Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 36210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36210 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO D. - rel. Consigliere - N. 689
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 9461/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
AM MI N. IL 01/11/1956;
avverso la sentenza n. 951/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 03/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Iorianni Rocco GI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria impugna la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di condanna del giudice di primo grado, ha assolto IC OL dal delitto di illecita coltivazione, in concorso con DÌ GI, di 824 piante di canapa indiana in fondo di sua proprietà.
A fronte dei motivi d'appello volti a censurare la decisione di primo grado pronunciata in mancanza di una consulenza tossicologica sulla natura e qualità delle piante al fine di accertarne l'effetto drogante della sostanza, non potendo utilizzarsi a tale scopo quanto riferito dal m.llo ZI per le evidenti contraddizioni della sua testimonianza, i contenuti dell'interrogatorio di garanzia il cui verbale è stato espunto dal fascicolo del dibattimento, unitamente ai verbali di sequestro e distruzione delle piante di canapa, il verbale di narcotest, la Corte d'appello ha condiviso la prima censura, ritenendo che il mancato accertamento tecnico della tossicità non può che comportare, in base al principio della necessaria "offensività" della condotta, l'assoluzione per insussistenza del fatto.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte e del Giudice delle leggi, in particolare la sentenza n. 360 del 1995, il giudice d'appello pone in rilievo che il bene protetto dalle incriminazioni relative alle sostanze stupefacenti sono la tutela della salute dei consumatori, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost.. Concezione materiale o realistica del reato disconosce la rilevanza penale del fatto tipico là dove manchi in concreto la
"offensività", in base all'art. 49 cpv c.p. che costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento per il quale non sono punibili comportamenti conformi al "tipo", ma non lesivi dell'interesse protetto.
Ne discende l'essenzialità della dimostrazione di un probabile evento lesivo;
dimostrazione che è fornita dall'effetto drogante della sostanza, a prescindere dall'idoneità in concreto dell'assunzione a ledere la salute del consumatore. In tale contesto interpretativo, va dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza detenuta sia in grado di produrre effetti droganti, "offensività" in concreto che spetta al giudice verificare;
verifica che, al di là della fattispecie tipica descritta dal legislatore, giustifica costituzionalmente l'affermazione di responsabilità, come più volte statuito dal Giudice delle leggi.
Pertanto, va esclusa la sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, qualora la sostanza stupefacente, pur elencata nella tabella allegata alla legge, sia priva di qualsiasi efficacia farmacologica.
Nel caso concreto, ad avviso del giudice d'appello, il giudizio di rilevanza penale della condotta non può essere fondato sulle dichiarazioni sei verbalizzanti nonché su quelle di OL e DÌ.
Quanto riferito dal m.llo ZI si fonda su un generico dato di esperienza lavorativa e non può costituire prova della natura stupefacente della sostanza.
Mentre, le dichiarazioni di OL e DÌ, sono ambigue e insufficienti. OL ha riferito solo di essersi accorto di "qualcosa che non era bene" e DÌ ha parlato di "roba stupefacente, erba". Tutto ciò potrebbe costituire una mera definizione della sostanza in termini di stupefacente;
definizione non ancorata ad alcun fatto obiettivo e ciò impedisce di avere una certezza in termini probatori non solo dell'efficaci a drogante della sostanza, ma anche della qualità di canapa indiana della sostanza.
2.Il procuratore ricorrente, deduce la violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con riferimento agli artt. 192 e 603 c.p.p.. Premesse le ragioni della decisione di primo grado, per il ricorrente, vi è una palese svista dovuta alla non corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto la responsabilità di OL è stata esclusa soltanto a causa del mancato espletamento di una perizia tecnica senza considerare le ulteriori acquisizioni probatorie e quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui per l'accertamento della natura della sostanza non è necessaria una perizia tossicologica, potendosi affidare alle dichiarazioni e quant'altro emerge dagli atti di indagini e dagli elementi acquisti in giudizi.
A avviso del ricorrente, è errata e assertiva la svalutazione della testimonianza del m.llo ZI. Non si è tenuto conto della pregressa decennale esperienza del teste in tema di tali specifiche indagini.
Anche le dichiarazioni di DÌ sono di tale chiarezza da non porre in discussione la qualità e natura della sostanza, valutante anch'esse in base a quanto riferito da OL.
Non si è tenuto conto che agli vi era il verbale di sopralluogo del 31 luglio 2009 in cui i da atto del ritrovamento di una piantagione di cannabis indiana costituita da 824 piante. Verbale di sopralluogo firmato da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Per il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto ex art. 603 c.p.p., disporre l'acquisizione del verbale di sequestro della piantagione per porre rimedio all'errore del giudice di primo grado che aveva escluso dal fascicolo del dibattimento tale atto nella parte in cui si faceva riferimento all'accertamento tecnico delle piantine senza l'assistenza del difensore, dichiarando poi la nullità della consulenza tecnica effettuata ex art. 359 c.p.p.. Una decisione errata, anche in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione dello stupefacente, il sequestro può essere limitato ad alcune piantine scelte a campione, procedendo alla contestuale distruzione delle altre. Peraltro, la Corte avrebbe potuto rinnovare il dibattimento per riesaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano partecipato alle indagini e al sopralluogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata sviluppa argomenti che non hanno riferimento alcuno alle concrete circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, in particolare la specifica descrizione dei luoghi effettuata in base alle altrettanto accurate descrizioni dei due ufficiali dei Carabinieri, Scuderi e ZI.
La vasta piantagione, protetta da un serra con struttura in legno e ricoperta da cellophan, è stata descritta in dettaglio dagli inquirenti che, in base a significativi indici di riferito, hanno riferito che si trattava di un piantagione di canapa indiana dell'estensione di circa 500 mq, costituita da 854 piantine. La serra era dotata (cfr. p.3 della sentenza di primo grado) di un impianto idrico alimentato elettricamente con un apparato posto all'interno della villetta, risultata nella unica disponibilità di OL. Dalla ricostruzione effettuata nella sentenza di primo, del tutto trascurata da parte del giudice d'appello, appare emergere che entrambi gli imputata, non hanno escluso che si trattava di piantagione di "canapa indiana", poiché unico elemento in contestazione è se la stessa fosse riferibile a entrambi o soltanto a DÌ, affittuario del terreno.
È corretta l'impostazione giuridico-processuale del ricorrente circa l'acquisizione, la lettura e l'utilizzo del verbale di sequestro come prova dei fatti descritti.
Il verbale di sequestro contiene, infatti, la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di modificazione successiva. Esso quindi va annoverato tra gli atti non ripetibili ed inserito nel fascicolo per il dibattimento;
del medesimo inoltre deve essere data lettura ex art. 511 c.p.p.. Ne deriva che il giudice può legittimamente utilizzare come prova il contenuto del documento in tutta la sua estensione e con riferimento sia alla individuazione dello stato dei luoghi e cose, sia alle dichiarazioni rese. Per queste ultime tuttavia trova applicazione l'art. 511, comma 2, con la possibilità di lettura solo dopo l'esame della persona, tranne che sia impossibile procedervi. La circostanza che si è proceduto ex art. 359 c.p.p. ad accertamenti tecnici senza il preventivo avviso alla difesa, i cui diritti non risultano in alcun modo violati atteso che il campione selezionato avrebbe potuto essere sottoposto a verifica tecnica delle parti e analizzato dai loro consulenti, non esclude che il giudice di merito possa esaminare il consulente tecnico del pubblico ministero e utilizzare come prova le dichiarazioni rese ex art. 501 c.p.p., desumendo dai dati dallo stesso riferiti elementi di prova. La Corte d'appello, come dedotto dal ricorrente, avrebbe potuto acquisire il verbale di sequestro e, ex art. 603 c.p.p., esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione alle operazione compiute e descritte nel verbale di sequestro nonché il consulente tecnico che ebbe ad effettuare i primi accertamenti sui campioni prelevati.
2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013