagina 13 di 27 credito di scaturirebbe dai contratti di comodato e di affitto d'azienda, a suo tempo stipulati Parte_1
tra le parti, con riferimento al godimento di beni mobili ed immobili, dalla scadenza dei relativi rapporti contrattuali e dal lamentato fatto ulteriore del ritardo nella riconsegna;
che l'autonomia e l'alterità delle fonti delle rispettive pretese era, a dire di esso opposto, rilevabile ictu oculi proprio alla luce delle deduzioni avversarie (cfr. doc. 1); che, ancora, a dire di parte opposta la cosiddetta “riconvenzionale” avversaria era improcedibile, in quanto la sua proposizione non era stata preceduta dall'attivazione della negoziazione assistita, prevista con riguardo a dedotti crediti di ammontare inferiore agli Euro
50.000,00 –come nella specie (cfr. doc. 1)-, dal D.L. n. 132/2014, successivamente convertito nella legge n. 162/2014, all'art. 3; che, inoltre, a dire di esso opposto, nel caso in questione, non operava l'esclusione di cui alla lettera a) del comma 3 della richiamata disposizione, in quanto, sebbene fosse stata proposta all'interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa di ove Parte_1
fosse ritenuta in denegata ipotesi ammissibile, era comunque scissa ed autonoma, per titolo e per petitum, rispetto alla domanda oggetto dell'ingiunzione; che, poi, nell'eventualità, che, in ulteriore subordine, la pretesa relativa al pagamento di somme a titolo di penale, dedotta come tale, singolarmente e senza coinvolgimento dei rapporti contrattuali sottostanti, già estinti, e con richiamo a pronunzie giudiziali che avrebbero sancito il relativo diritto, fosse considerata, nella fattispecie, riconducibile, ciò nonostante, alla materia dell'affitto d'azienda o del comodato (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo avversario), l'incombente da esperire, a pena di improcedibilità, sarebbe stata la mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010; che, ancora, in questa eventualità, sarebbe stata altresì necessaria la separazione delle cause ed il mutamento del rito, con riguardo alla cosiddetta “riconvenzionale”, ex artt. 447 bis e 426 c.p.c.; che, infine, quanto alla eccezione subordinata di compensazione avanzata da a dire di esso il lamentato mancato pagamento, da parte di esso esponente, Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 3.147,87 (oltre IVA), corrispondente alle spese liquidate nel provvedimento di estinzione per rinuncia all'azione, oggetto di altro giudizio (cfr. doc. 35 di parte opponente), si giustificava proprio con la sussistenza di maggiori crediti vantati dal medesimo e di cui a l CP_1 decreto ingiuntivo n. 152/2021, oggetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione;
all' esito della udienza cartolare dell' 11.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
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pagina 14 di 27 Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 19.06.2024 a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
E' bene, poi, rigettare la eccezione di improcedibilità, ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, sollevata da parte opposta in materia di mediazione.
Ed, infatti, è pacifico che parte opponente ha tempestivamente incardinato, in data 15.11.2021, la procedura di mediazione, ex art. 5 d. lgs. 28/2010, identificata con il n. 364/2021.
Ciò posto, dalla semplice lettura del verbale di mediazione del 12.07.2022, allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 06.03.2023 ( cfr. doc. 40), si evince chiaramente che l'oggetto della procedura di mediazione n. 364/2021, incardinata tempestivamente da Part parte opponente, è consistito tanto dalla domanda riconvenzionale spiegata da nel presente giudizio di opposizione, quanto da tutte le altre domande oggetto del presente giudizio.
Invero, nel predetto verbale di mediazione del 12.07.2022, sottoscritto da entrambe le parti in causa, si legge che l' oggetto della controversia, “(…) come meglio specificato nella domanda di mediazione e nella documentazione allegata alla stessa dalla parte istante (…)”, risulta “(…) esteso, su richiesta della parte alla totalità delle domande oggetto del giudizio da cui la procedura CP_1 di mediazione ha tratto origine, con adesione dell'istante come da verbale del primo incontro del
25.01.2022 (…)”.
Ciò emerge chiaramente anche dal fatto che nel ridetto verbale sotto la voce “Valore indicato nella istanza”, si legge che l'importo iniziale indicato, come valore della controversia, in euro
39.500,00 risulta essere stato “(…) rideterminato in virtù della estensione sopra detta ad euro
247.401,04 (…)”.
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la procedura primariamente incardinata da Parte_1 abbia avuto ad oggetto le rispettive pretese delle parti in causa per l'importo complessivo di euro
247.401,04 costituito dalla somma ingiunta e dalla somma richiesta in via riconvenzionale da parte opponente.
Di conseguenza, deve essere rigettata la eccezione di improcedibilità, ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, sollevata da parte opposta in materia di mediazione.
Ed, infatti, da un lato, non risulta contestata la circostanza della rituale e tempestiva introduzione della procedura di mediazione delegata da parte di in data 15.11.2021 innanzi all'OdM di Parte_1
Arezzo n. 364/2021; dall'altro lato, dalla semplice lettura del verbale di mediazione del 12.07.2022 emerge a chiare lettere che all'interno della procedura n. 364/2021, sono state trattate tutte le pagina 15 di 27 domande/pretese reciprocamente avanzate dalle parti in causa e che infine la procedura n. 364/2021si è conclusa con un verbale di mancato accordo del 12.07.2022 (doc. 40).
Alla luce di quanto sopra riportato, resta assorbita la questione preliminare sollevata da parte opposta relativamente all' art. 4 d. lgs. n. 28/2010.
Pure infondata appare l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta a Parte_1
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda proposta da parte opponente in via riconvenzionale appare ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 36 c.p.c..
Ed, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., tra le altre, Cass. Sez. II , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, assumendo la posizione sostanziale di convenuto, può anche proporre una domanda riconvenzionale, a fondamento della quale “(…) può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (…) e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (…)”.
Orbene, nel caso in esame, sia la pretesa di parte opposta che la pretesa fatta valere da parte opponente in via riconvenzionale derivano da un unico contratto, seppure misto, atipico, intercorso tra le parti.
Ed, invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante – come nel caso in esame – “(…) integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione (…)” ( così,
Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018).
In altre parole, in tema di collegamento negoziale – come nel caso in esame - i contratti tipici combinati tra di loro smarriscono la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica.
Nel caso in esame appare evidente che sussiste un collegamento negoziale tra i contratti intercorsi tra le parti ove solo si pensi che a pag. 7 del contratto di affitto di azienda ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di opposizione) le parti stabiliscono che in caso di termine o risoluzione del rapporto “(…) regolato al contratto di comodato richiamato in premessa, di risolverà automaticamente ( …) anche il presente contratto di affitto di azienda (…)”.
pagina 16 di 27 Inoltre, appare indubbio che, nel caso in esame, sussista anche uno stretto collegamento tra i contratti di comodato e d'affitto d'azienda con gli accordi sindacali del 2005 e del 2011 – posti a fondamento del ricorso per d.i. - essendo tutti legati ad una finalità consistente nel disciplinare un
Part assetto economico tra d i propri gestori.
Di conseguenza, poiché le pretese di entrambe le parti in causa trovano la loro origine nel contratto misto e atipico intercorso tra di loro, nonché negli accordi sindacali connessi a detto contratto
Part atipico -in quanto finalizzati a disciplinare l' assetto economico tra ed i propri gestori-, va da sé, che sotto il profilo di cui all'art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, è bene, poi, evidenziare che la domanda riconvenzionale spiegata da si Parte_1
fonda sulle sentenze n. 872/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo (cfr. doc. 27 allegato al fascicolo di parte opponente ) e n. 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze (cfr. doc. 28 allegato al fascicolo di parte opponente ) con le quali è stata accertata la debenza da parte del nei CP_1 confronti di delle penali previste nei comodato d'uso e d'affitto d'azienda intercorsi tra le Parte_1
parti.
E' pur vero che le suddette sentenze hanno dichiarato inammissibile la domanda avanzata da
[...]
per il tempo eccedente e successivo rispetto al momento della sentenza, tuttavia, è appena il caso Pt_1
di evidenziare che il Tribunale di Arezzo, a suo tempo, nella sentenza sopra menzionata, ha ritenuto di non poter condannare il per i periodi di eventuale occupazione illegittima successiva alla data CP_1
della pronuncia, in quanto trattavasi di richiesta di condanna c.d. in futuro – non prevista in via generale nel nostro ordinamento giuridico -, e, dunque, inammissibile ratione tempori. Dalla lettura, poi, della su menzionata sentenza della Corte di Appello di Firenze emerge che detta Corte non ha ritenuto di accogliere la richiesta di pagamento delle somme successive alla pronuncia del Tribunale di
Part Arezzo, non perché non fossero dovute ma solo perché non era stato spiegato, da parte di l' appello incidentale sul punto e, dunque, per una ragione strettamente processuale.
Di conseguenza, appare ammissibile e proponibile la richiesta di parte opponente di condanna attuale -e non più futura- della parte opposta al pagamento delle penali astrattamente riconosciute dal
Tribunale di Arezzo e dalla Corte di Appello di Firenze.
Devono essere rigettate anche le eccezioni, proposte in via subordinata da parte opposta, circa la necessità della separazione della causa relativa alle penali e del mutamento del rito.
Deve, infatti, ritenersi sussistente l'unicità del contratto avente ad oggetto il comodato dell'impianto petrolifero per somministrazione di carburanti.
pagina 17 di 27 Ed, invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. III - , Ordinanza n. 10421 del
17/04/2024), per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore “(…) prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica (…)
(Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale) (…)”.
In particolare, poi, la Suprema Corte in tema di rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante – come nel caso in esame – ha enunciato il principio di diritto secondo cui, detto rapporto “(…) integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato
(…)” ( così, Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018).
In virtù del predetto carattere di unitarietà appare evidente il collegamento della pretesa creditoria di cui alla riconvenzionale spiegata da con le pretese creditorie di parte opposta e, Parte_1
di conseguenza, anche la non sussistenza della competenza funzionale di cui all'art. 447-bis c.p.c.; sicché devono essere rigettate anche le eccezioni, proposte in via subordinata da parte opposta, circa la necessità della separazione della causa relativa alle penali e del mutamento del rito.
Entrando, ora, nel merito della fattispecie, deve evidenziarsi che l'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'uopo, deve rilevarsi che dalla lettura del ricorso depositato da parte opposta in sede monitoria ( cfr. doc. 2 allegato all'atto di opposizione ) emerge che il assume che il credito - CP_1 asseritamente vantato nei confronti di troverebbe “(…) titolo e fondamento nelle previsioni Parte_1
economiche degli Accordi sindacali del 27.07.2005 e del 12.04.2011, sottoscritti da Parte_1
(divisione R & M ovvero Refining and Marketing) con le Associazioni di categoria e di settore dei
Gestori di impianti di distribuzione carburanti (docc. 1 e 2) (…)”; inoltre, in detto ricorso, si legge che il pone a fondamento della propria richiesta la circostanza di aver svolto, per conto e CP_1 nell'interesse di la gestione dell'Area di Servizio “Lucignano Est”, lungo la tratta tra Roma Parte_1
e Firenze dell'autostrada “A1” “(…) in forza di apposito rapporto contrattuale (comodato) (…)”; si pagina 18 di 27 legge, altresì, che, detto asserito credito, riguarderebbe il riconoscimento di un “extrapremio” a favore dei gestori “(…) in base a traguardi quantitativi e comportamentali (…)”; infine, sempre dalla lettura di detto ricorso emerge che “(…) il suddetto “premio 4+4” è stato sempre erogato, negli anni, a favore della , fino a tutto il 2012 (…)”; sicché l'asserito credito riguarderebbe Controparte_3 un periodo successivo all'anno 2012.
Ciò posto, è bene, ora evidenziare che dalla lettura della documentazione allegata al fascicolo di parte opponente - e, segnatamente, alla luce dei docc. 27, 28 e 29 - emerge che il Tribunale di
Arezzo con la sentenza n. 872/2016 (R.G. 4897/2016) ha dichiarato “(…) la cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data 18.04.1996 per scadenza del termine(…)” e “(…) la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 01.09.2004 (…)”, condannando “(…) la
[...]
in persona del titolare alla restituzione in favore di Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Lucignano (AR) cap 52046 Area di Servizio
Lucignano Est dell'Autostrada A1 Roma – Firenze, mediante rilascio dell'impianto stesso e restituzione di tutti i beni mobili ed immobili oggetto del contratto di comodato del 18.04.1996 meglio descritti nel verbale di consegna allegato allo stesso (…)”, nonché “(…) alla restituzione in favore di dell'azienda oggetto del contratto di affitto d'azienda del 01.09.2004 (…)”( cfr. doc. 27 cit); Parte_1
che la risoluzione di detti contratti deve fari risalire, rispettivamente, alla data 18.04.2014, per quanto riguarda il contratto di comodato, e alla data 14.04.2014, per quanto riguarda il contratto di affitto di azienda;
che, infine, la predetta sentenza è passata in giudicato in quanto è stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio (cfr. sentenza 530/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e ordinanza n. 4539/2019 emessa dalla Corte di Cassazione - docc. 28-29 cit.).
E' bene, ora, sottolineare che deve ritenersi pacifico, tra le parti, che il “(…) dal CP_1
giorno 18.04.2014 si è costantemente rifiutato di ottemperare al rilascio spontaneo dell'area di servizio (…)” ( cfr. a pag 15 dell'atto di citazione).
Ed infatti, parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, non contesta espressamente e puntualmente la circostanza secondo cui, a fronte della richiesta di rilascio spontaneo dell'area di servizio da parte della opponente, viceversa, il si è rifiutato di rilasciare detta area. CP_1
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
pagina 19 di 27 espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Ciò detto, appare ora opportuno rilevare che dalla lettura del doc. 32 allegato al fascicolo di parte opponente sembra emerge chiaramente il motivo per cui l' avesse continuato a non Parte_1
impedire al di rifornirsi del carburante, sebbene fosse intervenuta la risoluzione dei contratti CP_1
in parola.
Ed, infatti, alla lettura di detto doc. 32 emerge che aveva assunto degli impegni nei Parte_1
confronti di Società Autostrade in base ai quali la opponente si era obbligata a mantenere in essere la continuità del rifornimento sulle aree di servizio. In particolare, con l'art.
3.3.1.5 di detta Convenzione, datata 14.10.2008, nel quale sono disciplinati gli impegni dell'affidatario nella prestazione del servizio, si stabilisce che l' si impegna a: “ (…) B) approvvigionare continuamente, per Parte_4 Parte_1
l'intero periodo di durata dell'Affidamento, gli impianti di carburante, presenti nell'Area di Servizio oggetto di Affidamento, di una quantità di carburanti adeguata al soddisfacimento delle esigente dell'utenza autostradale dell'Area di Servizio, in conformità a quanto specificamente previsto nell'Offerta Vincolante. In particolare, negli impianti devono essere sempre disponibili tutti i principali tipi di carbolubrificanti, quali la benzina verde, il gasolio, olio motori, e deve essere esposto al pubblico il “listino-prezzi”, in modo che sia visibile e leggibile in prossimità degli impianti e, comunque, nella fase di avvicinamento, da parte degli utenti, ai punti di erogazione (…)”.
Inoltre, il fatto che il servizio all'interno della stazione non potesse essere sospeso è confermato dall'art.
8.4 della citata convenzione che prevede al punto 6 e 6 bis) la risoluzione del contratto tra le due società nel caso di “(…) mancata prestazione, interruzione o sospensione non autorizzata dell'intero Servizio Distribuzione comprensivo Parte_5 dell'Attività Collaterale di Convenience Store attivato, per un giorno o frazione di giorno, ripetuta per almeno 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi (…) ” ( cfr. art. 6) e nel caso di “(…) mancata prestazione, interruzione o sospensione del Servizio attivato, per complessivi 5 giorni anche non consecutivi nell'arco di dodici mesi (…) ” ( cfr. art 6 bis).
Alla luce degli impegni assunti con Società Autostrade, appare evidente che non poteva Parte_1 impedire al l'approvvigionamento dei prodotti da questo venduti, seppure, dopo la sentenza CP_1
del Tribunale di Arezzo n. 872/2016, la gestione dell'area di servizio sul tratto autostradale di
Lucignano Est fosse occupata illegittimamente dal CP_1
Inoltre, poiché parte opposta non risulta aver contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 16 dell'atto di citazione, ossia che detta convenzione fosse in vigore pagina 20 di 27 all'epoca dei fatti per cui è causa, deve ritenersi esonerata la società opponente dal doverne fornire la prova.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, si ribadisce, parte opposta nella propria comparsa di costituzione non ha contestato in forma specifica e puntuale la circostanza di cui sopra.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve considerarsi pacifico e, di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova della circostanza che detta convenzione fosse in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa ( cfr. in tal senso, tra le altre,
Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Ciò posto, appare dunque evidente che, dopo la sentenza del Tribunale di Arezzo n.
872/2016 - passata in giudicato -, a seguito della declaratoria di risoluzione dei contratti in parola, il contenuto degli stessi e, pertanto, anche il contenuto degli accordi sindacali sopra menzionati, non potessero più trovare applicazione tra le parti, e, segnatamente a far data dal 18.04.2014, per quanto riguarda il contratto di comodato, e dal 14.04.2014, per quanto riguarda il contratto di affitto di azienda.
In altre parole, dall'epoca in cui i contratti in parola sono stati dichiarati risolti – peraltro con sentenza passata in giudicato -, essendo venuto meno il vincolo negoziale tra le parti, non potevano più, di conseguenza, trovare applicazione i menzionati accordi sindacali.
Ed, infatti, poiché gli accordi sindacali in parola erano finalizzati a disciplinare l' assetto
Part economico tra ed i propri gestori e, pertanto, traevano la loro origine nel contratto misto e atipico intercorso tra le parti – contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -, va da sé che, una volta dichiarata la risoluzione dei predetti contratti, non potevano più ritenersi in vigore tra le parti gli accordi sindacali collegati agli stessi in quanto, si ribadisce, poiché finalizzati esclusivamente a
Part disciplinare l' assetto economico tra ed i propri gestori, il presupposto per la loro applicabilità era pagina 21 di 27 l'esistenza e l'efficacia tra le parti del ridetto contratto misto e atipico – contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -.
Di conseguenza, il per il periodo successivo all' epoca di risoluzione dei contratti in CP_1 parola non poteva pretendere alcun riconoscimento di “extrapremi” in quanto il non CP_1 avendo titolo alcuno per gestire l'area di servizio abusivamente occupata, va a sé che non aveva neppure alcun titolo idoneo per ottenere detti asseriti “extrapremi”.
L'opposizione, pertanto, per quanto riguarda il credito riguardante il periodo successivo alla risoluzione dei contratti collegati in parola - contratto di comodato e contratto di affitto di azienda -, deve ritenersi senza dubbio fondata.
Passando, ora, ad esaminare il credito riguardante il periodo anteriore alla intervenuta risoluzione dei contratti collegati deve evidenziarsi che, sebbene rispetto a detto periodo possano trovare applicazione gli accordi sindacali di cui sopra - sussistendo ancora in vita il rapporto contrattuale tra le parti -, tuttavia, a parere di questo Giudice, l'opposizione appare fondata anche relativamente a tale periodo.
Ed, infatti, premesso che l'asserito credito di cui al decreto ingiuntivo, per espressa ammissione del riguarderebbe il riconoscimento di un “extrapremio” a favore dei gestori, deve CP_1 rilevarsi che non appare possibile, nel caso in esame, riconoscere detto “extrapremio”, in quanto risulta documentalmente provato che in detto periodo il in qualità di titolare della citata Ditta CP_1
Part omonima, abbia avuto un comportamento gravemente inadempiente agli accordi presi con la Pt_1
All'uopo, occorre, innanzitutto evidenziare che parte opposta non risulta aver contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 4 dell'atto di citazione, ossia che la ditta aveva aderito alla Associazione sindacale FE SL e che, detta Associazione CP_1
sindacale, aveva stipulato, insieme alle altre associazioni sindacali di categoria dei gestori, nel luglio
2005 “(…) un accordo nel quale le parti affrontavano la questione relativa alla facoltà di di Parte_1
fissare un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti forniti ai propri gestori e concordavano che “A. La compagnia prolifera, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n.
2790/1999 “può imporre un prezzo massimo di vendita” al pubblico;
B. La Compagnia può introdurre negli accordi verticali, sulla base di quanto previsto al punto 47 delle Linee Direttrici del suddetto
Regolamento, clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita (…)” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
pagina 22 di 27 Pertanto, a partire dal luglio 2005, tra le obbligazioni in carico al gestore vi era CP_1
l'impegno assunto da costui di non praticare prezzi al pubblico superiori ad una determinata misura stabilita periodicamente dalla concedente.
Inoltre, neppure risulta contestato espressamente e puntualmente quanto riferito da parte opponente a pag. 5 dell'atto di citazione, ossia che “(…) individuava un prezzo c.d. Parte_1 consigliato ed un prezzo massimo (superiore al prezzo consigliato) indicando al gestore l'opportunità di allinearsi al prezzo consigliato, ma soprattutto il divieto di praticare un prezzo superiore a quello massimo (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifiche tra le parti e, di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi esonerata dal dover fornire la prova delle circostanze appena riferite ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003; n.
31837/2021).
Alla luce, poi, del contenuto del suddetto accordo emerge che il comportamento in violazione di tale disposizione contrattuale, c.d. overprice, costituiva un inadempimento contrattuale.
Non appare corrispondente al vero quanto sostenuto da parte opposta a pag. 11 della propria Part comparsa, secondo cui le doglianze mosse da n punto di overpricing sarebbero state rigettate con due ordinanze emesse dal Tribunale di
Arezzo nei procedimenti n. 2416/2014 e n. 3519/2014.
Ed, infatti, dalla lettura di detti due provvedimenti ( cfr. doc. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte opposta) non sembra evincersi che il Tribunale abbia rigettato le richieste cautelari sulla base dell'accertamento del fumus, quanto, piuttosto, per non aver ravvisato il periculum in mora.
Inconferente, appare, poi, la eccezione di parte opposta secondo cui non potrebbe far Parte_1 valere alcun ipotetico inadempimento in materia “(…) avendovi “rinunciato”, per preciso accordo contrattuale, fino a che non avesse avuto espletamento un'apposita procedura, concordata nell'Accordo del 27.07.2005 (…)”.
Ed, infatti, dalla lettura di detto accordo non emerge affatto che la mancata instaurazione del tentativo di conciliazione
Part
potesse implicare di per sé una rinuncia da parte di a far valere un eventuale inadempimento contrattuale posto in essere dal gestore, ove si pensi che in detto accordo si legge che “(…) le parti potranno (e non “dovranno”, n.d.r.) richiedere un tentativo di conciliazione ad hoc presso la Camera di Professione (…)”.
L' utilizzo dell'espressione “(…) potranno (…)” e non “dovranno”, lascia agevolmente ritenere che le parti contraenti non avessero inteso “rinunciare” alla possibilità di far valere in giudizio un pagina 23 di 27 eventuale inadempimento senza che prima non si fosse svolta una apposita procedura di conciliazione stragiudiziale.
A ciò deve aggiungersi il fatto che ha più volte espressamente contestato al gestore le Parte_1
condotte asseritamente di overpricing con le raccomandate del 23.04.2013, 17.06.2013, 23.07.2013 e
12.09.2013 ( cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione).
In risposta a dette raccomandate, parte opposta, con la raccomandata del 16.04.2014 ( cfr. doc. 20 allegato all'atto di citazione) non nega espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing, ma si limita, sostanzialmente, ad addurre diverse argomentazioni a sostegno della possibilità di poter praticare legittimamente l' overpricing da parte dei gestori;
argomentazioni, tuttavia, neppure allegate da parte del nella comparsa di costituzione oltre che non provate. CP_1
Peraltro, dette argomentazioni, risultano, sostanzialmente, contestate da parte opponente nella successiva raccomandata del 16.05.2014 ( cfr. doc. 24 allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che, non solo, parte opposta, con la raccomandata del 16.04.2014 non nega espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing ma, inoltre, attraverso l'esame della documentazione allegata al fascicolo dell'opponente sembra emergere chiaramente la prova del fatto che l' opposto abbia effettivamente praticato l' overpricing , peraltro, anche nel periodo in questione.
All'uopo, deve innanzitutto evidenziarsi che non può condividersi quanto riferito da parte opposta a pag. 10 della propria comparsa di costituzione, ossia che, in ordine alla produzione documentale effettuata da parte opponente - relativa ai prospetti ed alle tabelle che riportano i prezzi praticati dall'opposto presso l'area di servizio di Lucignano Est -, i dati forniti sarebbero “(…) privi di oggettiva rispondenza alla realtà (…)”.
Ed, infatti, andando ad esaminare il doc. 9 (allegato all'atto di opposizione e contestato da parte opposta), emerge, a pagina 5, che la tabella riporta una rilevazione dei prezzi del punto vendita 04645 che, alla data del 7.03.2014, indica quale prezzo del bludiesel (BD) servito, l'importo di € 1,911 al litro;
analizzando, poi, il doc. 17 (allegato all'atto di opposizione) avente ad oggetto le relazioni di n. 6 rilevazione dal 24.01.2014 al 07.03.2014-, non espressamente e puntualmente contestato da parte opposta si evince che, a pagina 7 di detto documento, è allegato uno scontrino di vendita per un rifornimento effettuato in data 7.03.2014 per 44,48 litri di blu diesel al prezzo unitario di € 1,911 al litro e così per complessivi € 85,00.
Da quanto sopra emerge chiaramente che vi è perfetta corrispondenza tra il dato riportato nella tabella di cui al doc. n. 9 e la scheda di rilevazione prezzi cui è allegato lo scontrino del 7.03.2014, prodotto sub doc. 17.
pagina 24 di 27 Ancora, sembra esservi totale rispondenza tra il prezzo di € 1,914 al litro operato in data 26.02.2014 per il blu diesel servito, indicato a pagina 4 del ridetto doc. 9 e lo scontrino allegato a pagina 12 del doc. 17 sopracitato, avente ad oggetto l'erogazione in data 26.02.2014 di 63,74 litri di blu diesel al prezzo unitario di € 1,914 per complessivi € 122,00.
Alla luce, dunque, degli scontrini sopra menzionati appare verosimile che i prospetti allegati da parte opponente siano rispondenti a dati reali.
Infine, dall'esame del doc. 13 (allegato all'atto di opposizione), emerge che le rilevazioni eseguite nel corso del 2013, in relazione alle quali era emersa la pratica di overpricing, risultano controfirmate allo stesso il quale, verosimilmente, sottoscrivendo dette rilevazioni, aveva CP_1
riconosciuto di aver praticato l' overpricing.
Pertanto, tenuto conto del fatto che, si ribadisce, con la raccomandata del 16.04.2014 parte opposta non ha negato espressamente e chiaramente di aver praticato il c.d. overpricing, deve ritenersi, alla luce di quanto sopra riportato, che vi sia, nel caso in esame, la prova del fatto che parte opposta abbia reiteratamente praticato l' overpricing, anche nel periodo in contestazione.
Di conseguenza, anche per il periodo anteriore alla risoluzione dei contratti in parola non può essere riconosciuta, in favore della parte opposta, la somma richiesta a titolo di “extrapremi”, preso atto del fatto che la pratica dell' overpricing, nell'accordo del 27.07.2005, è stato qualificato come “(…) inadempienza contrattuale (…)” e tenuto conto, altresì, della gravità di detto inadempimento dovuta anche al fatto che lo stesso si è ripetuto nel tempo.
Non resta, pertanto, che dichiarare non dovute da parte dell'opponente tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza deve essere accolta in toto l' opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il d.i. n. 152/2021.
Passando, ora, ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, riportandosi a tutto quanto sopra rilevato in merito alla infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da parte opposta, deve ora evidenziarsi che detta domanda appare fondata.
All' uopo, è bene rilevare che il Tribunale di Arezzo, con la più volte menzionata sentenza n.
