Articolo 1770 del Codice civile
Articolo 1769Articolo 1771
Versione
19 aprile 1942
Art. 1770.

(Modalita' della custodia).

Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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