Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale dell'1.4.2025
R.G.N. 3725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3725/2024 R.G., assunta in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale dell'1.4.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
( ), rapp.to e difeso dall'avv. RAUSO RAFFAELE Parte_1 C.F._1
), presso il quale elett.te domicilia in VIA M. SCHIPA 2 BENEVENTO - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E 1
31 Benevento presso lo studio dell'avv. PISANI RENATO ), che lo rappresenta C.F._4
e difende - Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 700/2024 del 4.4.2024 del Tribunale di Benevento, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dell'01/08/2024 ha parzialmente impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, lamentando l'erronea statuizione di condanna alle spese di lite.
Con la citata pronuncia il Tribunale di Benevento - pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da , il quale deduceva la nullità del precetto e l'inesistenza di un valido titolo Controparte_1 esecutivo - preso atto della rinuncia al precetto formalizzata dall'opposto, odierno AN, dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l'opposto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro € 10.553,00 per compensi ed € 195,00 per spese di lite, oltre accessori.
Col proposto gravame l'AN assume l'erroneità della pronuncia in punto di condanna alle spese, deducendo di aver agito senza alcuna responsabilità, in virtù di titolo giudiziale, ovvero un'ordinanza di assegnazione somme che solo all'atto della notifica del precetto appariva non sussistere.
Lamenta la violazione dei principi regolatori del processo e, segnatamente, di quelli di ragionevolezza, eguaglianza e giusto processo, e invoca l'applicazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c., chiedendo riformarsi la sentenza nel senso della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituito l'TO, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, rinviata davanti all'istruttore per la precisazione delle conclusioni ex art. 350 bis co. 2 c.p.c., è stata rimessa dinanzi al Collegio per l'odierna udienza dell'1.4.2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
******
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nell'attuale formulazione dell'art. 92 co. 2, c.p.c. - da ultimo modificata dall'art. 13 co. 1 del d.l. 132/2014, conv. con modificazioni nella L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio per cui è lite, iniziato nel
2 giugno 2022 - la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Occorre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittima la citata disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza.
La compensazione può, quindi, essere attualmente disposta, oltre che nelle ipotesi indicate dalla norma, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito abbiano connotazioni tali renderle “assimilabili” alle altre ipotesi previste dall'art. 92 comma secondo, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020).
Difatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
Tale non è il caso di specie, nel quale, contrariamente a quanto argomentato dall'AN, l'inesistenza del titolo della intrapresa esecuzione era già conosciuta o conoscibile dall'opposto con l'uso dell'ordinaria diligenza ben prima dell'introduzione del giudizio di opposizione.
La vicenda trae origine dalla notifica di un atto di precetto di pagamento, datato 24.05.2022, per mezzo del quale il , per il tramite dell'avv. Fabio D'Alessio, intimava al il pagamento di € Pt_1 CP_1
145.000,00, fondando tale richiesta sul titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione di somme condizionate, emessa dal G.O.T. nel procedimento n. 501/2014.
Il precetto ha avuto come destinatario il , quale terzo debitore dell'esecutato . CP_1 Parte_2
Con la proposta opposizione ha chiesto accertarsi la non configurabilità della Controparte_1 suddetta ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo, allegando, a sostegno dell'opposizione, il mancato verificarsi della condizione in essa cristallizzata, ossia la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (tra le quali, in particolare, un fondo patrimoniale) gravanti sul bene, oggetto di un contratto preliminare di compravendita a suo tempo stipulato tra il e l'opponente Parte_2
, come già accertato con sentenza della Corte d'Appello n. 1227/2014 (cfr. ordinanza di conferma CP_1 della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, già disposta con decreto inaudita altera parte, resa dal
Tribunale in data 30.7.2022).
3 Risulta, inoltre, che “proprio per effetto della preeesistenza sull'immobile … di fondo patrimoniale trascritto, il Tribunale di Benevento, con ordinanza confermata in appello con sentenza n. 4798/2019, passata in giudicato”, aveva dichiarato inefficace il contratto preliminare nei confronti dei coniugi del fondo.
Nel successivo giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Benevento, deciso con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1 giugno 2018 (rg. 1410/2017), confermata in appello (C. D'Appello di Napoli sentenza n.
3264/2021), il era stato condannato al risarcimento del danno in favore del , quantificato Pt_2 CP_1 in € 123.580,00, per non aver consentito l'eliminazione della formalità pregiudizievole e così impedito il trasferimento del bene oggetto del preliminare.
In definitiva, “doveva ritenersi non verificata la condizione indicata nell'ordinanza di assegnazione, non potendo essere cancellato il gravame esistente sull'immobile costituito dalla costituzione del fondo patrimoniale, e inoltre doveva ritenersi inesistente un debito di nei confronti di Controparte_1
per € 145.000,00 … non essendo il trasferimento avvenuto, laddove al contrario era il ad Pt_2 Pt_2 essere debitore del della somma di € 123.580,00 alla luce di quanto statuito dal tribunale di CP_1
Benevento, con la citata ordinanza del 1 giugno 2018, confermata in appello” (cfr. ordinanza citata).
Emerge pure in atti (all. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata) che, con una prima pec del
18.5.2022, il difensore del notiziava la difesa del sia della sentenza, passata in giudicato, CP_1 Pt_1 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'inopponibilità del preliminare ai coniugi del fondo patrimoniale (evidenziando anche che il bene facente parte del Fondo era in possesso della famiglia da svariati anni), sia dell'altra sentenza della Corte di Appello di Napoli “che chiarisce ancora di Pt_2 più la situazione”, e, con successiva pec del 26.5.2022, lo invitava (“come già richiesto e subito effettuato dall'Avv. Stefano Collarile”, in relazione a precedente analoga iniziativa giudiziale del ) a Pt_1 rinunciare al precetto “in quanto le trascrizioni sul bene oggetto di compravendita … NON sono state cancellate”, non senza evidenziare che il suo cliente stava agendo “in base ad un titolo esecutivo erroneamente concesso su una falsa rappresentazione della realtà”.
Cionondimeno il procedeva comunque con pignoramento mobiliare presso terzi ed immobiliare. Pt_1
Da quanto esposto discende che le ragioni della rinuncia al precetto e alle esecuzioni - formalizzata dal solo in corso di opposizione all'esecuzione, e solo dopo le ordinanze con le quali il Tribunale Pt_1 aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo - erano già note al prima del pignoramento, tanto Pt_1 che il suo precedente difensore, avv. Collarile, al cospetto delle medesime emergenze, aveva rinunciato al precetto precedentemente notificato sulla base del medesimo titolo.
4 Risulta, pertanto, smentita ex actis la deduzione di parte AN “di aver agito senza alcuna responsabilità, in virtù di titolo giudiziale … che solo all'atto della notifica del precetto appariva non sussistere” stante la rinuncia a precedente analogo precetto notificato a mezzo del precedente difensore del stesso. Pt_1
A ciò aggiungasi che, nel costituirsi nel sub-procedimento di opposizione, l'opposto ha chiesto la revoca del provvedimento sospensivo adottato inaudita altera parte, eccependo la tardività dell'opposizione, e comunque la sua infondatezza (cfr. comparsa di costituzione del in primo grado), così ponendo Pt_1 in essere una condotta processuale incompatibile con la deduzione di incolpevole iniziativa giudiziale, che egli pone a fondamento del gravame.
Ne deriva che va condivisa la statuizione con la quale il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale, il cui accertamento costituisce il naturale corollario della pronuncia di cessazione della materia del contendere, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). E tale evenienza nel caso di specie non si è verificata.
Né, per tutto quanto sopra argomentato, sussistevano ragioni legittimanti la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. come interpretato da Corte Cost. 77/2018.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'AN, quantunque ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con provvedimento del COA di Napoli del 24.7.2024) (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8388), e si liquidano in favore dell'TO come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati al decreto n. 147/2022, ai minimi dello scaglione di riferimento - individuato tenendo conto del valore controverso (tra 5.201,00 e 26.000,00), corrispondente all'importo delle spese liquidate in primo grado - in ragione del modesto grado di complessità delle questioni trattate, senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'AN (nei cui confronti occorre darsene atto anche in presenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
5 Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi maturati nel presente grado in favore del difensore della parte ammessa al beneficio indicato, giusta richiesta già formalizzata in atti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'AN al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 dell'TO , che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'AN per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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