Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, di un atto irripetibile (nel caso di specie: un verbale di sequestro) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il Gup non la abbia erroneamente disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che per legge devono essere raccolti nell'incartamento processuale.
Commentari • 3
- 1. Art. 431 - Fascicolo per il dibattimentohttps://www.filodiritto.com/
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …
Leggi di più… - 2. Basteranno le sedie? Preoccupazioni in tema di selezione del soggetto legittimato ad essere citato come responsabile civile e di indisponibilità della prova…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2023
1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari; 2. Il decreto di citazione del responsabile civile e l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione; 3. Considerazioni in tema di concorso colposo nel delitto doloso e refluenze sulla necessaria identificazione di una condotta di reato ai fini della citazione del responsabile civile; 4. La prova indisponibile alla cui formazione il responsabile civile non ha partecipato. 1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari È balzato agli onori delle cronache il recente contenuto di un verbale dell'udienza preliminare relativa al procedimento per la tristemente nota …
Leggi di più… - 3. Cortesia? No, favoreggiamento alla prostituzione (Cass. 51830/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 25688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25688 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 23/05/2014
Dott. MANNA AN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 1469
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 26028/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NA AN e MI AM;
avverso la sentenza 7.2.13 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. AN Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di MI AM - Avv. Marco Milillo in sostituzione dell'Avv. Maria Laura Di Muzio, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso;
udito il difensore di NA AN - Avv. Claudia Maria Cardarello -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.2.13 la Corte d'Appello di Roma, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di furto, rideterminava la pena a carico di NA AN e MI AM per la residua imputazione di rapina pluriaggravata ai danni di un supermercato (commessa in Roma, in concorso con LU IA e AN LE, giudicati separatamente) in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno, con conferma nel resto della sentenza di primo grado emessa il 16.11.10 dal Tribunale capitolino.
Con separati atti ricorrevano NA AN e MI AM contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il MI denunciava:
a) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva confermato la penale responsabilità del MI in base al mero ritrovamento, su una delle due auto usate per la fuga, d'un indumento recante tracce del DNA del ricorrente, il che non ne dimostrava però la presenza al momento dell'esecuzione della rapina, non potendosi escludere - contrariamente a quanto fatto dai giudici di merito - l'ipotesi alternativa che tale indumento fosse stato utilizzato in occasione d'un altro episodio e che magari fosse stato collocato ad hoc in quella autovettura per coinvolgere nel reato un estraneo;
il NA lamentava:
b) violazione di legge per avere il Tribunale disposto l'acquisizione d'un verbale di arresto contenente elementi ultronei non riferiti al NA e che descrivevano non solo l'arresto di persone diverse, ma la descrizione d'un fatto illegittimamente utilizzata in sede di merito per la ricostruzione della vicenda, con ampi richiami alle attività di indagine, al punto da costituire una vera e propria informativa di reato, in quanto tale non acquisibile agli atti;
c) mancato inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di sequestro e del relativo reperto concernente la manica d'un maglione di colore bianco, adattata a mò di passamontagna, recante tracce del DNA del NA, reperto su cui si era basata la condanna del ricorrente;
d) mancata convalida del sequestro del reperto di cui sopra;
e) illegittima acquisizione agli atti, avvenuta in appello, della nota della P.S. sul rinvenimento del reperto in questione;
f) illegittimità dell'attribuzione al NA del DNA estratto dal reperto, atteso che sul punto di vi era stata soltanto la deposizione del teste mar.llo Iacovacci del RIS, che si era limitato ad estrarre il DNA dal reperto, ma che non ne aveva poi personalmente effettuato anche la comparazione con quello del ricorrente memorizzato nell'archivio del RIS: su tale circostanza la deposizione del teste Iacovacci era inutilizzabile in quanto meramente de relato;
