Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06469/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino in data 7.3.2022, con cui – a definizione dell’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la protezione internazionale, presentata in data 18.10.2021 presso la questura di Trento – si è disposto che lo stesso ricorrente “ sia trasferito in Croazia, in quanto Stato competente, entro sei mesi dall'accettazione, con le modalità che saranno comunicate allo stesso dalla Questura competente ”; il tutto in esito alla circostanza che “ ha varcato illegalmente, in provenienza da un paese terzo, la frontiera della Croazia in data 19.7.2021 (come risulta da riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC) e che l'Unità Dublino italiana, in data 4.11.2021, ha indirizzato alla Croazia una richiesta di presa in carico ai sensi dell'art. 13.1 del Regolamento UE 604/2013, in base al quale: “quando è accertato... che il richiedente ha varcato illegalmente, ...per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale” ”; ed ulteriormente considerato che la Croazia, “ con nota del 28.12.2021 ha riconosciuto la propria competenza, ai sensi del citato art. 13.1, in quanto ha accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3 del Reg. 604/2013, inclusi i dati di cui al regolamento UE n. 603/2013, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea", in provenienza da un Paese terzo, la frontiera della Croazia ”: quest’ultimo, ritenuto dal Ministero dell’Interno “ Paese membro sicuro e non ravvisando particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 17.1 del Regolamento 604/2013 ”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’avviso “ circa la possibilità di impugnazione, con indicazione erronea sia dell’autorità presso cui proporre il ricorso - individuata nel Tar Lazio, con sede in Roma, o, alternativamente, nel Presidente della Repubblica - sia del termine utile, che veniva rispettivamente indicato in 60 e 120 giorni”, evidenziando che “come emerge dall’atto unilaterale di adesione che qui si allega (…), a partire dal 01.03.2022, è ospitato presso un alloggio in gestione a Kaleidoscopio s.c.s. struttura di accoglienza sita in Trento, Via del Brennero n. 150 ” (cfr. pag. 2).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (24.6.2022).
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 4 giugno 2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile tenuto conto della domanda proposta in giudizio, con cui il ricorrente ha chiesto al Tribunale che, “ accertata l'erronea indicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno in relazione alle possibilità e modalità di impugnazione, voglia rilevare il difetto di giurisdizione e, per l’effetto, indicare il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, quale autorità dinnanzi a cui proporre ricorso avverso la decisione più sopra identificata ”.
In sostanza, il proposto “ ricorso per difetto di giurisdizione ” è stato preordinato non già ad ottenere l’annullamento del provvedimento oggetto di contestazione, quanto a sollevare ed ottenere l’accertamento di un conflitto negativo di giurisdizione: prerogativa che è preclusa a questo Tribunale in ragione della piana disciplina di cui agli artt. 29, 30 e 31 c.p.a. e, tanto più, alla luce del fatto che, nella specie, non è intervenuta alcuna precedente pronuncia che avesse declinato la giurisdizione al giudice amministrativo.
Più banalmente, è accaduto che nell’impugnato provvedimento è stata indicata la giurisdizione amministrativa.
Ma anche a voler – a tutto concedere – ritenere sussistenti gli astratti presupposti per una emendatio libelli e, pertanto, intendere la proposta domanda come volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento censurato per violazione dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, il ricorso è, comunque, infondato nel merito.
L’apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l’Autorità presso cui impugnarlo rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, da ciò derivando che l’omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell’atto, soprattutto laddove l’interessato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente (cfr. TAR Puglia - Bari, 20 ottobre 2023, n. 1236; , TAR Sicilia - Palermo, 22 maggio 2023, n. 1696; TAR Lazio, 5 aprile 2023, n. 5753; id., 31 gennaio 2023, n. 1716; TAR Toscana, 4 novembre 2022, n. 1249).
Di conseguenza, “ l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell’Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della l. 241/1990, non è di per sé sola causa autonoma d’illegittimità di esso, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustifica, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l’erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 gennaio 2019, n. 81).
In altri termini, l’erronea indicazione nel caso di specie dell’autorità giurisdizionale amministrativa, anziché dell’autorità giurisdizionale ordinaria (essendo pacifico che il legislatore, con il DL 13/2017, convertito nella legge 46/2017, aggiungendo il comma 3 bis all'art. 3 del d.lgs. 25/2008, ha espressamente attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sui ricorsi avverso le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino, attribuendo la relativa competenza al Tribunale in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E. (art. 3, comma 4 bis del DL 13/2017)) non può considerarsi causa di illegittimità dell’impugnato provvedimento.
Del resto, le sezioni unite, nella veste di giudice della giurisdizione, hanno rilevato che “ la determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare, all'interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ne deriva che l'accertamento della competenza all'esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario attivato dalla manifestazione di volontà del cittadino straniero o apolide alle autorità competenti, ovvero, nel nostro ordinamento, alle questure, che ai sensi dell'art. 26, comma terzo, d.lgs. 25/2008, hanno il compito di avviare la procedura di cui al Reg. n. 604/2013. Ove tale fase preliminare sfoci in una decisione di trasferimento, il procedimento continuerà il proprio corso naturale presso lo Stato membro designato come competente, posto che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione è fondato su un sistema "comune" di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali. D'altra parte, la stretta interconnessione tra le due fasi del procedimento è evidenziata dall'art. 30, d.lgs. 25/2008, che stabilisce che «nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento». La declaratoria di estinzione del procedimento, sindacabile in sede di giurisdizione ordinaria per espressa previsione normativa (art. 35, d.lgs. 25/2008, che fa riferimento a ogni «decisione» della Commissione territoriale), si pone pertanto come atto consequenziale rispetto all'accertamento della competenza di altro Stato membro (con la relativa "richiesta di presa in carico" e "decisione di trasferimento") ” (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 marzo 2018, n. 8044).
Per tali ragioni il ricorso, oltre che inammissibile, è anche infondato nel merito e va, quindi, respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO