Sentenza 24 agosto 2023
Massime • 1
In tema di demanio necessario marittimo, i bacini d'acqua salmastra possono dirsi demaniali o meno, alla stregua del criterio finalistico-funzionale, in base alla loro attitudine a servire agli usi del mare, sicché non è sufficiente la loro comunicazione con il mare, essendo necessario che ad essi possano estendersi le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, con la conseguenza che sono demaniali quando sono prossimi o direttamente comunicanti col mare, alla stregua di un'appendice o accessione dello specchio d'acqua, essendoci anche destinazione all'uso pubblico, mentre sono di natura privata quando il canale sia tale da integrare solo una fonte di alimentazione dello specchio d'acqua lontano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto appartenere al demanio marittimo necessario il bacino d'acqua salmastra venutosi a creare per effetto della irreversibile trasformazione dell'argine di un fiume, siccome posto immediatamente prima dello sbocco sul mare di quest'ultimo e collegato, senza sbarramenti, al tratto finale dello stesso e dunque al mare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/08/2023, n. 25223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25223 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI LOMBARDO Presidente PROPRIETÀ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 22/06/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere R.G.N. 6420/2018 Dott. FEDERICO ROLFI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 25223 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 24/08/2023 Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 2 nonché contro CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE ZONA DELL’AUSSA CORNO IN LCA, CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, IN AI SRL -intimati- Avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 595/2017 depositata il 28/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona della dott.ssa OS IA Dell’ERBA, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso l’accoglimento dei restanti dal secondo al settimo con assorbimento del quarto;
Udito l’avvocato Stefano SCOCA per la ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. BNP Paribas Lease Group s.p.a. e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell’Aussa Corno, premessa la titolarità di fondi a confine con il demanio, convenivano in giudizio l’Agenzia per il Demanio, il Ministero dell’Economia, il Ministero dei Trasporti, la Capitaneria di porto di Monfalcone e la Regione Friuli- Venezia Giulia per sentir disapplicare la determinazione del confine operata dall’autorità amministrativa ed accettare la proprietà privata della darsena artificiale, con conseguente ripristino della linea di confine precedente a quello accertato con il verbale di delimitazione della commissione - adottato ex art. 58 regolamento codice navigazione - n. 62 del 3 dicembre 2009. Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 3 A sostegno della domanda, parte attrice assumeva che l’opera artificiale non aveva modificato l’alveo del fiume e che la pubblica amministrazione non poteva acquisire i terreni sottostanti le acque e la banchina senza il versamento dell’indennità di esproprio. 2. La Regione Friuli-Venezia Giulia si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, riservata al Ministero dell’Economia dall’articolo 32 del codice navigazione, ed eccepiva anche l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del giudice specializzato. Nel merito, ribadiva la correttezza degli accertamenti di cui al verbale sopraindicato. 3. Si costituivano in giudizio anche l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quest’ultimo eccependo la propria carenza di legittimazione ed entrambi contestando nel merito la domanda. 4. Interveniva in giudizio anche la società LA s.r.l., utilizzatrice della darsena in forza di contratto di leasing stipulato con l’attrice, che si uniformava alla domanda attorea. 5. Il Tribunale di Trieste, esclusa la legittimazione passiva della Regione, in accoglimento parzialmente della domanda, limitava la demanialità della darsena alle sole terre sommerse dalle acque pubbliche. A sostegno della propria decisione, il giudice di primo grado poneva le risultanze dell’elaborato peritale descrittivo delle opere di modifica irreversibile dell’argine del fiume per permettere l’ingresso delle acque nella darsena privata, al fine di rendere quello specchio d’acqua navigabile per le barche destinate alla riparazione e al rimessaggio. Dato atto della natura salmastra delle acque, Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 4 accertava, in base al principio dell’accessione invertita, la natura demaniale delle terre sottostanti all’allagamento, indotto per opera umana e tale da modificare l’alveo del fiume. 6. BNP Paribas Lease Group s.p.a. proponeva appello avverso la suddetta sentenza e la Società LA aderiva all’appello. 7. Con distinte comparse si costituivano i convenuti Agenzia del Demanio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado. Il Ministero dell’Economia e Finanze proponeva appello incidentale condizionato in ordine alla sua legittimazione passiva. 8. La Corte d’Appello di Trieste, regolarizzato il contraddittorio, rigettava l’impugnazione. Quanto al primo motivo, relativo all’erronea individuazione del bene darsena oggetto di causa e, quindi, all’erronea applicazione dei principi in materia di demanio, osservava che la demanialità delle acque provenienti dal fiume Corno avevano invaso il bacino consentendo la navigazione, dal canale fluviale (direttamente comunicante con il mare) fino al punto di rimessaggio delle barche. L’appellante e la società LA non potevano vantare diritti di proprietà sulle acque pubbliche introdotte nel fondo per loro volontà, mediante il taglio dell’argine di collegamento con il fiume, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni e concessioni, inclusa quella della suddivisione fra suolo pubblico e privato che riguarda non le acque, sicuramente pubbliche, ma la fascia di terreno ad esse limitrofa, per accettarne la vocazione ai pubblici usi del mare. L’unitarietà del fondo terrestre non era stata vulnerata dalla decisione che aveva riconosciuto alle opere portuali finalità non pubbliche ma private, siccome destinate ai soli bisognosi del Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 5 servizio erogato dalla società, mentre lo specchio d’acqua era pubblico ex articolo 28 codice della navigazione, in quanto facente parte del demanio idrico e, in particolare, del fiume Corno, canale navigabile fino al mare, la cui percorrenza era stata irreversibilmente modificata dall’opera edilizia della società. Non poteva predicarsi l’unitarietà tra le terre emerse e quelle sommerse in un caso come quello di specie, in cui non vi era contiguità tra il canale navigabile e il bacino privato, bensì l’interruzione di quella divisione naturale mediante il taglio dell’argine del fiume, opera che aveva deviato le acque pubbliche per rendere navigabile il canale fluviale fino alla banchina di ormeggio per la riparazione e, quindi, fino a quel punto e da quel punto direttamente al mare. La Corte d’Appello rigettava anche il secondo motivo circa l’errata ricostruzione della natura dei luoghi. Secondo la Corte territoriale, tutti gli argomenti dedicati ad una ricostruzione dei fatti alternativa, ossia nel senso della divisione del bacino dal fiume, presupponevano uno stato dei luoghi diverso da quello emergente anche fotograficamente dall’elaborato peritale. Infine, rigettava anche il terzo motivo con il quale era stata dedotta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta natura salmastra delle acque, in violazione dell’articolo 28 del codice della navigazione che impone il requisito della comunicazione diretta del bacino di acqua salata con il mare almeno per una parte dell’anno. Tale motivo era inficiato dalla errata ricostruzione dello stato dei luoghi da parte dell’appellante. L’articolo 28 del codice della navigazione aveva trovato corretta applicazione, perché dal bacino di ormeggio di acqua salmastra si poteva raggiungere direttamente il mare per tutto l’anno e a nulla Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 6 rilevava che il bacino fosse naturale o frutto dell’opera umana a fronte della giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale rispetto alla quale non vi erano state specifiche contro argomentazioni. 9. Avverso la sentenza di appello BNP Paribas Lease Group ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. 10. L’Agenzia del Demanio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno resistito con controricorso. 11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste. 12. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento dei motivi dal secondo all’ottavo, con assorbimento del quarto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, disattendendo la CTU che aveva accertato l’inseparabilità naturale e funzionale di tutte le particelle costituenti la darsena, accertato la natura pubblica della parte della darsena bagnata dall’acqua del bacino, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti o disposte d’ufficio. Secondo la ricorrente, oggetto del giudizio era stabilire se la darsena, in quanto opera portuale, fosse nella sua interezza attratta dal demanio marittimo ovvero se la stessa avesse conservato la natura proprietaria privata, non potendosi distinguere tra la parte emersa e quella sommersa. Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 7 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 28, 29, 31 e 32 Codice della navigazione e articolo 822 c.c. e 42 Costituzione. La censura è in parte ripetitiva della precedente, nel senso dell’erroneità della decisione della Corte d’Appello di Trieste, che ha attribuito finalità non pubblica alle banchine e ai servizi, mentre ha attribuito finalità pubblica allo specchio acqueo (id est bacino di rimessaggio), nonostante che lo stesso sarebbe funzionalmente indivisibile rispetto alla banchina. Finalità pubblica cui, peraltro, il bacino non assolverebbe. Peraltro, tale funzione non sarebbe il requisito che determina l’acquisto della demanialità, essendo necessario, in caso di bacino realizzato su aree private, oltre alla funzionalità pubblica, un atto acquisitivo da parte della P.A., sicché risulterebbero violate le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 del codice della navigazione e artt. 822 c.c. e 42 Cost ed i principi propri del demanio marittimo, secondo cui non è la funzione a determinare l’acquisto della demanialità. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 31 e 32 cod. nav. e 943 c.c. Con il presente motivo, si deduce che la Corte d’Appello di Trieste avrebbe, del tutto erroneamente, applicato ad aree e beni appartenenti al demanio marittimo, principi propri del demanio lacuale. In particolare, il riferimento è al principio dell’accessione ex art. 943 c.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 156, 115 e 116 c.p.c. Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 8 Con il presente motivo, viene censurata la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che, nel confermare l’erronea applicazione dei principi propri del demanio lacuale all’opera realizzata da LA s.r.l., ha avallato la tesi del Tribunale di Trieste circa la modifica, per effetto della realizzazione della darsena oggetto di causa, dell’alveo del fiume Corno, con ciò ignorando del tutto la CTU, la quale ha, oggettivamente, accertato sussistere un canale di collegamento tra bacino e letto del fiume Corno, idoneo ad escludere ogni possibile modificazione dell’alveo fluviale. Il secondo motivo di appello proposto dalla ricorrente censurava la sentenza del Tribunale che aveva del tutto ignorato gli accertamenti e le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico di ufficio circa la modifica dell’alveo. La Corte territoriale, nel rigettare tale motivo, si sarebbe limitata ad affermare che è stato tagliato l’argine di collegamento e la darsena è stata definitivamente allagata e resa solidale con il fiume. A parere della ricorrente, la Corte di Trieste avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sul secondo motivo di appello sul presupposto errato di una mancanza di critica alla ricostruzione operata dal Tribunale. Si censura, pertanto, la violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 132 e 156 c.p.c. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 28 cod. nav. e dell’art. 1 l. n. 36/1994 (adesso d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Con il presente motivo, si deduce la erronea applicazione, alla fattispecie in esame, della disciplina in materia di acque pubbliche. A dire della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attingimento dell’acqua dal fiume Corno - a fronte del Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 9 rilascio di una concessione regionale e del pagamento di un canone – avrebbe determinato l’estinzione della proprietà privata della particella destinata ad ospitare l’acqua attinta e, correlativamente, l’acquisto della natura demaniale della suddetta particella. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 1, lett. c), cod. nav. Con il presente motivo, si censura la sentenza impugnata, per avere la stessa annoverato il bacino di rimessaggio, realizzato dalla LA, tra i canali navigabili ex art. 28 cod. nav., in quanto parte del fiume Corno. Tale conclusione violerebbe l’art. 28, comma 1, lett. c, cod. nav., il quale richiede - al fine di poter annoverare l’asserito canale navigabile tra i beni del demanio marittimo - la sua utilizzabilità ad uso pubblico marittimo, evenienza, questa, che non si riscontrerebbe nel caso di specie. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 1, lettera b), cod. nav. Con il presente motivo, si deduce ancora che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente annoverato il bacino di rimessaggio, realizzato su area privata, quale bacino d’acqua salmastra, ex art. 28, comma 1, lett. b, cod. nav., nonostante che detto bacino non avrebbe le caratteristiche indicate dalla norma citata, in quanto: i cumuli salini in esso presenti sono del tutto irrilevanti;
la sua formazione non è di origine naturale, ma frutto dell’opera umana;
non è liberamente comunicante con il mare, essendo collegato al fiume Corno;
non è idoneo agli usi pubblici del mare, essendo destinato ai soli clienti che abbisognano dei servizi erogati. Si intendono, infatti, per bacini di acqua salsa o salmastra Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 10 ex art. 28 cod. nav., gli habitat costieri di origine naturale, idonei agli usi pubblici del mare. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 156 c.p.c. e 111 cost. difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il presente motivo, si lamenta che la sentenza impugnata indicherebbe plurimi e contraddittori criteri di imputazione normativa della fattispecie in esame - demanio idrico e regime delle acque pubbliche;
