Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.