Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (In applicazione di tale principio sono stati qualificati come meri rilievi gli accertamenti di polizia compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore).
Commentari • 10
- 1. Rifiuti. Attività di campionamentoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …
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- 4. Documentazione in emergenza e rimozione controllata delle macerie come strumenti di conoscenza ai fini di giustizia* di Antonio Borri[1] e Carlo Sabatini[2]Antonio Borri Carlo Sabatini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. L'esperienza del 2022 - 3. La realizzazione di un protocollo di azione e il quadro normativo - 3.1. Il quadro normativo generale - 3.2. In particolare, le norme processuali (penali) - 4. Conclusioni. 1. Premessa La giustizia si confronta – non può non confrontarsi - con tutti gli eventi che persone, società e natura producono: e deve quindi sapere incrociare le proprie competenze con quelle di tanti altri settori. Uno degli scenari che spesso accumuna ingegneri e magistrati è quello della comprensione, e valutazione, di eventi disastrosi: che possono caratterizzarsi per la sovrapposizione di necessità e obiettivi anche assai diversi tra di loro. Un crollo – di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2009, n. 34149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34149 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 10/07/2009
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 3616
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 18761/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES ST e OV LI IO;
avverso la sentenza 26.2.07 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita la difesa del RO AL, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di rito abbreviato, con sentenza 9.6.06 il GUP del Tribunale di Milano condannava HI ST e RO AL IO per i delitti di concorso in riciclaggio di motocicli proventi di furto mediante ripunzonatura del relativo numero di telaio ed apposizione di targa inerente ad altro motociclo, nonché del delitto di distruzione delle targhe originarie. Con sentenza 26.2.07 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna del HI, mentre assolveva il RO AL dai reati ascrittigli ai capi N, O e P, per l'effetto riducendogli la pena.
Ricorrevano con separati atti il HI ed il RO AL contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.
Il HI deduceva:
a) violazione delle garanzie di cui art. 360 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità degli accertamenti di polizia compiuti sul numero di telaio del ciclomotore rinvenuto nell'officina del ricorrente, da considerarsi accertamenti tecnici irripetibili;
b) omessa valutazione delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal HI, da cui doveva escludersi in capo all'imputato il reato di riciclaggio, dovendosi invece configurare quello di ricettazione:
tale motivo non era stato proposto dal HI in appello, ma solo dal RO AL, motivo che però il HI dichiarava di voler fare proprio in sede di ricorso per cassazione. Il RO AL lamentava omessa motivazione sulla configurabilità del delitto di ricettazione anziché di quello di riciclaggio - e a tal fine rinviava ai motivi di appello - e sul diniego delle generiche.
1 - Il primo motivo di doglianza fatto valere dal HI è infondato, vuoi perché quella eseguita dalla p.g. per verificare quale fosse il numero di telaio del ciclomotore rinvenuto nell'officina del ricorrente è operazione ripetibile, vuoi perché la stessa è qualificabile non già come accertamento tecnico, bensì come mero rilievo.
È ripetibile perché la cosa che ne forma oggetto (la porzione di telaio su cui è impresso il relativo numero) non è destinata a subire un'irreversibile trasformazione, per effetto della verifica, tale da impedirne la reiterazione.
È, poi, un mero rilievo perché consiste nella semplice raccolta di dati pertinenti al reato, mentre l'accertamento tecnico si estende allo studio ed alla loro valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (cfr. Cass. Sez. 1, n. 14852 del 31.1.07, dep. 13.4.07, rv. 237359; Cass. n. 4523/92, rv. 192570; Cass. n. 301/90, rv. 183648).
Nè l'eventualità di ipotetici approfondimenti in tal senso (che, fra l'altro, non è stata nemmeno ventilata dal ricorrente) trasforma in accertamenti tecnici i semplici rilievi (ancorché, in ipotesi, irripetibili) ad essi prodromici (si veda, ad esempio, la giurisprudenza maturata in tema di prelievo di polvere da sparo finalizzata al successivo esame cd. Stub;
cfr. Cass. Sez. 1, n. 45437 del 30.11.05, dep. 15.12.05, rv. 233354; Cass. Sez. 1, n. 23156 del 9.5.02, dep. 17.6.02, rv. 221621; Cass. n. 9998/03, rv. 226153; Cass. Sez. 1, n. 4017 del 6.6.97, dep. 24.6.97, rv. 207857). Di conseguenza, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 360 c.p.p.. 2 - La seconda censura formulata dal HI è inammissibile per difetto di devoluzione in appello (v. art. 606 c.p.p., comma 3), come lo stesso HI ammette nel momento in cui riconosce che il motivo era stato dedotto solo dal coimputato. Nè in tal caso può parlarsi di effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., configurabile soltanto rispetto all'imputato non appellante (mentre il HI aveva proposto impugnazione contro la sentenza di prime cure).
3 - Quanto al ricorso del RO AL, lo stesso va disatteso perché generico e non autosufficiente, non potendosi rinviare puramente e semplicemente ai motivi d'appello, di cui non si indica il preciso contenuto, perché in tal modo non si consente l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo invece l'atto di ricorso per cassazione contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5, n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95).
4 - In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009