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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 13/11/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.20), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, Partita IVA numero di iscrizione presso il Parte_1 registro delle imprese di Roma , in persona di nella P.IVA_1 Parte_2 qualità di Procuratore di , in virtù dei poteri conferiti giusto atto Parte_1
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Iovino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
AR d'HI (Na) alla via Finestra n.18, giusta delega in atti attrice
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela
Varani, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante n. 13, p. 2 scala D, giusta delega in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Cristoforo CP_2 C.F._1
IE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Cavour, n. 3, giusta delega in atti
Convenuti Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha introdotto il giudizio di merito ai fini di Pt_3 acclarare la validità del proprio operato in ordine al pignoramento presso terzi ex art.li 72 bis e 48 bis DPR 602/73 Fascicolo 63/2024/23685 Procedura esecutiva (Codice identificativo del fascicolo:
109/2024/000027666 Codice identificativo della procedura esecutiva n. 10984202400001272001) opposto dal sig. con ricorso notificato in data 31.10.2024. Il pignoramento ex art. 72 CP_2 bis DPR 602/73 n. 10984202400001272001 è stato notificato in data 10.09.2024 e risulta emesso per i seguenti avvisi di addebito notificati dall' : CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000422824000 ruolo n. 2023 / 461 e n. 2023 / 459 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 30/12/2023; CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000579106000 ruolo n. 2023 / 688 e n. 2023 / 686 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 27/12/2023; CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000593961000 ruolo n. 2023 / 688 e n. 2023 / 686 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 27/12/2023. CP_3
Il GE, con ordinanza del 30.4.2025, ha così provveduto: “Nella esecuzione mobiliare iscritta al
n.r.g. 630/2024 il Giudice dell'esecuzione, dott. Helenia Ercoli, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che il debitore ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.
2 cpc.; considerato che con tale ricorso il debitore ha eccepito, in primis, la decadenza di Pt_3 dall'azione di riscossione esattoriale, in quanto gli avvisi di addebito oggetto di esecuzione non risulterebbero essere mai stati notificati;
rilevato che il debitore ha, altresì, eccepito la nullitàinesistenza della azione esecutiva, poiché il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna CP_ richiesta di tali debiti da parte dell' e di rilevato, infine, che il debitore ha eccepito che, Pt_3 in relazione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi era stato proposto ricorso alla sezione
Lavoro del Tribunale Civile di Terni al fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi IVS degli anni 2017-2018;
considerato che
il ricorrente ha regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza al creditore ed al terzo CP_ pignorato rilevato, in primis, che il creditore ha affermato che l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 era stato emesso sulla base di avvisi di accertamento regolarmente notificati e, quindi, eccepiva la decadenza e, quindi, la inammissibilità dell'opposizione proposta;
considerato, tuttavia, che non è stata fornita la prova delle suddette notifiche;
ritenuti sussistenti gravi motivi SOSPENDE L'ESECUZIONE Visti gli artt. 615 e ss. cpc, rilevato ce competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, fissa termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.”.
Con il proprio atto di citazione in riassunzione nel presente giudizio l' ha eccepito: Pt_3
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso atti definitivi per decadenza dalla stessa;
- la tardività delle contestazioni relative al merito della pretesa per essere state inoltrate solo dopo la notifica degli atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 nonostante CP_ la definitività degli avvisi di addebito notificati dall' sottesi all'impugnato pignoramento per un carico iscritto a ruolo per euro 16.466,93;
- carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le censure relative al merito dell'imposizione e a quanto iscritto a ruolo dall' CP_3
Con comparsa depositata il 2.7.2025 si è costituita in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata e/o dichiarata inammissibile
l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare CP_2 la piena validità ed efficacia dell'esecuzione e degli atti esecutivi intrapresi dal concessionario della riscossione, revocando la sospensione e autorizzando il concessionario a procedere con la già intrapresa esecuzione. In subordine e salvo ogni gravame, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, dichiarare il concessionario della riscossione tenuto a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole della presente lite, qualora l'accoglimento CP_3 risulti dovuto ad inadempienze imputabili al concessionario stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il sig. si è costituito con comparsa depositata in data 13.11.2025 in cui si è riportato a CP_2 quanto dedotto nell'atto di opposizione originaria.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale e la decisione della causa.
