Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 2
L'analisi chimica di un campione prelevato per il cd. esame "stub", finalizzata ad accertare le tracce di esplosione di armi da fuoco, costituisce un'indagine suscettibile di ripetizione in quanto consistente nell'esame spettroscopico elettronico dei tamponi adesivi metallizzati, che può essere effettuato in qualsiasi momento, giacché il processo di metallizzazione fissa le particelle estratte con tampone adesivo, di guisa che l'esame spettroscopico può essere sempre ripetuto senza pregiudizio per la sua attendibilità.
In tema di accertamenti urgenti sulle cose, i semplici rilievi, fra i quali rientra il cd. "tampone a freddo" finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, quantunque prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi ultimi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen., le quali sono riservate soltanto agli "accertamenti" veri e propri, se e in quanto qualificabili di per sè come irripetibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 23156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23156 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 09/05/2002
Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 450
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 42540/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) AI NN, nato il [...]
2) SE IU, nato il [...]
avverso la sentenza 9 maggio 2001 Corte appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il procedimento,
sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO,
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. AURELIO GALASSO che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
1. Con sentenza 13 aprile 2000 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha dichiarato AI EN e SE EP colpevoli di distinti delitti di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma e spari in luogo pubblico (commessi in Giugliano il 26 aprile 1999) e li ha condannati, applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ciascuno (oltre alle pene accessorie di legge). La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza 9 maggio 2001, ha: a) rideterminato la pena inflitta al AI, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 comma 4 cpp, in quattro anni di reclusione, b) assolto il SE dal delitto di tentato omicidio e rideterminato la pena inflitta allo stesso per i reati concernenti le armi ritenuta la continuazione, in un anno e quattro mesi di reclusione e lire 600 mila di multa con sospensione condizionale.
La vicenda da cui traggono origine le imputazioni contestate è una sparatoria avvenuta in Giugliano la notte sul 26 aprile 1999, all'esito della quale SE EP venne ricoverato nel locale ospedale con numerose ferite di arma da fuoco. Sul luogo della sparatoria furono rinvenuti un'auto Fiat Tipo intestata a IS EP abbandonata con le portiere aperte e con all'interno alcuni bossoli cal. 9 all'interno nonché, sul selciato, numerosi bossoli di diverso calibro. Nelle immediate adiacenze venne inoltre fermata un'auto Passat WW, con a bordo AI EN e AB NT, sulla quale fu rinvenuta una pistola cal.
6.35. Le prime indagini appurarono che la sparatoria era avvenuta tra due gruppi di giovani per motivi connessi con il corteggiamento di una ragazza. All'esito di una serie di perquisizioni domiciliari, accertamenti balistici e dattiloscopici e esami TU venne iniziata l'azione penale per i reati sopra indicati nei confronti di AI EN, IS IN, IS EP (classe 1942) e IS EP (classe 1973), da un lato, e di SE EP, SS IN e TR TT, dall'altro. A seguito di una serie di stralci il presente procedimento si è svolto nei confronti dei soli AI EN e SE EP, appartenenti, nella prospettiva accusatoria, agli opposti gruppi contendenti.
In primo grado il AI è stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli (commessi in concorso con altri appartenenti al suo gruppo) sulla base del risultato positivo dell'esame TU (che ha rilevato la presenza delle tre particelle inequivocamente sintomatiche di un avvenuto sparo), della perfetta corrispondenza tra il proiettile estratto dal corpo del SS EP con quelli repertati nell'auto di IS EP (classe 1973) e della disponibilità del fucile RA cal. 12 utilizzato nella sparatoria e rinvenuto in sede di perquisizione nella abitazione di IS EP (classe 1942), padre di esso EN. In sede di appello l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di merito e concordato con il Procuratore generale la pena sopra ricordata, che la Corte di merito ha motivatamente ritenuto "congrua e proporzionata al fatto". Il SE, ritenuto in primo grado responsabile di tutti i reati contestati, è stato assolto in appello dal delitto di tentato omicidio condannato per i reati concernenti le armi sulla base dei seguenti elementi: a) presenza sulla scena della sparatoria (dimostrata dalle stesse ferite riportate, la cui origine non può essere ricollegata, come dallo stesso sostenuto, a proiettili vaganti che lo avrebbero attinto mentre scendeva dall'auto a un posto di blocco del quale non v'è traccia in atti). b) ritrovamento della pistola Browing Kurz cal. 9 sul selciato stradale in corrispondenza delle macchie ematiche riferibili univocamente ad esso SE (c/o agli altri feriti del suo gruppo) nonché di sette bossoli corrispondenti a tale arma;
c) esito dell'esame TU da cui risulta in modo inequivoco che egli impugnò un'arma e sparò.
2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione entrambi gli imputati.
Il AI deduce erronea applicazione della legge penale assumendo che la Corte d'appello lo ha dichiarato "colpevole" dei reati ascrittigli mentre l'avvenuta rinuncia ai motivi di appello di merito e l'accordo sulla pena raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 co. 4 cpp delimitavano l'oggetto della decisione alla rideterminazione della pena.
Il SE eccepisce violazione di legge sotto tre distinti profili: a) nullità del prelievo dello TU perché non preceduto dall'invio a nominare difensore, che avrebbe avuto facoltà di assistervi, pur senza essere avvisato, ai sensi dell'art. 356 cpp;
b) nullità del successivo accertamento di laboratorio in quanto effettuato senza le garanzie difensive previste dall'art. 360 cpp ancorché irripetibile, c) labilità e insufficienza del quadro indiziario (stante anche la mancanza di accertamenti tecnici sulla provenienza delle tracce ematiche rinvenute sul selciato nel luogo della sparatoria) a legittimare la affermazione di responsabilità. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
3. Il ricorso del AI è manifestatamente infondato. Anche a prescindere da ogni considerazione sulle caratteristiche del "patteggiamento sulla pena" previsto nell'art. 599 co. 4 cpp e sulla differenza strutturale tra lo stesso e l'"applicazione della pena su richiesta delle parti" ex art. 444 cpp (a cui il ricorso sembra fare riferimento), va osservato che il termine "condanna" di cui il ricorrente si duole non è mal utilizzato ne' nel dispositivo ne' nella motivazione della sentenza impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del AI al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, altresì al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 500 euro.
4. Il ricorso del SE è infondato.
L'"esame TU" diretto ad accertare le tracce di esplosione di armi da fuoco consta, infatti, di due fasi materialmente e concettualmente distinte: il prelievo del campione e la successiva analisi chimica dello stesso. Orbene, la Corte di cassazione ha chiarito, con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, che "i semplici 'rilievi' (fra i quali rientra il cd 'tampone a freddò finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco), ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 cpp, le quali sono riservate soltanto agli 'accertamentì veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sè come irripetibili" (Cass., sez. 1^, 6 - 24 giugno 1997, Pata, n. 4017). Ritualmente, dunque, il prelievo è avvenuto, da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 354 co. 3 cpp, che disciplina qualsivoglia accertamento o rilievo sulle persone diversi dalla ispezione personale (pacificamente estranea al caso di specie), e il carattere di "accertamento urgente sulla persona" dello stesso non vien meno per l'esistenza di una delega verbale a procedervi del pubblico ministero (che costituisce, casomai, un plus di garanzia). Ciò posto non sussiste la nullità dedotta dal ricorrente nel primo motivo, non trovando applicazione, nella specie, l'art. 369 cpp che prevede l'informazione di garanzia nelle sole ipotesi di compimento di atti ai quali il difensore ha "diritto" di assistere, mentre in caso di accertamenti urgenti ex art. 354 cpp il difensore, ai sensi dell'art. 356 cpp ha solo "facoltà" di assistere "senza diritto di essere preventivamente avvisato".
Del pari infondata è la seconda eccezione prospettata dal SE, concernente la nullità dell'analisi chimica del campione effettuata, al fine di accertare tracce di sparo, ai sensi dell'art.359 cpp. Secondo il ricorrente tale analisi costituisce "atto irripetibile" da effettuare con le garanzie di cui all'art. 360 cpp, pacificamente non adottate nella specie. L'eccezione difensiva sta e cade con la qualificazione come atto irripetibile dell'analisi chimica in questione ché, ove la stessa non abbia tale carattere, la consulenza tecnica del pubblico ministero ex art. 359 cpp è utilizzabile ai sensi dell'art. 442 co. 1 bis cpp, stante la richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato. Orbene, ritiene il collegio, conformemente ad autorevole orientamento della dottrina, che l'analisi in questione sia un esame suscettibile di ripetizione in quanto consistente "nell'esame spettroscopico elettronico dei tamponi adesivi metallizzati, esame che può essere effettuato in qualunque momento, giacché il processo di metallizzazione fissa le particelle estratte con tampone adesivo di guisa che l'esame spettroscopico possa essere sempre ripetuto senza pregiudizi per la sua attendibilità". Questa ricostruzione delle modalità dell'analisi, diffusamente motivata nella sentenza di primo grado, è tecnicamente ineccepibile e non contestata dalla difesa, con la conseguenza che l'accertamento deve considerarsi ripetibile e, dunque, che è applicabile alla fattispecie in questione la disciplina (il cui all'art. 360 cpp. Tale conclusione comporta l'evidente infondatezza del terzo motivo di gravame: l'esito dell'accertamento TU (che ha evidenziato la presenza dei tre elementi ritenuti in letteratura inequivoci dell'avvenuto sparo) trasforma, infatti, un quadro indiziario significativo ma opinabile in un compendio probatorio logicamente inattaccabile.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del SE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da AI EN e rigetta il ricorso proposto da SE EP. Condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il AI inoltre al versamento di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002