TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6408/2022 vertente tra:
NI AN NE, NI EL AR, NI NE MM opponenti
e
IF MA IA
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note conclusionali depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6408/2022 R.G., vertente tra
NI AN NE, NI EL AR, NI NE MM, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Amato, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vairano Scalo,
Via Giovanni XXIII n°11, in virtù di procure allegate agli atti;
opponenti
e
IF MA IA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi de Sisto e Teresina Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Panaro n. 14, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 26.7.2022, IF MA IA – sulla base del D.I. n.
6977/2003 emesso in forma immediatamente esecutiva dal Tribunale di Roma in data 5.5.2003, munito di formula esecutiva in data 6.6.2003 (confermato con sentenza resa all'esito della opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata dall'ingiunto NI OV) – intimava, altresì, a NI
2 AN NE, NI EL AR, NI NE MM, il pagamento della somma di €
14.701,49, oltre interessi e spese successive.
Tale atto di precetto – in ragione delle vicende occorse nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Rg n. 352/2018, intrapresa dalla odierna opposta nei confronti di NI OV - veniva notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al predetto, nonché a NI AN NE, NI EL
AR ed NI NE MM, in quanto chiamati all'eredità della de cuius CO RM
(moglie di NI OV e comproprietaria di uno dei beni pignorati) ed in possesso del bene.
Avverso tale atto di precetto, spiegavano opposizione NI AN NE, NI EL AR,
NI NE MM, deducendo a supporto i seguenti motivi: a) non debenza delle somme intimate, stante l'estraneità rispetto al rapporto obbligatorio tra la creditrice intimante e il debitore
NI OV;
b) eccessività degli importi precettati.
Sulla scorta di tali ragioni, concludevano – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 6.12.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per concedere l'invocata sospensione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le contestazioni svolte dagli istanti debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis;
ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000 n. 15533).
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
3 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
Venendo alla disamina delle censure, il Tribunale reputa che quella sub a) sopra indicata vada respinta.
Come evincibile dagli atti di causa, l'intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione è stata resa necessaria per eseguire “il pignoramento della quota di ½ caduta in successione relativamente alla p.lla 499 ai sensi dell'art. 602 cpc” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione della opposta) e, dunque, per il recupero del credito ipotecario vantato dalla IF nei confronti degli opponenti in qualità di terzi proprietari del bene sito in Raviscanina, via Forestale snc, distinto al CT del Comune di Caserta, al foglio n. 8, particella n. 499.
Gli odierni istanti – che non hanno specificamente contestato la qualità in ragione della quale sono stati raggiunti dalla notificazione dell'atto di precetto in base al disposto degli artt. 602 ss. c.p.c., né di essere nel possesso del bene oggetto di ipoteca – sono certamente legittimati a contestare il diritto a procedere all'esecuzione forzata, a latere debitoris, e cioè in danno di NI OV, in quanto l'esito della opposizione spiega effetti sulla loro posizione.
Se ne inferisce che, correttamente, l'opposta provvedeva alla notificazione dell'atto di precetto nel rispetto del disposto dell'art. 603 c.p.c., con conseguente irrilevanza ai fini del decidere della dedotta estraneità al rapporto obbligatorio esistente tra l'opposta ed il debitore NI OV.
Quanto alla eccessività della somma precettata (motivo sub b) gli istanti hanno dedotto che “… La somma di Euro 406,63 per spese e compensi di precetto è erronea;
ed infatti: I) Le “spese per marche per le 5 copie del decreto (Euro 49,15)” non possono essere pretese verso gli odierni opponenti, che non sono debitori di IF MA IA;
II) Le “spese successive (acc. Uffici) Euro 20,00” non sono dovute perché non documentate e peraltro sono state classificate come “spese imponibili”, dunque non previste dal vigente D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; III) Il “rimborso forfettario su Euro 245,00
(Euro 36,75)” non è dovuto poiché, come è noto, trattasi di applicazione automatica della percentuale (oggi del 15%) sui soli compensi “giudiziali” (cfr. Cass. 8238/2007), laddove l'atto di precetto è un atto “stragiudiziale”; IV) Conseguentemente, la C.P.A. e l'I.V.A. vanno rimodulate secondo quanto effettivamente ed eventualmente dovuto. …”.
La doglianza è infondata: a ben vedere essa è, per un verso, fondata sulla insussistenza di un rapporto debitorio con la parte creditrice, del quale si è già detto in sede di disamina del precedente motivo di
4 opposizione;
per altro verso, su argomentazioni destituite di fondamento, perché volte a confutare la debenza di spese ed accessori su compensi legittimamente richiesti.
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6408/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 1.659,00, di cui
€ 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dell'Avv.
Teresina Mauro, dichiaratasi anticipataria.
Santa MA Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6408/2022 vertente tra:
NI AN NE, NI EL AR, NI NE MM opponenti
e
IF MA IA
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note conclusionali depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6408/2022 R.G., vertente tra
NI AN NE, NI EL AR, NI NE MM, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Amato, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vairano Scalo,
Via Giovanni XXIII n°11, in virtù di procure allegate agli atti;
opponenti
e
IF MA IA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi de Sisto e Teresina Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Panaro n. 14, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 26.7.2022, IF MA IA – sulla base del D.I. n.
6977/2003 emesso in forma immediatamente esecutiva dal Tribunale di Roma in data 5.5.2003, munito di formula esecutiva in data 6.6.2003 (confermato con sentenza resa all'esito della opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata dall'ingiunto NI OV) – intimava, altresì, a NI
2 AN NE, NI EL AR, NI NE MM, il pagamento della somma di €
14.701,49, oltre interessi e spese successive.
Tale atto di precetto – in ragione delle vicende occorse nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Rg n. 352/2018, intrapresa dalla odierna opposta nei confronti di NI OV - veniva notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al predetto, nonché a NI AN NE, NI EL
AR ed NI NE MM, in quanto chiamati all'eredità della de cuius CO RM
(moglie di NI OV e comproprietaria di uno dei beni pignorati) ed in possesso del bene.
Avverso tale atto di precetto, spiegavano opposizione NI AN NE, NI EL AR,
NI NE MM, deducendo a supporto i seguenti motivi: a) non debenza delle somme intimate, stante l'estraneità rispetto al rapporto obbligatorio tra la creditrice intimante e il debitore
NI OV;
b) eccessività degli importi precettati.
Sulla scorta di tali ragioni, concludevano – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 6.12.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per concedere l'invocata sospensione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le contestazioni svolte dagli istanti debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis;
ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000 n. 15533).
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
3 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
Venendo alla disamina delle censure, il Tribunale reputa che quella sub a) sopra indicata vada respinta.
Come evincibile dagli atti di causa, l'intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione è stata resa necessaria per eseguire “il pignoramento della quota di ½ caduta in successione relativamente alla p.lla 499 ai sensi dell'art. 602 cpc” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione della opposta) e, dunque, per il recupero del credito ipotecario vantato dalla IF nei confronti degli opponenti in qualità di terzi proprietari del bene sito in Raviscanina, via Forestale snc, distinto al CT del Comune di Caserta, al foglio n. 8, particella n. 499.
Gli odierni istanti – che non hanno specificamente contestato la qualità in ragione della quale sono stati raggiunti dalla notificazione dell'atto di precetto in base al disposto degli artt. 602 ss. c.p.c., né di essere nel possesso del bene oggetto di ipoteca – sono certamente legittimati a contestare il diritto a procedere all'esecuzione forzata, a latere debitoris, e cioè in danno di NI OV, in quanto l'esito della opposizione spiega effetti sulla loro posizione.
Se ne inferisce che, correttamente, l'opposta provvedeva alla notificazione dell'atto di precetto nel rispetto del disposto dell'art. 603 c.p.c., con conseguente irrilevanza ai fini del decidere della dedotta estraneità al rapporto obbligatorio esistente tra l'opposta ed il debitore NI OV.
Quanto alla eccessività della somma precettata (motivo sub b) gli istanti hanno dedotto che “… La somma di Euro 406,63 per spese e compensi di precetto è erronea;
ed infatti: I) Le “spese per marche per le 5 copie del decreto (Euro 49,15)” non possono essere pretese verso gli odierni opponenti, che non sono debitori di IF MA IA;
II) Le “spese successive (acc. Uffici) Euro 20,00” non sono dovute perché non documentate e peraltro sono state classificate come “spese imponibili”, dunque non previste dal vigente D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; III) Il “rimborso forfettario su Euro 245,00
(Euro 36,75)” non è dovuto poiché, come è noto, trattasi di applicazione automatica della percentuale (oggi del 15%) sui soli compensi “giudiziali” (cfr. Cass. 8238/2007), laddove l'atto di precetto è un atto “stragiudiziale”; IV) Conseguentemente, la C.P.A. e l'I.V.A. vanno rimodulate secondo quanto effettivamente ed eventualmente dovuto. …”.
La doglianza è infondata: a ben vedere essa è, per un verso, fondata sulla insussistenza di un rapporto debitorio con la parte creditrice, del quale si è già detto in sede di disamina del precedente motivo di
4 opposizione;
per altro verso, su argomentazioni destituite di fondamento, perché volte a confutare la debenza di spese ed accessori su compensi legittimamente richiesti.
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6408/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 1.659,00, di cui
€ 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dell'Avv.
Teresina Mauro, dichiaratasi anticipataria.
Santa MA Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5