Ordinanza interlocutoria 29 marzo 2023
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Monica De Bei e Marco Giuseppe Schifano, eredi del pittore Mario Schifano, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma chiedendone la condanna alla restituzione di un'opera denominata: «Paesaggio versione anemica con smalto ed anima». 2. Decidendo nel contraddittorio delle parti, il giudice adito ha accolto la domanda ed ha dichiarato la Galleria Nazionale tenuta alla restituzione dell'opera. Per quanto rileva, il Tribunale: - ha attribuito valore confessorio a due missive del 13 febbraio 2012 e 1° luglio 1967 provenienti dalla …
Leggi di più… - 2. La revocazione e l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 4 cod. proc. civ.https://www.iusinitinere.it/
A cura di Roberta Chicone e Nicolò Di Lascio L'errore revocatorio La revocazione è un mezzo di impugnazione proponibile per i soli motivi indicati nell'art. 395 cod. proc. civ. a mente del quale: «le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite si pronunciano sul travisamento della provaFrancesco Pace · https://www.studiocataldi.it/ · 3 ottobre 2024
La vicenda sottesa e la questione giuridica Il caso in esame riguardava una controversia tra gli eredi di un noto pittore e le istituzioni culturali italiane, rappresentate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La questione centrale verteva sulla restituzione di un'opera d'arte che gli eredi sostenevano appartenesse al pittore, mentre l'amministrazione affermava il contrario, negando la sua paternità. Il giudice di prime cure aveva inizialmente riconosciuto agli eredi il diritto alla restituzione dell'opera, basandosi su comunicazioni provenienti dalla Galleria Nazionale che attestavano l'esistenza di un …
Leggi di più… - 4. Il travisamento della prova, la svista del Giudice: impugnazione per revocazione o ai sensi dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.? Il punto delle Sezioni Unite n. 5792/24Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 29 marzo 2024
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato che il controllo dell'attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è affidato alla revocazione IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni unite si pronunciano sul “travisamento della prova”Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 22 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 29/03/2023, n. 8895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8895 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controricorrente -
Oggetto Contributi R.G.N. 17679/2020 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Ord. Sez. L Num. 8895 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 29/03/2023 2 nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, n persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, IN SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, IE RE;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3759/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 3394/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.10.2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Mondialpulimento s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento notificatale in riferimento a tre cartelle esattoriali notificatele in precedenza e non tempestivamente opposte;
che i giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’eccepita prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento avvenute nel 2012 e hanno reputato l’idoneità all’uopo di queste ultime in relazione al luogo in cui era avvenuta la notifica, identificato come la sede pro tempore della società appellante;
3 che avverso tale pronuncia Mondialpulimento s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che la causa, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza del 28.10.2022; che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
che, in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito travisato il contenuto e la valenza delle ricevute di consegna prodotte dall’agente della riscossione e per non aver rilevato che esse non contenevano alcun elemento che indicasse la loro afferenza alle intimazioni di pagamento, nonché violazione dell’art. 111, comma 6°, Cost., per avere i giudici affermato l’afferenza di tali ricevute alle intimazioni di pagamento senza rassegnare idonea motivazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere i giudici territoriali travisato il contenuto degli stralci di visura camerale riprodotti dall’agente della riscossione nel corpo della memoria di costituzione in primo grado e non aver considerato che l’unica visura camerale realmente acquisita agli atti, che 4 essa stessa aveva prodotto, attestava invece che, all’epoca della notifica delle intimazioni di pagamento di cui al primo motivo, la sua sede legale era in Napoli, Centro Direzionale, Isola G8, con data di iscrizione 12.2.2008, e non invece (come pretesamente risultante dagli stralci cit.) in Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, Sc. D, ed altresì violazione dell’art. 111, comma 6°, Cost., per avere i giudici affermato quanto anzidetto senza rendere idonea motivazione;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 60, d.P.R. n. 600/1972, 26, d.P.R. n. 602/1973, e 7, comma 6, l. n. 890/1982, per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta dell’avvenuta identificazione della sede legale in Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, Sc. D, che la notifica sarebbe avvenuta regolarmente a mani di persona che poteva presumersi addetto alla ricezione della posta, di talché non sarebbe stato necessario l’invio di ulteriore raccomandata informativa;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere i giudici territoriali travisato il contenuto della produzione documentale dell’agente della riscossione e per non aver considerato che l’ufficiale notificatore aveva comunque attestato nelle relate di notifica delle intimazioni di pagamento di aver consegnato gli atti “in assenza del destinatario” e di aver conseguentemente inviato apposita raccomandata informativa di cui però non era stato prodotto alcun avviso di ricevimento, ed altresì violazione dell’art. 111, comma 6°, Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che potesse in specie farsi ricorso alla presunzione che gli atti fossero stati 5 consegnati a persona incaricata della ricezione senza rassegnare idonea motivazione;
che, con il quinto motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere i giudici di merito ritenuto inesistente e non provata la notifica a mezzo PEC di un’ulteriore intimazione di pagamento nel 2016, nonostante che l’agente della riscossione non avesse prodotto alcuna ricevuta di accettazione né di consegna;
che, com’è agevole evincere dalla lettura della sentenza impugnata, le censure anzidette ripropongono sostanzialmente i motivi di gravame già scrutinati dalla Corte territoriale;
che, al riguardo, i giudici di merito, dopo aver dato atto che “l’Agenzia delle entrate-riscossione ha […] depositato le visure da cui risulta che al momento delle notifiche, nel 2012, la sede legale della società era proprio ‘Napoli, Centro Direzionale Isola G1 – Sc. D’” e aver quindi ritenuto la regolarità delle notifiche “perché effettuate presso la sede sociale e consegnate ad un addetto alla sede senza la necessità della successiva raccomandata”, hanno precisato che “ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti nella sede legale o effettiva la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”, citando a proprio sostegno Cass. n. 13954 del 2017; 6 che, coerentemente con tale premessa in fatto, i giudici territoriali hanno ritenuto non solo l’irrilevanza dell’individuazione della persona che materialmente ha curato il ritiro dei plichi, ma altresì “l’assorbimento dell’ultimo motivo d’appello, relativo alla notifica dell’avviso di intimazione del 6.9.2016 (doc. 4) poiché, una volta accertata la regolarità delle notifiche del 2012 (di giugno e settembre), non sono comunque trascorsi cinque anni da tali notifiche a quella dell’intimazione opposta, perfezionata in data 25.1.2017”; che, non potendo dubitarsi che tale motivazione (anche alla luce della presunzione di ordine generale secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova: così, tra le più recenti, Cass. nn. 16258 del 2018 e 237 del 2021), integri appieno il requisito di cui all’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., anche ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’art. 111, comma 6°, Cost., e dovendo le censure di omesso esame circa un fatto decisivo ritenersi precluse dal divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348-ter, c.p.c., resta da esaminare la questione del travisamento della prova documentale posta sia nel primo che nel secondo motivo;
che, al riguardo, va premesso che, nel vigore del nuovo codice di procedura civile (e specialmente della novella apportata dall’art. 41, l. n. 581/1950, all’originaria formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), la giurisprudenza di questa Corte è stata assolutamente ferma nel negare che 7 la censura di travisamento dei fatti potesse avere ingresso nel giudizio di legittimità, salvo il caso che avesse dato luogo ad un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia su un elemento della fattispecie che, se esaminato, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione della causa (così, espressamente, Cass. n. 222 del 1962, sulla scorta di Cass. nn. 4333 del 1957 e 1160 del 1958; nello stesso senso, tra le numerosissime successive conformi, v. Cass. nn. 469 del 1965, 1534 del 1970, 2131 del 1974, 4765 del 1979, 2174 del 1982, nonché, tra le più recenti, Cass. nn. 1427 del 2005, 19921 del 2012 e 4893 del 2016), non senza precisare che, ai fini della censura, non si dà differenza alcuna fra travisamento del fatto e travisamento delle prove (così già Cass. n. 1536 del 1968) e specialmente che l’errore può rilevare in quanto errore di giudizio, diversamente soccorrendo il rimedio della revocazione (in termini, Cass. S.U. n. 1412 del 1966; nello stesso senso, ex multis, Cass. nn. 1760 del 1972, 830 del 1979, 2465 del 1981, 3405 del 1986, 6086 del 1991, 6038 del 1995, 1195 del 2000, 10475 del 2001, 15672 del 2005, 17057 del 2007, 7772 del 2012); che, in particolare, il nesso di reciproca esclusione tra l’errore di giudizio e l’errore di percezione del giudice di merito è stato perspicuamente tratteggiato da Cass. n. 15672 del 2005, dianzi cit., secondo la quale il vizio di motivazione denunziabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo o lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico, mentre quando 8 l’omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice, per una svista, abbia ritenuto inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; che tali arresti sono stati integralmente recepiti da questa Corte anche in tempi recenti e con riguardo alla formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. introdotta dall’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), essendosi ritenuto che il travisamento della prova, nella misura in cui presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, può essere, se del caso, denunciabile solo per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre, se è frutto di un errore di giudizio, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c., già cit., che – come chiarito da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 – ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la censurabilità in caso di c.d. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (così Cass. n. 24395 del 2020); che in tale ultima sentenza si è inoltre ribadito (contro il diverso avviso espresso in particolare da Cass. nn. 9356 del 2017 e 27033 del 2018) che la censura di travisamento della prova non è deducibile nemmeno sub specie di violazione dell’art. 115 c.p.c., anche qui conformemente a un consolidato orientamento di legittimità che, nell’escludere che il principio secondo cui il giudice deve 9 decidere iuxta alligata et probata possa dirsi violato quando le prove siano state valutate in un modo piuttosto che in un altro (in tal senso, proprio con riguardo alla possibilità di dedurre per tal via il travisamento, si veda già Cass. n. 2093 del 1971), circoscrive la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. all’eventualità che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 27000 del 2016, 4699 e 26769 del 2018, 1229 del 2019, nonché, da ult., Cass. S.U. n. 20867 del 2020); che all’orientamento espresso da Cass. n. 24395 del 2020, cit., hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 6095, 8849, 9738, 18435, 18809, 27001, 28029, 29002, 34210, 40651 e 40726 del 2021, nonché Cass. nn. 11374, 12601, 14759, 15777, 24693, 28373, 34479, 35483, 35929, 36662 e 38104 del 2022, e da ult. Cass. nn. 3581 e 5807 del 2023; che, nondimeno, tale soluzione è stata espressamente disattesa da Cass. n. 12971 del 2022, che – nel criticare l’approdo anzidetto – ha rilevato come esso condurrebbe “ad esiti non agevolmente conciliabili con il principio che, attraverso il disposto di cui all’art. 115 c.p.c., impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, dal momento che “una simile decisione [di merito, n.d.e.], proprio in quanto utilizza (e dunque non trascura) i fatti probatori travisati su cui la stessa è fondata e sui quali le parti hanno avuto modo di discutere – sfuggirebbe tanto all’ambito di applicabilità 10 dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (trattandosi di fatti il cui esame non fu omesso), quanto al limitato spazio di incidenza del(l’estremo) rimedio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. (trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato), finendo con consolidare […] un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”; che, sulla scorta di tale premessa, Cass. n. 12971 del 2022, cit., ha reputato di poter distinguere il caso in cui il giudice di merito abbia effettivamente selezionato una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo di prova acquisito agli atti dal caso in cui, invece, la sua decisione si basi su un’informazione che è impossibile ricondurre al mezzo di prova da cui il giudice pretende di averla derivata, e ha conclusivamente affermato che, mentre il primo caso rientrerebbe nell’errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in questa sede di legittimità, il secondo ben potrebbe essere dedotto ex art. 360 n. 4 c.p.c. sub specie di violazione dell’art. 115 c.p.c., purché il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza;
che tali convincimenti sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 13918 del 2022 e (sia pure con un percorso argomentativo solo in parte sovrapponibile) da Cass. n. 37382 del 2022; che, a parere del Collegio, nessuno degli anzidetti argomenti appare idoneo a rivedere l’orientamento 11 pluridecennale di questa Corte in tema di denunciabilità per cassazione del c.d. travisamento;
che, su un piano logico e concettuale, non sembra potersi dare alcuna terza possibilità tra l’errore di percezione circa il contenuto oggettivo della prova e l’errore nella valutazione della prova stessa, atteso che o l’errore nasce in conseguenza di una svista, che porta il giudice a dare per acquisito un contenuto informativo la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti del processo (o a darlo per inesistente quando invece è incontrastabilmente affermato), oppure nasce in virtù di un giudizio, che può concernere sia il contenuto oggettivo della prova (ossia il demonstratum) che la sua idoneità o meno a provare il fatto controverso (il demonstrandum); che, tanto premesso, appare evidente che l’eventualità postulata da Cass. n. 12971 del 2022, cit., circa una decisione di merito che sia basata su “prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo […], si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, […] ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle”, può essere ascrivibile o ad un errore di percezione del giudice di merito oppure ad un suo errore di giudizio;
che – diversamente da quanto previsto per il processo penale – la rilevanza dell’errore di percezione è considerata dall’ordinamento processuale civile solo in tema di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., dal momento che la sua occorrenza, avendo portato il giudice ad affermare o 12 supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, esclude in radice che su quel dato fatto si sia reso un effettivo giudizio (cfr., fra le numerose, Cass. S.U. n. 1178 del 2000, nonché Cass. nn. 22171 del 2010, 442 del 2018 e 24395 del 2020, cit.); che, proprio in ragione del carattere soltanto percettivo e non già valutativo dell’errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., questa Corte ha costantemente escluso che sussista per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, ben potendo l’errore percettivo essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante (così, tra le numerose, Cass. nn. 2222 del 1987, 19498 del 2006, 23498 del 2017 e, da ult., 24077 del 2021); che, per contro, quando l’errore commesso dal giudice nell’attribuire un significato piuttosto che un altro ad una data fonte di prova ovvero nell’attribuirle valore ai fini del demonstrandum è frutto di giudizio (e lo sarà, anzitutto, quando quel significato o quella idoneità sono controversi tra le parti), esso può essere oggetto d’impugnazione solo in quanto la legge processuale ammette la censura dell’errore di giudizio e dunque, nell’ambito del giudizio di legittimità, nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; che – come già rilevato da Cass. n. 24395 del 2020, cit. – la possibilità di configurare un “errore di percezione” su un “fatto controverso” postula invece implicitamente (ma inevitabilmente) che ci possano essere “prove chiare” e, più ancora, che possa esistere processualmente un “fatto” distinto dal giudizio di fatto, cioè al di fuori della sola 13 interpretazione giuridicamente rilevante delle prove e della loro idoneità o meno a dimostrare i fatti controversi, che per costante giurisprudenza di questa Corte è attribuita al giudice di merito;
che la riprova può cogliersi precisamente in Cass. n. 37382 del 2022, cit., che – diversamente dalle fattispecie decise da Cass. nn. 12971 e 13918 del 2022 – ha ritenuto che “la verifica dell’inesistenza di una qualsivoglia, reale connessione giuridicamente significativa del singolo dato probatorio, ritenuto in concreto decisivo, con l’elemento o con il mezzo di prova dal quale il giudice ha inteso ricavarlo”, dovesse dare in quel caso esito positivo, salvo che, nel rilevare l’“errore di percezione” dei giudici di merito, che avrebbe portato a “fraintendere l’oggettivo contenuto delle prove documentali”, ha reputato che un progetto architettonico, che tanto in primo grado che in sede di gravame era stato ritenuto privo di alcuna previsione circa gli elementi idonei a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta di una piscina, ne fosse viceversa provvisto (cfr. Cass. n. 37382 del 2022, cit., in motivazione); che, non dissimilmente, già Cass. n. 9356 del 2017, parimenti cit., in una vicenda in cui i giudici territoriali avevano escluso il diritto al risarcimento dei danni sul presupposto che l’immobile asseritamente danneggiato si trovasse in cattivo stato già prima dei fatti, traendone la prova da alcune fotografie allegate agli atti, ha proceduto direttamente “all’esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato”, rilevando che “tutte le foto allegate agli atti, e relative allo stato dell’opera prima del danneggiamento, evidenziano un immobile in normale 14 stato di conservazione, non certo in stato di vetustà e cattiva conservazione, come affermato dalla Corte d’appello a p. 18 della propria decisione” (cfr. Cass. n. 9356 del 2017, in motivazione); che appare evidente come, in entrambi i casi, l’ambito della censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. sia stato ampliato ben al di là del rigoroso perimetro di legittimità da ult. ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già citata pronuncia n. 20867 del 2020; che appare altresì evidente come, tramite l’anzidetta interpretazione dell’art. 115 c.p.c., si finirebbe paradossalmente per ammettere, innanzi alle Sezioni civili di questa Corte, un controllo sul giudizio di fatto e sulle prove perfino più ampio di quanto non sia ammissibile in sede penale, dove invece non esiste il rimedio della revocazione e, in caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale può essere dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. da ult. Cass. pen. n. 45537 del 2022, sulla scorta di numerosissime precedenti conformi); che non pare al Collegio che un tale modo di rimediare alla (supposta) illegittimità o ingiustizia di una decisione di merito possa preservare questa Corte di legittimità dal rischio, in progresso di tempo, di scivolare verso una inconsapevole trasformazione in un tribunale di terza istanza;
15 che un esito del genere si porrebbe diametralmente in contrasto non solo con la lettera, ma vieppiù con l’intenzione che il legislatore ha trasfuso nella novella più volte cit. dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per come ricostruita da Cass. S.U. n. 8053 del 2014; che, perdurando il contrasto tra le Sezioni e trattandosi di questione di massima di particolare importanza, reputa il Collegio di dover rimettere la causa alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.2.2023.