Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
L'annullamento, in sede di legittimità, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio solleciterebbe al giudice "a quo" una pronuncia meramente formale, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
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E' stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione l'annosa questione se il libero professionista, che si avvalga della collaborazione altrui, debba o meno versare l'IRAP. Come è noto l'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta da chi esercita l'attività professionale con stabile organizzazione autonoma. L'organizzazione autonoma sussiste, ad esempio, allorquando il professionista si avvalga stabilmente di collaboratori o comunque di una struttura in grado di mandare avanti l'attività pur in assenza del titolare. Nel caso in esame, in particolare, si discuteva sulla debenza o meno dell'IRAP da parte di un avvocato che si avvaleva di una segreteria "per il disbrigo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
5040/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STEFANO PALLADott. -- Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1316 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 13861/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: SH NI N. IL 13/04/1992 avverso l'ordinanza n. 4125/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del 09/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Maria Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2014 il Tribunale di Bergamo non ha convalidato l'arresto in flagranza di SH NI per il reato di cui all'art. 497 cod. proc. pen.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo la violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., nonché la mancanza od illogicità della motivazione in ordine ai parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell'autore.
3. Con atto depositato in data 6 maggio 2015, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. In data 23 settembre 2015 è stata depositata memoria a firma del difensore di ufficio dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento.
1. Con verbale dell'8 dicembre 2014 Ufficiali e Agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio, durante un controllo di cittadini stranieri in partenza dall'aeroporto, accertavano la falsità del documento di identità esibito da DE SH al fine di espatrio. Il documento, una carta di identità rumena intestata al cittadino GE UN, risultava all'analisi tecnica interamente contraffatto. Il SH veniva dichiarato in arresto e presentato per la convalida dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo. La richiesta di convalida dell'arresto era però rigettata, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo il Giudice che mancasse "la gravità del fatto, trattandosi di fenomeno ovviamente determinato dalle necessità socioeconomiche rappresentate dall'arrestato" e che mancasse "anche la pericolosità sociale del reo, privo di precedenti penali o di polizia".
2. E' del tutto evidente l'erroneità della decisione del Giudice del Tribunale di Bergamo. In sede di convalida dell'arresto facoltativo, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, secondo i parametri di cui agli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., valutando la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.. Detto controllo, peraltro, va effettuato secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230). 2 Va ricordato, inoltre, che il Giudice della convalida è chiamato a verificare la legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in riferimento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto o avrebbero potuto conoscere - usando la dovuta diligenza all'atto del provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Per altro verso, l'oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato flagranza ed alla configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo non attinge, quindi, il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una : misura cautelare che prolunghi la privazione di libertà in presenza di esigenze riconducibili all'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Esigenze, queste ultime, che rilevano, con riguardo ai soli casi di arresto facoltativo, nella mera prospettiva della ragionevolezza, in base alla «gravità del fatto» ovvero «alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.). Tanto che si afferma - la misura discrezionale è legittima anche quando ricorre - uno soltanto dei due fattori di orientamento della scelta, cioè la gravita del fatto oppure la pericolosità del soggetto (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, cit.). È ovvio che i principi appena evocati non possono implicare un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla legittimità di provvedimenti che privano una persona del bene fondamentale della libertà. Tuttavia, in un sistema ove la convalida non costituisce titolo per la prosecuzione della cautela oltre gli stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l'efficacia dei provvedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano del controllo sull'operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione. Il vaglio di legittimità dell'arresto deve essere sostanziale, risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va condotto secondo i parametri tipici della sede e sull'oggetto che gli è proprio (il provvedimento, non la responsabilità dell'arrestato). Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti né acquisibili al momento del fatto, né possono applicarsi gli standard probatori tipici del merito o della sede cautelare. È perfettamente concepibile che i presupposti di «ragionevolezza» dell'arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o false attestazioni della forza operante;
e tuttavia senza alcun pregiudizio sfavorevole ad eventuali allegazioni difensive una conclusione del genere non - può essere tratta attraverso parametri di valutazione tipici del giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretutto in una sede e in una fase fisiologicamente segnate dall'incompiutezza dell'indagine e delle relative verifiche (Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013, P.M. in proc. Yawat, Rv. 257851). Va, peraltro, evidenziato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di 3 privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680) 3. Chiariti i principi sopra richiamati, va rilevato che nel caso di specie il provvedimento del giudice, che non ha proceduto alla convalida dell'arresto, non ha dato conto del vaglio sulla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo. E' sufficiente, a tal fine, che la polizia giudiziaria, alla quale non incombe il dovere di una specifica motivazione, ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l'arresto in flagranza. Quindi, in sede di convalida il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del "fumus commissi delicti", allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali (Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223963; Sez. 6, 6 maggio 1993, D'Avirro, rv.195470). Nel caso di specie il giudice della convalida non ha dato conto in alcun modo di aver valutato l'operato della polizia giudiziaria, sovrapponendo una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi. Il giudice si è infatti limitato a tener conto della tesi difensiva, espressa dallo stesso arrestato durante l'interrogatorio, e degli elementi che priverebbero il fatto di gravità e renderebbero insussistente la pericolosità sociale dell'indagato. Non ha valutato, invece, come rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente, che la polizia aveva proceduto all'arresto ritenendo che il fatto (riconducibile nella forma aggravata dell'art. 497 cod. pen.) fosse grave sulla base dello stato di clandestinità del soggetto sul territorio nazionale, del possesso di documento contraffatto intestato a cittadino dell'Unione Europea (a fronte della titolarità di passaporto albanese originale, lasciato appositamente, prima di recarsi alla frontiera, nella disponibilità di un cugino, onde non sollevare sospetti in ordine alla sua vera identità), dell'evidenziato collegamento con ambienti criminosi, nell'ambito dei quali il predetto documento era stato commissionato ed acquistato dietro corrispettivo in denaro. Ha ragione, quindi, il Pubblico Ministero ricorrente che ha denunziato come apodittiche e immotivate le affermazioni del Giudice, il quale non ha per nulla valutato gli elementi evidenziati nel verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale del 4 SH, formulando considerazioni su cause socio economiche del "fenomeno" del tutto inconferenti.
4. Va dunque disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa l'inutilità di sollecitare al giudice "a quo" una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio e altri, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. LA Ibrahim, Rv. 243358). Non ignora il Collegio l'esistenza di un indirizzo apparentemente contrastante con quello maggioritario qui recepito, secondo il quale "in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che dichiara inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM (nella specie ritenuta non esperibile per l'immediata liberazione dell'arrestato), l'annullamento deve essere disposto con rinvio, essendo finalizzato all'ulteriore corso del procedimento con decisione sulla richiesta di convalida dell'arresto, illegittimamente ritenuta inammissibile" (Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011, P.M. in proc. Manzittu e altro, Rv. 251795). Tale orientamento, tuttavia, è stato affermato con riguardo al caso in cui il G.I.P. dichiari inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto, evitando dunque di pronunziarsi sul merito della medesima. È evidente che, nel caso di annullamento di tale decisione, è necessario procedere a quella convalida mai effettuata in precedenza a causa della declaratoria di inammissibilità della richiesta, imponendosi dunque il rinvio al giudice competente ad effettuarla. Tale rinvio invece, per le ragioni ricordate in precedenza, non è necessario nella diversa ipotesi in cui sulla richiesta di convalida sia intervenuta -come nel caso in esame- una effettiva decisione da parte del giudice investito della medesima.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere l'arresto stato eseguito legittimamente. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Stefano PALLA Grazia Miccoli Така DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 8 FEB 2016 - uneам IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuge 5