Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria e del responsabile del procedimento

    La Corte osserva che la cartella 938000, inviata a mezzo PEC, non è stata consegnata per errore del sistema, e l'AdER non ha proceduto a nuovo tentativo di notificazione nelle forme ordinarie. Pertanto, la notifica non si è perfezionata. Inoltre, per la cartella 059000, la prescrizione quinquennale è maturata prima della notificazione dell'intimazione impugnata.

  • Accolto
    Mancata notifica della cartella 938000

    La Corte osserva che la cartella 938000, inviata a mezzo PEC, non è stata consegnata per errore del sistema, e l'AdER non ha proceduto a nuovo tentativo di notificazione nelle forme ordinarie. Pertanto, la notifica non si è perfezionata.

  • Accolto
    Prescrizione maturata per entrambe le cartelle

    La Corte osserva che per la cartella 059000, anche considerando la sospensione ex art. 67 dl 137/2020, la prescrizione quinquennale sospesa è maturata prima della notificazione dell'intimazione oggi impugnata. La cartella 938000 non è stata notificata, quindi non è definitiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 12
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo