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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/10/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 1600/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1600/2020 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata a [...] il 21.02.1959 (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Serafini ed elettivamente domiciliata come in atti
- Attrice - CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. ST AN ed elettivamente domiciliata come in atti;
AVV. ST AN, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e C.F._4 difeso da sé stessa
- Convenuti - E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- Convenuto contumace -
nato a [...] [...]; Controparte_3 CP_2
nata a [...][...]; Controparte_4 CP_2 ; CP_5 ; CP_6
nata a [...] [...]; Controparte_7 CP_2
nato a [...] [...]; CP_8 CP_2 to a 0.11.1913 CP_9 CP_2 Altri convenuti Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , e TO Parte_1 Controparte_1 Parte_2 ON, quali eredi di , nonché il , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , , , deducendo: Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
- di possedere personalmente in modo esclusivo certamente dall'anno 1981 e prima di detta data unitamente al suocero (nato a [...] [...] ed ivi deceduto il 18.06.1999) e al proprio defunto Persona_2 CP_2 marito e/o (nato a [...] [...] ed ivi deceduto in data 03.06.1999), CP_10 Per_3 CP_2 coltivandoli e ponendo in essere tutti gli atti di dominio e di disposizione senza ingerenza da parte di altri soggetti sui seguenti beni immobili, catastalmente individuati: 1A) appezzamento di terreno, Foglio 44 - particella 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30 - RD euro 30,84, sito in agro di catastalmente CP_2 intestato a - (nato a [...] [...] e deceduto) a cui erano succeduti i Persona_1 Per_1 CP_2 suoi eredi legittimi , TO ON e la di lui consorte;
Parte_2 Persona_4
- di possedere anche i seguenti ulteriori immobili così identificati: 1B) Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60; 1C) Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale, esteso Ha 00.00.52, senza redditi, pagina 1 di 12 catastalmente intestati a: 2.1) di di fu , maritata Controparte_2 Per_5 Per_5 Per_6 di maritata Talarico di GI mar TO su vedi AF;
diritto del concedente Per_7 Per_1 Per_6
- sic in visura;
- “diritto del concedente”; 2.2) che risultava nato a [...] Controparte_3 CP_2 24.11.1895 e deceduto a Buonos Aires il 14.091972, del quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune;
2.3) e/o che risultava nata a [...][...], deceduta Controparte_4 Persona_8 CP_2 a GI l'11.04.1995 della quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune; 2.4) CP_11 e/o meglio che risultava nata a [...] [...]; 2.5)
[...] Per_9 CP_2 Controparte_12 che risultava nata a [...] [...]; 2.6) , che risultava nato a CP_2 Persona_10 Persona_11 il 15.07.1909, deceduto in il 14.10.1984 senza lasciare eredi;
2.7) e/o CP_2 CP_2 Controparte_7 che risultava nata a [...] [...] di cui non si conoscevano altri dati per come Per_12 CP_2 attestato dal comune;
2.8) e/o che risultava nato a [...] [...] del CP_8 Persona_13 CP_2 quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune;
2.9) , da identificarsi CP_9 probabilmente in , che risultava nato a [...] [...]; CP_8 CP_2
- che dai certificati ipotecari speciali prot. CS n. 25830 e numero 25869 ed entrambi riportanti come data il 15.03.2018 risultavano intestatari delle particelle 101 e 102 del foglio di mappa numero 44 gli stessi soggetti intestatari delle visure catastali;
- che ogni ricerca anagrafica al fine di accertare i suindicati intestatari catastali dei terreni sopra individuati (foglio 44 particelle 101 e 102) la loro esistenza in vita, il nominativo di eventuali eredi e i loro indirizzi era risultata difficilissima se non impossibile, non arrivando, nonostante tutti gli sforzi profusi ad accertare le loro esistenze in vita ed i relativi indirizzi per le consequenziali notifiche;
- che dai certificati ipotecari speciali per i suindicati terreni (foglio 44 particella 101 e 102) non risultava trascritta alcuna formalità nell'ultimo ventennio;
- che detta pure (nata a [...] [...] e deceduta), la di lei figlia CP_11 Per_9 CP_2
meglio (nata a [...] [...] pure deceduta) e (nato a CP_4 CP_12 CP_2 CP_6 CP_2 il 16.07.1919), che risultavano intestatari degli appezzamenti di terreno (foglio 44, particelle 101 e
[...] 102), anche per conto ed in nome degli altri coeredi intestatari, avevano venduto con informale scrittura privata del 09.02.1981 (non trascritta né trasfusa in atto notarile definitivo) a e/o , CP_10 Per_3 marito deceduto dell'attrice “un appezzamento di terreno prevalentemente uliveto e pascolo, sito in contrada Scandalo agro del Comune di dell'estensione di tomolate cinque e 1/8” da identificarsi, CP_2 catastalmente, con il fondo ed il fabbricato rurale di cui ai nn. 1B e 1C (Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60; Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale, esteso Ha 00.00.52, senza redditi) confinante per tutto il suo perimetro con proprietà di e di;
Parte_3 Persona_14 Per_15
- di avere, del su descritto apprezzamento di terreno (Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60) con entrostante fabbricato, diruto (Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale) prima, unitamente al marito , e dopo la morte di questi, in modo esclusivo pubblico pacifico, ininterrotto Persona_16 e senza ingerenza di alcuno, il possesso dall'anno 1981, facendone propri i frutti;
- di esercitare il possesso sui fondi sopra individuati e per la loro intera superficie da oltre quarant'anni e, comunque, di certo, dall'anno 1981, in maniera piena ed esclusiva, e di utilizzare i menzionati appezzamenti di terreno per tutte le facoltà e gli usi di cui i fondi sono suscettibili, facendo proprie tutte le rendite e le utilità e pagando le relative imposte;
possesso manifestatosi ed estrinsecatosi nella coltivazione dell'uliveto, nella raccolta dei frutti, nella potatura, nella cura colturale, aratura, semina e raccolta dei relativi frutti, nella recinzione dei detti fondi nella loro interezza, inibendo a terzi qualsiasi ingerenza di sorte nella gestione ed amministrazione di essi;
- che sul fondo di cui alla lettera 1B (Foglio 44 - particella 102 - oliveto/2 -Ha 1.7460 - RD 49.60 con entrostante fabbricato rurale) risultava in catasto “il diritto di concedente del Comune di (enfiteusi CP_2 e/o livello)” ma da moltissimi anni e, comunque, certamente dal 1981 la e i suoi danti causa non Pt_1 avevano mai pagato canoni enfiteutici al comune di e/o ad altri soggetti per cui il diritto di CP_2 enfiteusi del comune solo catastalmente menzionato e non esistente di fatto sull'appezzamento di terreno di cui al foglio 44 particella 102 (seppure iscritto in catasto in tempi remotissimi) si era prescritto con conseguente acquisto della proprietà per intervenuta usucapione da parte della Pt_1
- che i vari trasferimenti dei terreni sopra elencati dai danti causa dell'istante ai loro successori legittimi pagina 2 di 12 avevano comunque operato una “intervessio possessionis” per cui sia per l'inerzia del Comune CP_2 per non aver detto ente richiesto il pagamento dei canoni enfiteutici né posto in essere “ricognizioni”, “il diritto concedente - enfiteusi, iscritto in catasto in tempi remotissimi si era estinto per prescrizione quantomeno ventennale;
- che i vari e numerosi trasferimenti dai suoi prossimi e remoti danti causa del fondo indicato alla lettera 1B (foglio 44 particelle 101 e 102) costituivano per l'attrice, ex art. 1141 c.c., interversione della detenzione in possesso pieno ed esclusivo che legittimava il venir meno del preteso diritto di enfiteusi a vantaggio del diritto che non avendo la né i suoi danti causa mai corrisposto al comune i Controparte_2 Pt_1 canoni enfiteutici era da ritenersi certamente prescritto;
- che nella scrittura privata del 09.02.1981 con cui il marito dell'istante e/o CP_10 Per_3 deceduto aveva acquistato il fondo “Scandalo” (foglio 44 particella 101 e 102) non vi era traccia della circostanza che il predetto fondo era gravato da canoni enfiteutici a favore del Controparte_2 Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) ritenere, dichiarare e dare atto che i quozienti di terreno sopra individuati catastalmente: = foglio n. 44 part. 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30
- RD 30,84, sito in agro di catastalmente in testa a - , nato a [...]_17 Per_1 CP_2 il 14/09/1945, deceduto, ed alla di lui consorte , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in via P. Barba n.
8 - Area Rossano - 87067 Corigliano -Rossano; = foglio 44 - part. 102- oliveto/2 – Ha 1.74.60 - RD 49-60, catastalmente in testa per come dal n. 2 della narrativa della citazione ( Controparte_2 e tutti gli altri convenuti); = foglio 44 - part. 101- fabbricato rurale per la superficie di Ha 00.00.52,
[...] sito in agro di catastalmente intestato per come dal n. 2 della narrativa della citazione ( CP_2 [...] e tutti gli altri convenuti elencati nel frontespizio della citazione) non sono gravati di diritti CP_2 reali (enfiteusi e/o livello) a favore di terzi e più specificamente da canoni enfiteutici a favore del
[...] dichiarando l'inesistenza del diritto di enfiteusi a favore del perché CP_2 Controparte_2 prescritto disponendo la cancellazione dell'annotazione (“Concedente ) sia nelle Controparte_2 visure catastali che nella trascrizione dell'imminente sentenza presso il CRI;
2) ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 cc acquisita per usucapione a favore dell'istante e in danno dei convenuti, Parte_1 nelle rispettive qualità, la intera ed esclusiva proprietà degli appezzamenti di terreno per come sopra catastalmente individuati ed esattamente: = foglio 44 - part. 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30 - R.D. 30,84 - sito in agro di catastalmente in testa a , nato a [...]_2 Controparte_13 CP_2 14/09/1945 ed alla di lui moglie;
= Foglio n. 44 - part. 102 - oliveto/2 - Ha 1.74.60 - Persona_4 R.D. 49,60; = Foglio n. 44 – part. 101 - fabbr. Rurale - esteso Ha 00.00.52, senza redditi, catastalmente in testa per come dal frontespizio della citazione (Comune di e ed i suoi coeredi); CP_2 Controparte_3 3) ordinare alla C.R.I. competente e all' esonerandoli da qualsiasi responsabilità, di procedere alla CP_14 trascrizione dell'emittenda sentenza e alla conseguente voltura, facendo comunque obbligo alla C.R.I. e all'U.T.E. di operare quanto di loro competenza affinché la possa intestarsi formalmente e Parte_1 legalmente la dichiaranda proprietà dei suddetti beni;
4) compensare le spese del giudizio solo in caso di non opposizione da parte dei convenuti e condannare alle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione infondata. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.12.2020 si sono costituite in giudizio CP_1
, e TO ON, deducendo di essere proprietarie dell'appezzamento di terreno,
[...] Parte_2 sito in Scala Coeli (CS), località Scannola, identificato catastalmente alla partita 121 Foglio 44, mappale 20, RD. L. 59720, RA L. 29860, di Ha 1.49.30, ed aderendo per quanto alla domanda attorea e non opponendosi alla dichiarazione di usucapione, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. La notifica nei confronti dei convenuti , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , e è stata CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 eseguita ai sensi dell'art. 150 c.p.c.. Alla prima udienza del 14.12.2020 parte attrice ha formulato rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza è stata dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c. e disposta la rinnovazione dal precedente giudice titolare. La rinnovazione è stata eseguita con notifica dell'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 150 c.p.c. con pagina 3 di 12 riguardo a , , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e . Controparte_7 CP_8 CP_9 L'atto è stato altresì regolarmente notificato al Controparte_2 All'udienza del 10.09.2021 parte attrice ha rinnovato la rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 10.09.2021 il precedente giudice titolare ha assegnato termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. All'udienza del 13.10.2022 la parte attrice ha chiesto l'ammissione della prova orale richiesta nell'atto di citazione. La prova orale richiesta da parte attrice non è stata ammessa e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione in data 27.05.2025, con assegnazione alle parti del termine di giorni 50 (cinquanta) per il deposito delle comparse conclusioni e giorni 20 (venti) per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito 2.1. Il Giudice preliminarmente dà atto che ai fini della presente decisione verranno presi in considerazione gli atti autorizzati e tempestivamente depositati dalle parti. 2.2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi la contumacia del che seppur Controparte_2 regolarmente citato non si è costituito in giudizio, e dato atto della ritualità della notifica ex art. 150 c.p.c. a
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, e (si veda G.U. del 14.01.2021 in atti: “1) CP_7 CP_8 CP_9 CP_3
nato a [...] [...] e deceduto a Buonos Aires il 14.09.1972; 2)
[...] CP_2 CP_4 e/o nata a [...][...] e deceduta a GI (MI)
[...] Persona_8 CP_2 l'11.04.1995; 3) - deceduta - e della quale si disconoscono gli eredi;
4) CP_5 CP_6 e/o nato a [...] [...], deceduto in il 14.10.1984, senza lasciare eredi;
Per_11 CP_2 CP_2 5) e/o nata a [...] [...], senza altre informazioni Controparte_7 Per_12 CP_2 anagrafiche;
6) e/o nato a [...] [...] del quale si CP_8 Persona_13 CP_2 sconoscono altri dati per come certificato dal Comune di in data 13.03.2018; 7) CP_2 CP_9 nato a [...] [...] verosimilmente identificabile con , per come da intestazione CP_2 CP_8 delle visure ed degli atti ipocatastali e a “tutti coloro che vantano diritti sui terreni sotto elencati”). L'art. 150 c.p.c. stabilisce che “Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede … può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami… in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica… La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede…”. Tale modalità di notifica è prevista nel caso in cui la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile a causa del rilevante numero di destinatari ovvero per la difficoltà di identificarli tutti e conferisce la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente, ma identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono essere venuti a trovare. Questa forma di notificazione conduce alla conoscenza legale dell'atto da notificare in quanto è sostenuta da un notevole grado di probabilità che i destinatari acquisiscano effettiva conoscenza dell'atto (Cass. Ord. n. 22782 del 2019). Secondo un costante orientamento giurisprudenziale in tema di notificazioni per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi;
laddove, invece, la notifica per pubblici proclami sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i pagina 4 di 12 possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notifica per pubblici proclami è valida (Cass. n. 5173 del 1994; Cass. n. 6507 del 1998; Cass. n. 121 del 2005). Va ulteriormente puntualizzato che, nella seconda ipotesi considerata dalla norma in esame, la mancata indicazione specifica dei possibili destinatari non può essere considerata causa nemmeno di nullità dell'atto, derivando la necessità di procedere alla notificazione per pubblici proclami proprio dalla difficoltà di identificare tutti i destinatari, positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria con il provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 17742 del 2014; Cass. Ord. n. 9319 del 2025). Nella fattispecie per cui è causa la difficoltà di individuare con precisione e rintracciare tutti i destinatari, di verificare la loro esistenza in vita, il nominativo di eventuali eredi e i loro indirizzi, in quanto alcuni deceduti, anche all'estero (ricavabile dall'esito delle ricerche anagrafiche effettuate presso il comune di , CP_2 nonché il provvedimento di autorizzazione e l'espletamento di tutte le formalità richieste dall'art. 150 c.p.c., fa ritenere valida la notifica per pubblici proclami e conseguentemente regolare costituzione del contraddittorio.
3. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093 del 2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Nel merito La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 4.1. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi pagina 5 di 12 alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Alla luce dei principi richiamati è necessario esaminare le domande di usucapione aventi ad oggetto i beni indicati con le lettere 1A), 1B) e 1C) dell'atto di citazione. 4.2. Con specifico riferimento ai beni di cui alle lettere 1B) e 1C), ossia il terreno esistente nel Comune di identificato al foglio 44, part. 102, nonché il fabbricato rurale sito nel medesimo Comune ed CP_2 identificato al foglio 44, part. 101, parte attrice ha promosso la propria domanda di usucapione nei confronti del Comune di e di “tutti coloro che vantano diritti sui terreni”, anche aventi causa, di CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
e . CP_8 CP_9 Questi ultimi ed i loro eredi, la cui difficoltà di identificazione hanno dato luogo alla concessa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbero mutato la loro detenzione sulle particelle 101 e 102 in possesso nei confronti del concedente per Controparte_2 effetto di “vari e numerosi trasferimenti”, con il venir meno dell'enfiteusi “a vantaggio” del Controparte_2
il cui diritto “non avendo la né i suoi danti causa corrisposto al i canoni enfiteutici, SI
[...] Pt_1 CP_2 È CERTAMENTE PRESCRITTO” (cfr. atto di citazione). Orbene, dalle visure catastali in atti e dalle allegazioni di parte attrice emerge che sui fondi identificati al foglio 44, particelle 101 e 102, il Comune di è concedente di un rapporto di enfiteusi. CP_2 Parte attrice, inoltre, assume l'avvenuta estinzione del diritto del concedente che legittimerebbe la proposizione della domanda anche nei confronti dei soggetti diversi dal Comune.
pagina 6 di 12 Ebbene, la domanda proposta nei confronti dei concessionari e dei loro aventi causa è infondata per l'assorbente ragione che manca la prova dell'acquisto della proprietà in capo ai medesimi. Ed infatti, nel codice civile del 1942, come già nel codice civile del 1865, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento su cosa altrui a favore del concessionario o utilista del fondo, che rimane di proprietà del concedente. Pertanto, mentre è possibile la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il diritto di proprietà del concedente è imprescrittibile. La proprietà che fa capo a quest'ultimo, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il chiaro disposto dell'art 1164 c.c. - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (Cass. Sez. 2, 15/11/1976, n. 4231; Cass. Sez. 2, 02/02/1973, n. 323; Cass. Sez. 2, 10/10/1962, n. 2904). Va poi precisato che, con specifico riferimento all'omesso pagamento del canone, la circostanza non solo non dà luogo ad alcun atto di interversione per giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 4231 del 15/11/1976:
“l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva”), ma neppure comporta alcun effetto estintivo del diritto del concedente, il quale, come detto, è imprescrittibile, sicchè, a tacer d'altro, è improprio il richiamo di parte attrice alla fattispecie della prescrizione. Parte attrice, poi, assume che i “vari e numerosi trasferimenti” delle particelle 101 e 102 avrebbero manifestato una interversione della detenzione in possesso. Tale argomento posto a fondamento dell'interversione non è condivisibile. Ed infatti, l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, quindi, sono inidonei gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso. Sulla base di tali principi, la Cote di Cassazione, da ultimo, ha osservato che “non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario” (da ultimo Cass. civ. n. 14558 del 30/05/2025). D'altronde, anche ad altri fini, la Suprema Corte ha osservato che l'atto traslativo della proprietà, utile ai fini del possesso ad usucapione, presuppone una situazione di possesso e non di detenzione in capo al TR (arg. da Cass. civ. n. 11132/2022). In buona sostanza, non è l'atto negoziale intervenuto inter alios, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia, a produrre l'effetto di interversione, ma è solo quell'atto o quel comportamento posto in essere direttamente nei confronti del titolare della proprietà. La domanda di usucapione relativa ai fondi di cui al foglio 44, particelle 101 e 102, è dunque infondata nei confronti di , , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e (o dei aventi causa), in quanto trattasi di Controparte_7 CP_8 CP_9 soggetti la cui titolarità del diritto di proprietà sui beni è del tutto priva di prova. Ad abundantiam, va osservato, poi, che alcuna prova documentale è stata fornita circa i vari e numerosi passaggi di entrambi i beni che avrebbero effettuato i soggetti da ultimo citati. Ed infatti, non risultano prodotti atti negoziali che coinvolgano le particelle 101 e 102. Invero, parte attrice ha prodotto una scrittura privata, recante data “9.2/1981”, con la quale assume che tale quale , in ipotesi marito dell'attrice, avrebbe acquistato la sola particella 102 (e non la 101) Persona_18 da “in nome e per conto eredi germani EN defunti e della vivente CP_11 Per_19 CP_4
pagina 7 di 12 (..) con diritto di rivalsa nei suoi confronti (..) in caso di opposizione alla vendita”, da “in CP_6 nome proprio e per conto dei Germani residenti e non nel Comune di , e da , “in CP_2 CP_5 nome e per conto proprio”, un terreno “prevalentemente ulivetato e pascolo sito in Contrada Scandalo, agro di dell'estensione totale di tomolate 5 e I/8 5)”. CP_2 Orbene, escluso ogni riferimento in citazione all'acquisto della particella 101 a mezzo di tale scrittura, è necessario osservare che il presunto acquisto della particella 102 da parte del marito dell'attrice – quale ipotetico atto di interversione - non è possibile che venga desunto dall'atto prodotto, il quale non reca alcun riferimento utile ad affermare l'identità tra il terreno sito in contrada “Scandalo”, oggetto della scrittura, ed il terreno oggetto della domanda, identificato al foglio 44, particella 102. Alcun elemento di prova sul punto è stato offerto da parte attrice. Neppure l'allegazione della visura catastale della particella 102 e della mappa catastale unitamente alla scrittura, prodotti in un unico documento denominato “contratto di acquisto del terreno”, può fornire dimostrazione della coincidenza tra il terreno richiamato nella scrittura e quello oggetto della domanda di usucapione. D'altronde, la scrittura privata non rinvia ad alcun documento per identificare il terreno sito in contrada Scandalo, e comunque i documenti allegati insieme alla scrittura recano date di estrazione di gran lunga successive alla data della presunta stipula della scrittura: il 2 marzo 2006 per la visura catastale;
il 28 maggio 2015 per l'estratto di mappa. Ancora, sempre per completezza, nella scrittura è altresì specificato che i “venditori (..) immettono il CP_10 nell'immobile e gliene garantiscono il pacifico possesso, con il carico, però, allo stesso di pagare CP_10 sin da oggi ogni canone, censo, livello o tributo fondiario gravante sull'immobile stesso”. Dunque, neppure dal contenuto della scrittura emerge che i venditori abbiamo inteso trasferire un diritto di proprietà, richiamando la necessità da parte del di pagamento di “(..) canone, censo, livello (..)”. CP_10 4.3. È parimenti infondata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di “inesistenza del diritto di enfiteusi” a favore del e la succedanea richiesta di cancellazione dell'annotazione dello stesso. Controparte_2 Ed infatti, per le ragioni sopra espresse, parte attrice non può invocare alcuna “prescrizione” del diritto di proprietà del concedente per mancato pagamento dei canoni, né risulta prova di alcun acquisto della CP_2 proprietà in favore dei concessionari. Per completezza, va osservato che la domanda proposta, sebbene rechi solo nella causa petendi anche un generico riferimento al possesso ultraventennale sui fondi identificati al foglio 44, particelle 101 e 102, pure interpretata nell'ottica della richiesta di accertamento dell'avvenuta usucapione a fondamento della domanda di cui sopra, sconta la mancanza di prova del possesso utile all'acquisto per usucapione. Ed infatti, la ha dedotto di aver esercitato il possesso dal 1981 unitamente al marito, coltivando il Pt_1 terreno con entrostante fabbricato rurale, raccogliendo i frutti e provvedendo alla “cura colturale”, pagando le imposte, e non pagando i canoni al CP_2 Ciò precisato, la non ha dedotto di essere parte del rapporto enfiteutico, da sola o con il marito, sicchè Pt_1 il mancato pagamento dei canoni al Comune è del tutto irrilevante nel caso di specie (oltre che irrilevante in generale, ai fini dell'usucapione, nei rapporti tra le parti del rapporto enfiteutico). Quanto alle residue attività, invece, l'allegazione è generica. Non risulta chiarito, quale sarebbe lo specifico dies a quo del tempus usucapionis (“dall'anno 1981”), né il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem. Neppure, a tal fine, vale il richiamo alla scrittura privata, sia perché non vi è prova della coincidenza dei terreni, sia perché non vi è prova che il TR fosse nel “possesso” del bene;
inoltre, va pure osservato che l'attrice non è parte della scrittura privata, sicchè non si vede come la stessa possa essere invocata a indizio di possesso della Pt_1 Neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere, con il rigore sopra indicato, il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. Anche la descrizione dello stato dei luoghi è generica.
pagina 8 di 12 In particolare, l'attrice assume l'esistenza di un fabbricato rurale “entrostante” il terreno, sebbene distinto da esso, rispetto al quale non si vede come possano rilevare ai fini dell'usucapione le attività “colturali”. Peraltro, alcuna ulteriore descrizione del manufatto o fotografia è presente in atti, anche al fine di chiarire la concreta consistenza della res. Quanto all'attività “colturale”, variamente definita (potatura, aratura, semina, raccolta frutti), viene in rilievo il carattere generico della deduzione che è priva di qualunque riferimento a specifici atti collocati nel tempo;
circostanza che, di fatto, elimina in radice la possibilità di accoglimento di una domanda fondata su un fatto non specificamente allegato. Peraltro, va evidenziato che tali attività non esprimono l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, ben potendo essere posta in essere anche dal detentore. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, infatti, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, insussistenti nel caso di specie, dai quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Neppure la dedotta attività di recinzione dei terreni risulta in alcun modo collocata nel tempo. Inoltre, non risulta in atti alcuna documentazione in merito alle asserite attività svolte sui terreni e non risultano prodotte prove del pagamento delle relative imposte. In atti non è presente alcuna produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare l'effettivo contenuto dell'attività svolta dalla parte attrice sui beni per cui è causa. La prova testimoniale richiesta dall'attrice non è stata ammessa essendo i relativi capitoli caratterizzati dall'assenza di determinatezza e dalla commistione di una pluralità di circostanze, aventi tenore di vera e propria narrativa, nonché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In particolare, va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
“ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari s n. 907 del 2021). Nella specie le richieste di prova testimoniale di parte attrice sono inammissibili alla luce dei richiamati principi e per quanto di seguito si osserva, né la loro ammissione e l'ipotetica conferma, come detto, avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda.
pagina 9 di 12 Sin dall'atto di citazione, infatti, l'attrice in maniera del tutto generica si è limitata a chiedere di “ammettersi la richiesta prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei n. da 1 a 10 e, comunque, sull'intera narrativa della citazione”, con un rinvio alla narrativa dell'intero atto di citazione e rimettendo al giudice il compito di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova all'interno della narrativa che, in ciascuno dei punti in cui si compone, è caratterizzata da circostanze generiche e non collocate nel tempo o nello spazio, valutazioni e deduzioni. Parimenti generiche, alla luce dei principi sopra espressi, sono i capitoli di prova contenuti nel documento denominato “verbale cartaceo” depositato e richiamato all'udienza del 10.09.2021 [“2A) sulla circostanza di cui al n. 2 pag. 3 della citazione, che qui si intende per come trascritta e che così si riassume e capitola:
“Vero è che la possiede pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente ed ha posseduto Parte_1 certamente da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno sito in località pure denominata “Scandalo”, agro di
catastalmente individuato al foglio n. 44 C.T. di - part. 102 - Oliveto /2 – Ha 01.74.60 CP_2 CP_2
- R.D. € 49,60 e foglio n. 44 - part. 101 - fabbricato rurale, esteso Ha 00.00.52, in testa al Comune di CP_2 uale proprietario concedente il diritto di enfiteusi e/o livello e agli enfiteuti ,
[...] Controparte_3 CP_4
e/o ed ad altri 7 soggetti, tutti non identificabili perché di residenza e domicilio
[...] Persona_8 sconosciuto, ove il Giudice non dovesse ritenere valida ai fini di prova del possesso sul detto appezzamento di terreno della la scrittura di acquisto del detto fondo e del fabbricato rurale diruto da parte di Pt_1
, e a , marito deceduto della CP_11 CP_5 CP_6 Persona_20 Per_21 Pt_1 allegato n. 9 del fascicolo telematico (denominato “contratto di acquisto terreno.pdf”);… 3A) “Vero è che la ed i suoi danti causa non hanno mai pagato canoni enfiteutici per il fondo descritto alla lett. 2A Pt_1 (al Comune di e/o ad altri soggetti ) utilizzandolo da proprietari pieni ed esclusivi - foglio n. 44 CP_2 C.T. di – part. 102 -Oliveto /2 - Ha 01.74.60 - R.D. € 49.60 e foglio 44 - part.101 – fabbricato]. CP_2 Mai autorizzata è la memoria depositata il 14.01.2022, sicchè non può tenersi conto della relativa prova testimoniale articolata. Trattasi, peraltro, degli stessi capitoli sopra indicati e, quindi, generici per i motivi già esposti. È stata inoltre implicitamente rigettata la richiesta di rimessione in termini formalizzata da parte attrice in sede di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate il 15.04.2024 in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024, con le quali la rimessione in termini è stata richiesta per la “capitolazione delle circostanze oggetto della prova testimoniale con l'eliminazione dei vizi rilevati”. Tale istanza, infatti, risulta del tutto estranea alla funzione dell'art. 153 c.p.c., ossia di porre rimedio ad una decadenza in cui la parte è incorsa per causa ad essa non imputabile, mentre nella specie, non vi è alcuna decadenza né può profilarsi una ipotesi di non imputabilità. Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Infine, privo di alcun rilievo confessorio è il chiesto interrogatorio formale al Sindaco del Controparte_2
avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni enfiteutici dal 1981 da parte della ovvero
[...] Pt_1 relativo alla annotazione solo in catasto del diritto di enfiteusi. Trattasi, invero, di circostanze anche del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di usucapione. 4.4. La domanda di usucapione del terreno sito in località “Scandalo”, agro di catastalmente CP_2 individuato al foglio n. 44, particella 20, che vede come destinatarie , Controparte_1 [...]
e ST AN, quali eredi di è parimenti infondata. Pt_2 Persona_1
pagina 10 di 12 Giova premettere che il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (arg. da Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000). Ciò precisato, parte attrice assume di aver coltivato e posto in essere “tutti gli atti di dominio” dell'appezzamento di terreno identificato al foglio 44, particella 20, dal 1981 e da epoca antecedente - ma non precisata - unitamente al suocero deceduto ed al defunto marito. Alla luce dei principi sopra espressi in tema di allegazione, la domanda è generica già a livello assertivo. Non è chiarito, infatti, il momento di inizio dell'usucapione, riferito al “1981”, la modalità di acquisto del potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem. Neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere il maturare della fattispecie acquisitiva. Anche in tal caso, infatti, parte attrice non ha inteso precisare specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione entro il termine delle preclusioni assertive. Manca una descrizione dello stato dei luoghi e della specifica attività svolta, tutta sussunta sotto i concetti di
“coltivazione” e di “atti di dominio” non meglio precisati. Quanto alla coltivazione, come sopra osservato, essa non esprime di per sé alcun possesso utile all'usucapione (arg. dalle citate Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022), sicchè la stessa nulla dice sul possesso utile all'usucapione. Il riferimento agli atti di dominio, poi, nulla precisa sul contenuto dell'attività posta in essere. Neppure risulta in atti alcuna documentazione in merito alle asserite attività di coltivazione svolte sui terreni o documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare l'effettivo contenuto dell'attività svolta dalla parte attrice. La prova testimoniale richiesta dall'attrice non è stata ammessa, avendo parte attrice, anche in tal caso, formulato un mero rinvio alla narrativa della citazione, rimettendo al giudice il compito di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova all'interno della narrativa che, in ciascuno dei punti in cui si compone, è caratterizzata da circostanze generiche e non collocate nel tempo e nello spazio, valutazioni e deduzioni. Parimenti generiche, alla luce dei principi sopra espressi, sono i capitoli di prova contenuti nel “verbale cartaceo” depositato e richiamato all'udienza del 10.09.2021 [“1A) “Vero è che la possiede Parte_1 pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e personalmente dall'anno 1981 e prima, unitamente al suocero , deceduto in data 18/06/1999, ed al marito, deceduto in data 03/06/1999, Persona_2 l'appezzamento di terreno sito in località “Scandalo”, agro di catastalmente individuato al CP_2 foglio n. 44 C.T. di – part. 20 - seminativo/3, esteso HA. 01.40.30 - R.D. € 30,84, catastalmente CP_2 in testa a ed e dopo il decesso del trasmesso per successione legittima Persona_1 Controparte_1 CP_5 agli eredi convenuti.”]. Sulla irritualità della memoria non autorizzata del 14.01.2022, valgono le medesime considerazioni già esposte sub. 4.3., sicchè tale documento non può essere considerato. Peraltro, il capitolo di prova ivi indicato, anche in tal caso, è di analogo tenore rispetto a quello richiamato nel “verbale cartaceo” e, dunque, inammissibile perché generico;
mancano, infatti, riferimenti a fatti specifici collocati univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio (arg. da Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), rimettendo al teste valutazioni o giudizi (“vero che (…) possiede”). In definitiva, la prova testimoniale richiesta in citazione e nel “verbale cartaceo”, in virtù dei principi già richiamati sub 4.3., non poteva essere ammessa.
pagina 11 di 12 Anche in tal caso, infine, è priva di rilievo la richiesta di rimessione in termini formalizzata da parte attrice in sede di note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024 e depositate il 15.04.2024, risultando istanza del tutto estranea alla funzione dell'art. 153 c.p.c.. La domanda, pertanto, va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore domanda consequenziale. Per completezza, va osservato che le difese delle convenute, estrinsecate nella “non opposizione” alla dichiarazione di usucapione, poi, nulla dicono sul dedotto possesso in capo all'attrice e sull'attività materiale che la stessa assume aver compiuto sin dal 1981. In effetti, fermo quanto sopra osservato sulla rilevanza del comportamento processuale del convenuto, è anche necessario osservare che la contestazione o meno può operare in ordine a fatti allegati in maniera specifica, cosa non avvenuta nel caso di specie.
5. Le spese di lite La richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle convenute costituite, già in sede di costituzione in giudizio e reiterata in sede di comparsa conclusionale, deve essere interpretata come rinuncia alla condanna alle spese dell'attrice; pertanto, le spese tra l'attrice, , e le convenute, Parte_1 CP_1
, e TO ON, devono essere integralmente compensate (Cass. n. 5174 del 1997;
[...] Parte_2 Cass. n. 3346 del 1990). Nulla per le spese delle parti convenute non costituite, atteso che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore dei contumaci vittoriosi per il fatto di non aver sopportato alcuna spesa per la costituzione e difesa in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia del in persona del legale rappresentante e di Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, e , anche successori o aventi causa degli stessi;
CP_7 CP_8 CP_9
2. RIGETTA ogni domanda proposta da;
Parte_1
3. COMPENSA le spese di lite tra e , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 ST AN;
4. per le parti contumaci;
CP_15
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 10.10.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1600/2020 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata a [...] il 21.02.1959 (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Serafini ed elettivamente domiciliata come in atti
- Attrice - CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. ST AN ed elettivamente domiciliata come in atti;
AVV. ST AN, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e C.F._4 difeso da sé stessa
- Convenuti - E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- Convenuto contumace -
nato a [...] [...]; Controparte_3 CP_2
nata a [...][...]; Controparte_4 CP_2 ; CP_5 ; CP_6
nata a [...] [...]; Controparte_7 CP_2
nato a [...] [...]; CP_8 CP_2 to a 0.11.1913 CP_9 CP_2 Altri convenuti Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , e TO Parte_1 Controparte_1 Parte_2 ON, quali eredi di , nonché il , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , , , deducendo: Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
- di possedere personalmente in modo esclusivo certamente dall'anno 1981 e prima di detta data unitamente al suocero (nato a [...] [...] ed ivi deceduto il 18.06.1999) e al proprio defunto Persona_2 CP_2 marito e/o (nato a [...] [...] ed ivi deceduto in data 03.06.1999), CP_10 Per_3 CP_2 coltivandoli e ponendo in essere tutti gli atti di dominio e di disposizione senza ingerenza da parte di altri soggetti sui seguenti beni immobili, catastalmente individuati: 1A) appezzamento di terreno, Foglio 44 - particella 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30 - RD euro 30,84, sito in agro di catastalmente CP_2 intestato a - (nato a [...] [...] e deceduto) a cui erano succeduti i Persona_1 Per_1 CP_2 suoi eredi legittimi , TO ON e la di lui consorte;
Parte_2 Persona_4
- di possedere anche i seguenti ulteriori immobili così identificati: 1B) Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60; 1C) Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale, esteso Ha 00.00.52, senza redditi, pagina 1 di 12 catastalmente intestati a: 2.1) di di fu , maritata Controparte_2 Per_5 Per_5 Per_6 di maritata Talarico di GI mar TO su vedi AF;
diritto del concedente Per_7 Per_1 Per_6
- sic in visura;
- “diritto del concedente”; 2.2) che risultava nato a [...] Controparte_3 CP_2 24.11.1895 e deceduto a Buonos Aires il 14.091972, del quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune;
2.3) e/o che risultava nata a [...][...], deceduta Controparte_4 Persona_8 CP_2 a GI l'11.04.1995 della quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune; 2.4) CP_11 e/o meglio che risultava nata a [...] [...]; 2.5)
[...] Per_9 CP_2 Controparte_12 che risultava nata a [...] [...]; 2.6) , che risultava nato a CP_2 Persona_10 Persona_11 il 15.07.1909, deceduto in il 14.10.1984 senza lasciare eredi;
2.7) e/o CP_2 CP_2 Controparte_7 che risultava nata a [...] [...] di cui non si conoscevano altri dati per come Per_12 CP_2 attestato dal comune;
2.8) e/o che risultava nato a [...] [...] del CP_8 Persona_13 CP_2 quale non si conoscevano altri dati per come attestato dal comune;
2.9) , da identificarsi CP_9 probabilmente in , che risultava nato a [...] [...]; CP_8 CP_2
- che dai certificati ipotecari speciali prot. CS n. 25830 e numero 25869 ed entrambi riportanti come data il 15.03.2018 risultavano intestatari delle particelle 101 e 102 del foglio di mappa numero 44 gli stessi soggetti intestatari delle visure catastali;
- che ogni ricerca anagrafica al fine di accertare i suindicati intestatari catastali dei terreni sopra individuati (foglio 44 particelle 101 e 102) la loro esistenza in vita, il nominativo di eventuali eredi e i loro indirizzi era risultata difficilissima se non impossibile, non arrivando, nonostante tutti gli sforzi profusi ad accertare le loro esistenze in vita ed i relativi indirizzi per le consequenziali notifiche;
- che dai certificati ipotecari speciali per i suindicati terreni (foglio 44 particella 101 e 102) non risultava trascritta alcuna formalità nell'ultimo ventennio;
- che detta pure (nata a [...] [...] e deceduta), la di lei figlia CP_11 Per_9 CP_2
meglio (nata a [...] [...] pure deceduta) e (nato a CP_4 CP_12 CP_2 CP_6 CP_2 il 16.07.1919), che risultavano intestatari degli appezzamenti di terreno (foglio 44, particelle 101 e
[...] 102), anche per conto ed in nome degli altri coeredi intestatari, avevano venduto con informale scrittura privata del 09.02.1981 (non trascritta né trasfusa in atto notarile definitivo) a e/o , CP_10 Per_3 marito deceduto dell'attrice “un appezzamento di terreno prevalentemente uliveto e pascolo, sito in contrada Scandalo agro del Comune di dell'estensione di tomolate cinque e 1/8” da identificarsi, CP_2 catastalmente, con il fondo ed il fabbricato rurale di cui ai nn. 1B e 1C (Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60; Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale, esteso Ha 00.00.52, senza redditi) confinante per tutto il suo perimetro con proprietà di e di;
Parte_3 Persona_14 Per_15
- di avere, del su descritto apprezzamento di terreno (Foglio 44, particella 102, Oliveto/2, Ha 1.74.60, RD 49,60) con entrostante fabbricato, diruto (Foglio 44, particella 101, Fabbricato Rurale) prima, unitamente al marito , e dopo la morte di questi, in modo esclusivo pubblico pacifico, ininterrotto Persona_16 e senza ingerenza di alcuno, il possesso dall'anno 1981, facendone propri i frutti;
- di esercitare il possesso sui fondi sopra individuati e per la loro intera superficie da oltre quarant'anni e, comunque, di certo, dall'anno 1981, in maniera piena ed esclusiva, e di utilizzare i menzionati appezzamenti di terreno per tutte le facoltà e gli usi di cui i fondi sono suscettibili, facendo proprie tutte le rendite e le utilità e pagando le relative imposte;
possesso manifestatosi ed estrinsecatosi nella coltivazione dell'uliveto, nella raccolta dei frutti, nella potatura, nella cura colturale, aratura, semina e raccolta dei relativi frutti, nella recinzione dei detti fondi nella loro interezza, inibendo a terzi qualsiasi ingerenza di sorte nella gestione ed amministrazione di essi;
- che sul fondo di cui alla lettera 1B (Foglio 44 - particella 102 - oliveto/2 -Ha 1.7460 - RD 49.60 con entrostante fabbricato rurale) risultava in catasto “il diritto di concedente del Comune di (enfiteusi CP_2 e/o livello)” ma da moltissimi anni e, comunque, certamente dal 1981 la e i suoi danti causa non Pt_1 avevano mai pagato canoni enfiteutici al comune di e/o ad altri soggetti per cui il diritto di CP_2 enfiteusi del comune solo catastalmente menzionato e non esistente di fatto sull'appezzamento di terreno di cui al foglio 44 particella 102 (seppure iscritto in catasto in tempi remotissimi) si era prescritto con conseguente acquisto della proprietà per intervenuta usucapione da parte della Pt_1
- che i vari trasferimenti dei terreni sopra elencati dai danti causa dell'istante ai loro successori legittimi pagina 2 di 12 avevano comunque operato una “intervessio possessionis” per cui sia per l'inerzia del Comune CP_2 per non aver detto ente richiesto il pagamento dei canoni enfiteutici né posto in essere “ricognizioni”, “il diritto concedente - enfiteusi, iscritto in catasto in tempi remotissimi si era estinto per prescrizione quantomeno ventennale;
- che i vari e numerosi trasferimenti dai suoi prossimi e remoti danti causa del fondo indicato alla lettera 1B (foglio 44 particelle 101 e 102) costituivano per l'attrice, ex art. 1141 c.c., interversione della detenzione in possesso pieno ed esclusivo che legittimava il venir meno del preteso diritto di enfiteusi a vantaggio del diritto che non avendo la né i suoi danti causa mai corrisposto al comune i Controparte_2 Pt_1 canoni enfiteutici era da ritenersi certamente prescritto;
- che nella scrittura privata del 09.02.1981 con cui il marito dell'istante e/o CP_10 Per_3 deceduto aveva acquistato il fondo “Scandalo” (foglio 44 particella 101 e 102) non vi era traccia della circostanza che il predetto fondo era gravato da canoni enfiteutici a favore del Controparte_2 Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) ritenere, dichiarare e dare atto che i quozienti di terreno sopra individuati catastalmente: = foglio n. 44 part. 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30
- RD 30,84, sito in agro di catastalmente in testa a - , nato a [...]_17 Per_1 CP_2 il 14/09/1945, deceduto, ed alla di lui consorte , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in via P. Barba n.