demanio lacuale;
canale navigabile, ex art. 28, lett. c, cod. nav.; bacino di acqua salmastra ex art. 28, lett. b, cod. nav. - e non consentirebbe, così, di comprendere in quale disposizione normativa la fattispecie di causa debba essere inquadrata. Con conseguente violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 156, comma 2, c.p.c. 9. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso sulla scorta di una sentenza di questa Corte che, in una fattispecie analoga, aveva cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio di motivazione (Sez. II Sent., 31/01/2012, n. 1379). Secondo l’Ufficio della Procura Generale, la Corte d’Appello avrebbe applicato principi propri del demanio lacuale alla fattispecie in esame, rientrante pacificamente nella disciplina del demanio marittimo. 10. Il Collegio non condivide le conclusioni del P.G. 11. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati. 11.1. Tutte le censure sono dirette a contestare la natura demaniale della particella n. 143 (originariamente di proprietà della società ricorrente), sulla quale, a seguito delle opere di costruzione Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 11 di una darsena, è stata fatta affluire l’acqua del tratto finale del fiume Corno, prima del suo ricongiungimento con il mare. Infatti, a seguito della realizzazione della darsena, la pubblica amministrazione ha provveduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. cod. nav., alla nuova delimitazione del confine del demanio marittimo, includendo nello stesso anche la suddetta particella (in realtà, la delimitazione ricomprendeva anche alcune particelle emerse, ma sul punto il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, limitando la demanialità alle sole terre sommerse dall’acqua del fiume Corno). 11.2. Nel giudizio di merito, anche mediante una consulenza tecnica, si è accertato che l’area della attuale darsena era costituita da un terreno la cui fascia a confine era l’argine del fiume Corno. L’attrice, mediante il taglio dell’argine di collegamento, ha fatto affluire l’acqua del fiume su parte del proprio terreno, al fine di creare uno specchio d’acqua navigabile per le barche destinate alla riparazione o al rimessaggio. A seguito della modifica irreversibile dell’argine del fiume, dunque, è venuto ad esistenza un bacino d’acqua comunicante direttamente con la foce del fiume e, per esso, direttamente con il mare. Tale bacino è alimentato esclusivamente dall’acqua del fiume, che è di natura salina o salmastra a causa della vicinanza con le acque costiere. 11.3. Tali accertamenti in fatto non sono evidentemente suscettibili di sindacato da questa Corte, sicché risultano inammissibili tutte le censure proposte dalla ricorrente che, seppure poste con riferimento alla violazione di norme di legge, tendono ad affermare una diversa configurazione dei luoghi. Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 12 11.4. Del pari devono rigettarsi le censure con le quali la ricorrente afferma, da un lato, che si è confuso il regime del demanio lacuale con quello del demanio marittimo e, dall’altro, che la Corte d’Appello non ha chiarito a quale demanio appartiene il bene in contestazione. Sul punto, la motivazione della Corte d’Appello, che peraltro ha confermato quella del Tribunale, appare sufficiente ed idonea a sorreggere la decisione, anche se deve essere in parte corretta in diritto allorché a pag. 13 fa erroneamente riferimento al demanio idrico e a pag. 15 richiama un precedente non pertinente (sentenza n. 13834 del 2005). 11.5. La sostanza della decisione della Corte d’Appello deve individuarsi, infatti, nella affermazione dell’appartenenza al demanio marittimo della particella n. 143 (unica ancora in contestazione), in quanto costituita da acqua salmastra della foce del fiume Corno, collegata direttamente con il tratto finale del fiume liberamente navigabile e, pertanto, rientrante tra quelle indicate come demanio marittimo dall’art. 28, lett. b, codice navigazione. 11.6. Del pari, è inammissibile la censura, svolta con il primo motivo, circa la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda attorea solo per le parti di terreno non sommerse dall’acqua, escludendo che il bene dovesse considerarsi unitariamente. Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è, invero, riscontrabile, posto che la questione investe l’appartenenza al demanio della parte navigabile della darsena. La originaria domanda attorea di accertamento della non demanialità dei terreni e della darsena, infatti, non precludeva certo al Tribunale di Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 13 ritenere come facente parte del demanio marittimo il solo tratto sommerso (particella 143), disapplicando solo in parte il verbale di delimitazione. Il fatto, poi, che la parte riguardante i restanti terreni non sia stata oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione non precludeva certo alla Corte d’Appello di confermare la demanialità della darsena accertata dal Tribunale. Per le stesse ragioni, sono inammissibili le censure di travisamento della CTU rispetto alla pretesa unitarietà tra parte emersa e parte sommersa del bene darsena. 11.7. La censura di cui al quinto motivo, che fa riferimento al rilascio di una concessione e al pagamento di un canone per l’attingimento dell’acqua dal fiume Corno, è inammissibile in quanto pone questione nuova che non risulta essere stata proposta nel giudizio di merito. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Suprema Corte, infatti, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord. n. 15430 del 2018). Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 14 11.8. Infine, è infondata anche la censura di omessa pronuncia sul secondo motivo di appello relativamente alla modifica dell’alveo del fiume. La Corte d’Appello ha, infatti, evidenziato, con riferimento al primo motivo ma con motivazione estesa anche al secondo motivo, che l’opera edilizia ha irreversibilmente modificato i luoghi interrompendo la divisione naturale mediante il taglio dell’argine del fiume. Tale motivazione supporta anche il rigetto del secondo motivo laddove si afferma che il motivo presuppone una ricostruzione dei luoghi diversa da quella che emerge anche fotograficamente dall’elaborato peritale in atti. 12. Sgombrato il campo dalle suddette censure, si deve esaminare la seguente questione centrale posta dal ricorso e rispetto alla quale questa Corte è chiamata a dare risposta: se, in una fattispecie come quella sopra descritta, il bacino d’acqua salmastra creato su una parte di terreno di proprietà privata, a seguito della modificazione o eliminazione dell’argine della foce di un fiume, rientri tra i beni appartenenti al demanio marittimo oppure resti di proprietà privata. Ritiene il Collegio che la soluzione adottata dalla Corte d’Appello per stabilire la natura demaniale o privata della darsena sia conforme alla giurisprudenza di questa S.C., dalla quale non v’è ragione di discostarsi. 12.1. Com’è noto, i beni demaniali marittimi rappresentano una specie del più ampio genere dei beni che, ai sensi della classificazione codicistica, costituiscono il demanio pubblico e rientrano, in particolare, nella categoria del c.d. “demanio necessario”, la quale si compone di quei beni che sono assegnati dalla legge in appartenenza necessaria allo Stato. Ai sensi dell’art. Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 15 822, comma 1, del Codice civile, “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. L’elenco dei beni appartenenti al demanio marittimo contenuto nella disciplina codicistica si completa con l’art. 28 del codice della navigazione, che include nel demanio marittimo, oltre alle spiagge, ai porti, alle rade e al lido del mare, anche le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte dell’anno, comunicano liberamente col mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. L’art. 32 cod. nav. disciplina poi il procedimento di delimitazione del demanio marittimo al fine di stabilire la demarcazione tra il demanio predetto e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) ed è assimilabile alla ordinaria "actio finium regundorum", di cui all’art. 950 c.c. Tale procedimento si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., di talché il privato che contesti l’accertata demanialità del bene può invocare - come avvenuto nel caso in esame - la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato a sindacare la legittimità dell’atto amministrativo e disapplicarlo se ed in quanto illegittimo (ex plurimis Cass. civ. Sez. I Ord., 21/05/2021, n. 14048 Cass. civ. Sez. II Ord., 12/07/2018, n. 18511). Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 16 In altri termini, deve ribadirsi che il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art. 32 cod. nav. è indispensabile in presenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, incertezza che esso procedimento si propone di superare con la determinazione dell’esatta posizione dei confini stessi. Qualora successivamente venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale. 12.2. Nella giurisprudenza di legittimità, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, si è progressivamente affermato un “criterio funzionale” nella qualificazione di un bene come appartenente al demanio marittimo necessario, nel senso che l’indispensabile elemento fisico-morfologico o naturalistico deve includere la sua destinazione funzionale a realizzare gli interessi che attengono ai “pubblici usi del mare” per la sua (naturale) attitudine ad essere preposto a tale funzione in via permanente. In particolare, con riferimento ai bacini di acqua salmastra, si è detto che la comunicazione con il mare non costituisce di per sé solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l’idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione a servire i pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all’uso pubblico (Cass., Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1619; Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 17 Cass., Sez. I, 19 maggio 2016, n. 10337; Cass., Sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1300; Cass., Sez. I, 19 marzo 1984, n. 1863). In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, questa Corte, dopo aver richiamato i principi affermati con riferimento al demanio lacuale in tema di accessione invertita (Cass., Sez. Unite Sent., 12/01/2021, n. 253, rv. 660142-01; Cass., Sez. Unite Sent., 20/11/2013, n. 26036, rv. 628426; Cass., Sez. Unite, 06/11/1998, n. 11211), ha anche evidenziato e messo a punto il criterio distintivo seguito dalla giurisprudenza di legittimità: se c’è prossimità e comunicazione diretta della darsena con l’alveo del fiume (la foce del fiume fa parte del demanio marittimo ex art. 28 c.n.), tale da consentire di ritenere la stessa darsena alla stregua di un’appendice o accessione dello specchio d’acqua, la darsena è demaniale, essendoci anche destinazione all’uso pubblico;
se invece il canale è tale da integrare solo una fonte di alimentazione dello specchio d’acqua lontano, la darsena rimane di natura privata. In tale occasione, con riferimento alla questione dell’idoneità del bene-darsena a soddisfare gli usi pubblici del mare si è ritenuta congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva collegato la predetta idoneità agli usi che si estrinsecano proprio nella navigazione e nell’ormeggio dei natanti, precisando che la circostanza che in atto la darsena poteva essere utilizzata solo dai clienti della società appellante era riconducibile soltanto al regime concessorio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15545 del 2015, non massimata). Se, dunque, è l’attitudine a servire agli usi del mare a costituire il criterio delimitativo dell’estensione dei beni demaniali marittimi e tale funzione costituisce la ratio e il limite per l’affermazione della Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 18 loro natura demaniale, nel caso di specie, nel quale tale attitudine è stata accertata dalla Corte d’Appello, la sentenza impugnata risulta esente dai denunciati vizi di legittimità. Infatti, come si è detto, il giudice del gravame, con valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ha accertato che il bacino d’acqua venuto in essere a seguito della modifica dell’argine del fiume Corno presenta le seguenti caratteristiche: è posto alla foce del fiume Corno nel tratto immediatamente precedente lo sbocco del fiume nel mare (la foce del fiume fa parte del demanio marittimo ex art. 28 cod. nav.); l’argine del fiume è stato irreversibilmente modificato in modo da creare un collegamento diretto con la foce del fiume;
dal bacino di ormeggio si può raggiungere senza alcuno sbarramento il tratto finale del fiume e quindi il mare;
l’acqua del bacino ha natura salmastra. Il bacino, dunque, è potenzialmente funzionale agli usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti e operazioni attinenti alla riparazione e al rimessaggio). Sulla base di tali elementi, pertanto, la sentenza della Corte d’Appello risulta conforme a legge, sia pure con le correzioni della motivazione di cui si è detto sopra (vedi punto 11.4), laddove ha ritenuto che la darsena per cui è causa, per la sua conformazione e la sua destinazione funzionale a realizzare (anche solo potenzialmente) gli interessi attinenti ai pubblici usi del mare, rientra nel demanio marittimo necessario ai sensi dell’art. 28, lett. b), cod. nav. ovvero tra i beni che, per loro natura, non sono suscettibili di proprietà privata (Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 15/05/2012, Rv. 622486 - 01). Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 19 Peraltro, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è affermato che, nel caso in cui un bene assuma i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass. civ. Sez. I Sent., 01/04/2015, n. 6619, rv. 634948). Tale ultima affermazione rende irrilevante l’erroneo riferimento che si legge in sentenza alla pronuncia n. 13834 del 2005 ed evidenzia l’infondatezza della censura della ricorrente secondo cui in tali casi sarebbe comunque necessario un provvedimento ablatorio. 13. Il ricorso è, pertanto, rigettato. 14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00), oltre alle spese prenotate a debito;
Ric. 2018 n. 6420 sez. S2 - ud. 22/06/2023 20 dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione