Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02516/2025REG.PROV.COLL.
N. 09172/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2023, proposto da:
Associazione centro socio culturale “Ararat Onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta Crisci, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 4942 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, l’avvocato Liliana Marcantonio per delega scritta dell’avvocato Simonetta Crisci, per l’appellante, e l’avvocato Giorgio Pasquali per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione seconda, n. 4942 in data 21 marzo 2023, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 18 marzo 2016 di Roma Capitale, recante il diniego del rinnovo della concessione amministrativa dell’immobile sito in Roma, largo Dino Frisullo, invitando l’Associazione a rilasciare l’immobile, nonché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento del conseguente provvedimento in data 1 febbraio 2017 avente ad oggetto la “riacquisizione della disponibilità del padiglione contraddistinto con il n. 28/a e della terrazza identificata con il n. 28 ubicati all’interno del complesso Ex Mattatoio”.
Roma Capitale si è costituita formalmente e, in vista della trattazione, ha depositato memoria con cui ha contestato ogni avversa deduzione chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il difensore di parte appellante ha chiesto la “cancellazione della causa dal ruolo” segnalando di aver presentato, in data 17 dicembre 2024, istanza di concessione del medesimo bene ai sensi dell’art. 42 del “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale”, approvato in data 16 dicembre 2022 con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104, il quale prevede un regime transitorio applicabile alle associazioni che svolgano attività di rilevanza sociale che si trovino nella detenzione di beni destinati a finalità sociali e culturali, i quali non siano oggetto di concessioni in corso di validità, anche se interessati da provvedimenti di rilascio non ancora eseguiti.
Il difensore di Roma capitale non si è opposto alla richiesta.
All’esito la causa è stata trattenuta in decisione anche in relazione all’istanza suddetta.
2. L’associazione appellante, premesso di aver detenuto in regime di concessione, il padiglione del complesso dell’ex Mattatoio di Roma contraddistinto dal numero 28/a e della relativa terrazza identificata con il n. 28 (concessione formalizzata con atto rep. n. 112731 del 12 novembre 2009, nel quale si prevedeva la durata di 6 anni a decorrere dalla data di stipula, con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 anni a richiesta del concessionario, facoltà di rinnovo da esercitare almeno 6 mesi prima della scadenza dell’11 novembre 2015), nonché di aver tempestivamente presentato nel mese di novembre 2014 l’istanza di rinnovo della concessione in scadenza, ha impugnato dinanzi al Tar Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di rinnovo della suddetta concessione.
Il diniego, adottato il 18 marzo 2016, è motivato come segue: “ è in corso un riordino gestionale del patrimonio capitolino per procedere all’assegnazione dello stesso in osservanza delle prescrizioni della normativa vigente in materia. Le modalità di attuazione sono state formalizzate nella Deliberazione n. 140 del 30.04.2015 che fissa le linee guida per il riordino del patrimonio in concessione ”.
Lo stesso provvedimento contiene anche l’invito “ essendo scaduta la concessione ” al rilascio bonario del bene e l’avvertimento che l’atto deve intendersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, ai fini dell’adozione dei successivi provvedimenti di riacquisizione forzosa del possesso del bene e di recupero di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione (indennità parametrata al 100% del valore del mercato, anziché al minor importo del canone concessorio corrisposto nelle more della concessione ormai scaduta).
Con motivi aggiunti l’associazione ha impugnato in primo grado il successivo provvedimento di riacquisizione forzosa dell’edificio (determinazione dirigenziale del 1 febbraio 2017).
3. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4942 del 21 marzo 2023, ha premesso che essendo l’associazione morosa (non risultando né che abbia estinto il proprio debito, né che la stessa si sia impegnata a estinguerlo con formale atto d’obbligo), allo stato degli atti la stessa non risultava legittimata a fruire del regime regolamentare di proroga automatica della detenzione dell’immobile sino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 42 della deliberazione dell’assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022 (nuovo “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale”).
A seguire ha rilevato la parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, quanto all’invito al rilascio bonario del compendio immobiliare e all’avvertimento che l’atto doveva intendersi pure quale comunicazione di avvio del procedimento ai fini dell’adozione dei successivi provvedimenti di riacquisizione forzosa del bene e del recupero di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione, trattandosi di atti non immediatamente lesivi che non comportano né l’immediata disposizione di sgombero dell’immobile, né l’immediato effetto riacquisitivo del possesso, né infine l’immediata riscossione dell’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione.
Quanto al diniego di rinnovo della concessione il Tar ha osservato che:
- essendo la “ facoltà di rinnovo ” non un diritto potestativo spettante al concessionario, bensì una potestà discrezionale dell’amministrazione, alla quale soltanto è rimessa la valutazione della rispondenza all’interesse pubblico della destinazione del bene patrimoniale indisponibile, l’assenso al rinnovo non può formarsi in modo tacito;
- la disciplina regolamentare, pur prevedendo per le “concessioni scadute” che l’amministrazione debba verificare se sia più opportuno (ai fini della miglior tutela dell’interesse pubblico) il recupero dell’immobile ovvero il rinnovo della concessione, tuttavia stabilisce anche che l’amministrazione può procedere al rinnovo «sempreché l’attività sia rimasta inalterata e non vi siano state gravi violazioni del disciplinare del rapporto scaduto»: il che non sembra essere il caso di specie, tenuto conto delle ripetute morosità di cui si è resa responsabile l’associazione nel periodo che va dal 1° aprile 2009 al 1° gennaio 2016;
- l’invocata disciplina regolamentare contenuta nelle deliberazioni consiliari n. 26 del 1995 e n. 202 del 1996 si applica alle sole occupazioni sine titulo rimaste sempre prive di un “titolo formale”, e non anche ai rapporti concessori scaduti che, come nel caso di specie, sono stati regolati da un titolo formale;
- non sussiste il dedotto vizio di incompetenza quanto alla deliberazione di giunta comunale n. 140 del 2015, atteso che la stessa non ha introdotto alcuna modifica né delle deliberazioni consiliari n. 26 del 1995 e n. 202 del 1996, né della deliberazione consiliare n. 5625 del 1983 in materia di concessioni;
- il combinato disposto della deliberazione di giunta comunale n. 140 del 2015 e dell’art. 3 delle norme transitorie e di prima attuazione della deliberazione consiliare n. 5625 del 1983 (c.d. regolamento sulle concessioni) esclude in radice la possibilità di un rinnovo della concessione nei confronti di un’associazione ripetutamente morosa, irrilevante essendo la contingenza fattuale del lasso di tempo eventualmente intercorrente tra la data di rilascio dell’immobile e quella di consegna di quest’ultimo a un nuovo concessionario.
Quanto al provvedimento di riacquisizione forzosa dell’immobile occupato dall’associazione, impugnato con motivi aggiunti, il Tar ha osservato che:
- la pacifica scadenza della concessione rendeva necessario e ineludibile il provvedimento di riacquisizione forzosa adottato da Roma Capitale;
- l’invocata deliberazione della giunta capitolina non è applicabile al caso di specie in quanto risale al 22 febbraio 2017 e quindi ad una data successiva rispetto a quella in cui è stato adottato il provvedimento di riacquisizione impugnato (1° febbraio 2017);
- la doglianza relativa al fatto che il provvedimento di riacquisizione forzosa sarebbe stato adottato in spregio delle deliberazioni consiliari “storiche” n. 5625 del 1983, n. 26 del 1995 e n. 202 del 1996, nonché della più recente deliberazione della giunta capitolina n. 140 del 2015 è infondata per tutte le ragioni già diffusamente esposte in relazione all’atto impugnato con il ricorso introduttivo;
- nel caso di specie Roma Capitale era legittimata all’adozione del provvedimento gravato sia nell’ an sia nel quando non avendo l’associazione allegato e provato (al fine di dimostrare la presunta violazione dell’ordine temporale di azione stabilito dalla deliberazione giuntale n. 140 del 2015) che la riacquisizione forzosa intimata sia stata illegittimamente anticipata rispetto alla riacquisizione intimata ad altre associazioni svolgenti in tesi un uso socialmente “non meritorio” del bene oggetto di concessione.
4. Non condividendo la sentenza, l’associazione l’ha impugnata deducendo:
1) “ Error in Iudicando: Violazione di legge in relazione alle norme e ai principi in tema di silenzio-assenso di cui alla l. 241 del 1990 e ss. mm .”.
L’amministrazione sarebbe stata obbligata a concedere la proroga, pertanto il diniego di proroga e l’avvio del procedimento teso alla riacquisizione dell’immobile sarebbero illegittimi.
Pur potendo l’amministrazione revocare o autoannullare il nuovo provvedimento concessorio (il riferimento sarebbe all’asserito rinnovo per silenzio assenso), nel caso di specie, il provvedimento impugnato non avrebbe tale contenuto.
2) “ Error in iudicando, Contraddittorietà della motivazione in relazione alla Violazione delle deliberazioni consiliari n. 5625 del 1983, n. 26 del 1995 e n. 202 del 1996; violazione delle “Linee Guida” e dei criteri fissati con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 140/2015. Eccesso di potere per omessa motivazione; omessa istruttoria; sviamento di potere ”.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 3 delle norme transitorie e di prima attuazione del regolamento comunale n. 5625 del 1983 in quanto nei provvedimenti impugnati non vi sono contestazioni in merito alla “gravità delle violazioni del disciplinare del rapporto scaduto”.
3) “ Violazione di legge, error in iudicando in relazione all’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione art. 3 delle norme transitorie e di prima attuazione della deliberazione consiliare n. 5625 del 1983; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di azione amministrativa; eccesso di potere per contraddittorietà, omessa motivazione, omessa istruttoria e sviamento di potere ”.
Come evidenziato anche nel corpo del secondo motivo di appello, l’articolo citato non avrebbe precluso una valutazione che esplicitasse le ragioni per le quali, ai fini della tutela del pubblico interesse, fosse più opportuno il recupero dell’immobile a fronte della prosecuzione nell’affidamento del bene, né avrebbe implicato in via automatica che un eventuale ritardo nel pagamento di alcuni canoni potesse essere a priori valutato quale “grave violazione del disciplinare del rapporto scaduto”.
Essendo il provvedimento motivato solo con il riordino in corso, Roma Capitale non avrebbe potuto invitare al rilascio bonario entro 10 giorni.
Non corrisponderebbe alla disciplina regolamentare comunale la necessità di riacquisire il bene alla scadenza della concessione nonché richiedere il pagamento del canone di mercato, infine ipotizzare la riacquisizione di un bene immobile senza aver prima deciso cosa fare del bene stesso.
Il provvedimento non sarebbe stato finalizzato a soddisfare un interesse pubblico, ma piuttosto ad evitare ipotetici addebiti di responsabilità contabile.
4) “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt.103 c.2;5; 97 commi 2 e 3, 118 Cost, eccesso di potere per sviamento; travisamento dei fatti, difetto di istruzione, irragionevolezza e manifesta ingiustizia ”.
Dalla documentazione in atti risulterebbe evidente lo sviamento di potere atto ad evitare procedimenti per responsabilità erariale procedendo ad invii massivi ed indistinti di provvedimenti “seriali” di sfratto formulati nei confronti delle associazioni.
5) “ Error in iudicando, violazione e falsa applicazione delle deliberazioni CC n. 5625/1983, delib. CC 26/1995; delib. CC 202/1996; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra il provvedimento impugnato (che prevede l’immediata restituzione del bene) ed il rinvio dello sfratto previsto dalla deliberazione n. 19/1997, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia ”.
Roma Capitale avrebbe dovuto valutare l’opportunità di mantenere in essere la concessione del bene di che trattasi.
Ciò troverebbe conferma nel nuovo “regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale” approvato con deliberazione dell’assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, il quale contiene un regime transitorio applicabile alle associazioni che svolgano attività di rilevanza sociale che si trovino nella detenzione di beni destinati ad attività sociali e culturali; l’art. 42 comma 2, del regolamento stabilisce che tali beni, nel caso in cui non siano oggetto di concessioni in corso di validità, anche se interessati da provvedimenti di rilascio non ancora eseguiti nelle more della loro assegnazione, si considerano in regime di detenzione e di custodia da parte dei medesimi fino a dicembre 2024.
5. Roma Capitale, oltre ad eccepire l’inammissibilità di alcuni motivi per genericità, si è difesa osservando, in sintesi, osservando che:
- la scelta di rinnovare o meno la concessione ha carattere discrezionale e non sarebbe sindacabile in sede giudiziaria poiché attiene al merito delle scelte amministrative e non alla legittimità stessa, né sarebbe necessaria una analitica argomentazione a supporto di un provvedimento di diniego, in quanto alla titolarità pubblica consegue il diritto dell’amministrazione di disporre del bene;
- la mancata assegnazione non sarebbe dipesa da colpa o inerzia dell’amministrazione, bensì dalla necessità di ponderare gli interessi della stessa, anche tenuto conto che l’associazione era morosa di euro 2.706,00 annui per un periodo che va dal 1° aprile 2009 al 1° gennaio 2016, morosità integrante una grave mancanza del concessionario;
- alla stregua della concessione, il pagamento del canone è un elemento fondamentale del rapporto;
- il provvedimento di riacquisizione forzosa dell’immobile, al pari del prodromico diniego di rinnovo concessorio, sarebbe coerente con la deliberazione della giunta capitolina n. 140 del 2015 e con il regolamento sulle concessioni del 1983, non potendo invece applicarsi al caso di specie le deliberazioni consiliari del 1995 e del 1996;
- sarebbe irrilevante il richiamo di parte appellante alla deliberazione dell’assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, che ha approvato il nuovo “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale”.
6. Preliminarmente va respinta l’istanza dell’appellante di “cancellazione dal ruolo” della causa, trattandosi di istituto processuale non previsto dal codice del processo amministrativo.
In ogni caso, come osservato dalla difesa di Roma Capitale nella memoria del 14 febbraio 2025, la decisione del presente appello non incide sulle sorti dell’istanza di nuova concessione presentata dall’associazione il 18 dicembre 2024, che l’amministrazione potrà comunque esaminare.
7. L’appello, i cui motivi possono essere esaminati in modo unitario e secondo l’ordine logico delle censure, è infondato.
7.1. Come correttamente rilevato dal Tar, sull’istanza di rinnovo non può essersi formato alcun assenso tacito in ragione del decorso del tempo dal momento che la “facoltà di rinnovo” è una potestà discrezionale dell’amministrazione la quale soltanto può e deve valutare la rispondenza all’interesse pubblico della destinazione del bene patrimoniale indisponibile e svolgere i necessari accertamenti sul concessionario richiedente.
Ciò è in linea con il principio che le ipotesi di silenzio assenso sono tassative e sono soltanto quelle normativamente previste.
È quindi irrilevante, quanto agli effetti pretesi dall’appellante, ossia di un tacito rinnovo della concessione, che l’amministrazione non abbia dato seguito all’istanza per 13 mesi: l’appellante, infatti, a fronte del tacito rifiuto di provvedere non ha mai attivato gli strumenti posti a disposizione dall’ordinamento per rimediare all’inerzia dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 451), fermo restando che la stessa ha poi provveduto, con esito negativo.
Ne consegue che, non essendosi mai prodotto un rinnovo tacito, difettavano in radice i presupposti per disporre una revoca o un annullamento in autotutela, come opina l’appellante, essendosi semplicemente in presenza di una concessione scaduta e non rinnovata.
7.2. L’art. 3 delle disposizioni transitorie del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 5625 del 1983, (invocato dall’appellante che ne lamenta il mancato rispetto), che disciplina “Concessioni scadute ed occupazioni senza titolo” dispone: « Per quanto riguarda le concessioni già scadute e i casi di occupazione senza titolo, l'Amministrazione dovrà verificare se, per la tutela del pubblico interesse sia opportuno il recupero della disponibilità dell'immobile, ovvero la prosecuzione nell'affidamento del bene in concessione. Nel primo caso saranno adottati gli atti per ottenere, anche in via coattiva, la disponibilità del bene, fatto salvo il pagamento del canone all'epoca pattuito, fino al momento della riconsegna.
Qualora si ritenga invece che il bene possa essere affidato in concessione e l'occupante senza titolo abbia i requisiti previsti per la concessione a canone ricognitivo, ridotto o convenzionato, di cui all'art. 7, del regolamento l'Amministrazione potrà procedere al rinnovo o alla convalida semprecchè l'attività sia rimasta inalterata e non vi siano state gravi violazioni del disciplinare del rapporto scaduto, ovvero l'attività dell'occupante senza titolo non sia in contrasto con l'utilizzazione che l'Amministrazione intende dare al bene ».
La delibera n. 140 del 30 aprile 2015 della giunta capitolina, che ha dettato le “Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione”, ricorda che l’uso dei beni del patrimonio indisponibile di Roma « risulta, ad oggi, disciplinato da un Regolamento delle concessioni risalente al 1983 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625 del 27 settembre 1983, (…);
Che il suddetto Regolamento non è più in linea, per alcuni profili, con il quadro normativo vigente, così come si è evoluto negli ultimi decenni; (…)
Che pertanto presupposta l’intervenuta scadenza dei titoli di utilizzo dei beni, il percorso tracciato per l’attività di riordino deve seguire progressivamente e temporalmente le seguenti priorità: (…)
4. fermo restando quanto previsto al punto 5., per gli utilizzatori che svolgono prevalentemente effettive funzioni, attività e/o servizi d’interesse pubblico, e che pertanto utilizzano il bene con modalità compatibili con la sua destinazione e che non risultino morosi si procederà, d’intesa con i Dipartimenti ed i Municipi interessati successivamente rispetto a quanto previsto ai punti 1 e 2, all’avvio delle procedure finalizzate al recupero della disponibilità del bene. Lo stesso criterio potrà essere applicato a favore degli utilizzatori rientranti in questa stessa classificazione, che risultassero morosi, qualora entro 250 giorni o con rateizzazione definita con atto di impegno, provvedano a sanare la morosità. Resta inteso che i fattori dell’interesse pubblico e dell’utilità dei servizi svolti per la collettività, saranno considerati nel definire l’attuazione temporale del piano di recupero dei beni;
5. per gli utilizzatori quali Enti, Organismi o Associazioni che svolgono comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega o per conto di Roma Capitale, e Enti ed Organizzazioni internazionali riconosciute dall’ONU, si procederà nel rispetto del Regolamento sulle Concessioni (Consiglio Comunale n. 5625/1983);
Che tutti gli utilizzatori continueranno a corrispondere l’indennità di occupazione relativa all’utilizzo del bene, fino all’effettivo rilascio;
Che gli utilizzatori morosi saranno comunque esclusi dalla partecipazione ai bandi pubblici ».
7.3. Dal testo riportato emergono due elementi significativi e dirimenti ai fini della decisione: il primo è che, data l’importanza del piano di riordino in corso, la motivazione addotta da Roma Capitale per negare il rinnovo è di per sé sufficiente ed adeguata; il secondo è che, in generale, la sussistenza della morosità da parte del concessionario o, quanto meno, l’assenza di un impegno serio da parte del medesimo a sanare la morosità entro un termine breve, è di per sé ostativa a qualunque istruttoria finalizzata alla prosecuzione o al rinnovo della concessione, senza che sia necessario esplicitarlo nel diniego, essendo, peraltro, la rilevante morosità a suo carico circostanza ben nota all’associazione.
7.4. Va, invero, rilevato che nel provvedimento di riacquisizione del bene in data 1 febbraio 2017 sono riportate circostanze specifiche, mai contestate dall’appellante.
Ivi si legge testualmente in premessa:
« Che, con lettera del 4.11.2014 (prot. Dip.to Patrimonio n.8529/2015) l'Associazione richiedeva il rinnovo della concessione;
Che, non essendo in regola con i pagamenti delle somme dovute, l'Associazione veniva diffidata al pagamento del debito maturato al 31.1.2015 (€ 5.620,56), contestualmente comunicando l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 finalizzato alla riacquisizione del bene, giusta raccomandata prot. Dip.to Patrimonio n.8427/2015, ricevuta in data 22.4.2015;
Che, l'Associazione non forniva riscontro a tale raccomandata, ma, con lettera del 27.8.2015 (prot. Dip.to n.23019/2015) chiedeva notizie del rinnovo della concessione;
Che, questo Dipartimento, con raccomandata prot. n.26786/2015, ricevuta dall'Associazione in data 19.10.2015, diffidava quest'ultima al pagamento del debito maturato entro trenta giorni, comunicando che la morosità impediva il mantenimento dell'uso del bene, giusta quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n.140/2015 (linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione), nonché confermando il contenuto della citata raccomandata prot. Dip.to n.8427/2015 ».
Dunque ciò conferma che il diniego di rinnovo della concessione è fondato non solo sul processo di riordino delle concessioni in corso ma anche e soprattutto sulla rilevante e perdurante morosità dell’associazione, in precedenza più volte contestata alla stessa alla quale era stato, altresì, intimato il pagamento del debito maturato.
7.5. Per analoghe ragioni l’appellante non può invocare l’art. 42 della deliberazione dell’assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, recante il nuovo “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale”.
Detta norma, pur prevedendo un regime transitorio applicabile alle associazioni che svolgano attività di rilevanza sociale che si trovino nella detenzione di beni destinati a finalità sociali e culturali (regime che consente a dette associazioni di continuare a detenere e custodire pro tempore i beni di proprietà comunale sino al 31 dicembre 2024 pur in assenza di titolo concessorio), stabilisce tuttavia che tale regime transitorio può applicarsi soltanto a quelle associazioni che « sono in regola con il pagamento dei canoni e delle indennità dovute all’Amministrazione o comunque, se morosi, estinguono il debito pregresso o si impegnano mediante atto d’obbligo all’estinzione del debito» .
Come già rilevato, nel caso di specie la morosità esiste e non è contestata né risulta che l’associazione si sia impegnata a estinguerlo con formale atto d’obbligo.
7.6. In definitiva al mancato rinnovo e alla persistente morosità consegue che del tutto legittimamente l’amministrazione ha dapprima invitato l’appellante al rilascio bonario dell’immobile e al pagamento dei canoni arretrati, atto di per sé non lesivo e, successivamente, ha adottato l’atto di “riacquisizione della disponibilità del padiglione contraddistinto con il n. 28/a e della terrazza identificata con il n. 28 ubicati all’interno del complesso Ex Mattatoio”.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di Roma Capitale, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO