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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg5762 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5762 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Delle Scuole Pie n. 15,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
MASELLI ISABELLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
27/05/2013 e che dalla loro unione nascevano i due minori: il Per_1
1 31.7.2013 e il 12.4.2017, rappresentavano la volontà di separarsi Per_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La Sig.ra vivrà con i figli nell'Immobile sito in Napoli alla Via Parte_3
Alberto Pollio n. 21;
3. Il Sig. attualmente vive nell'immobile sito in Napoli alla Via Don Parte_1
Lorenzo Milani n. 5;
4. La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
5. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, Parte_1 R_
, nata a [...] il [...], C.F. e
[...] C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Persona_4
l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00), e cioè C.F._2
l'importo di euro 300,00 euro a figlio, entro il cinque di ogni mese tramite assegno, bonifico o contanti. Tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
6. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere al 50% le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche, ricreative e sportive occorrenti ai figli purché preventivamente concordate da entrambi i genitori;
7. I figli vivranno con la madre, nell'immobile sito in Napoli (NA) Parte_2
alla Via Alberto Pollio n. 21, con la facoltà, per il padre, Sig. di Parte_1
vedere e sentire i figli in ogni momento;
2
8. Per gli incontri infrasettimanali del padre con i figli, il padre. stante gli orari della sua attività lavorativa, vedrà i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore
17.00 fino al dopo cena alle ore 21.00.
Il Sig. potrà avere con sé i figli minori, il secondo ed il quarto Sabato Parte_1
del mese, dalle ore 14:00, fino alla Domenica, alle ore 16:00 e poi riaccompagnerà i figli dalla madre nell'immobile in cui vivono;
9. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno il giorno 24, 25 e 26 dicembre con la madre ed il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre ad anni alterni.
Per quanto riguarda le festività pasquali, la madre avrà i figli il giorno di Pasqua, mentre il padre li avrà il lunedì in Albis, sempre ad anni alterni. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, secondo le possibilità del Sig. e quest'ultimo comunicherà Parte_1
alla sig.ra il periodo di tempo e la località di soggiorno prescelti. La Parte_2
sig.ra a sua volta, comunicherà al sig. il luogo dove Parte_2 Parte_1
soggiornerà con i figli nel restante periodo di vacanze estive;
10. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, lo studio dei figli, verranno valutate concordemente dai genitori;
11. I coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.14, parte II, s. A, Parte_4
sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5762 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Delle Scuole Pie n. 15,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
MASELLI ISABELLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
27/05/2013 e che dalla loro unione nascevano i due minori: il Per_1
1 31.7.2013 e il 12.4.2017, rappresentavano la volontà di separarsi Per_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La Sig.ra vivrà con i figli nell'Immobile sito in Napoli alla Via Parte_3
Alberto Pollio n. 21;
3. Il Sig. attualmente vive nell'immobile sito in Napoli alla Via Don Parte_1
Lorenzo Milani n. 5;
4. La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
5. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, Parte_1 R_
, nata a [...] il [...], C.F. e
[...] C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Persona_4
l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00), e cioè C.F._2
l'importo di euro 300,00 euro a figlio, entro il cinque di ogni mese tramite assegno, bonifico o contanti. Tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
6. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere al 50% le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche, ricreative e sportive occorrenti ai figli purché preventivamente concordate da entrambi i genitori;
7. I figli vivranno con la madre, nell'immobile sito in Napoli (NA) Parte_2
alla Via Alberto Pollio n. 21, con la facoltà, per il padre, Sig. di Parte_1
vedere e sentire i figli in ogni momento;
2
8. Per gli incontri infrasettimanali del padre con i figli, il padre. stante gli orari della sua attività lavorativa, vedrà i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore
17.00 fino al dopo cena alle ore 21.00.
Il Sig. potrà avere con sé i figli minori, il secondo ed il quarto Sabato Parte_1
del mese, dalle ore 14:00, fino alla Domenica, alle ore 16:00 e poi riaccompagnerà i figli dalla madre nell'immobile in cui vivono;
9. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno il giorno 24, 25 e 26 dicembre con la madre ed il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre ad anni alterni.
Per quanto riguarda le festività pasquali, la madre avrà i figli il giorno di Pasqua, mentre il padre li avrà il lunedì in Albis, sempre ad anni alterni. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, secondo le possibilità del Sig. e quest'ultimo comunicherà Parte_1
alla sig.ra il periodo di tempo e la località di soggiorno prescelti. La Parte_2
sig.ra a sua volta, comunicherà al sig. il luogo dove Parte_2 Parte_1
soggiornerà con i figli nel restante periodo di vacanze estive;
10. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, lo studio dei figli, verranno valutate concordemente dai genitori;
11. I coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.14, parte II, s. A, Parte_4
sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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