All'udienza del 13.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito precisati. In primo luogo, occorre ricordare che l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo,
i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista – nella procedura ordinaria – dall'art. 553 cod. proc. civ.
In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015). Pertanto, mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall'art. 72- bis del D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo.
Nel caso di specie, il contribuente non ha proposto ricorso avverso gli atti sottesi al pignoramento diretto presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 e l'opposizione avverso quest'ultimo è ammessa solo in caso di mancata notifica degli atti prodromici, circostanza che non ricorre nella fattispecie concreta dove gli atti risultano ritualmente notificati.
Inoltre, deve rilevarsi che il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notifica degli atti sottesi al pignoramento e non dalla notifica del pignoramento stesso. Infatti, il pignoramento ex art.72-bis DPR 602/73 è stato effettuato a seguito di segnalazione ex art. 48 bis del DPR 602/73 che prevede l'obbligo di accertare, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, che il destinatario dei pagamenti stessi sia in regola con i versamenti di crediti iscritti a ruolo. In caso di morosità, quindi, si devono sospendere i pagamenti e segnalare la circostanza all'Agente della Riscossione al fine di porlo in grado di esercitare l'azione esecutiva. L'Agente della
Riscossione procede a pignorare le somme, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione della P.A., con la procedura semplificata dell'art. 72 bis del DPR 602/73.
Pertanto, stante la notifica regolare degli atti sottesi, deve ritenersi spirato il termine per l'opposizione con conseguente inammissibilità della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore
(scaglione da € 5.2001,00 a € 26.000,00) alla natura e alla complessità della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell' E delle spese CP_2 Pt_3 CP_4 processuali, che liquida in € 1.700,00, ciascuno, per compensi, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA.
Terni, 13.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 13/11/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.20), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, Partita IVA numero di iscrizione presso il Parte_1 registro delle imprese di Roma , in persona di nella P.IVA_1 Parte_2 qualità di Procuratore di , in virtù dei poteri conferiti giusto atto Parte_1
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Iovino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
AR d'HI (Na) alla via Finestra n.18, giusta delega in atti attrice
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela
Varani, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante n. 13, p. 2 scala D, giusta delega in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Cristoforo CP_2 C.F._1
IE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Cavour, n. 3, giusta delega in atti
Convenuti Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha introdotto il giudizio di merito ai fini di Pt_3 acclarare la validità del proprio operato in ordine al pignoramento presso terzi ex art.li 72 bis e 48 bis DPR 602/73 Fascicolo 63/2024/23685 Procedura esecutiva (Codice identificativo del fascicolo:
109/2024/000027666 Codice identificativo della procedura esecutiva n. 10984202400001272001) opposto dal sig. con ricorso notificato in data 31.10.2024. Il pignoramento ex art. 72 CP_2 bis DPR 602/73 n. 10984202400001272001 è stato notificato in data 10.09.2024 e risulta emesso per i seguenti avvisi di addebito notificati dall' : CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000422824000 ruolo n. 2023 / 461 e n. 2023 / 459 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 30/12/2023; CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000579106000 ruolo n. 2023 / 688 e n. 2023 / 686 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 27/12/2023; CP_3
- Avviso di addebito n. 40920230000593961000 ruolo n. 2023 / 688 e n. 2023 / 686 emesso da per Contributi I.V.S. notificato il 27/12/2023. CP_3
Il GE, con ordinanza del 30.4.2025, ha così provveduto: “Nella esecuzione mobiliare iscritta al
n.r.g. 630/2024 il Giudice dell'esecuzione, dott. Helenia Ercoli, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che il debitore ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.
