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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Angela Pennetta, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Clementina De Virgiliis, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: modifica regolamentazione condizioni mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto tra le stesse. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore come da accordo raggiunto tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/2/2025 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “disporre: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1 collocazione paritetica a settimane alterne presso la madre ed il padre nel suo attuale domicilio in Vasto Viale Perth n. 1/A; sei giorni consecutivi a Natale ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, tre giorni a Pasqua sempre ad anni alterni dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì in Albis al mercoledì con l'altro; 2) mantenimento diretto di entrambi i genitori per le esigenze ordinarie della minore;
3) ripartizione in parti uguali delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vasto sottoscritto in data 07 novembre 2019”.
Con memoria di costituzione del 17/3/2025 la resistente
[...] ha chiesto di “a- in primis, disporre l'audizione Controparte_1 della minore , al fine di conoscere il proprio Persona_2 pensiero in ordine alla richiesta dell'affidamento alternato;
b- rigettare il ricorso, perché contrario agli interessi della minore;
c- disporre che versi un assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia minore di € 450; assegno Per_1 rivalutabile secondo gli Indici Istat;
d- disporre che contribuisca al 50% delle spese straordinarie Parte_1 della figlia così come individuate nel Protocollo d'Intesa sulle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della prole attualmente adottato dal Tribunale di Vasto. e- disporre che
2 l'assegno unico e universale per la figlia sia riscosso dai genitori in parti uguali;
f- condannare al pagamento Parte_1 delle spese di lite”.
Alla prima udienza di comparizione del 19/5/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore
[...]
nel modo che segue: previsione della facoltà di Persona_1 concordare tra le parti turni di visita aggiuntiva della minore con il padre secondo le volontà della minore. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla resistente. Spese compensate”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla sua audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 128/2025, così provvede:
3 − prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento della minore avvengano secondo le condizioni Persona_1 concordate dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Angela Pennetta, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Clementina De Virgiliis, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: modifica regolamentazione condizioni mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto tra le stesse. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore come da accordo raggiunto tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/2/2025 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “disporre: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1 collocazione paritetica a settimane alterne presso la madre ed il padre nel suo attuale domicilio in Vasto Viale Perth n. 1/A; sei giorni consecutivi a Natale ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, tre giorni a Pasqua sempre ad anni alterni dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì in Albis al mercoledì con l'altro; 2) mantenimento diretto di entrambi i genitori per le esigenze ordinarie della minore;
3) ripartizione in parti uguali delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vasto sottoscritto in data 07 novembre 2019”.
Con memoria di costituzione del 17/3/2025 la resistente
[...] ha chiesto di “a- in primis, disporre l'audizione Controparte_1 della minore , al fine di conoscere il proprio Persona_2 pensiero in ordine alla richiesta dell'affidamento alternato;
b- rigettare il ricorso, perché contrario agli interessi della minore;
c- disporre che versi un assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia minore di € 450; assegno Per_1 rivalutabile secondo gli Indici Istat;
d- disporre che contribuisca al 50% delle spese straordinarie Parte_1 della figlia così come individuate nel Protocollo d'Intesa sulle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della prole attualmente adottato dal Tribunale di Vasto. e- disporre che
2 l'assegno unico e universale per la figlia sia riscosso dai genitori in parti uguali;
f- condannare al pagamento Parte_1 delle spese di lite”.
Alla prima udienza di comparizione del 19/5/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore
[...]
nel modo che segue: previsione della facoltà di Persona_1 concordare tra le parti turni di visita aggiuntiva della minore con il padre secondo le volontà della minore. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla resistente. Spese compensate”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla sua audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 128/2025, così provvede:
3 − prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento della minore avvengano secondo le condizioni Persona_1 concordate dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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