TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2147/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anna Laura Magliulo, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2147/2022 R.G. da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in AN (NA) alla via San Sebastiano, 62, presso lo studio dell'Avv.
Elvira Longobardi ( ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
l'atto d'appello (pec: ; Email_1 appellante
Contro
residente in [...], elett.te Controparte_2 dom.to in MA di IA (NA) alla Via Roma, 37/A, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo
Arnone ( ) C.F._3
appellato contumace
nonché contro
(codice fiscale ), in persona del Sindaco, come assistito Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia (C.F. giusta C.F._4 procura ad litem allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di costituzione in giudizio ed, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San CP_3
Giacomo; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata del 7.6.2021, depositata il 25.10.2021
1 CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Controparte_2 di Torre Annunziata, l' e il impugnando Controparte_4 Controparte_3
l'estratto ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120150012026482000, di cui era venuto a conoscenza tramite una verifica effettata presso gli sportelli dell' , Controparte_4 emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2011, elevate dal per l'importo complessivo di € 312,79. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c., rilevava: (i) di aver richiesto lo sgravio della cartella esattoriale n. 07120150012026482000 (ii) l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del termine quinquennale. Chiedeva pertanto di dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella e, in ogni caso, prescritta la pretesa, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i) la regolare notifica Controparte_5 della cartella di pagamento, mediante consegna a persona qualificatasi come madre del destinatario,
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dovendo la domanda essere proposta nelle forme e nei termini previsti dall' art. 7 della D. Lgs. n.150/2011; (iii) il mancato decorso del termine di prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali con attribuzione all'avvocato antistatario.
3. Con sentenza n. 4231/2021 del 7.6.2021, depositata in data il 25.10.2021, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, dichiarava ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo ed annullava il credito portato dalla cartella n. 07120150012026482000 ai sensi del D.l. n.119 del 23.10.2018; dichiarava cessata materia del contendere e condannava alla spese di lite . Controparte_5
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 13/04/2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: (i) inammissibile impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interessa ad agire ex art 100;
(ii) erroneità nell' annullamento del credito portato dalla cartella n. 07120150012026482000, non rientrando quest'ultimo nell'ambito di operatività della legge n. 119/18 art 4 (iii) regolare notifica della cartella esattoriale n. 07120150012026482000 (iv) debenza del credito.
5. Si costituiva il eccependo l'inammissibile impugnazione dell'estratto ruolo per Controparte_3 carenza di interesse ad agire.
6. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, dopo una serie di rinvii, in data
6.12.2024, assegnata al giudice scrivente che la tratteneva in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎
2 7. L'appello proposto da avverso la sentenza n. 4231/2021 del Controparte_5
7.6.2021, depositata il 25.10.2021, è fondato, per i motivi che si vanno ad esporre.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In conseguenza di tale qualificazione giuridica, si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 22798 del
19.07.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di ZI (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella.
Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva
3 impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla
4 pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
ZI che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8. Applicando il menzionato principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale il
[...] ha impugnato l'estratto di ruolo, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150012026482000, CP_2 validamente notificata non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando la fattispecie in analisi nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione dirimente oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ovvero l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel Controparte_5 presente giudizio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata del 7.6.2021, depositata il 25.10.2021 dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Torre Annunziata, il 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anna Laura Magliulo, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2147/2022 R.G. da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in AN (NA) alla via San Sebastiano, 62, presso lo studio dell'Avv.
Elvira Longobardi ( ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
l'atto d'appello (pec: ; Email_1 appellante
Contro
residente in [...], elett.te Controparte_2 dom.to in MA di IA (NA) alla Via Roma, 37/A, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo
Arnone ( ) C.F._3
appellato contumace
nonché contro
(codice fiscale ), in persona del Sindaco, come assistito Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia (C.F. giusta C.F._4 procura ad litem allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di costituzione in giudizio ed, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San CP_3
Giacomo; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata del 7.6.2021, depositata il 25.10.2021
1 CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Controparte_2 di Torre Annunziata, l' e il impugnando Controparte_4 Controparte_3
l'estratto ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120150012026482000, di cui era venuto a conoscenza tramite una verifica effettata presso gli sportelli dell' , Controparte_4 emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2011, elevate dal per l'importo complessivo di € 312,79. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c., rilevava: (i) di aver richiesto lo sgravio della cartella esattoriale n. 07120150012026482000 (ii) l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del termine quinquennale. Chiedeva pertanto di dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella e, in ogni caso, prescritta la pretesa, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i) la regolare notifica Controparte_5 della cartella di pagamento, mediante consegna a persona qualificatasi come madre del destinatario,
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dovendo la domanda essere proposta nelle forme e nei termini previsti dall' art. 7 della D. Lgs. n.150/2011; (iii) il mancato decorso del termine di prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali con attribuzione all'avvocato antistatario.
3. Con sentenza n. 4231/2021 del 7.6.2021, depositata in data il 25.10.2021, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, dichiarava ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo ed annullava il credito portato dalla cartella n. 07120150012026482000 ai sensi del D.l. n.119 del 23.10.2018; dichiarava cessata materia del contendere e condannava alla spese di lite . Controparte_5
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 13/04/2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: (i) inammissibile impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interessa ad agire ex art 100;
(ii) erroneità nell' annullamento del credito portato dalla cartella n. 07120150012026482000, non rientrando quest'ultimo nell'ambito di operatività della legge n. 119/18 art 4 (iii) regolare notifica della cartella esattoriale n. 07120150012026482000 (iv) debenza del credito.
5. Si costituiva il eccependo l'inammissibile impugnazione dell'estratto ruolo per Controparte_3 carenza di interesse ad agire.
6. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, dopo una serie di rinvii, in data
6.12.2024, assegnata al giudice scrivente che la tratteneva in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎
2 7. L'appello proposto da avverso la sentenza n. 4231/2021 del Controparte_5
7.6.2021, depositata il 25.10.2021, è fondato, per i motivi che si vanno ad esporre.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In conseguenza di tale qualificazione giuridica, si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 22798 del
19.07.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di ZI (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella.
Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva
3 impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla
4 pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
ZI che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8. Applicando il menzionato principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale il
[...] ha impugnato l'estratto di ruolo, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150012026482000, CP_2 validamente notificata non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando la fattispecie in analisi nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione dirimente oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ovvero l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel Controparte_5 presente giudizio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata del 7.6.2021, depositata il 25.10.2021 dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Torre Annunziata, il 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
5