ne' la conformità dei due DNA (quello estratto dal reperto e quello appartenente al NA) poteva desumersi dalla nota tecnica (illegittimamente acquisita malgrado l'opposizione della difesa, non trattandosi di atto irripetibile) contenente l'esito delle comparazioni genetiche effettuate dal cap. Lago Giampiero del RIS, non escusso in dibattimento;
g) vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità del NA mediante cattivo governo delle risultanze dibattimentali, da cui in realtà era emerso, in sintesi, che i rapinatori entrati nel supermercato erano tre, che erano stati visti fuggire a bordo di una di una FIAT Uno e, poi, d'una Punto, che due dei rapinatori - fra cui una donna - erano stati arrestati nell'immediatezza del fatto e che di un terzo rapinatore si era ritrovata soltanto una calza verde (rinvenuta all'interno della FIAT Uno) sicuramente non riconducibile al ricorrente e ai due arrestati;
illogicamente, poi, la gravata pronuncia aveva ritenuto che uno dei rapinatori si fosse allontanato a piedi anziché fuggire con i correi a bordo dell'auto e aveva supposto, con vera e propria congettura non provata, che i testi presenti all'interno del supermercato avessero reso dichiarazioni errate a cagione della paura e della concitazione del momento;
h) vizio di motivazione nella parte in cui era stata negata l'applicazione della pena in continuazione con quella irrogata in occasione di altra condanna per rapina (di cui pur aveva parlato la Corte territoriale al fine di rafforzare l'ipotesi della partecipazione del NA alla rapina per cui è processo), malgrado l'unicità del disegno criminoso evincibile dalla vicinanza temporale fra i delitti e dal medesimo modus operandi seguito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Invero, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza: a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata (cfr. Cass. Sez. 1^, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1^, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1^, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1^, n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1^ n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96 e numerosissime altre). Inoltre l'impugnata sentenza ha anche diffusamente motivato sull'irragionevolezza di tale ipotesi alternativa, perché suppone che gli altri correi separatamente giudicati (vale a dire LU IA e AN LE) abbiano portato con sè l'indumento recante tracce del DNA del MI al solo fine di coinvolgerlo ingiustamente nel reato, senza alcuna pratica utilità per i correi medesimi.
Quanto all'attitudine probatoria potenzialmente autonoma dell'esito dell'esame del DNA, va ribadito l'orientamento già espresso da questa S.C. - cui va data continuità - secondo il quale gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, ove abbia dato risultati certi (come avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla pronuncia impugnata) hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore (cfr. Cass. Sez. 2^, n. 8434 del 5.2.13, dep. 21.2.13; Cass. Sez. 1^, n. 48349 del 30.6.04, dep. 15.12.04). Pertanto, una condanna può basarsi anche soltanto su tale prova scientifica.
2 - Il motivo che precede sub b) è infondato.
Lo stesso ricorso da atto che il NA è stato condannato soltanto per essergli stato attribuito il DNA ricavato dalle tracce biologiche estratte dalla manica d'un maglione di colore bianco, adattata a mò di passamontagna, ritrovata sul luogo della rapina e, infatti, dalla lettura della gravata pronuncia non si evince che la Corte territoriale abbia utilizzato ai fini della decisione circostanze risultate unicamente dal verbale di arresto di LU IA e AN LE.
Poco importa, dunque, che - in ipotesi - l'abbia fatto la sentenza di primo grado, ben potendo quella d'appello correggerne la motivazione.
3 - I motivi che precedono sub c) e sub e) - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.
A parte il rilievo che appare in sè contraddittorio che il ricorso del NA da un lato lamenti il mancato inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di sequestro del reperto (la manica d'un maglione di colore bianco, adattata a mò di passamontagna, recante tracce del DNA del ricorrente) e, nel contempo, si dolga della sua acquisizione in appello insieme con quella di una nota della P.S. riferita proprio al rinvenimento del reperto in questione, deve osservarsi che ex art. 431 c.p.p., il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile come prova riguardo a tempo e luogo del ritrovamento del reperto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6^, n. 36210 del 9.4.13, dep. 3.9.13). Non esistono preclusioni o decadenze rispetto all'acquisizione del verbale di sequestro ove erroneamente se ne sia omesso l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento oppure quando, pur essendo stato disposto dal GUP nel rispetto dell'art. 431 c.p.p., per caso fortuito od errore esso non sia materialmente avvenuto.
Infatti, il regime delle preclusioni e delle decadenze concerne soltanto le attività rientranti nel potere dispositivo delle parti (nella limitata misura in cui esso è riconosciuto dal vigente c.p.p.), non anche quelle che rispondono alle esigenze pubblicistiche proprie del processo penale come la formazione e il contenuto del fascicolo per il dibattimento;
e mentre le parti possono, ex art. 431 cpv. c.p.p., concordare affinché vi si inseriscano atti ulteriori rispetto a quelli enumerati dal comma 1, non è invece prevista l'ipotesi reciproca, ossia che sia loro consentito ridurne il novero o che una di esse possa rinunciarvi in tutto o in parte. Nè la ritardata acquisizione del verbale di sequestro in discorso ha in qualche modo leso il diritto di difesa dell'odierno ricorrente, che in sede di merito non ha chiesto ne' l'esibizione del reperto per esaminarlo direttamente in aula ne' la ripetizione dell'esame del DNA sulle tracce biologiche.
Nè alla mera formulazione d'una istanza in tal senso ostava - contrariamente a quanto asserito a pag. 11 del ricorso del NA - l'ignorare la collocazione fisica del reperto (cioè il luogo in cui era custodito).
Ancora va escluso che vi sia stata violazione alcuna del diritto di difesa sotto il profilo della possibilità d'una eventuale ponderata scelta di rito alternativo (di cui si parla a pag. 12 del ricorso del NA): in tanto il ricorrente avrebbe potuto dolersene in quanto avesse almeno chiesto l'esame diretto del reperto e/o la reiterazione degli accertamenti tecnici già eseguitivi. Ma - giova ribadire - il ricorrente non allega di aver chiesto l'esibizione del reperto ne' la ripetizione dell'esame del DNA o di altro accertamento.
Quanto all'acquisizione in appello della nota della P.S. sul rinvenimento del reperto in questione, basti notare che l'impugnata sentenza non l'ha utilizzata ai fini della decisione, ma l'ha considerata sostanzialmente irrilevante in quanto tempo e luogo di rinvenimento del reperto già risultavano dal relativo verbale di sequestro e dalla deposizione del teste mar. Crocetta.
4 - Il motivo che precede sub d) è infondato, noto essendo (per costante giurisprudenza cui va data continuità: cfr. Cass. Sez. 4^, n. 14854 del 27.2.03, dep. 31.3.03; Cass. Sez. 6^, n. 4328 del 2.3.99, dep. 7.4.99) che l'eventuale mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex art. 355 c.p.p., non incide sull'utilizzabilità a fini probatori delle cose sequestrate, ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso, legittimando la temporanea sottrazione del bene alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità.
5 - Anche il motivo che precede sub f) è infondato.
L'avvenuta attribuzione al NA del DNA estratto dalle tracce biologiche presenti sul reperto è stata ritualmente accertata dalla Corte territoriale non in base alla nota tecnica contenente l'esito delle indagini, ma in virtù della deposizione (de relato per quanto concerne la comparazione del DNA ricavato dal reperto con quello del NA presente nell'archivio del RIS dei CC.) del teste mar. Iacovacci: trattandosi di deposizione indiretta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, essa è pienamente utilizzabile se nessuna delle parti chiede l'escussione della fonte referente (come correttamente motivato dall'impugnata sentenza).
A ciò è appena il caso di aggiungere, per mera completezza espositiva, che questa Corte Suprema ha più volte affermato - con indirizzo riguardo al quale non si ravvisa ragione alcuna di discostarsi - che la nozione di accertamento tecnico di cui all'art. 360 c.p.p., concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico dall'indumento rinvenuto sul luogo della rapina), ma solo il loro studio e la loro valutazione critica.
Nè l'eventualità di ipotetici approfondimenti in tal senso (che, fra l'altro, non è stata nemmeno ventilata dal ricorrente) trasforma in accertamenti tecnici i semplici rilievi (ancorché, in ipotesi, irripetibili) ad essi prodromici (si veda, ad esempio, l'ormai consolidata giurisprudenza formatasi in tema di prelievo di polvere da sparo finalizzata al successivo esame cd. Stub: cfr. Cass. Sez. 1^, n. 15679 del 14.3.08, dep. 16.4.08, rv. 239616; Cass. Sez. 1^, n. 45437 del 30.11.05, dep. 15.12.05, rv. 233354; Cass. Sez. 1^, n. 23156 del 9.5.02, dep. 17.6.02, rv. 221621; Cass. n. 9998/03, rv. 226153; Cass. Sez. 1^, n. 4017 del 6.6.97, dep. 24.6.97, rv. 207857). Per altro, il prelievo di un campione biologico da un dato indumento è anche ripetibile, non essendo destinato a subire un'irreversibile trasformazione, per effetto della verifica, tale da impedirne la reiterazione.
È, poi, un mero rilievo e non un accertamento tecnico perché consiste nella semplice raccolta di dati pertinenti al reato, mentre l'accertamento tecnico ne esegue lo studio e la valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici (cfr. Cass. Sez. 2^, n. 34149 del 10.7.09, dep. 4.9.09; Cass. Sez. 1^, n. 14852 del 31.1.07, dep. 13.4.07, rv. 237359; Cass. n. 4523/92, rv. 192570; Cass. n. 301/90, rv. 183648).
In breve, nel caso di specie non trova applicazione l'art. 360 c.p.p.. 6 - Il motivo che precede sub g) si colloca all'esterno dell'area di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., comma 1, poiché sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente e priva di vizi logico - giuridici hanno escluso che dalle risultanze dibattimentali sia emerso che i rapinatori fossero soltanto tre, vale a dire una donna e due uomini (cioè LU IA, AN LE e MI AM): a tal fine hanno valorizzato, in particolare, la deposizione della teste Ziffi, che ha riferito della presenza d'un terzo maschio nel gruppo dei rapinatori.
In ordine, poi, alla calza verde ritrovata all'interno della FIAT Uno, il fatto che non fosse riconducibile ai due arrestati (LU IA e AN LE) ne' al NA non scagiona affatto quest'ultimo ne' inficia la ricostruzione operata dai giudici d'appello, trattandosi di indumento che le analisi del DNA hanno ricondotto al coimputato MI, secondo quanto si legge nell'impugnata sentenza.
Le differenti letture del materiale probatorio ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la verifica sulla correttezza logico - giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6^, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03). A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere;
tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sulVid quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. 6^, n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145). Ciò detto, il ricorso non evidenzia violazioni di regole inferenziali, ma solo l'uso di non provate congetture nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che uno dei rapinatori si possa essere allontanato a piedi anziché in auto insieme con gli altri correi e che i testi presenti all'interno del supermercato abbiano reso, riguardo al colore dei travisamenti adoperati dai rapinatori, dichiarazioni errate a cagione della paura e della concitazione del momento.
Osserva invece questa S.C. che allontanarsi dalla scena di un delitto a piedi invece che a bordo di un'autovettura è condotta perfettamente logica per chi, fra i correi non in possesso della refurtiva e liberatosi del passamontagna che lo travisi, voglia allontanare da se ogni sospetto ed ogni possibilità di essere rintracciato attraverso la targa dell'auto in fuga. Pertanto, non si ravvisa illogicità alcuna nella motivazione adottata in sede di merito così come non la si ravvisa circa le dichiarazioni delle persone presenti durante l'esecuzione della rapina, essendo massima di comune esperienza che stati d'animo quali la paura e/o la concitazione possono influire sulla percezione dei fatti e l'elaborazione del relativo ricordo.
7 - Da ultimo, va disatteso anche il motivo che precede sub h). Con motivazione immune da vizi logici o giuridici l'impugnata sentenza non ha accolto la richiesta di riconoscere l'invocato vincolo di continuazione fra la rapina per cui è processo ed altra - commessa in Latina dallo stesso NA e per la quale ha riportato condanna - in ragione della mancanza di qualsivoglia elemento a sostegno che non fosse la mera identità del reato. È appena il caso di ricordare che l'onere di allegare specifici elementi dai quali desumere l'identità del disegno criminoso incombe sull'interessato (cfr., ex aliis Cass. Sez. 6^, n. 43441 del 24.11.10, dep. 7.12.10), che nel caso di specie si è limitato ad invocare, in ricorso, un'asserita identità di modus operandi - senza però chiarirne in alcun modo la portata - e una pretesa vicinanza temporale fra le due rapine, nonostante che l'una (quella per cui è processo) risalga al 4.4.03 e l'altra (quella commessa a Latina) al 30.8.05, vale a dire ad oltre due anni di distanza.
8 - In conclusione, i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014