2 cpc.; considerato che con tale ricorso il debitore ha eccepito, in primis, la decadenza di Pt_3 dall'azione di riscossione esattoriale, in quanto gli avvisi di addebito oggetto di esecuzione non risulterebbero essere mai stati notificati;
rilevato che il debitore ha, altresì, eccepito la nullitàinesistenza della azione esecutiva, poiché il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna CP_ richiesta di tali debiti da parte dell' e di rilevato, infine, che il debitore ha eccepito che, Pt_3 in relazione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi era stato proposto ricorso alla sezione
Lavoro del Tribunale Civile di Terni al fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi IVS degli anni 2017-2018;
considerato che
il ricorrente ha regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza al creditore ed al terzo CP_ pignorato rilevato, in primis, che il creditore ha affermato che l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 era stato emesso sulla base di avvisi di accertamento regolarmente notificati e, quindi, eccepiva la decadenza e, quindi, la inammissibilità dell'opposizione proposta;
considerato, tuttavia, che non è stata fornita la prova delle suddette notifiche;
ritenuti sussistenti gravi motivi SOSPENDE L'ESECUZIONE Visti gli artt. 615 e ss. cpc, rilevato ce competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, fissa termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.”.
Con il proprio atto di citazione in riassunzione nel presente giudizio l' ha eccepito: Pt_3
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso atti definitivi per decadenza dalla stessa;
- la tardività delle contestazioni relative al merito della pretesa per essere state inoltrate solo dopo la notifica degli atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 nonostante CP_ la definitività degli avvisi di addebito notificati dall' sottesi all'impugnato pignoramento per un carico iscritto a ruolo per euro 16.466,93;
- carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le censure relative al merito dell'imposizione e a quanto iscritto a ruolo dall' CP_3
Con comparsa depositata il 2.7.2025 si è costituita in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata e/o dichiarata inammissibile
l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare CP_2 la piena validità ed efficacia dell'esecuzione e degli atti esecutivi intrapresi dal concessionario della riscossione, revocando la sospensione e autorizzando il concessionario a procedere con la già intrapresa esecuzione. In subordine e salvo ogni gravame, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, dichiarare il concessionario della riscossione tenuto a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole della presente lite, qualora l'accoglimento CP_3 risulti dovuto ad inadempienze imputabili al concessionario stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il sig. si è costituito con comparsa depositata in data 13.11.2025 in cui si è riportato a CP_2 quanto dedotto nell'atto di opposizione originaria.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale e la decisione della causa.
All'udienza del 13.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito precisati. In primo luogo, occorre ricordare che l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo,
i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista – nella procedura ordinaria – dall'art. 553 cod. proc. civ.
In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015). Pertanto, mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall'art. 72- bis del D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo.
Nel caso di specie, il contribuente non ha proposto ricorso avverso gli atti sottesi al pignoramento diretto presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 e l'opposizione avverso quest'ultimo è ammessa solo in caso di mancata notifica degli atti prodromici, circostanza che non ricorre nella fattispecie concreta dove gli atti risultano ritualmente notificati.
Inoltre, deve rilevarsi che il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notifica degli atti sottesi al pignoramento e non dalla notifica del pignoramento stesso. Infatti, il pignoramento ex art.72-bis DPR 602/73 è stato effettuato a seguito di segnalazione ex art. 48 bis del DPR 602/73 che prevede l'obbligo di accertare, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, che il destinatario dei pagamenti stessi sia in regola con i versamenti di crediti iscritti a ruolo. In caso di morosità, quindi, si devono sospendere i pagamenti e segnalare la circostanza all'Agente della Riscossione al fine di porlo in grado di esercitare l'azione esecutiva. L'Agente della
Riscossione procede a pignorare le somme, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione della P.A., con la procedura semplificata dell'art. 72 bis del DPR 602/73.
Pertanto, stante la notifica regolare degli atti sottesi, deve ritenersi spirato il termine per l'opposizione con conseguente inammissibilità della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore
(scaglione da € 5.2001,00 a € 26.000,00) alla natura e alla complessità della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell' E delle spese CP_2 Pt_3 CP_4 processuali, che liquida in € 1.700,00, ciascuno, per compensi, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA.
Terni, 13.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)