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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/06/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2008 / 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il G.I., viste le note di trattazione scritta, depositate regolarmente il 14.05.2024 e il 21.05.2024, a valersi qui come precisazione delle conclusioni e discussione orale, pronuncia Sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. la quale forma parte integrante della presente Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il G.I.
Fabrizio Pieschi N. 2008 / 2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2008 / 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZI MASSIMO ) , come da procura C.F._1 in calce a del ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Poppi (Ar), Via
Roma n. 204/a - parte attrice - CONCLUDE come da ricorso introduttivo: “in via istruttoria (omissis); - nel merito, accertato l'inadempimento della società in persona del suo l.r.p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Via Verdi 24, P. IVA CP_1
, dichiarare la risoluzione del contratto di cui al preventivo del 7.2.22, e per l'effetto, condannare la stessa P.IVA_2 al pagamento di € 40412,5 quale acconto prezzo versato dalla O quella maggiore o minore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà dall' istruttoria della causa anche alla luce della documentazione prodotta. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese legali e competenze del presente procedimento”
E
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. ROSELLINI CLAUDIO ( ) come da procura in calce a C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso Matteotti, 16 Montecatini Terme - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “In via preliminare: - dichiarare il rito semplificato inammissibile per i motivi suesposti e, - per l'effetto, disporre la conversione del rito;
- nel merito ed in via principale: rigettare le domande di parte ricorrente, tutte, giacché infondate in fatto ed in diritto;
- con rimborso delle spese e vittoria di competenze del presente giudizio” Risoluzione contrattuale
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione premesso che: il 07.02.2022 aveva Parte_1
concluso contratto di fornitura di macchinari per inscatolamento e pallettizzazione, nonché clusteratrice vaschette, con la per un corrispettivo complessivo di € 132.500,00 oltre CP_1
iva , con consegna prevista al mese di settembre 2022, pagamento di acconto pari al 25% versato a mezzo bonifico del 20.04.2022 (per un importo di € 40.412,00) e saldo residuo a mezzo leasing con
Intesa Sanpaolo;
a causa della mancata consegna nei termini pattuiti della clusteratrice, era stata sottoscritta una prima transazione datata 17.11.2022; in tale atto aveva riconosciuto la CP_1
somma di € 20.000,00 a titolo rimborso per il ritardo e contemporaneamente si era impegnata a rimborsarle anche i costi della forza lavoro interinale occorsa in sostituzione fino al 06.11.2022, impegno rimasto inevaso;
decorso poco più di un mese (missiva del 12.12.2022) aveva riscontrato a mezzo legale gravi problemi di funzionamento del macchinario consegnato il 05.11.22, considerato purtroppo inutilizzabile, per cui aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto, con invito alla a rimborsare quanto versato in acconto, oltre al maggior danno;
a sua volta CP_1 CP_1
rispondeva proponendo la consegna dell'impianto il 20.02.2023 ed un rimborso di € 30.000,00, detratti dal prezzo di vendita al posto della risoluzione;
si addiveniva pertanto ad una seconda transazione, sottoscritta il 07.02.2023 in cui veniva pattuito un nuovo termine di consegna al
20.02.2023, nonché un risarcimento pari a € 35.000,00, una garanzia decennale sui macchinari ed una durata del collaudo raddoppiata a 180 giorni;
in tale accordo veniva richiamato espressamente come essenziale il termine di consegna del 20.2.23, pensa il grave inadempimento e la risoluzione contrattuale. Ciò premesso, in assenza di consegna, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda attorea. In via preliminare contestava il procedimento al ricorso semplificato. Nel merito deduceva la responsabilità dell' attrice in merito al ritardo della consegna ed anche al cattivo funzionamento del macchinario consegnato, avendo la stessa rilevato un problema tecnico rispetto all'opzione scelta “cluster” a causa della quale aveva dovuto riprogettare (con aggravio di tempo, costi ed investimenti economici) un prototipo di macchinario da testare ex novo. Specificava ancora che la transazione 07.02.23 non poteva in alcun modo tener presenti le problematiche insorte sul macchinario che, infatti, era stato prodotto per un massimo di 25 battute al minuto a fronte dei picchi di 50/ 60 battute al minuto dell'attrice. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Il procedimento veniva regolarmente incardinato e il g.i. con Ordinanza del 6 Novembre 2022 dichiarava la prosecuzione dello stesso nelle forme del rito ordinario. Con Ordinanza del 10 Gennaio
2024, ritenuta superflua l'istruttoria effettuava una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta da parte convenuta. Il 17 Aprile 2024 rinviava la causa ai sensi dell'art. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c. al 21.05.24.
* * *
La domanda attorea va accolta come di seguito.
Secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
La ha all'uopo prodotto in giudizio: Parte_1
- contratto di fornitura di macchinari per un importo di € 132.500,00 (doc. 1);
- pagamento acconto del 20.04.2022 mediante bonifico di € 40.412,50 pari al 25 % del prezzo totale (doc. 2);
- scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti con la quale è stato previsto, a seguito di plurime proroghe, un termine essenziale per la consegna definitiva del macchinario, individuato nel giorno 20.02.2023 (doc. 11);
- prova della mancata consegna e rispetto dei termini (doc. 12).
In termini di onere della prova, la ricorrente ha dimostrato l'omessa consegna del macchinario nel termine essenziale pattuito ed ha, altresì, allegato specificatamente la mancata prestazione da parte della convenuta nei termini pattuiti, nonostante il pagamento della somma di € 40.412,00 iva compresa, già corrisposta a titolo di acconto sul prezzo totale, quale propria prima controprestazione.
Quanto alla domanda di accertamento della risoluzione, le parti hanno previsto, con la scrittura privata di transazione, datata 7.03.2023, un termine essenziale, dichiarando espressamente che “la società …(omissis) con la sottoscrizione della presente scrittura si obbliga a consegnare alla CP_1 società …(omissis) l'impianto di inscatolamento e pallettizzazione e la macchina Parte_1 clusteratrice vaschette per inserimento cluster cartone per incollato di cui al preventivo del 07/02/2022, entro
e non oltre la data del 20 Febbraio 2023. Tale termine è convenuto tra le parti come essenziale in quanto l' utilità economica della fornitura verrebbe meno per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della in ritardo nell' Parte_1 adempimento da parte di è da considerarsi grave inadempimento e produrrà la risoluzione CP_1 contrattuale prevista dall'art. 1457 c.c. a meno che la nei tre giorni ulteriormente Parte_1 successivi, comunichi la volontà di conservare il rapporto”.
Essendo pacifica la mancata consegna dei macchinari per la data del 20.02.2023 – termine essenziale pattuito tra le parti - il contratto deve intendersi risolto ex art. 1457 c.c..
Sul punto la Suprema Corte insegna che (ex multis, II, n. 8881 del 03/07/2000) “in presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde ad una indagine sulla rilevanza dell' inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso”.
***
Quanto alla imputabilità dell'inadempimento, parte resistente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
La convenuta ha eccepito l'esistenza di fatti causati dalla ricorrente, i quali avrebbero causato di conseguenza il ritardo nell'adempimento della propria prestazione, tuttavia non provati né mai contestati o riportati agli atti. Unico documento riscontrato è infatti una foto del macchinario, inidonea di per sé allo scopo.
L'art. 2697 c.c. al suo c. II, afferma che colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). In tema una consulenza tecnica d'Ufficio non può, essere ammessa dal G.I., allorquando essa viene sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie
(Cass.,. III, 7.07.2005 n. 14306). Ed ancora sul punto. Benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, il licenziamento di una CTU
(non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto), è tuttavia consentito al G.I. far ricorso a quest' ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso (cd. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., I, 10.09.2013, n. 20695). Ciò che non è accaduto nel caso di specie.
***
In conclusione. Accertata la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 del c.c., CP_1
deve essere condannata alla restituzione del prezzo versato in acconto in favore di
[...] [...]
pari a € 40.412,50, in linea e per sorte capitale. Parte_1
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del 23.02.2023 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass.,
S.U., n. 1712 del 95).
Sulla medesima sorte capitale sono inoltre dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pagamento del debito pecuniario, in misura legale dal 23.02.2023 ad oggi, poiché espressamente richiesti.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente.
In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da € 26.001 a € 52.000, vengono liquidate in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II,
c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, € Parte_1
40.412,50, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese di CP_1 giudizio per € 7.616,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 18/06/2024
Il giudice
Fabrizio Pieschi
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il G.I., viste le note di trattazione scritta, depositate regolarmente il 14.05.2024 e il 21.05.2024, a valersi qui come precisazione delle conclusioni e discussione orale, pronuncia Sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. la quale forma parte integrante della presente Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il G.I.
Fabrizio Pieschi N. 2008 / 2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2008 / 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZI MASSIMO ) , come da procura C.F._1 in calce a del ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Poppi (Ar), Via
Roma n. 204/a - parte attrice - CONCLUDE come da ricorso introduttivo: “in via istruttoria (omissis); - nel merito, accertato l'inadempimento della società in persona del suo l.r.p.t., con sede in Montecatini Terme (PT), Via Verdi 24, P. IVA CP_1
, dichiarare la risoluzione del contratto di cui al preventivo del 7.2.22, e per l'effetto, condannare la stessa P.IVA_2 al pagamento di € 40412,5 quale acconto prezzo versato dalla O quella maggiore o minore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà dall' istruttoria della causa anche alla luce della documentazione prodotta. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese legali e competenze del presente procedimento”
E
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. ROSELLINI CLAUDIO ( ) come da procura in calce a C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso Matteotti, 16 Montecatini Terme - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “In via preliminare: - dichiarare il rito semplificato inammissibile per i motivi suesposti e, - per l'effetto, disporre la conversione del rito;
- nel merito ed in via principale: rigettare le domande di parte ricorrente, tutte, giacché infondate in fatto ed in diritto;
- con rimborso delle spese e vittoria di competenze del presente giudizio” Risoluzione contrattuale
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione premesso che: il 07.02.2022 aveva Parte_1
concluso contratto di fornitura di macchinari per inscatolamento e pallettizzazione, nonché clusteratrice vaschette, con la per un corrispettivo complessivo di € 132.500,00 oltre CP_1
iva , con consegna prevista al mese di settembre 2022, pagamento di acconto pari al 25% versato a mezzo bonifico del 20.04.2022 (per un importo di € 40.412,00) e saldo residuo a mezzo leasing con
Intesa Sanpaolo;
a causa della mancata consegna nei termini pattuiti della clusteratrice, era stata sottoscritta una prima transazione datata 17.11.2022; in tale atto aveva riconosciuto la CP_1
somma di € 20.000,00 a titolo rimborso per il ritardo e contemporaneamente si era impegnata a rimborsarle anche i costi della forza lavoro interinale occorsa in sostituzione fino al 06.11.2022, impegno rimasto inevaso;
decorso poco più di un mese (missiva del 12.12.2022) aveva riscontrato a mezzo legale gravi problemi di funzionamento del macchinario consegnato il 05.11.22, considerato purtroppo inutilizzabile, per cui aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto, con invito alla a rimborsare quanto versato in acconto, oltre al maggior danno;
a sua volta CP_1 CP_1
rispondeva proponendo la consegna dell'impianto il 20.02.2023 ed un rimborso di € 30.000,00, detratti dal prezzo di vendita al posto della risoluzione;
si addiveniva pertanto ad una seconda transazione, sottoscritta il 07.02.2023 in cui veniva pattuito un nuovo termine di consegna al
20.02.2023, nonché un risarcimento pari a € 35.000,00, una garanzia decennale sui macchinari ed una durata del collaudo raddoppiata a 180 giorni;
in tale accordo veniva richiamato espressamente come essenziale il termine di consegna del 20.2.23, pensa il grave inadempimento e la risoluzione contrattuale. Ciò premesso, in assenza di consegna, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda attorea. In via preliminare contestava il procedimento al ricorso semplificato. Nel merito deduceva la responsabilità dell' attrice in merito al ritardo della consegna ed anche al cattivo funzionamento del macchinario consegnato, avendo la stessa rilevato un problema tecnico rispetto all'opzione scelta “cluster” a causa della quale aveva dovuto riprogettare (con aggravio di tempo, costi ed investimenti economici) un prototipo di macchinario da testare ex novo. Specificava ancora che la transazione 07.02.23 non poteva in alcun modo tener presenti le problematiche insorte sul macchinario che, infatti, era stato prodotto per un massimo di 25 battute al minuto a fronte dei picchi di 50/ 60 battute al minuto dell'attrice. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Il procedimento veniva regolarmente incardinato e il g.i. con Ordinanza del 6 Novembre 2022 dichiarava la prosecuzione dello stesso nelle forme del rito ordinario. Con Ordinanza del 10 Gennaio
2024, ritenuta superflua l'istruttoria effettuava una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta da parte convenuta. Il 17 Aprile 2024 rinviava la causa ai sensi dell'art. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c. al 21.05.24.
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La domanda attorea va accolta come di seguito.
Secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
La ha all'uopo prodotto in giudizio: Parte_1
- contratto di fornitura di macchinari per un importo di € 132.500,00 (doc. 1);
- pagamento acconto del 20.04.2022 mediante bonifico di € 40.412,50 pari al 25 % del prezzo totale (doc. 2);
- scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti con la quale è stato previsto, a seguito di plurime proroghe, un termine essenziale per la consegna definitiva del macchinario, individuato nel giorno 20.02.2023 (doc. 11);
- prova della mancata consegna e rispetto dei termini (doc. 12).
In termini di onere della prova, la ricorrente ha dimostrato l'omessa consegna del macchinario nel termine essenziale pattuito ed ha, altresì, allegato specificatamente la mancata prestazione da parte della convenuta nei termini pattuiti, nonostante il pagamento della somma di € 40.412,00 iva compresa, già corrisposta a titolo di acconto sul prezzo totale, quale propria prima controprestazione.
Quanto alla domanda di accertamento della risoluzione, le parti hanno previsto, con la scrittura privata di transazione, datata 7.03.2023, un termine essenziale, dichiarando espressamente che “la società …(omissis) con la sottoscrizione della presente scrittura si obbliga a consegnare alla CP_1 società …(omissis) l'impianto di inscatolamento e pallettizzazione e la macchina Parte_1 clusteratrice vaschette per inserimento cluster cartone per incollato di cui al preventivo del 07/02/2022, entro
e non oltre la data del 20 Febbraio 2023. Tale termine è convenuto tra le parti come essenziale in quanto l' utilità economica della fornitura verrebbe meno per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della in ritardo nell' Parte_1 adempimento da parte di è da considerarsi grave inadempimento e produrrà la risoluzione CP_1 contrattuale prevista dall'art. 1457 c.c. a meno che la nei tre giorni ulteriormente Parte_1 successivi, comunichi la volontà di conservare il rapporto”.
Essendo pacifica la mancata consegna dei macchinari per la data del 20.02.2023 – termine essenziale pattuito tra le parti - il contratto deve intendersi risolto ex art. 1457 c.c..
Sul punto la Suprema Corte insegna che (ex multis, II, n. 8881 del 03/07/2000) “in presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde ad una indagine sulla rilevanza dell' inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso”.
***
Quanto alla imputabilità dell'inadempimento, parte resistente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
La convenuta ha eccepito l'esistenza di fatti causati dalla ricorrente, i quali avrebbero causato di conseguenza il ritardo nell'adempimento della propria prestazione, tuttavia non provati né mai contestati o riportati agli atti. Unico documento riscontrato è infatti una foto del macchinario, inidonea di per sé allo scopo.
L'art. 2697 c.c. al suo c. II, afferma che colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). In tema una consulenza tecnica d'Ufficio non può, essere ammessa dal G.I., allorquando essa viene sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie
(Cass.,. III, 7.07.2005 n. 14306). Ed ancora sul punto. Benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, il licenziamento di una CTU
(non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto), è tuttavia consentito al G.I. far ricorso a quest' ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso (cd. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., I, 10.09.2013, n. 20695). Ciò che non è accaduto nel caso di specie.
***
In conclusione. Accertata la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 del c.c., CP_1
deve essere condannata alla restituzione del prezzo versato in acconto in favore di
[...] [...]
pari a € 40.412,50, in linea e per sorte capitale. Parte_1
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del 23.02.2023 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass.,
S.U., n. 1712 del 95).
Sulla medesima sorte capitale sono inoltre dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pagamento del debito pecuniario, in misura legale dal 23.02.2023 ad oggi, poiché espressamente richiesti.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente.
In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da € 26.001 a € 52.000, vengono liquidate in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II,
c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, € Parte_1
40.412,50, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese di CP_1 giudizio per € 7.616,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 18/06/2024
Il giudice
Fabrizio Pieschi