Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 741
Versione
6 ottobre 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 6 ottobre 1950