8 - Area Rossano - 87067 Corigliano -Rossano; = foglio 44 - part. 102- oliveto/2 – Ha 1.74.60 - RD 49-60, catastalmente in testa per come dal n. 2 della narrativa della citazione ( Controparte_2 e tutti gli altri convenuti); = foglio 44 - part. 101- fabbricato rurale per la superficie di Ha 00.00.52,
[...] sito in agro di catastalmente intestato per come dal n. 2 della narrativa della citazione ( CP_2 [...] e tutti gli altri convenuti elencati nel frontespizio della citazione) non sono gravati di diritti CP_2 reali (enfiteusi e/o livello) a favore di terzi e più specificamente da canoni enfiteutici a favore del
[...] dichiarando l'inesistenza del diritto di enfiteusi a favore del perché CP_2 Controparte_2 prescritto disponendo la cancellazione dell'annotazione (“Concedente ) sia nelle Controparte_2 visure catastali che nella trascrizione dell'imminente sentenza presso il CRI;
2) ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 cc acquisita per usucapione a favore dell'istante e in danno dei convenuti, Parte_1 nelle rispettive qualità, la intera ed esclusiva proprietà degli appezzamenti di terreno per come sopra catastalmente individuati ed esattamente: = foglio 44 - part. 20 - seminativo/3 - esteso Ha 1.49.30 - R.D. 30,84 - sito in agro di catastalmente in testa a , nato a [...]_2 Controparte_13 CP_2 14/09/1945 ed alla di lui moglie;
= Foglio n. 44 - part. 102 - oliveto/2 - Ha 1.74.60 - Persona_4 R.D. 49,60; = Foglio n. 44 – part. 101 - fabbr. Rurale - esteso Ha 00.00.52, senza redditi, catastalmente in testa per come dal frontespizio della citazione (Comune di e ed i suoi coeredi); CP_2 Controparte_3 3) ordinare alla C.R.I. competente e all' esonerandoli da qualsiasi responsabilità, di procedere alla CP_14 trascrizione dell'emittenda sentenza e alla conseguente voltura, facendo comunque obbligo alla C.R.I. e all'U.T.E. di operare quanto di loro competenza affinché la possa intestarsi formalmente e Parte_1 legalmente la dichiaranda proprietà dei suddetti beni;
4) compensare le spese del giudizio solo in caso di non opposizione da parte dei convenuti e condannare alle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione infondata. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.12.2020 si sono costituite in giudizio CP_1
, e TO ON, deducendo di essere proprietarie dell'appezzamento di terreno,
[...] Parte_2 sito in Scala Coeli (CS), località Scannola, identificato catastalmente alla partita 121 Foglio 44, mappale 20, RD. L. 59720, RA L. 29860, di Ha 1.49.30, ed aderendo per quanto alla domanda attorea e non opponendosi alla dichiarazione di usucapione, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. La notifica nei confronti dei convenuti , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , e è stata CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 eseguita ai sensi dell'art. 150 c.p.c.. Alla prima udienza del 14.12.2020 parte attrice ha formulato rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza è stata dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c. e disposta la rinnovazione dal precedente giudice titolare. La rinnovazione è stata eseguita con notifica dell'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 150 c.p.c. con pagina 3 di 12 riguardo a , , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e . Controparte_7 CP_8 CP_9 L'atto è stato altresì regolarmente notificato al Controparte_2 All'udienza del 10.09.2021 parte attrice ha rinnovato la rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 10.09.2021 il precedente giudice titolare ha assegnato termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. All'udienza del 13.10.2022 la parte attrice ha chiesto l'ammissione della prova orale richiesta nell'atto di citazione. La prova orale richiesta da parte attrice non è stata ammessa e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione in data 27.05.2025, con assegnazione alle parti del termine di giorni 50 (cinquanta) per il deposito delle comparse conclusioni e giorni 20 (venti) per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito 2.1. Il Giudice preliminarmente dà atto che ai fini della presente decisione verranno presi in considerazione gli atti autorizzati e tempestivamente depositati dalle parti. 2.2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi la contumacia del che seppur Controparte_2 regolarmente citato non si è costituito in giudizio, e dato atto della ritualità della notifica ex art. 150 c.p.c. a
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, e (si veda G.U. del 14.01.2021 in atti: “1) CP_7 CP_8 CP_9 CP_3
nato a [...] [...] e deceduto a Buonos Aires il 14.09.1972; 2)
[...] CP_2 CP_4 e/o nata a [...][...] e deceduta a GI (MI)
[...] Persona_8 CP_2 l'11.04.1995; 3) - deceduta - e della quale si disconoscono gli eredi;
4) CP_5 CP_6 e/o nato a [...] [...], deceduto in il 14.10.1984, senza lasciare eredi;
Per_11 CP_2 CP_2 5) e/o nata a [...] [...], senza altre informazioni Controparte_7 Per_12 CP_2 anagrafiche;
6) e/o nato a [...] [...] del quale si CP_8 Persona_13 CP_2 sconoscono altri dati per come certificato dal Comune di in data 13.03.2018; 7) CP_2 CP_9 nato a [...] [...] verosimilmente identificabile con , per come da intestazione CP_2 CP_8 delle visure ed degli atti ipocatastali e a “tutti coloro che vantano diritti sui terreni sotto elencati”). L'art. 150 c.p.c. stabilisce che “Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede … può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami… in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica… La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede…”. Tale modalità di notifica è prevista nel caso in cui la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile a causa del rilevante numero di destinatari ovvero per la difficoltà di identificarli tutti e conferisce la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente, ma identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono essere venuti a trovare. Questa forma di notificazione conduce alla conoscenza legale dell'atto da notificare in quanto è sostenuta da un notevole grado di probabilità che i destinatari acquisiscano effettiva conoscenza dell'atto (Cass. Ord. n. 22782 del 2019). Secondo un costante orientamento giurisprudenziale in tema di notificazioni per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi;
laddove, invece, la notifica per pubblici proclami sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i pagina 4 di 12 possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notifica per pubblici proclami è valida (Cass. n. 5173 del 1994; Cass. n. 6507 del 1998; Cass. n. 121 del 2005). Va ulteriormente puntualizzato che, nella seconda ipotesi considerata dalla norma in esame, la mancata indicazione specifica dei possibili destinatari non può essere considerata causa nemmeno di nullità dell'atto, derivando la necessità di procedere alla notificazione per pubblici proclami proprio dalla difficoltà di identificare tutti i destinatari, positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria con il provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 17742 del 2014; Cass. Ord. n. 9319 del 2025). Nella fattispecie per cui è causa la difficoltà di individuare con precisione e rintracciare tutti i destinatari, di verificare la loro esistenza in vita, il nominativo di eventuali eredi e i loro indirizzi, in quanto alcuni deceduti, anche all'estero (ricavabile dall'esito delle ricerche anagrafiche effettuate presso il comune di , CP_2 nonché il provvedimento di autorizzazione e l'espletamento di tutte le formalità richieste dall'art. 150 c.p.c., fa ritenere valida la notifica per pubblici proclami e conseguentemente regolare costituzione del contraddittorio.
3. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093 del 2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Nel merito La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 4.1. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi pagina 5 di 12 alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Alla luce dei principi richiamati è necessario esaminare le domande di usucapione aventi ad oggetto i beni indicati con le lettere 1A), 1B) e 1C) dell'atto di citazione. 4.2. Con specifico riferimento ai beni di cui alle lettere 1B) e 1C), ossia il terreno esistente nel Comune di identificato al foglio 44, part. 102, nonché il fabbricato rurale sito nel medesimo Comune ed CP_2 identificato al foglio 44, part. 101, parte attrice ha promosso la propria domanda di usucapione nei confronti del Comune di e di “tutti coloro che vantano diritti sui terreni”, anche aventi causa, di CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
e . CP_8 CP_9 Questi ultimi ed i loro eredi, la cui difficoltà di identificazione hanno dato luogo alla concessa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbero mutato la loro detenzione sulle particelle 101 e 102 in possesso nei confronti del concedente per Controparte_2 effetto di “vari e numerosi trasferimenti”, con il venir meno dell'enfiteusi “a vantaggio” del Controparte_2
il cui diritto “non avendo la né i suoi danti causa corrisposto al i canoni enfiteutici, SI
[...] Pt_1 CP_2 È CERTAMENTE PRESCRITTO” (cfr. atto di citazione). Orbene, dalle visure catastali in atti e dalle allegazioni di parte attrice emerge che sui fondi identificati al foglio 44, particelle 101 e 102, il Comune di è concedente di un rapporto di enfiteusi. CP_2 Parte attrice, inoltre, assume l'avvenuta estinzione del diritto del concedente che legittimerebbe la proposizione della domanda anche nei confronti dei soggetti diversi dal Comune.
pagina 6 di 12 Ebbene, la domanda proposta nei confronti dei concessionari e dei loro aventi causa è infondata per l'assorbente ragione che manca la prova dell'acquisto della proprietà in capo ai medesimi. Ed infatti, nel codice civile del 1942, come già nel codice civile del 1865, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento su cosa altrui a favore del concessionario o utilista del fondo, che rimane di proprietà del concedente. Pertanto, mentre è possibile la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il diritto di proprietà del concedente è imprescrittibile. La proprietà che fa capo a quest'ultimo, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il chiaro disposto dell'art 1164 c.c. - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (Cass. Sez. 2, 15/11/1976, n. 4231; Cass. Sez. 2, 02/02/1973, n. 323; Cass. Sez. 2, 10/10/1962, n. 2904). Va poi precisato che, con specifico riferimento all'omesso pagamento del canone, la circostanza non solo non dà luogo ad alcun atto di interversione per giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 4231 del 15/11/1976:
“l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva”), ma neppure comporta alcun effetto estintivo del diritto del concedente, il quale, come detto, è imprescrittibile, sicchè, a tacer d'altro, è improprio il richiamo di parte attrice alla fattispecie della prescrizione. Parte attrice, poi, assume che i “vari e numerosi trasferimenti” delle particelle 101 e 102 avrebbero manifestato una interversione della detenzione in possesso. Tale argomento posto a fondamento dell'interversione non è condivisibile. Ed infatti, l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, quindi, sono inidonei gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso. Sulla base di tali principi, la Cote di Cassazione, da ultimo, ha osservato che “non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario” (da ultimo Cass. civ. n. 14558 del 30/05/2025). D'altronde, anche ad altri fini, la Suprema Corte ha osservato che l'atto traslativo della proprietà, utile ai fini del possesso ad usucapione, presuppone una situazione di possesso e non di detenzione in capo al TR (arg. da Cass. civ. n. 11132/2022). In buona sostanza, non è l'atto negoziale intervenuto inter alios, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia, a produrre l'effetto di interversione, ma è solo quell'atto o quel comportamento posto in essere direttamente nei confronti del titolare della proprietà. La domanda di usucapione relativa ai fondi di cui al foglio 44, particelle 101 e 102, è dunque infondata nei confronti di , , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e (o dei aventi causa), in quanto trattasi di Controparte_7 CP_8 CP_9 soggetti la cui titolarità del diritto di proprietà sui beni è del tutto priva di prova. Ad abundantiam, va osservato, poi, che alcuna prova documentale è stata fornita circa i vari e numerosi passaggi di entrambi i beni che avrebbero effettuato i soggetti da ultimo citati. Ed infatti, non risultano prodotti atti negoziali che coinvolgano le particelle 101 e 102. Invero, parte attrice ha prodotto una scrittura privata, recante data “9.2/1981”, con la quale assume che tale quale , in ipotesi marito dell'attrice, avrebbe acquistato la sola particella 102 (e non la 101) Persona_18 da “in nome e per conto eredi germani EN defunti e della vivente CP_11 Per_19 CP_4
pagina 7 di 12 (..) con diritto di rivalsa nei suoi confronti (..) in caso di opposizione alla vendita”, da “in CP_6 nome proprio e per conto dei Germani residenti e non nel Comune di , e da , “in CP_2 CP_5 nome e per conto proprio”, un terreno “prevalentemente ulivetato e pascolo sito in Contrada Scandalo, agro di dell'estensione totale di tomolate 5 e I/8 5)”. CP_2 Orbene, escluso ogni riferimento in citazione all'acquisto della particella 101 a mezzo di tale scrittura, è necessario osservare che il presunto acquisto della particella 102 da parte del marito dell'attrice – quale ipotetico atto di interversione - non è possibile che venga desunto dall'atto prodotto, il quale non reca alcun riferimento utile ad affermare l'identità tra il terreno sito in contrada “Scandalo”, oggetto della scrittura, ed il terreno oggetto della domanda, identificato al foglio 44, particella 102. Alcun elemento di prova sul punto è stato offerto da parte attrice. Neppure l'allegazione della visura catastale della particella 102 e della mappa catastale unitamente alla scrittura, prodotti in un unico documento denominato “contratto di acquisto del terreno”, può fornire dimostrazione della coincidenza tra il terreno richiamato nella scrittura e quello oggetto della domanda di usucapione. D'altronde, la scrittura privata non rinvia ad alcun documento per identificare il terreno sito in contrada Scandalo, e comunque i documenti allegati insieme alla scrittura recano date di estrazione di gran lunga successive alla data della presunta stipula della scrittura: il 2 marzo 2006 per la visura catastale;
il 28 maggio 2015 per l'estratto di mappa. Ancora, sempre per completezza, nella scrittura è altresì specificato che i “venditori (..) immettono il CP_10 nell'immobile e gliene garantiscono il pacifico possesso, con il carico, però, allo stesso di pagare CP_10 sin da oggi ogni canone, censo, livello o tributo fondiario gravante sull'immobile stesso”. Dunque, neppure dal contenuto della scrittura emerge che i venditori abbiamo inteso trasferire un diritto di proprietà, richiamando la necessità da parte del di pagamento di “(..) canone, censo, livello (..)”. CP_10 4.3. È parimenti infondata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di “inesistenza del diritto di enfiteusi” a favore del e la succedanea richiesta di cancellazione dell'annotazione dello stesso. Controparte_2 Ed infatti, per le ragioni sopra espresse, parte attrice non può invocare alcuna “prescrizione” del diritto di proprietà del concedente per mancato pagamento dei canoni, né risulta prova di alcun acquisto della CP_2 proprietà in favore dei concessionari. Per completezza, va osservato che la domanda proposta, sebbene rechi solo nella causa petendi anche un generico riferimento al possesso ultraventennale sui fondi identificati al foglio 44, particelle 101 e 102, pure interpretata nell'ottica della richiesta di accertamento dell'avvenuta usucapione a fondamento della domanda di cui sopra, sconta la mancanza di prova del possesso utile all'acquisto per usucapione. Ed infatti, la ha dedotto di aver esercitato il possesso dal 1981 unitamente al marito, coltivando il Pt_1 terreno con entrostante fabbricato rurale, raccogliendo i frutti e provvedendo alla “cura colturale”, pagando le imposte, e non pagando i canoni al CP_2 Ciò precisato, la non ha dedotto di essere parte del rapporto enfiteutico, da sola o con il marito, sicchè Pt_1 il mancato pagamento dei canoni al Comune è del tutto irrilevante nel caso di specie (oltre che irrilevante in generale, ai fini dell'usucapione, nei rapporti tra le parti del rapporto enfiteutico). Quanto alle residue attività, invece, l'allegazione è generica. Non risulta chiarito, quale sarebbe lo specifico dies a quo del tempus usucapionis (“dall'anno 1981”), né il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem. Neppure, a tal fine, vale il richiamo alla scrittura privata, sia perché non vi è prova della coincidenza dei terreni, sia perché non vi è prova che il TR fosse nel “possesso” del bene;
inoltre, va pure osservato che l'attrice non è parte della scrittura privata, sicchè non si vede come la stessa possa essere invocata a indizio di possesso della Pt_1 Neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere, con il rigore sopra indicato, il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. Anche la descrizione dello stato dei luoghi è generica.
pagina 8 di 12 In particolare, l'attrice assume l'esistenza di un fabbricato rurale “entrostante” il terreno, sebbene distinto da esso, rispetto al quale non si vede come possano rilevare ai fini dell'usucapione le attività “colturali”. Peraltro, alcuna ulteriore descrizione del manufatto o fotografia è presente in atti, anche al fine di chiarire la concreta consistenza della res. Quanto all'attività “colturale”, variamente definita (potatura, aratura, semina, raccolta frutti), viene in rilievo il carattere generico della deduzione che è priva di qualunque riferimento a specifici atti collocati nel tempo;
circostanza che, di fatto, elimina in radice la possibilità di accoglimento di una domanda fondata su un fatto non specificamente allegato. Peraltro, va evidenziato che tali attività non esprimono l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, ben potendo essere posta in essere anche dal detentore. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che per loro stessa natura sono destinati allo sfruttamento agricolo, infatti, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, insussistenti nel caso di specie, dai quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Neppure la dedotta attività di recinzione dei terreni risulta in alcun modo collocata nel tempo. Inoltre, non risulta in atti alcuna documentazione in merito alle asserite attività svolte sui terreni e non risultano prodotte prove del pagamento delle relative imposte. In atti non è presente alcuna produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare l'effettivo contenuto dell'attività svolta dalla parte attrice sui beni per cui è causa. La prova testimoniale richiesta dall'attrice non è stata ammessa essendo i relativi capitoli caratterizzati dall'assenza di determinatezza e dalla commistione di una pluralità di circostanze, aventi tenore di vera e propria narrativa, nonché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In particolare, va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
“ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari s n. 907 del 2021). Nella specie le richieste di prova testimoniale di parte attrice sono inammissibili alla luce dei richiamati principi e per quanto di seguito si osserva, né la loro ammissione e l'ipotetica conferma, come detto, avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda.
pagina 9 di 12 Sin dall'atto di citazione, infatti, l'attrice in maniera del tutto generica si è limitata a chiedere di “ammettersi la richiesta prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei n. da 1 a 10 e, comunque, sull'intera narrativa della citazione”, con un rinvio alla narrativa dell'intero atto di citazione e rimettendo al giudice il compito di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova all'interno della narrativa che, in ciascuno dei punti in cui si compone, è caratterizzata da circostanze generiche e non collocate nel tempo o nello spazio, valutazioni e deduzioni. Parimenti generiche, alla luce dei principi sopra espressi, sono i capitoli di prova contenuti nel documento denominato “verbale cartaceo” depositato e richiamato all'udienza del 10.09.2021 [“2A) sulla circostanza di cui al n. 2 pag. 3 della citazione, che qui si intende per come trascritta e che così si riassume e capitola:
“Vero è che la possiede pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente ed ha posseduto Parte_1 certamente da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno sito in località pure denominata “Scandalo”, agro di
catastalmente individuato al foglio n. 44 C.T. di - part. 102 - Oliveto /2 – Ha 01.74.60 CP_2 CP_2
- R.D. € 49,60 e foglio n. 44 - part. 101 - fabbricato rurale, esteso Ha 00.00.52, in testa al Comune di CP_2 uale proprietario concedente il diritto di enfiteusi e/o livello e agli enfiteuti ,
[...] Controparte_3 CP_4
e/o ed ad altri 7 soggetti, tutti non identificabili perché di residenza e domicilio
[...] Persona_8 sconosciuto, ove il Giudice non dovesse ritenere valida ai fini di prova del possesso sul detto appezzamento di terreno della la scrittura di acquisto del detto fondo e del fabbricato rurale diruto da parte di Pt_1
, e a , marito deceduto della CP_11 CP_5 CP_6 Persona_20 Per_21 Pt_1 allegato n. 9 del fascicolo telematico (denominato “contratto di acquisto terreno.pdf”);… 3A) “Vero è che la ed i suoi danti causa non hanno mai pagato canoni enfiteutici per il fondo descritto alla lett. 2A Pt_1 (al Comune di e/o ad altri soggetti ) utilizzandolo da proprietari pieni ed esclusivi - foglio n. 44 CP_2 C.T. di – part. 102 -Oliveto /2 - Ha 01.74.60 - R.D. € 49.60 e foglio 44 - part.101 – fabbricato]. CP_2 Mai autorizzata è la memoria depositata il 14.01.2022, sicchè non può tenersi conto della relativa prova testimoniale articolata. Trattasi, peraltro, degli stessi capitoli sopra indicati e, quindi, generici per i motivi già esposti. È stata inoltre implicitamente rigettata la richiesta di rimessione in termini formalizzata da parte attrice in sede di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate il 15.04.2024 in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024, con le quali la rimessione in termini è stata richiesta per la “capitolazione delle circostanze oggetto della prova testimoniale con l'eliminazione dei vizi rilevati”. Tale istanza, infatti, risulta del tutto estranea alla funzione dell'art. 153 c.p.c., ossia di porre rimedio ad una decadenza in cui la parte è incorsa per causa ad essa non imputabile, mentre nella specie, non vi è alcuna decadenza né può profilarsi una ipotesi di non imputabilità. Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Infine, privo di alcun rilievo confessorio è il chiesto interrogatorio formale al Sindaco del Controparte_2
avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni enfiteutici dal 1981 da parte della ovvero
[...] Pt_1 relativo alla annotazione solo in catasto del diritto di enfiteusi. Trattasi, invero, di circostanze anche del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di usucapione. 4.4. La domanda di usucapione del terreno sito in località “Scandalo”, agro di catastalmente CP_2 individuato al foglio n. 44, particella 20, che vede come destinatarie , Controparte_1 [...]
e ST AN, quali eredi di è parimenti infondata. Pt_2 Persona_1
pagina 10 di 12 Giova premettere che il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (arg. da Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000). Ciò precisato, parte attrice assume di aver coltivato e posto in essere “tutti gli atti di dominio” dell'appezzamento di terreno identificato al foglio 44, particella 20, dal 1981 e da epoca antecedente - ma non precisata - unitamente al suocero deceduto ed al defunto marito. Alla luce dei principi sopra espressi in tema di allegazione, la domanda è generica già a livello assertivo. Non è chiarito, infatti, il momento di inizio dell'usucapione, riferito al “1981”, la modalità di acquisto del potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem. Neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere il maturare della fattispecie acquisitiva. Anche in tal caso, infatti, parte attrice non ha inteso precisare specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione entro il termine delle preclusioni assertive. Manca una descrizione dello stato dei luoghi e della specifica attività svolta, tutta sussunta sotto i concetti di
“coltivazione” e di “atti di dominio” non meglio precisati. Quanto alla coltivazione, come sopra osservato, essa non esprime di per sé alcun possesso utile all'usucapione (arg. dalle citate Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022), sicchè la stessa nulla dice sul possesso utile all'usucapione. Il riferimento agli atti di dominio, poi, nulla precisa sul contenuto dell'attività posta in essere. Neppure risulta in atti alcuna documentazione in merito alle asserite attività di coltivazione svolte sui terreni o documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare l'effettivo contenuto dell'attività svolta dalla parte attrice. La prova testimoniale richiesta dall'attrice non è stata ammessa, avendo parte attrice, anche in tal caso, formulato un mero rinvio alla narrativa della citazione, rimettendo al giudice il compito di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova all'interno della narrativa che, in ciascuno dei punti in cui si compone, è caratterizzata da circostanze generiche e non collocate nel tempo e nello spazio, valutazioni e deduzioni. Parimenti generiche, alla luce dei principi sopra espressi, sono i capitoli di prova contenuti nel “verbale cartaceo” depositato e richiamato all'udienza del 10.09.2021 [“1A) “Vero è che la possiede Parte_1 pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e personalmente dall'anno 1981 e prima, unitamente al suocero , deceduto in data 18/06/1999, ed al marito, deceduto in data 03/06/1999, Persona_2 l'appezzamento di terreno sito in località “Scandalo”, agro di catastalmente individuato al CP_2 foglio n. 44 C.T. di – part. 20 - seminativo/3, esteso HA. 01.40.30 - R.D. € 30,84, catastalmente CP_2 in testa a ed e dopo il decesso del trasmesso per successione legittima Persona_1 Controparte_1 CP_5 agli eredi convenuti.”]. Sulla irritualità della memoria non autorizzata del 14.01.2022, valgono le medesime considerazioni già esposte sub. 4.3., sicchè tale documento non può essere considerato. Peraltro, il capitolo di prova ivi indicato, anche in tal caso, è di analogo tenore rispetto a quello richiamato nel “verbale cartaceo” e, dunque, inammissibile perché generico;
mancano, infatti, riferimenti a fatti specifici collocati univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio (arg. da Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), rimettendo al teste valutazioni o giudizi (“vero che (…) possiede”). In definitiva, la prova testimoniale richiesta in citazione e nel “verbale cartaceo”, in virtù dei principi già richiamati sub 4.3., non poteva essere ammessa.
pagina 11 di 12 Anche in tal caso, infine, è priva di rilievo la richiesta di rimessione in termini formalizzata da parte attrice in sede di note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024 e depositate il 15.04.2024, risultando istanza del tutto estranea alla funzione dell'art. 153 c.p.c.. La domanda, pertanto, va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore domanda consequenziale. Per completezza, va osservato che le difese delle convenute, estrinsecate nella “non opposizione” alla dichiarazione di usucapione, poi, nulla dicono sul dedotto possesso in capo all'attrice e sull'attività materiale che la stessa assume aver compiuto sin dal 1981. In effetti, fermo quanto sopra osservato sulla rilevanza del comportamento processuale del convenuto, è anche necessario osservare che la contestazione o meno può operare in ordine a fatti allegati in maniera specifica, cosa non avvenuta nel caso di specie.
5. Le spese di lite La richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle convenute costituite, già in sede di costituzione in giudizio e reiterata in sede di comparsa conclusionale, deve essere interpretata come rinuncia alla condanna alle spese dell'attrice; pertanto, le spese tra l'attrice, , e le convenute, Parte_1 CP_1
, e TO ON, devono essere integralmente compensate (Cass. n. 5174 del 1997;
[...] Parte_2 Cass. n. 3346 del 1990). Nulla per le spese delle parti convenute non costituite, atteso che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore dei contumaci vittoriosi per il fatto di non aver sopportato alcuna spesa per la costituzione e difesa in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia del in persona del legale rappresentante e di Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, e , anche successori o aventi causa degli stessi;
CP_7 CP_8 CP_9
2. RIGETTA ogni domanda proposta da;
Parte_1
3. COMPENSA le spese di lite tra e , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 ST AN;
4. per le parti contumaci;
CP_15
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 10.10.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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