Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter per l'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 3403/2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv. VIGGIANO ENRICO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
MOIZO FULVIO, GAUDINO GIORGIA e MOIZO CLAUDIO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023 parte ricorrente ha premesso di essere alle dipendenze della società convenuta, che fornisce a il servizio di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con contratto CP_2 part-time a tempo indeterminato a far data dal 17\10\2017; di svolgere mansioni di operaio pulitore viaggiante, addetto al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze, con inquadramento nel livello F1 CCNL Attività Ferroviaria 2012/2016.
Tanto premesso, l'istante ha dedotto che per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui
è adibito, è tenuto ad indossare apposita divisa fornita dalla società che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ad altri dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche, ma non anche mascherine a protezione delle vie respiratorie (di cui i pulitori viaggianti sono stati dotati solo nei pochi mesi immediatamente successivi al lockdown provocato dalla pandemia da
COVID-19), né dispositivi di protezione degli occhi, pur dovendo usare e maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti, specificamente indicati in ricorso, innegabilmente pericolosi per la salute e venendo a contatto, stante il disagevole e ridottissimo spazio delle toilette, con i più svariati agenti patogeni e materiali organici.
Asserendo che le condizioni di lavoro predette integrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate nella misura di € 1,40, come espressamente previsto dall'art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e del 16/12/2016, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso.
Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dalle parti in sostituzione della udienza del 16 febbraio 2025, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio nel termine di legge.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n.4648 /2024, est. dott. L. Ruoppolo, che qui espressamente vengono richiamate.
Parte ricorrente deduce che le condizioni in cui si trova a svolgere la propria prestazione di lavoro sono ricomprese nella previsione di cui all'art. 82, punto 1.2 del CCNL e chiede pertanto il riconoscimento della indennità ivi prevista.
Il citato articolo 82, intitolato Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, prevede:
Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta
e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
• interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa,
è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.
1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.”
Circa l'interpretazione della citata disposizione ritiene il tribunale di condividere quanto di recente affermato da altro giudice del tribunale di Napoli in questione analoga, nel precedente depositato dalla difesa di parte ricorrente, che si ritiene di richiamare anche ai sensi di cui all'art. 118 disp att c.p.c..
Scrive, invero, il Giudice Ruggiero che “la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dall' istante che per l'intero orario di lavoro deve indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL.
Priva di pregio appare la tesi della convenuta per la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sostanze detergenti utilizzate siano da qualificare come nocive o tossiche, osservando il Tribunale, in conformità al precedente citato, che ai fini dell'indennità in esame non si ravvisa una diversità ontologica tra la nocività e la pericolosità delle sostanze utilizzate “ quasi che tale definizione possa essere diversa da quella di pericolose”. Dal raffronto con la previsione di cui al punto 1.1. deve ritenersi che la differenza nella misura dell'indennità rispetto a quella in esame – pari quasi al decuplo - si giustifica evidentemente in base al grado di pericolosità della sostanza trattata e dalla modalità di trattamento che costringe ad indossare un dispositivo individuale che copre per intero il corpo, non certo nella qualificazione della sostanza come nociva o tossica.
Pure non dirimenti ai fini del decidere in senso difforme appaiono i riferimenti di Controparte_1 relativi alla diluizione dei prodotti, asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che la stessa non appare sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame.
Sul punto, sono decisive le schede tecniche dei prodotti pacificamente utilizzati nel tempo dal ricorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei treni in movimento e versate in atti dalla difesa del ricorrente, ( cfr , DEORNET CLOR, ) che individuano i prodotti come Controparte_3 CP_4 pericolosi e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili, alla stregua degli standard di cui alla normativa regolamentare dell'Unione Europea.
Da dette schede si evince inoltre la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, CP_3 secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Tutti i detergenti contengono dunque sostanze potenzialmente pericolose. La loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che infatti sono stati consegnati ai lavoratori.
Devono pertanto ritenersi sussistere i presupposti di cui alla disposizione in esame, ravvisati nell'utilizzo di sostanze pericolose nonché dei mezzi di protezione “normali”, forniti dall'azienda e nella conseguente e proporzionata condizione di reale disagio, ravvisabile nelle modalità di espletamento delle mansioni di pulizia in viaggio e a bordo treno, in spazi angusti quasi i servizi igienici pertinenti, frequentati dall'intera mole dei passeggeri.
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza nel periodo dal
2017 al 2022, oggetto di causa, per come risultanti dalle buste paga in atti. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.254,40, oltre alla maggiorazione per gli interessi per come specificato in dispositivo. A completamento della motivazione si soggiunge soltanto che non possono essere prese in considerazione
– pena l' ultra petizione – le nuove conclusioni e richieste di cui alle note di trattazione scritta di parte ricorrente depositate in data 10.02.2025, in quanto diverse ed ulteriori da quelle inserite in ricorso ( nel quale è evidente la delimitazione della domanda di condanna, quantificata, alle competenze asserite come maturate sino alla data di deposito del ricorso introduttivo stesso, come è dato evincersi dall'univoci riferimento “ sino alla data odierna “.
Viste le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione sottoposta all'esame del giudice ( cfr. precedenti favorevoli alla parte convenuta versati in atti, le spese di lite, liquidate in euro 1.316,00 vanno compensate per la metà; la residua metà, liquidata come da dispositivo, segue la soccombenza, con condanna di parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.254,40, oltre alla maggiorazione per gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa le spese di lite per la metà; condanna parte resistente al pagamento in favor del ricorrente della metà residua, liquidata in euro 658,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. VIGGIANO ENRICO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 16/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara