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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/06/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1305/2024 V.G. SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1305/2024, promossa con ricorso depositato il 26/03/2024 da:
1) Parte_1
nata NG (VA) il 12.09.1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. PAOLA ZANELLA
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 07.11.1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con gli Avv.ti MARIALUISA BRIZZOLARI ed ETTORE GIUSEPPE BERTOGLIO
Pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AD IA (VA), in data 10 giugno 2011
(anno 2011 atto n. 6 parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...], il [...] Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.03.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il signor lascerà la casa coniugale di AL (VA) via Milano, 3 –di comune Pt_2
accordo con la coniuge per trasferirsi in AL (VA) via Giacomo Matteotti, 15 –entro il
30 aprile 2024.
3) I figli minori della coppia, e sono affidati in modo condiviso ad entrambi CP_1 Per_1
i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
4) La casa coniugale sita in AL (VA), via Milano, 3 di proprietà della signora
[...]
, viene assegnata alla stessa unitamente alle relative pertinenze e all'arredo Parte_1
che la compone, ove vi vivrà con i figli.
5) I genitori hanno concordato, in relazione alle rispettive esigenze, i periodi che i minori trascorreranno con il padre. Le modalità delle suddette frequentazioni saranno le seguenti, salvo diversi accordi tra i coniugi.
a) Nel periodo scolastico (settembre-giugno):
i) e trascorreranno insieme al papà due fine settimana alternati al mese. CP_1 Per_1
Nelle settimane in cui vedrà i minori nel weekend, il SI. preleverà i minori Pt_2 all'uscita da scuola nella giornata di mercoledì, riportandoli per il pernottamento presso la madre per le ore 21:00. Preleverà i minori all'uscita da scuola nella giornata di venerdì e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre entro le ore 19:00.
Pagina 2 di 7 ii) Nelle settimane in cui non terrà con sé i minori nel weekend, il sig. trascorrerà Pt_2
con i figli tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) prelevandoli direttamente all'uscita dalla scuola, con rientro entro le ore 21:00 per il pernottamento presso la madre.
b) Nel periodo non scolastico (giugno-settembre):
i) e trascorreranno insieme al papà due fine settimana alternati al mese. CP_1 Per_1
Nelle settimane in cui terrà i minori nel weekend, il sig. preleverà i figli la Pt_2
mattina della giornata di mercoledì (indicativamente entro le ore 9:00), riportandoli per il pernottamento presso la madre entro le ore 21:30. Li preleverà la mattina della giornata di venerdì (indicativamente entro le ore 9:00) e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre entro le ore 19:00 di domenica.
ii) Nelle settimane in cui non terrà i minori nel weekend, il sig. preleverà i minori Pt_2
la mattina di martedì (indicativamente entro le ore 9:00) ed i minori pernotteranno presso il padre con rientro presso la madre giovedì sera entro le ore 21:30.
c) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i ponti, le festività nel periodo intrascolastico i SInori e si accorderanno per una equa suddivisione dei Pt_2 Pt_1
giorni da trascorrere con i figli.
d) Durante le vacanze estive i genitori dovranno concordare per iscritto (anche a mezzo posta elettronica) entro il mese di marzo di ogni anno, i periodi di villeggiatura con i figli che trascorreranno con i genitori almeno tre settimane, anche non consecutive;
anche in caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i coniugi terranno comunque con sé i minori per almeno quindici giorni consecutivi, sempre previo accordo scritto entro il mese di marzo.
e) In ogni caso i genitori si impegnano a garantire la loro compresenza in occasione di eventi significativi della vita dei figli.
f) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente per via scritta tutti i recapiti (indirizzo ed eventuale numero di telefono) delle località di villeggiatura in cui vorranno recarsi con i figli.
6) Il SInor in ragione della propria capacità reddituale e del collocamento quasi Pt_2
paritetico dei minori, verserà a titolo di mantenimento degli stessi un assegno mensile per entrambi i figli di Euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla coniuge (tramite bonifico bancario) in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di uscita dall'abitazione coniugale. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
Pagina 3 di 7 7) Il padre contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese del 01 febbraio 2018, e qui di seguito elencate e che s'intendono interamente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti /non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
Pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsivoglia altro Ente Pubblico
o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno in beneficio di entrambe i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà attribuito interamente alla SI.ra
[...]
, che si occuperà del rinnovo annuale della domanda dell'assegno e della Parte_1
compilazione della documentazione necessaria per la domanda.
9) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e di aver regolamentato ogni aspetto patrimoniale ed economico.
Pagina 5 di 7 11) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei passaporti, con facoltà di iscrivere sugli stessi i figli minori.
12) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.06.2011, in AD IA (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AD IA (VA) (anno 2011, atto n. 6, parte II, Serie
C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2024.
Il Presidente Relatore
Pagina 6 di 7 Dr.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pagina 7 di 7
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1305/2024, promossa con ricorso depositato il 26/03/2024 da:
1) Parte_1
nata NG (VA) il 12.09.1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. PAOLA ZANELLA
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 07.11.1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con gli Avv.ti MARIALUISA BRIZZOLARI ed ETTORE GIUSEPPE BERTOGLIO
Pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AD IA (VA), in data 10 giugno 2011
(anno 2011 atto n. 6 parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...], il [...] Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.03.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il signor lascerà la casa coniugale di AL (VA) via Milano, 3 –di comune Pt_2
accordo con la coniuge per trasferirsi in AL (VA) via Giacomo Matteotti, 15 –entro il
30 aprile 2024.
3) I figli minori della coppia, e sono affidati in modo condiviso ad entrambi CP_1 Per_1
i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
4) La casa coniugale sita in AL (VA), via Milano, 3 di proprietà della signora
[...]
, viene assegnata alla stessa unitamente alle relative pertinenze e all'arredo Parte_1
che la compone, ove vi vivrà con i figli.
5) I genitori hanno concordato, in relazione alle rispettive esigenze, i periodi che i minori trascorreranno con il padre. Le modalità delle suddette frequentazioni saranno le seguenti, salvo diversi accordi tra i coniugi.
a) Nel periodo scolastico (settembre-giugno):
i) e trascorreranno insieme al papà due fine settimana alternati al mese. CP_1 Per_1
Nelle settimane in cui vedrà i minori nel weekend, il SI. preleverà i minori Pt_2 all'uscita da scuola nella giornata di mercoledì, riportandoli per il pernottamento presso la madre per le ore 21:00. Preleverà i minori all'uscita da scuola nella giornata di venerdì e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre entro le ore 19:00.
Pagina 2 di 7 ii) Nelle settimane in cui non terrà con sé i minori nel weekend, il sig. trascorrerà Pt_2
con i figli tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) prelevandoli direttamente all'uscita dalla scuola, con rientro entro le ore 21:00 per il pernottamento presso la madre.
b) Nel periodo non scolastico (giugno-settembre):
i) e trascorreranno insieme al papà due fine settimana alternati al mese. CP_1 Per_1
Nelle settimane in cui terrà i minori nel weekend, il sig. preleverà i figli la Pt_2
mattina della giornata di mercoledì (indicativamente entro le ore 9:00), riportandoli per il pernottamento presso la madre entro le ore 21:30. Li preleverà la mattina della giornata di venerdì (indicativamente entro le ore 9:00) e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre entro le ore 19:00 di domenica.
ii) Nelle settimane in cui non terrà i minori nel weekend, il sig. preleverà i minori Pt_2
la mattina di martedì (indicativamente entro le ore 9:00) ed i minori pernotteranno presso il padre con rientro presso la madre giovedì sera entro le ore 21:30.
c) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i ponti, le festività nel periodo intrascolastico i SInori e si accorderanno per una equa suddivisione dei Pt_2 Pt_1
giorni da trascorrere con i figli.
d) Durante le vacanze estive i genitori dovranno concordare per iscritto (anche a mezzo posta elettronica) entro il mese di marzo di ogni anno, i periodi di villeggiatura con i figli che trascorreranno con i genitori almeno tre settimane, anche non consecutive;
anche in caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i coniugi terranno comunque con sé i minori per almeno quindici giorni consecutivi, sempre previo accordo scritto entro il mese di marzo.
e) In ogni caso i genitori si impegnano a garantire la loro compresenza in occasione di eventi significativi della vita dei figli.
f) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente per via scritta tutti i recapiti (indirizzo ed eventuale numero di telefono) delle località di villeggiatura in cui vorranno recarsi con i figli.
6) Il SInor in ragione della propria capacità reddituale e del collocamento quasi Pt_2
paritetico dei minori, verserà a titolo di mantenimento degli stessi un assegno mensile per entrambi i figli di Euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla coniuge (tramite bonifico bancario) in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di uscita dall'abitazione coniugale. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
Pagina 3 di 7 7) Il padre contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese del 01 febbraio 2018, e qui di seguito elencate e che s'intendono interamente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti /non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
Pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsivoglia altro Ente Pubblico
o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno in beneficio di entrambe i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà attribuito interamente alla SI.ra
[...]
, che si occuperà del rinnovo annuale della domanda dell'assegno e della Parte_1
compilazione della documentazione necessaria per la domanda.
9) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti e di aver regolamentato ogni aspetto patrimoniale ed economico.
Pagina 5 di 7 11) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei passaporti, con facoltà di iscrivere sugli stessi i figli minori.
12) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.06.2011, in AD IA (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AD IA (VA) (anno 2011, atto n. 6, parte II, Serie
C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2024.
Il Presidente Relatore
Pagina 6 di 7 Dr.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pagina 7 di 7