872/2016 – passata in giudicato - ha condannato la anche al pagamento in Controparte_3 favore di dell'importo di € 82.300,00, a titolo di penali contrattualmente pattuite, ex art. 16 Parte_1 del contratto di comodato (doc. 3) ed art. 24 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4), per il periodo dal
18.04.2014 al 19.07.2016 data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla messa in mora. Nella parte motiva di detta pronuncia si legge, con riferimento alla penale prevista all'art. 16 del contratto di pagina 25 di 27 comodato, e pari ad € 258,22 al giorno, che, la stessa, apparendo eccessiva, è stata ridotta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Parimenti eccessiva è stata ritenuta la penale prevista dall'art. 24 del contratto di affitto d'azienda, e pari ad € 150,00 per ogni giorno di riardo e, pertanto, anche detta penale
è stata ridotta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Sulla base di detta sentenza - ormai passata in giudicato – emerge che le penali previste dai contratti di comodato d'uso e d'affitto d'azienda, sono state entrambe rideterminate dal Giudice nel loro ammontare in € 50,00 al giorno per ciascuno dei contratti risolti.
Da detta sentenza emerge , altresì, che tali somme e la relativa condanna al pagamento sono state quantificate solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado).
Ciò premesso, deve ritenersi pacifico - in quanto oggetto di pronuncia passata in giudicato - il
Part diritto di al pagamento delle penali per occupazione illegittima dei beni oggetto del contratto di comodato e affitto d'azienda in quanto restituiti ben oltre la data di emissione della sentenza di primo grado, con conseguente diritto dell' opponente al pagamento delle suddette penali anche per il periodo successivo alla sentenza di prime cure e fino alla data di effettivo rilascio dei beni.
Ed, infatti, nei precedenti giudizi la somma complessiva dovuta a titolo di penale è stata riconosciuta solo sino alla data del 19.07.2016 (giorno di emissione della sentenza di primo grado) per un importo complessivo di € 82.300,00.
In particolare, il Tribunale di Arezzo, a suo tempo, ha correttamente ritenuto di non poter condannare il anche per i periodi di eventuale occupazione illegittima successiva alla data CP_1
della pronuncia perché, trattandosi di richiesta di condanna c.d. in futuro, era inammissibile nel caso di specie, in quanto non rientrante nelle ipotesi di condanna c.d. in futuro normativamente previste, ipotesi che hanno carattere tipico e natura eccezionale (cfr. Cass. 11605/2005), come espressamente riportato a pag. 11 della sentenza n. 872/2016.
Invece, la Corte di Appello di Firenze, non ha accolto la richiesta di pagamento delle somme successive alla pronuncia del Tribunale di Arezzo, non perché non dovute ma solamente perché non era Part stato spiegato da parte di ppello incidentale.
Di conseguenza, essendo oramai cristallizzate le date del rilascio, rispettivamente al 29.11.2016 per quanto riguarda i beni oggetto dell'affitto d'azienda ed al 9.05.2018 per quanto riguarda i beni oggetto del contratto di comodato, va da sé che la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento delle penali, come riconosciute giudizialmente, a far data dalla emissione delle sentenza di primo grado alla data del rilascio dei beni in parola, appare ammissibile e proponibile in quanto attuale e non più futura.
pagina 26 di 27 Ciò posto, poiché parte opposta non contesta minimamente il quantum richiesto da parte opponente a titolo di penale e, peraltro, detto importo emerge da un semplice calcolo matematico, deve ritenersi congrua la somma complessiva richiesta da parte opponente a titolo di penali ed ammontante all' importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora e sino al saldo.
In conclusione, da un lato, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra evidenziate, dall' altro lato, per quanto appena riferito, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta parte opponente e, pertanto, dichiarare sussistente il credito vantato da
[...]
nei confronti del per l'effetto quest'ultimo deve essere condannato, in favore di parte Pt_1 CP_1
opposta, al pagamento dell'importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione al d.i. n. n. 152/2021, nonché sulla domanda riconvenzionale, proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezione preliminari sollevate da parte opposta;
2. accoglie l'opposizione al d.i. opposto e, pertanto, dichiara non dovute da parte dell'opponente le somme di cui al predetto decreto ingiuntivo;
3. per l'effetto, revoca il d.i. n. 152/2021;
4. accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
5. per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dell' opposta, a titolo di penali, CP_1 dell'importo di euro 39.500,00, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo;
6. condanna, infine, il a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 406,00 per spese, € 11.433,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 10.03.2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA
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