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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6471/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Greza 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. S.p.a. Società_1 Ambiente Provincia Di Napoli - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001447241000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001447241000 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22309/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla societè Ricorrente_1 sas di Rappresentante_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memoria per la ricorrente entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TARI 2010 2011, limitatamente alle cartelle
938000 e 059000, lamentando che non è indicata l'autorità giudiziaria a cui ricorrere né il responsabile del procedimento, sicché l'intimazione è nulla;
che la cartella 938000 non è mai stata notificata;
che la prescrizione è maturata in relazione ad entrambe le cartelle.
AdER ha controdedotto che l'intimazione è correttamente motivata, le cartelle sono state ritualmente notificate e non è maturato il termine di prescrizione né di decadenza.
La ricorrente ha soggiunto, con memoria, che le notificazioni delle cartelle non sono regolari e non escludono, anzi provano, l'intervenuta prescrizione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
La cartella 938000 è stata inviata a mezzo pec il 06.12.2021 ma non è stata consegnata perché il sistema ha rilevato un errore “casella inibita alla ricezione”, sicché la notifica non si è perfezionata come stabilito da
SSUU 28452/1994 in relazione alle notifiche antecedenti alla novella del 2022, perché l'AdER non ha proceduto a nuovo tentativo di notificazione nelle forme ordinarie.
La cartella 059000 è stata notificata a mezzo pec il 30.8.2018, sicché, anche considerando la sospensione ex art. 67 dl 137/2020, la prescrizione quinquennale sospesa è maturata il 30.12.2024, prima della notificazione dell'intimazione oggi impugnata, risalente al 21.01.2025.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, per la parte in cui si fonda sulle due cartelle impugnate, è stata emessa illegittimamente, in parte perché in relazione a credito erariale prescritto, in parte perché emessa in base a cartella non notificata e dunque non definitiva.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna AdER al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che liuqida in settecento,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva ed oltre rimborso del cut, il tutto ocn distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 procuratore resosene antistatario
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6471/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Greza 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. S.p.a. Società_1 Ambiente Provincia Di Napoli - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001447241000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001447241000 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22309/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla societè Ricorrente_1 sas di Rappresentante_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memoria per la ricorrente entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TARI 2010 2011, limitatamente alle cartelle
938000 e 059000, lamentando che non è indicata l'autorità giudiziaria a cui ricorrere né il responsabile del procedimento, sicché l'intimazione è nulla;
che la cartella 938000 non è mai stata notificata;
che la prescrizione è maturata in relazione ad entrambe le cartelle.
AdER ha controdedotto che l'intimazione è correttamente motivata, le cartelle sono state ritualmente notificate e non è maturato il termine di prescrizione né di decadenza.
La ricorrente ha soggiunto, con memoria, che le notificazioni delle cartelle non sono regolari e non escludono, anzi provano, l'intervenuta prescrizione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
La cartella 938000 è stata inviata a mezzo pec il 06.12.2021 ma non è stata consegnata perché il sistema ha rilevato un errore “casella inibita alla ricezione”, sicché la notifica non si è perfezionata come stabilito da
SSUU 28452/1994 in relazione alle notifiche antecedenti alla novella del 2022, perché l'AdER non ha proceduto a nuovo tentativo di notificazione nelle forme ordinarie.
La cartella 059000 è stata notificata a mezzo pec il 30.8.2018, sicché, anche considerando la sospensione ex art. 67 dl 137/2020, la prescrizione quinquennale sospesa è maturata il 30.12.2024, prima della notificazione dell'intimazione oggi impugnata, risalente al 21.01.2025.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, per la parte in cui si fonda sulle due cartelle impugnate, è stata emessa illegittimamente, in parte perché in relazione a credito erariale prescritto, in parte perché emessa in base a cartella non notificata e dunque non definitiva.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna AdER al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che liuqida in settecento,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva ed oltre rimborso del cut, il tutto ocn distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 procuratore resosene antistatario