Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2008, n. 15679
CASS
Sentenza 14 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (cosiddetto "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2008, n. 15679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15679
    Data del deposito : 14 marzo 2008

    Testo completo