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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3371/2017 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bonina, giusto C.F._1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo, via
C. Colombo n° 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Aime, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2017, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver CP_1
svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Ass.
nell'anno 2011 per 102 giornate lavorative. CP_2
CP_ Inoltre, la ricorrente esponeva che con nota del 25.09.2014 l' le comunicava un indebito per l'importo di euro 2.023,48 relativamente all'indennità di disoccupazione riferita al periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, per cancellazione dai relativi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Si legge nella motivazione del provvedimento “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
1. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
In virtù di ciò parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo alla
Commissione Provinciale CISOA in data 28.0.2014, senza sortire alcun effetto.
Parte ricorrente lamentava che, pur avendo prestato regolare attività
CP_ lavorativa sui fondi della ditta menzionata, l' procedeva alla cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate, come sopra indicati, rilevando l'illegittimità di ogni provvedimento di cancellazione, e del conseguente provvedimento di indebito adottato dall'Ente Previdenziale nei confronti della stessa parte ricorrente, eccependone la nullità dello stesso per indeterminatezza ed erroneità delle somme e l'illegittimità dell'indebito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'indebito.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi CP_1
anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre al riconoscimento del diritto ad ottenere le indennità di disoccupazione agricola per l'anno indicato con annullamento dell'impugnato avviso di indebito;
e concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio, con memoria depositata in data 12.03.2018, CP_1
avanzando, in via preliminare, istanza di riunione con i giudizi portanti numeri di
R.G. 3478/2017 e 3682/2017 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. e, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va evidenziato che l'istanza di riunione ex art. 273 e
274 c.p.c. e 151 disp. Att. c.p.c., con i giudizi portanti numeri di R.G. 3478/2017 e
3682/2017, avanzata dall'Ente resistente, non può essere accolta in quanto tali procedimenti risultano già definiti rispettivamente con sentenze n. 1092/2024, emessa in data 11.06.2024 e n. 2512/2023, emessa in data 21.12.2023, entrambe pronunciate dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Pietro
Paolo Arena.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in entrambi i ricorsi, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della Consorzio Pac
Prod. d'Orlando. CP_3
Preliminarmente, deve vagliarsi la tempestività del ricorso.
Secondo l'art.22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere
3 suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n.
16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno
2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001)
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001,
n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia
(l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del
2009 e n. 18528 del 2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel
D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs.
4 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito D.L.
n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale CP_1
termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 CP_4
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del
5 comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e CP_4 veniva istituita presso l' la Commissione centrale per l'accertamento e la CP_1
riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt.
10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. CP_1
14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. CISOA, già competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte
6 cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di Controparte_5
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs.
n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi CISOA) e la decisione sullo stesso;
7 3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è proprio parte ricorrente a depositare copia del ricorso amministrativo, avverso gli anni oggetto del presente giudizio, trasmesso nel
2014. Appare, dunque, evidente che pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
Il ricorso introduttivo non risulta, pertanto, depositato nel rispetto del predetto termine.
La definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, inoltre, comporta anche l'infondatezza nel merito delle ulteriori domande svolte: la circostanza per cui gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento
8 dell'esistenza del rapporto di lavoro vale solo nei casi in cui non si sia verificata la decadenza dell'impugnazione del provvedimento stesso.
Né, effettivamente, è possibile individuare una percezione in buona fede dell'emolumento previdenziale, poiché comunque erogato sul presupposto della falsa attestazione lavorativa relative a giornate disconosciute e per le quali la parte non ha tempestivamente azionato le azioni utili a tal fine.
Trattandosi di domanda previdenziale (indebito) ed essendovi la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti, parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro l' con ricorso depositato il 26.09.2017, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda sul diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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