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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3232 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3232/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. TABARRACCI ARIANNA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. OPPOSIZIONE ORD. Parte_2 P.IVA_1
INGIUNZIONE EX
( ) AZ TT Persona_1 C.F._2 ARTT. 22 L689/1981 EMANUELE II 14 56125 ; Pt_2 ((VIOLAZIONE CODICE STRADA) PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento, con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di discussione già fissata in data 8.10.2025, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha impugnato la sentenza n.125/2021 del Giudice di
Pace di San Miniato, con la quale era stato rigettato il ricorso presentato avverso il verbale n° V/700002A/2021/(Prot. 4497/2021) del 19/01/2021, a seguito dell'accertamento effettuato il giorno
26.01.2021 del superamento dei limiti di velocità il giorno 19.01.2021 alle ore 08:49 in S.G.C FI-PI-LI PROVINCIA DI PISA - (Comune S.
Miniato) KM 32+150 direzione PISA-FIRENZE da parte del conducente di targa FT469RX. Controparte_1
Il ricorso in prime cure era stato proposto sul presupposto della mancanza di certezza nell'identificazione del veicolo trasgressore, e la
Provincia di , costituendosi, aveva prodotto tutta la Pt_2
documentazione presupposta e sottostante al suddetto verbale.
A sostegno dell'impugnazione, ha dedotto: - L'inammissibile utilizzo da parte del Giudice, per la motivazione della decisione impugnata, degli esiti di una relazione peritale effettuata in altro procedimento nel quale essa ricorrente non era stata parte e, di conseguenza, la mancata prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchio,
a differenza di quanto previsto dall'art. 142 C.d.S. e dalla Legge
273/1991; l'errata decisione sul punto della concreta possibilità di individuare il soggetto responsabile della violazione fra i due veicoli effigiati nella fotografia.
La parte appellata ha depositato in giudizio una dichiarazione di conformità dell'apparecchio rilevatore al campione omologato, nonchè verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea, dai quali risulta che il dispositivo era stato approvato con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto nel mancato rispetto delle modalità di cui all'art. 342 del c.p.c. e ai sensi
2 del combinato disposto di cui agli articoli 436bis e 348bis e 348ter
c.p.c..
Il doc. 6 depositato dalla consiste nella copia Parte_2
relazione del C.T.U. Ing. depositata in data 09.11.2015 nel Per_2
giudizio R.G. 760/2014 di fronte al Giudice di Pace di San Miniato. Da quella relazione, sarebbe emerso che le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento della tipologia di apparecchiatura autovelox 105SE fanno si che detto strumento è in grado di identificare il veicolo che ha superato il limite di velocità anche nel caso in cui nel fotogramma vi siano 2 veicoli.
Se è vero che il giudice di prime cure ha tenuto conto delle risultanze della relazione motivando le proprie conclusioni – e precisando, in particolare che “(…) Il caso preso in esame dal CTU – anche in ragione del rilievo fotografico rilasciato dall'apparecchio e dalla posizione sulla carreggiata dei veicoli – è del tutto sovrapponibile a quello de quo e, pertanto, non sussistono ragioni di fatto o di diritto per poter sovvertire le risultanze tecniche del citato elaborato peritale;
e ciò è tanto più vero sol che si consideri che dai rilievi fotografici dell'infrazione acquisiti agli atti emerge che il veicolo rilevato (con targa leggibile) è più indietro e vicino all'apparecchio di rilevazione rispetto all'altro, spostato vari metri più avanti nella corsia di marcia e, difatti, di esso non risulta leggibile neppure la targa ( a differenza del primo); e ciò a dimostrazione dell'avvenuto passaggio senza provocare alcuna interferenza coi rilevatori radar dell'apparecchio elettronico di rilevazione. (…).” ( cfr. pag. 4 della sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 125/2021) -, è anche vero che la ctu (doc. 6 fascicolo parte appellata) sulla quale si è
3 basata la sentenza impugnata, non appare prodotta fra i documenti del primo grado di giudizio. Essa è stata prodotta nel giudizio di appello.
Tenuto conto, quindi, della circostanza che ben avrebbe potuto il giudice di prime utilizzare le risultanze della perizia quale prova atipica, laddove però essa fosse stata acquisita ritualmente agli atti del procedimento, la causa è stata rimessa su ruolo per lo svolgimento di una indagine tecnica specificamente riferita all'apparecchio in questione e, quindi, per valutare la correttezza della rilevazione.
Il c.t.u., con valutazione del tutto esente da censure, ha confermato le proprie valutazioni e, quindi, la correttezza della rilevazione.
L'appello, dunque, non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
4 Così deciso in Pisa, il 08/10/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
5
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3232 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3232/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. TABARRACCI ARIANNA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. OPPOSIZIONE ORD. Parte_2 P.IVA_1
INGIUNZIONE EX
( ) AZ TT Persona_1 C.F._2 ARTT. 22 L689/1981 EMANUELE II 14 56125 ; Pt_2 ((VIOLAZIONE CODICE STRADA) PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento, con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di discussione già fissata in data 8.10.2025, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha impugnato la sentenza n.125/2021 del Giudice di
Pace di San Miniato, con la quale era stato rigettato il ricorso presentato avverso il verbale n° V/700002A/2021/(Prot. 4497/2021) del 19/01/2021, a seguito dell'accertamento effettuato il giorno
26.01.2021 del superamento dei limiti di velocità il giorno 19.01.2021 alle ore 08:49 in S.G.C FI-PI-LI PROVINCIA DI PISA - (Comune S.
Miniato) KM 32+150 direzione PISA-FIRENZE da parte del conducente di targa FT469RX. Controparte_1
Il ricorso in prime cure era stato proposto sul presupposto della mancanza di certezza nell'identificazione del veicolo trasgressore, e la
Provincia di , costituendosi, aveva prodotto tutta la Pt_2
documentazione presupposta e sottostante al suddetto verbale.
A sostegno dell'impugnazione, ha dedotto: - L'inammissibile utilizzo da parte del Giudice, per la motivazione della decisione impugnata, degli esiti di una relazione peritale effettuata in altro procedimento nel quale essa ricorrente non era stata parte e, di conseguenza, la mancata prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchio,
a differenza di quanto previsto dall'art. 142 C.d.S. e dalla Legge
273/1991; l'errata decisione sul punto della concreta possibilità di individuare il soggetto responsabile della violazione fra i due veicoli effigiati nella fotografia.
La parte appellata ha depositato in giudizio una dichiarazione di conformità dell'apparecchio rilevatore al campione omologato, nonchè verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea, dai quali risulta che il dispositivo era stato approvato con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto nel mancato rispetto delle modalità di cui all'art. 342 del c.p.c. e ai sensi
2 del combinato disposto di cui agli articoli 436bis e 348bis e 348ter
c.p.c..
Il doc. 6 depositato dalla consiste nella copia Parte_2
relazione del C.T.U. Ing. depositata in data 09.11.2015 nel Per_2
giudizio R.G. 760/2014 di fronte al Giudice di Pace di San Miniato. Da quella relazione, sarebbe emerso che le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento della tipologia di apparecchiatura autovelox 105SE fanno si che detto strumento è in grado di identificare il veicolo che ha superato il limite di velocità anche nel caso in cui nel fotogramma vi siano 2 veicoli.
Se è vero che il giudice di prime cure ha tenuto conto delle risultanze della relazione motivando le proprie conclusioni – e precisando, in particolare che “(…) Il caso preso in esame dal CTU – anche in ragione del rilievo fotografico rilasciato dall'apparecchio e dalla posizione sulla carreggiata dei veicoli – è del tutto sovrapponibile a quello de quo e, pertanto, non sussistono ragioni di fatto o di diritto per poter sovvertire le risultanze tecniche del citato elaborato peritale;
e ciò è tanto più vero sol che si consideri che dai rilievi fotografici dell'infrazione acquisiti agli atti emerge che il veicolo rilevato (con targa leggibile) è più indietro e vicino all'apparecchio di rilevazione rispetto all'altro, spostato vari metri più avanti nella corsia di marcia e, difatti, di esso non risulta leggibile neppure la targa ( a differenza del primo); e ciò a dimostrazione dell'avvenuto passaggio senza provocare alcuna interferenza coi rilevatori radar dell'apparecchio elettronico di rilevazione. (…).” ( cfr. pag. 4 della sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 125/2021) -, è anche vero che la ctu (doc. 6 fascicolo parte appellata) sulla quale si è
3 basata la sentenza impugnata, non appare prodotta fra i documenti del primo grado di giudizio. Essa è stata prodotta nel giudizio di appello.
Tenuto conto, quindi, della circostanza che ben avrebbe potuto il giudice di prime utilizzare le risultanze della perizia quale prova atipica, laddove però essa fosse stata acquisita ritualmente agli atti del procedimento, la causa è stata rimessa su ruolo per lo svolgimento di una indagine tecnica specificamente riferita all'apparecchio in questione e, quindi, per valutare la correttezza della rilevazione.
Il c.t.u., con valutazione del tutto esente da censure, ha confermato le proprie valutazioni e, quindi, la correttezza della rilevazione.
L'appello, dunque, non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
4 Così deciso in Pisa, il 08/10/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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