TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2120 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliato in OC IC (RC) viale XXV Aprile n. 21 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48
resistente
OGGETTO: pagamento T.F.R.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato avviato al lavoro in progetti di pubblica utilità, presso il
Comune di dal 25/01/1999 al 30/12/2014 e, in data Controparte_2
31/12/2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con qualifica di esecutore tecnico specializzato;
- che , in seguito a ripetute proroghe fino al 1/04/2021, è stato assunto in virtù di contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del Comune nella categoria A1, profilo di operatore tecnico;
- che, in data 12/06/2023, ha richiesto all' il pagamento del T.F.R. CP_1
maturato in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
- che l' resistente ha dedotto di essere impossibilitato a CP_3
provvedere, in quanto il datore di lavoro ha omesso di inoltrare la documentazione necessaria a tal fine;
- che l'oggetto della lite non è la sussistenza del diritto a percepire il
T.F.R. per il lavoro a tempo a tempo determinato svolto alle dipendenze del
Comune, bensì il diritto a percepire tale trattamento al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato;
- che, il quantum debeatur si evince facilmente dalla certificazione unica annualmente prodotta dal datore di lavoro;
- che, alla luce della documentazione allegata, che riporta gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a titolo di T.F.R. presso la gestione per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, CP_1 3
ha diritto a complessivi €. 5.143,11 a titolo di trattamento fine rapporto per i periodi di lavoro già menzionati.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede che la S.V. Ill. ma voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, contrariisreiectis 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di , accantonato durante tutta la durata del Controparte_2
detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per
[...]
la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€.5.143,11, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...]
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge. ”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo:
- che, in base alla normativa vigente, il trattamento di fine servizio può essere liquidato solo se tra un servizio e l'altro vi sia almeno un giorno di interruzione;
- che, a decorrere dal 01/04/2015 e sino al 31/03/2021, il ricorrente ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze del Comune di;
Controparte_2
- che la liquidazione del trattamento di fine servizio presuppone, in ogni caso, l'estinzione del rapporto di lavoro;
4
- che, pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione del lavoratore presso lo stesso o altro Ente iscritto all'I.N.P.D.A.P., si può procedere alla liquidazione del T.F.S. o del T.F.R. soltanto nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 2 comma 5 della N. 335 del 8 agosto 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., nello stabilire: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” inequivocabilmente sancisce che il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, comma 6, ribadisce l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, 5
n. 297”.
Pertanto, in conformità al testo di legge, che richiama l'art. 2120 c.c., non è possibile considerare come un unitario rapporto di lavoro la successione di più contratti a termine senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ciascun contratto di lavoro.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 24280/2014, che, rimarcando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., norma alla quale sono assoggettati i differenti trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, il trattamento di fine rapporto spetti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che “il TFR quindi è costituito da 'retribuzioni accantonate', da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 cod. civ. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” e che “all'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le due estinzioni non coincidano”, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con
l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Tali conclusioni si sono consolidate anche nella giurisprudenza successiva sia di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del 6
03/03/2020; Cass. Sez. L – sentenza n. 13244 del 14/05/2024) che di merito.
Pertanto, l'assoggettabilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici privatizzati alla disciplina contenuta nell'art. 2120 c.c., alla luce del mutato quadro normativo, non consente in alcun modo, di sostenere la tesi (sostenuta dall ) secondo cui il trattamento di fine CP_1
rapporto è collegato non all'estinzione del rapporto di lavoro ma all'estinzione del rapporto previdenziale, che persisterebbe nel caso di cessazione e successiva novazione del rapporto di lavoro con lo stesso od altro ente pubblico.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, si evince che il ricorrente ha lavorato a tempo determinato, dal 1.1.2015 al 31/03/2021, in virtù di un contratto sottoscritto in data 31/12/2014, cui hanno fatto seguito una serie di proroghe che, al termine di tale contratto, l' non ha CP_1
corrisposto il TFR maturato: ne consegue che l' successore dell'Inpdap CP_1
ex d.l. N°201 del 2011, è tenuto a corrisponderle il TFR maturato al termine del suddetto rapporto di lavoro.
Con riferimento alla quantificazione, va tuttavia rilevato che i conteggi operati da parte ricorrente non corrispondono a quanto effettivamente spettante a titolo di TFR in quanto le somme ricavate dalle certificazioni uniche per ciascun anno corrispondono ai contributi figurativi accantonati annualmente ai fini del TFR che va calcolato sulla base della documentazione proveniente dal datore di lavoro (mod. 1 TFS) che avrebbe dovuto essere rilasciato dal Comune che non è stato allegato né, secondo quanto allegato dall' nella memoria di costituzione, è stato trasmesso all'istituto CP_1
previdenziale.
Non si è tuttavia ritenuto di dover disporre C.T.U. contabile, come richiesta da parte ricorrente, in quanto la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche 7
conoscenze e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire i difetti di allegazioni delle parti.
Nella specie, in assenza della documentazione sulla quale operare i calcoli, non allegata dalle parti e non trasmessa dal comune datore di lavoro, secondo quanto riferito dall , la CTU avrebbe avuto carattere meramente CP_1
esplorativo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2120/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accerta e dichiara che ha diritto a percepire il Parte_1
TFR relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato svolti dal 1.1.2015 al
31/03/2021;
-Condanna l' alla corresponsione delle predette somme, con CP_1
interessi legali dalla mora al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2120 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliato in OC IC (RC) viale XXV Aprile n. 21 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48
resistente
OGGETTO: pagamento T.F.R.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato avviato al lavoro in progetti di pubblica utilità, presso il
Comune di dal 25/01/1999 al 30/12/2014 e, in data Controparte_2
31/12/2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con qualifica di esecutore tecnico specializzato;
- che , in seguito a ripetute proroghe fino al 1/04/2021, è stato assunto in virtù di contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del Comune nella categoria A1, profilo di operatore tecnico;
- che, in data 12/06/2023, ha richiesto all' il pagamento del T.F.R. CP_1
maturato in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
- che l' resistente ha dedotto di essere impossibilitato a CP_3
provvedere, in quanto il datore di lavoro ha omesso di inoltrare la documentazione necessaria a tal fine;
- che l'oggetto della lite non è la sussistenza del diritto a percepire il
T.F.R. per il lavoro a tempo a tempo determinato svolto alle dipendenze del
Comune, bensì il diritto a percepire tale trattamento al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato;
- che, il quantum debeatur si evince facilmente dalla certificazione unica annualmente prodotta dal datore di lavoro;
- che, alla luce della documentazione allegata, che riporta gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a titolo di T.F.R. presso la gestione per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, CP_1 3
ha diritto a complessivi €. 5.143,11 a titolo di trattamento fine rapporto per i periodi di lavoro già menzionati.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede che la S.V. Ill. ma voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, contrariisreiectis 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di , accantonato durante tutta la durata del Controparte_2
detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per
[...]
la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€.5.143,11, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
[...]
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge. ”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo:
- che, in base alla normativa vigente, il trattamento di fine servizio può essere liquidato solo se tra un servizio e l'altro vi sia almeno un giorno di interruzione;
- che, a decorrere dal 01/04/2015 e sino al 31/03/2021, il ricorrente ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze del Comune di;
Controparte_2
- che la liquidazione del trattamento di fine servizio presuppone, in ogni caso, l'estinzione del rapporto di lavoro;
4
- che, pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione del lavoratore presso lo stesso o altro Ente iscritto all'I.N.P.D.A.P., si può procedere alla liquidazione del T.F.S. o del T.F.R. soltanto nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 2 comma 5 della N. 335 del 8 agosto 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., nello stabilire: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” inequivocabilmente sancisce che il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, comma 6, ribadisce l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, 5
n. 297”.
Pertanto, in conformità al testo di legge, che richiama l'art. 2120 c.c., non è possibile considerare come un unitario rapporto di lavoro la successione di più contratti a termine senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ciascun contratto di lavoro.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 24280/2014, che, rimarcando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., norma alla quale sono assoggettati i differenti trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, il trattamento di fine rapporto spetti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che “il TFR quindi è costituito da 'retribuzioni accantonate', da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 cod. civ. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” e che “all'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le due estinzioni non coincidano”, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con
l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Tali conclusioni si sono consolidate anche nella giurisprudenza successiva sia di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del 6
03/03/2020; Cass. Sez. L – sentenza n. 13244 del 14/05/2024) che di merito.
Pertanto, l'assoggettabilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici privatizzati alla disciplina contenuta nell'art. 2120 c.c., alla luce del mutato quadro normativo, non consente in alcun modo, di sostenere la tesi (sostenuta dall ) secondo cui il trattamento di fine CP_1
rapporto è collegato non all'estinzione del rapporto di lavoro ma all'estinzione del rapporto previdenziale, che persisterebbe nel caso di cessazione e successiva novazione del rapporto di lavoro con lo stesso od altro ente pubblico.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, si evince che il ricorrente ha lavorato a tempo determinato, dal 1.1.2015 al 31/03/2021, in virtù di un contratto sottoscritto in data 31/12/2014, cui hanno fatto seguito una serie di proroghe che, al termine di tale contratto, l' non ha CP_1
corrisposto il TFR maturato: ne consegue che l' successore dell'Inpdap CP_1
ex d.l. N°201 del 2011, è tenuto a corrisponderle il TFR maturato al termine del suddetto rapporto di lavoro.
Con riferimento alla quantificazione, va tuttavia rilevato che i conteggi operati da parte ricorrente non corrispondono a quanto effettivamente spettante a titolo di TFR in quanto le somme ricavate dalle certificazioni uniche per ciascun anno corrispondono ai contributi figurativi accantonati annualmente ai fini del TFR che va calcolato sulla base della documentazione proveniente dal datore di lavoro (mod. 1 TFS) che avrebbe dovuto essere rilasciato dal Comune che non è stato allegato né, secondo quanto allegato dall' nella memoria di costituzione, è stato trasmesso all'istituto CP_1
previdenziale.
Non si è tuttavia ritenuto di dover disporre C.T.U. contabile, come richiesta da parte ricorrente, in quanto la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche 7
conoscenze e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire i difetti di allegazioni delle parti.
Nella specie, in assenza della documentazione sulla quale operare i calcoli, non allegata dalle parti e non trasmessa dal comune datore di lavoro, secondo quanto riferito dall , la CTU avrebbe avuto carattere meramente CP_1
esplorativo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2120/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accerta e dichiara che ha diritto a percepire il Parte_1
TFR relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato svolti dal 1.1.2015 al
31/03/2021;
-Condanna l' alla corresponsione delle predette somme, con CP_1
interessi legali dalla mora al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci