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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2205/2021
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2205/2021 R.G.,
promossa da
( C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...](Toronto) in Westminster Place 4018, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Ivano Marcedone , giusta procura in atti;
1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2021 l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria, poiché notificata il 15.02.2021, dunque, oltre il termine decennale (nello specifico anno 2005 - 2008 arco temporale di perfezionamento della CP_ prescrizione ex art 2033 c.c.), e per l'effetto dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall'
, con conseguente dichiarazione della mancanza del diritto dell' a procedere alla riscossione CP_1 forzata relativamente agli importi indicati nella comunicazione e negli atti antecedenti preordinati, consequenziali e connessi del procedimento.
Dichiarare, altresì l'inesistenza della notifica avvenuta in violazione delle norme procedurali, stante che il Sig. è cittadino italiano residente all'estero dal 2001 con residenza conoscibile in quanto Pt_1 scritto all'AIRE, pertanto la raccomandata doveva essere spedita presso la residenza in Canada.
In subordine, accertare e dichiarare nulla la pretesa creditoria della somma di € 13.762,06 poiché la prestazione non è stata erogata dall' CP_1
-Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorario;
Si costituiva in giudizio l' il quale dichiarava che: “Il competente Ufficio ha inteso CP_1 rivedere il provvedimento impugnato, ed ha dunque attivato la procedura interna di autotutela amministrativa, nel corso della quale sono emersi come insussistenti i motivi che avevano condotto alla formazione dell'indebito. In conseguenza, per il giudizio instaurato, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 23.09.2025 le parti in causa, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. In merito alla determinazione delle spese processuali però, la parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale atteso che trattasi di tributi già prescritti già prima della notifica e lo sgravio è avvenuto dopo il deposito del ricorso mentre la parte resistente chiedeva la compensazione delle spese.
2 Assorbente su ogni prospettazione , stante l'annullamento da parte dell' CP_1 dell'avviso di addebito impugnato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine invece alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 CP_1
oltre iva cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Lavinia Luciano, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta...
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23.09.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
3
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2205/2021 R.G.,
promossa da
( C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...](Toronto) in Westminster Place 4018, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Ivano Marcedone , giusta procura in atti;
1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2021 l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria, poiché notificata il 15.02.2021, dunque, oltre il termine decennale (nello specifico anno 2005 - 2008 arco temporale di perfezionamento della CP_ prescrizione ex art 2033 c.c.), e per l'effetto dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall'
, con conseguente dichiarazione della mancanza del diritto dell' a procedere alla riscossione CP_1 forzata relativamente agli importi indicati nella comunicazione e negli atti antecedenti preordinati, consequenziali e connessi del procedimento.
Dichiarare, altresì l'inesistenza della notifica avvenuta in violazione delle norme procedurali, stante che il Sig. è cittadino italiano residente all'estero dal 2001 con residenza conoscibile in quanto Pt_1 scritto all'AIRE, pertanto la raccomandata doveva essere spedita presso la residenza in Canada.
In subordine, accertare e dichiarare nulla la pretesa creditoria della somma di € 13.762,06 poiché la prestazione non è stata erogata dall' CP_1
-Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorario;
Si costituiva in giudizio l' il quale dichiarava che: “Il competente Ufficio ha inteso CP_1 rivedere il provvedimento impugnato, ed ha dunque attivato la procedura interna di autotutela amministrativa, nel corso della quale sono emersi come insussistenti i motivi che avevano condotto alla formazione dell'indebito. In conseguenza, per il giudizio instaurato, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 23.09.2025 le parti in causa, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. In merito alla determinazione delle spese processuali però, la parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale atteso che trattasi di tributi già prescritti già prima della notifica e lo sgravio è avvenuto dopo il deposito del ricorso mentre la parte resistente chiedeva la compensazione delle spese.
2 Assorbente su ogni prospettazione , stante l'annullamento da parte dell' CP_1 dell'avviso di addebito impugnato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine invece alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 CP_1
oltre iva cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Lavinia Luciano, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta...
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23.09.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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