Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 36210
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese.

Commentario1

  • 1Art. 511 - Letture consentite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 36210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36210
Data del deposito : 9 aprile 2013

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