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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2937/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2937/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Renzanigo Simona (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Rimini, alla via Dario Campana n.14, PEC giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Bartoli Anna (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Pesaro, Galleria Roma n. 10/c, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio a Rimini in data Parte_1 Controparte_1
26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 2009,
e dalla loro unione è nato un figlio, , maggiorenne. Per_1
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 16.10.2018, poi omologato con decreto del Collegio n. 12311/2018 dell'08.11.2018 nel procedimento avente R.G. n. 2316/2018.
Con ricorso depositato il 12.11.2024 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente IG.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente IG. non opponendosi alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 25.02.2025 il Giudice Relatore ha ricostruito la situazione reddituale delle parti e del figlio illustrando la giurisprudenza di
Cassazione in materia di riparto delle spese correlate all'immobile adibito a casa coniugale oggetto di assegnazione ed il SI. a formulato una proposta transattiva che è stata accettata da parte resistente. Pt_1
Le parti hanno di seguito precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, rinunciato ai termini per note conclusive e chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore ha pertanto rimesso la causa alla decisione del Collegio
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 22.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
pagina 2 di 4 Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio
, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità Per_1 alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- Dichiara la cessazione degli eletti civili del matrimonio contratto tra il IG. nato a [...] il [...]e la Parte_1 IG.ra nata a [...] il [...] contratto in Rimini il 26 luglio 2009, trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rimini atto n. 122 parte II serie A anno 2009;
- il IG. assume l'obbligo di corrispondere in via diretta al figlio la somma mensile di euro 350,00 - rivalutabile Pt_1 Per_1 annualmente secondo indici Istat - oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
-con riferimento alle spese condominiali la IG.ra si farà integralmente carico di quelle ordinarie mentre le spese straordinarie CP_1 verranno ripartite al 50%;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG. nei Parte_1 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi SI. nato a Parte_1
Rimini (RN) il 10.03.1971 e la SI.ra , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Rimini il 26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 6 Marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2937/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Renzanigo Simona (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Rimini, alla via Dario Campana n.14, PEC giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Bartoli Anna (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Pesaro, Galleria Roma n. 10/c, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio a Rimini in data Parte_1 Controparte_1
26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 2009,
e dalla loro unione è nato un figlio, , maggiorenne. Per_1
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 16.10.2018, poi omologato con decreto del Collegio n. 12311/2018 dell'08.11.2018 nel procedimento avente R.G. n. 2316/2018.
Con ricorso depositato il 12.11.2024 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente IG.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente IG. non opponendosi alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 25.02.2025 il Giudice Relatore ha ricostruito la situazione reddituale delle parti e del figlio illustrando la giurisprudenza di
Cassazione in materia di riparto delle spese correlate all'immobile adibito a casa coniugale oggetto di assegnazione ed il SI. a formulato una proposta transattiva che è stata accettata da parte resistente. Pt_1
Le parti hanno di seguito precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, rinunciato ai termini per note conclusive e chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore ha pertanto rimesso la causa alla decisione del Collegio
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 22.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
pagina 2 di 4 Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio
, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità Per_1 alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- Dichiara la cessazione degli eletti civili del matrimonio contratto tra il IG. nato a [...] il [...]e la Parte_1 IG.ra nata a [...] il [...] contratto in Rimini il 26 luglio 2009, trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rimini atto n. 122 parte II serie A anno 2009;
- il IG. assume l'obbligo di corrispondere in via diretta al figlio la somma mensile di euro 350,00 - rivalutabile Pt_1 Per_1 annualmente secondo indici Istat - oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
-con riferimento alle spese condominiali la IG.ra si farà integralmente carico di quelle ordinarie mentre le spese straordinarie CP_1 verranno ripartite al 50%;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG. nei Parte_1 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi SI. nato a Parte_1
Rimini (RN) il 10.03.1971 e la SI.ra , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Rimini il 26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 6 Marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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