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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2042/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
LI Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2042/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Monsummano Terme, via Delle Case Vecchie n. 448/b (c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo C.F._1
Satti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Monsummano
Terme (PT), Piazza Giusti n. 413, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...], residente a Parte_2
Monsummano Terme (PT), via Delle Case Vecchie n. 448/b (c.f.
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro C.F._2
Ferroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monsummano Terme, via Dell'Unità n. 167/b, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2024, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 25.05.2013 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia LI (il 07.03.2015).
Le parti evidenziavano peraltro che il matrimonio non aveva esito felice per incomprensioni ed incompatibilità di caratteri.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) il SI. rimarrà ad abitare nella casa coniugale di Parte_1 via Delle Case Vecchie 448/b a Monsummano Terme con ogni arredo e corredo, e la SI.ra abiterà nella casa dei Parte_2 propri genitori a Monsummano Terme via C. Battisti 1340, dove peraltro già da circa 3 anni si è trasferita con la figlia.
I coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale futuro cambio di residenza o domicilio.
C) La figlia LI viene affidata alla madre con possibilità del padre di vederla ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, sociali, e quant'altro, sia della bambina stessa che della madre, e previo congruo avviso temporale.
Il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, preferibilmente il venerdì, ed anche il sabato o la domenica a settimane alterne.
Il padre potrà anche tenere con sé la figlia 15 giorni nel periodo estivo (luglio-agosto), ed il giorno di Natale o Pasqua ad anni alterni.
I coniugi si impegnano comunque a rispettare e non opporsi ad eventuali diverse richieste e/o volontà della figlia stessa.
D) Il SI. verserà alla moglie a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento della figlia la somma di euro 400 mensili, oltre alla
2 rivalutazione ISTAT annuale. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, vaglia postale, o altro modo che la SI.ra preferirà e che comunicherà al marito. Pt_2
E) Le spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo di Intesa del 1/10/2018 fra COA e Presidente del Tribunale, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
F) L'assegno unico dell'Inps per la minore, attualmente di circa euro 200,00 o comunque dell'importo che sarà in futuro verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ciò in quanto la figlia LI trascorre con il padre un tempo anche superiore a quanto concordato al precedente punto C.
G) I coniugi dichiarano di aver già risolto vicendevolmente ogni questione economica e, tranne si intende quanto indicato ai punti precedenti, niente hanno né avranno da richiedere e/o pretendere
l'un l'altro per nessun titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
3 Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Firenze (FI) il 25.03.1986, che hanno contratto matrimonio in data
25.05.2013 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2013);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
LI Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2042/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Monsummano Terme, via Delle Case Vecchie n. 448/b (c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo C.F._1
Satti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Monsummano
Terme (PT), Piazza Giusti n. 413, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...], residente a Parte_2
Monsummano Terme (PT), via Delle Case Vecchie n. 448/b (c.f.
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro C.F._2
Ferroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monsummano Terme, via Dell'Unità n. 167/b, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2024, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 25.05.2013 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia LI (il 07.03.2015).
Le parti evidenziavano peraltro che il matrimonio non aveva esito felice per incomprensioni ed incompatibilità di caratteri.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) il SI. rimarrà ad abitare nella casa coniugale di Parte_1 via Delle Case Vecchie 448/b a Monsummano Terme con ogni arredo e corredo, e la SI.ra abiterà nella casa dei Parte_2 propri genitori a Monsummano Terme via C. Battisti 1340, dove peraltro già da circa 3 anni si è trasferita con la figlia.
I coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale futuro cambio di residenza o domicilio.
C) La figlia LI viene affidata alla madre con possibilità del padre di vederla ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, sociali, e quant'altro, sia della bambina stessa che della madre, e previo congruo avviso temporale.
Il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, preferibilmente il venerdì, ed anche il sabato o la domenica a settimane alterne.
Il padre potrà anche tenere con sé la figlia 15 giorni nel periodo estivo (luglio-agosto), ed il giorno di Natale o Pasqua ad anni alterni.
I coniugi si impegnano comunque a rispettare e non opporsi ad eventuali diverse richieste e/o volontà della figlia stessa.
D) Il SI. verserà alla moglie a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento della figlia la somma di euro 400 mensili, oltre alla
2 rivalutazione ISTAT annuale. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, vaglia postale, o altro modo che la SI.ra preferirà e che comunicherà al marito. Pt_2
E) Le spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo di Intesa del 1/10/2018 fra COA e Presidente del Tribunale, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
F) L'assegno unico dell'Inps per la minore, attualmente di circa euro 200,00 o comunque dell'importo che sarà in futuro verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ciò in quanto la figlia LI trascorre con il padre un tempo anche superiore a quanto concordato al precedente punto C.
G) I coniugi dichiarano di aver già risolto vicendevolmente ogni questione economica e, tranne si intende quanto indicato ai punti precedenti, niente hanno né avranno da richiedere e/o pretendere
l'un l'altro per nessun titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
3 Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Firenze (FI) il 25.03.1986, che hanno contratto matrimonio in data
25.05.2013 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2013);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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