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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 352/2021 R.G. avverso la sentenza n. 182/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
135/2016 R.G., avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento compenso per prestazione d'opera intellettuale
T R A
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con sede a Monteroduni (IS), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giuseppe Di Vito in forza di procura allegata alla citazione in appello - pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Gabriele Cristinzio giusta mandato in atti del fascicolo di primo grado - pec:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: per l'appellante, avv. Di Vito si riporta a tutti i propri scritti nonché alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per
l'accoglimento dell'appello. per l'appellato, avv. Cristinzio si riporta alla comparsa di costituzione e nel ribadire ogni e più ampia eccezione, conclude perchè la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigetti siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto l'avverso gravame, con conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di giudizio in distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 182 del 26/04/2021, non notificata, il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione proposta dalla Parte_1
[... avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2015 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento dell'importo di 37.135,97 euro (oltre cassa al 4% e Controparte_1
Iva al 22%), a titolo di compenso per attività di progettazione, calcoli strutturali e collaudo svolta per la società in qualità di ingegnere, come da progetti e da parcelle vistate dall'Ordine degli architetti ed ingegneri della Provincia di Isernia;
il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto opposto ed ha condannato la al Parte_1 rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, nonchè al pagamento del compenso al ctu.
Con citazione notificata il 30/10/2019 ha proposto appello avverso tale decisione la concludendo per l'accertamento e la declaratoria della nullità, Parte_1 inefficacia ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 335/2015 del 18/12/2018, R.G. n.
1195/2015 e per l'effetto per la sua revoca previa declaratoria che nulla è dovuto dalla all'ing. con vittoria di spese e competenze Parte_1 Controparte_1
2 del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore anticipatario e con ordine di restituzione di quanto versato dalla parte appellante all'appellato, con interessi legali e rivalutazione.
L'appellato si è costituito opponendo la formazione del giudicato sulle parti della sentenza di primo grado ritenute non impugnate e chiedendo comunque il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali anche del presente grado.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/07/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La sentenza appellata ha dato atto che, proponendo l'opposizione, la
[...] aveva dedotto di non aver conferito alcun incarico al e di non Parte_1 CP_1 essere proprietaria degli immobili cui erano riferite le attività in questione.
Il primo giudice ha tuttavia osservato che le prestazioni rese dall'opposto non erano oggetto di specifica contestazione, e che dalla prova testimoniale assunta era emerso l'affidamento delle attività professionali al per conto della società opponente, CP_1 da parte del suo legale rappresentante.
Il tribunale ha precisato inoltre che, secondo la S.C., la contemplatio domini può consistere anche in un comportamento del rappresentante tale da portare a conoscenza dell'altro contraente il fatto che egli agisca per conto di altro soggetto, e che nella specie tanto emergeva -in aggiunta alla prova citata- anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La sentenza impugnata ha infine recepito le conclusioni del ctu nominato per la verifica della congruità della parcella munita del parere del consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista.
3.-- A sostegno dell'appello proposto, la deduce: Parte_1
I) l'erroneità dell'affermazione circa la mancanza di specifica contestazione delle prestazioni professionali del ribadendo di avere dedotto con l'opposizione che CP_1 la non aveva mai conferito alcun incarico all'ing. per Parte_1 CP_1 la redazione degli elaborati e le certificazioni oggetto della pretesa creditoria, non
3 riguardanti beni di proprietà della stessa società, il cui contenuto non era mai stato ricevuto dalla società opponente che ne disconosceva interamente il contenuto;
II) l'illegittimità del rigetto dell'opposizione, nonostante la carenza di prova documentale del credito dell'opposto, il quale, benchè gravato dell'onere probatorio relativo alla sua posizione di attore sostanziale, aveva omesso di produrre nel giudizio di opposizione i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (progetti, fatture e missive di sollecito), illegittimamente acquisiti dal ctu nominato in primo grado;
III) l'erronea interpretazione della prova testimoniale posta dal primo giudice alla base del riconoscimento del rapporto contrattuale fra la società ed il professionista, dal momento che il teste (indicato dalla parte opponente), contrariamente a Testimone_1 quanto riportato in sentenza, non aveva riferito del conferimento dell'incarico dalla all'ing. bensì all'ing. (verb. ud. Parte_1 CP_1 Persona_1
14/02/2018), il quale, a sua volta escusso come altro teste dell'opponente all'ud. del
20/12/2017, aveva dichiarato di avere eseguito progettazioni per conto della
[...] in Monteroduni, loc. Sant'Eusanio; Parte_1
IV) l'inesistenza del diritto di credito anche per la carenza di contratto scritto di opera professionale, in violazione dell'art. 9, comma 4, del d.l. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni nella l. 24/03/2012 n. 27, ed in ogni caso la non congruità della quantificazione dei compensi pretesi, fatta propria dal ctu.
4.-- Il primo motivo di appello è infondato.
La sentenza appellata ha rilevato che la contestazione dell'opponente era incentrata sul mancato conferimento dell'incarico al da parte della società e sulla non CP_1 riferibilità alla stessa degli immobili cui l'attività si riferiva, mentre non era stato espressamente contestato lo svolgimento dell'attività di progettazione e collaudo di cui al d.i. da parte del professionista.
5.--Va respinto anche il secondo motivo.
Secondo il costante indirizzo di legittimità (cfr. fra le altre Cass. n. 8693 del 04/04/2017) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello
4 originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c. ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge non possono essere considerati "nuovi"; ove pertanto acquisiti in fase di ctu nel giudizio ex art. 645 c.p.c. o anche depositati per la prima volta nel giudizio di appello devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c.; come già chiarito da Cass. sez. un. n. 4066 del 12/05/2015, un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non prodotti ex novo nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete (conforme Cass. 2019/n. 21626).
6.-- Circa il terzo motivo, l'appellato ha eccepito la formazione del giudicato (ex art. 329, co.2, c.p.c.) con riferimento al capo della decisione con cui il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del rapporto professionale fra la società ed il professionista anche in forza di presunzioni ex art. 2729 c.c., motivazione non oggetto di appello.
Secondo la sentenza di primo grado, dalla deposizione del teste era Testimone_1 emerso che Cancelliere, per conto della aveva affidato Pt_2 Parte_1 le attività oggetto del decreto opposto all'ing. criticata Controparte_2 dall'appellante secondo quanto esposto al paragrafo precedente sub III-.
Il tribunale, argomentando diffusamente alle pagg. 3 e 4 della motivazione, ha tuttavia aggiunto l'ulteriore argomento secondo il quale la contemplatio domini può consistere anche in un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente il fatto che egli agisca per conto di altro soggetto, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti del contratto (sono citate in sentenza Cass. 2005/n. 18441 e Cass. 2006/n. 25247), e che nella specie tanto risultava da elementi presuntivi qualificati come precisi in quanto ben determinati nella loro realtà storica, gravi in quanto emergenti da un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit” e fra loro concordanti, ravvisati:
5 a) nella conferma, da parte del teste all'udienza del Testimone_2
20/12/2017, del capitolo di prova articolato dall'opposto circa il conferimento nel 2010 all'ing. da parte di , dell'incarico di redigere i progetti CP_1 Parte_2 per cui è causa, con la precisazione di non ricordare se “a titolo personale o per conto della ; Parte_1
b) nel fatto che il Cancelliere, in quanto legale rappresentante della Parte_1
[...
potesse operare per conto della società;
c) nella verosimiglianza della scelta, anche solo a fini fiscali, di optare per la fatturazione di una prestazione ad un soggetto (fisico o giuridico) piuttosto che ad un altro.
In ordine a tale motivazione, l'appellante omette qualsiasi deduzione e critica.
Secondo il costante indirizzo della S.C., allorchè la motivazione sia strutturata in una pluralità di ordini di ragioni di merito, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio (non censurato) privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata -cfr. Cass. civ. sez. lavoro, ord.
24/10/2019, n. 27339; Cass. civ. sez. lavoro, sent., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ. sez.
III, sent. 20/11/2009, n. 24540 ; Cass. civ. sez. III 26/03/2001, n. 4349-.
Con specifico riferimento al giudizio di appello, ove la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni di merito, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione - potendo il giudice ritenere utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata -, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, a nulla valendo la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per
6 implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 7675 del 13/07/1995).
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione produce pertanto l'inammissibilità dell'appello sul punto, il cui mancato rilievo da parte del giudice di merito comporta, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.
(Cass. n. 3359 del 5/06/1984; n. 1110 del 03/02/1994; n. 189 del 09/01/2002; nn. 1125
e 1119 del 29/01/2002).
Va dunque dichiarato inammissibile - senza necessità di soffermarsi a valutarne il fondamento e le controdeduzioni in merito formulate dall'appellato in via subordinata - il motivo di appello riguardante l'erronea valutazione della dichiarazione del teste
[...]
come idonea a dimostrare il conferimento dell'incarico della società Tes_1 all'appellato.
7.-- Neppure ha fondamento il quarto motivo nella parte concernente l'asserita necessità di prova scritta del contratto di prestazione d'opera professionale, stante il principio della libertà della forma operante per il rapporto di opera professionale (Cass. 2011 n. 4705); né è invocabile l'art. 9 del d.l. 24/01/2012 n. 1, conv. in l. 24/03/2012 n. 27, entrato in vigore successivamente al conferimento degli incarichi di cui al d.i., nell'anno 2011.
Quanto alle contestazioni relative alla quantificazione dei compensi richiesti, il ctu nominato in primo grado, ing. , esaminati gli elaborati progettuali e la Persona_2 documentazione relativa ai calcoli strutturali ed all'attività di collaudo strutturale, è pervenuto a determinare il compenso spettante all'ing. in misura di poco CP_1 superiore a quello ritenuto congruo dall'Ordine degli architetti ed ingegneri della
Provincia di Isernia e riconosciuto dal d.i. opposto.
Il tecnico d'ufficio ha puntualmente replicato alle osservazioni della parte opponente in proposito: si vedano in particolare le deduzioni alle pagg. 11 e 12 della relazione del ctu in ordine all'asserita ingiustificata attribuzione del grado di complessità elevata all'attività di collaudo (in realtà valutata dal ctu come di complessità media), nonché il paragrafo 5 della relazione dell'ing. quanto al punto concernente le Per_2
7 determinazioni degli importi dei lavori (valore dell'opera) posti alla base del calcolo per la determinazione degli onorari professionali: tali precisazioni non sono state oggetto di confutazione dell'appellante, né in primo grado né nella presente sede.
8.-- L'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 e succ. modif. ex D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Va dato della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 30/10/2019 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 182/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.738,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare all'avv. Gabriele Cristinzio, antistatario;
3. dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 352/2021 R.G. avverso la sentenza n. 182/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
135/2016 R.G., avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento compenso per prestazione d'opera intellettuale
T R A
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con sede a Monteroduni (IS), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giuseppe Di Vito in forza di procura allegata alla citazione in appello - pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Gabriele Cristinzio giusta mandato in atti del fascicolo di primo grado - pec:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: per l'appellante, avv. Di Vito si riporta a tutti i propri scritti nonché alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per
l'accoglimento dell'appello. per l'appellato, avv. Cristinzio si riporta alla comparsa di costituzione e nel ribadire ogni e più ampia eccezione, conclude perchè la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigetti siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto l'avverso gravame, con conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di giudizio in distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 182 del 26/04/2021, non notificata, il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione proposta dalla Parte_1
[... avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2015 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento dell'importo di 37.135,97 euro (oltre cassa al 4% e Controparte_1
Iva al 22%), a titolo di compenso per attività di progettazione, calcoli strutturali e collaudo svolta per la società in qualità di ingegnere, come da progetti e da parcelle vistate dall'Ordine degli architetti ed ingegneri della Provincia di Isernia;
il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto opposto ed ha condannato la al Parte_1 rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, nonchè al pagamento del compenso al ctu.
Con citazione notificata il 30/10/2019 ha proposto appello avverso tale decisione la concludendo per l'accertamento e la declaratoria della nullità, Parte_1 inefficacia ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 335/2015 del 18/12/2018, R.G. n.
1195/2015 e per l'effetto per la sua revoca previa declaratoria che nulla è dovuto dalla all'ing. con vittoria di spese e competenze Parte_1 Controparte_1
2 del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore anticipatario e con ordine di restituzione di quanto versato dalla parte appellante all'appellato, con interessi legali e rivalutazione.
L'appellato si è costituito opponendo la formazione del giudicato sulle parti della sentenza di primo grado ritenute non impugnate e chiedendo comunque il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali anche del presente grado.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/07/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La sentenza appellata ha dato atto che, proponendo l'opposizione, la
[...] aveva dedotto di non aver conferito alcun incarico al e di non Parte_1 CP_1 essere proprietaria degli immobili cui erano riferite le attività in questione.
Il primo giudice ha tuttavia osservato che le prestazioni rese dall'opposto non erano oggetto di specifica contestazione, e che dalla prova testimoniale assunta era emerso l'affidamento delle attività professionali al per conto della società opponente, CP_1 da parte del suo legale rappresentante.
Il tribunale ha precisato inoltre che, secondo la S.C., la contemplatio domini può consistere anche in un comportamento del rappresentante tale da portare a conoscenza dell'altro contraente il fatto che egli agisca per conto di altro soggetto, e che nella specie tanto emergeva -in aggiunta alla prova citata- anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La sentenza impugnata ha infine recepito le conclusioni del ctu nominato per la verifica della congruità della parcella munita del parere del consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista.
3.-- A sostegno dell'appello proposto, la deduce: Parte_1
I) l'erroneità dell'affermazione circa la mancanza di specifica contestazione delle prestazioni professionali del ribadendo di avere dedotto con l'opposizione che CP_1 la non aveva mai conferito alcun incarico all'ing. per Parte_1 CP_1 la redazione degli elaborati e le certificazioni oggetto della pretesa creditoria, non
3 riguardanti beni di proprietà della stessa società, il cui contenuto non era mai stato ricevuto dalla società opponente che ne disconosceva interamente il contenuto;
II) l'illegittimità del rigetto dell'opposizione, nonostante la carenza di prova documentale del credito dell'opposto, il quale, benchè gravato dell'onere probatorio relativo alla sua posizione di attore sostanziale, aveva omesso di produrre nel giudizio di opposizione i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (progetti, fatture e missive di sollecito), illegittimamente acquisiti dal ctu nominato in primo grado;
III) l'erronea interpretazione della prova testimoniale posta dal primo giudice alla base del riconoscimento del rapporto contrattuale fra la società ed il professionista, dal momento che il teste (indicato dalla parte opponente), contrariamente a Testimone_1 quanto riportato in sentenza, non aveva riferito del conferimento dell'incarico dalla all'ing. bensì all'ing. (verb. ud. Parte_1 CP_1 Persona_1
14/02/2018), il quale, a sua volta escusso come altro teste dell'opponente all'ud. del
20/12/2017, aveva dichiarato di avere eseguito progettazioni per conto della
[...] in Monteroduni, loc. Sant'Eusanio; Parte_1
IV) l'inesistenza del diritto di credito anche per la carenza di contratto scritto di opera professionale, in violazione dell'art. 9, comma 4, del d.l. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni nella l. 24/03/2012 n. 27, ed in ogni caso la non congruità della quantificazione dei compensi pretesi, fatta propria dal ctu.
4.-- Il primo motivo di appello è infondato.
La sentenza appellata ha rilevato che la contestazione dell'opponente era incentrata sul mancato conferimento dell'incarico al da parte della società e sulla non CP_1 riferibilità alla stessa degli immobili cui l'attività si riferiva, mentre non era stato espressamente contestato lo svolgimento dell'attività di progettazione e collaudo di cui al d.i. da parte del professionista.
5.--Va respinto anche il secondo motivo.
Secondo il costante indirizzo di legittimità (cfr. fra le altre Cass. n. 8693 del 04/04/2017) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello
4 originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c. ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge non possono essere considerati "nuovi"; ove pertanto acquisiti in fase di ctu nel giudizio ex art. 645 c.p.c. o anche depositati per la prima volta nel giudizio di appello devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c.; come già chiarito da Cass. sez. un. n. 4066 del 12/05/2015, un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non prodotti ex novo nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete (conforme Cass. 2019/n. 21626).
6.-- Circa il terzo motivo, l'appellato ha eccepito la formazione del giudicato (ex art. 329, co.2, c.p.c.) con riferimento al capo della decisione con cui il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del rapporto professionale fra la società ed il professionista anche in forza di presunzioni ex art. 2729 c.c., motivazione non oggetto di appello.
Secondo la sentenza di primo grado, dalla deposizione del teste era Testimone_1 emerso che Cancelliere, per conto della aveva affidato Pt_2 Parte_1 le attività oggetto del decreto opposto all'ing. criticata Controparte_2 dall'appellante secondo quanto esposto al paragrafo precedente sub III-.
Il tribunale, argomentando diffusamente alle pagg. 3 e 4 della motivazione, ha tuttavia aggiunto l'ulteriore argomento secondo il quale la contemplatio domini può consistere anche in un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente il fatto che egli agisca per conto di altro soggetto, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti del contratto (sono citate in sentenza Cass. 2005/n. 18441 e Cass. 2006/n. 25247), e che nella specie tanto risultava da elementi presuntivi qualificati come precisi in quanto ben determinati nella loro realtà storica, gravi in quanto emergenti da un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit” e fra loro concordanti, ravvisati:
5 a) nella conferma, da parte del teste all'udienza del Testimone_2
20/12/2017, del capitolo di prova articolato dall'opposto circa il conferimento nel 2010 all'ing. da parte di , dell'incarico di redigere i progetti CP_1 Parte_2 per cui è causa, con la precisazione di non ricordare se “a titolo personale o per conto della ; Parte_1
b) nel fatto che il Cancelliere, in quanto legale rappresentante della Parte_1
[...
potesse operare per conto della società;
c) nella verosimiglianza della scelta, anche solo a fini fiscali, di optare per la fatturazione di una prestazione ad un soggetto (fisico o giuridico) piuttosto che ad un altro.
In ordine a tale motivazione, l'appellante omette qualsiasi deduzione e critica.
Secondo il costante indirizzo della S.C., allorchè la motivazione sia strutturata in una pluralità di ordini di ragioni di merito, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio (non censurato) privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata -cfr. Cass. civ. sez. lavoro, ord.
24/10/2019, n. 27339; Cass. civ. sez. lavoro, sent., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ. sez.
III, sent. 20/11/2009, n. 24540 ; Cass. civ. sez. III 26/03/2001, n. 4349-.
Con specifico riferimento al giudizio di appello, ove la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni di merito, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione - potendo il giudice ritenere utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata -, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, a nulla valendo la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per
6 implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 7675 del 13/07/1995).
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione produce pertanto l'inammissibilità dell'appello sul punto, il cui mancato rilievo da parte del giudice di merito comporta, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.
(Cass. n. 3359 del 5/06/1984; n. 1110 del 03/02/1994; n. 189 del 09/01/2002; nn. 1125
e 1119 del 29/01/2002).
Va dunque dichiarato inammissibile - senza necessità di soffermarsi a valutarne il fondamento e le controdeduzioni in merito formulate dall'appellato in via subordinata - il motivo di appello riguardante l'erronea valutazione della dichiarazione del teste
[...]
come idonea a dimostrare il conferimento dell'incarico della società Tes_1 all'appellato.
7.-- Neppure ha fondamento il quarto motivo nella parte concernente l'asserita necessità di prova scritta del contratto di prestazione d'opera professionale, stante il principio della libertà della forma operante per il rapporto di opera professionale (Cass. 2011 n. 4705); né è invocabile l'art. 9 del d.l. 24/01/2012 n. 1, conv. in l. 24/03/2012 n. 27, entrato in vigore successivamente al conferimento degli incarichi di cui al d.i., nell'anno 2011.
Quanto alle contestazioni relative alla quantificazione dei compensi richiesti, il ctu nominato in primo grado, ing. , esaminati gli elaborati progettuali e la Persona_2 documentazione relativa ai calcoli strutturali ed all'attività di collaudo strutturale, è pervenuto a determinare il compenso spettante all'ing. in misura di poco CP_1 superiore a quello ritenuto congruo dall'Ordine degli architetti ed ingegneri della
Provincia di Isernia e riconosciuto dal d.i. opposto.
Il tecnico d'ufficio ha puntualmente replicato alle osservazioni della parte opponente in proposito: si vedano in particolare le deduzioni alle pagg. 11 e 12 della relazione del ctu in ordine all'asserita ingiustificata attribuzione del grado di complessità elevata all'attività di collaudo (in realtà valutata dal ctu come di complessità media), nonché il paragrafo 5 della relazione dell'ing. quanto al punto concernente le Per_2
7 determinazioni degli importi dei lavori (valore dell'opera) posti alla base del calcolo per la determinazione degli onorari professionali: tali precisazioni non sono state oggetto di confutazione dell'appellante, né in primo grado né nella presente sede.
8.-- L'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 e succ. modif. ex D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Va dato della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 30/10/2019 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 182/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.738,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare all'avv. Gabriele Cristinzio, antistatario;
3. dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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