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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3103/2024 promossa in grado d'appello
DA
, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Angeloni, presso il cui Studio ha eletto domicilio-
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Enrico Lambiase e dall'avv. Cristiano Principe, presso il cui Studio ha eletto domicilio-
APPELLATO avente ad oggetto: compravendita immobiliare sulle seguenti conclusioni
- PER L'APPELLANTE:
“Nel merito: - in via principale e in riforma dell'impugnata ordinanza emessa a definizione del procedimento di cui al nr.
9109/2023 R.G. dal Tribunale di Milano – IV^ Sezione Civile - in composizione monocratica - Giudice Dott. Marcello
Piscopo, Repert. n. 8159/2024 del 15/10/2024, accertare e dichiarare che le difformità e i vizi elencati in premessa sono occulti e comunque non facilmente riconoscibili;
- dichiarare, di conseguenza, che siffatti vizi, diminuiscono il valore dell'immobile sito in Milano al viale Lunigiana nr. 43, nella percentuale da stabilirsi in corso di giudizio, anche a seguito dell'istruttoria o come indicata dal Giudice in Sua giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. alla differenza di valore Parte_1 pagina 1 di 16 determinata dai vizi stessi, in riferimento al prezzo di vendita convenuto;
- conseguentemente, condannare il sig.
[...] alla restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13 come quantificato nella relazione peritale di stima a Controparte_1 firma dell'arch. o nella diversa misura che risultera anche a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata Persona_1 dal Giudice secondo giustizia;
- condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni, patiti e Controparte_1 patiendi, per l'effetto del mancato trasferimento del bene compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c. nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o in quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
- condannare il sig.
[...] alle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi Controparte_1 in favore del sottoscritto avvocato per fattane anticipazione. In via istruttoria si chiede, anche in tale sede e laddove ritenute necessaria e opportuna dalla Ecc.ma Corte adita, che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e confermare la presenza dei vizi occulti e delle difformità denunciate relative all'immobile sito in Milano alla via Lunigiana nr. 43, oggetto del contratto di compravendita concluso dalle parti nonché la regolarità, sotto il profilo urbanistico, dello stesso e l'esistenza e/o regolarità delle certificazioni attestanti l'agibilità dello stesso immobile e degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento. Contestualmente chiede disporsi CTU anche al fine di verificare e precisare la diminuzione in percentuale del valore del bene stesso, per l'individuazione delle opere da realizzare nonché per la quantificazione economica delle stesse e dei danni subiti dal sig. . Parte_1
- PER L'APPELLATO:
“Nel merito: confermare l'ordinanza n. 6386/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15 ottobre 2024, respingendo l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 15 ottobre 2024, con la quale sono state respinte le domande proposte a norma degli articoli 1490, 1492, 1494 e 1495 c.c., nei confronti del Sig. Controparte_1
in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Milano, viale Lunigiana n. 43.
[...]
L'appellante ha reiterato le domande già formulate nel ricorso ex art. 702 bis cpc, volte a: -accertare che le difformità e i vizi elencati in premessa sono occulti e comunque non facilmente riconoscibili,
-dichiarare che tali vizi diminuiscono il valore dell'immobile nella percentuale da stabilirsi in corso di giudizio, - dichiarare il diritto del sig. alla differenza di valore determinata dai vizi in Pt_1 riferimento al prezzo di vendita e, conseguentemente, condannare il sig. alla CP_1 restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13 come quantificato nella relazione peritale di stima dell'Arch. o nella diversa misura che risulterà dovuta, - condannare il sig. Persona_1 [...] al risarcimento di tutti i danni per l'effetto del mancato trasferimento del bene CP_1 compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c.
Si è costituito l'appellato sig. chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, CP_1 con rigetto dei motivi d'appello.
pagina 2 di 16 Con ordinanza in data 27 febbraio 2025 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare preliminare proposta ex art. 283 cpc dall'appellante; all'udienza del 27.3.2025 la Consigliera istruttrice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni nella stessa udienza e ha rinviato all'udienza del 11 settembre 2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. dinnanzi al
Collegio, assegnando il termine per le memorie conclusionali;
a tale udienza dinnanzi al Collegio i procuratori si sono riportati alle memorie e la Corte ha assunto la causa in decisione.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nell'atto d'appello il sig. ha premesso che col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 22 Pt_1 febbraio 2023, ha adito il Tribunale, allegando di aver acquistato unitamente alla moglie, tramite agenzia immobiliare, dal sig. con rogito in data 3 novembre 2021, al prezzo di euro CP_1
1.350.000,00, l'immobile consistente in una villetta unifamiliare disposta su tre piani fuori terra e due piani interrati, collegati tra loro da scala interna e da scala esterna, con area pertinenziale in proprietà esclusiva e posto auto.
Nel ricorso ex art. 702 bis cpc, richiamato nell'atto di appello, il Sig. ha allegato che: Pt_1
“entrato in possesso dell'appartamento”, riscontrava vizi, difformità gravi e malfunzionamenti sia all'interno che all'esterno dell'appartamento; “in particolare, inziando i lavori di ristrutturazione alcune settimane dopo la formalizzazione dell'acquisto, emergevano numerore criticità che in alcun modo potevano essere riscontrate in sede di acquisto;
_ immediatamente, in data 21 dicembre 2021, l'odierno ricorrente palesava il tutto - tramite l'inoltro di una email - al sig. a cui, quest'ultimo, dava riscontro negando ogni addebito (alleg. CP_1 nr. 03); _ successivamente, in data 12 maggio 2022, veniva inviata al sig. lettera di denuncia e diffida CP_1
(alleg. nr. 04), a cui faceva seguito riscontro dello studio legale TDL (alleg. nr. 05), per conto di parte venditrice; - in seguito, stante anche l'aggravarsi della situazione e temendo la scoperta di altre difformità (come in effetti avvenuto), il sig. conferiva incarico all'arch. (iscritto all'ordine degli architetti Parte_1 Persona_1 pianificatori e paesaggisti e conservatori della provincia di Varese, consulente del Tribunale di Busto Arsizio e iscritto all'albo dei periti ed esperti del Tribunale ordinario di Busto Arsizio) di redigere relazione peritale (alleg. nr. 06), chiedendogli espressamente di accertare, in relazione all'immobile in questione, le condizioni a livello impiantistico, di coibentazione nonché di accertare e riscontrare opere ed impianti oggetto di rifacimento quantificandone il relativo importo. Inoltre, lo stesso avrebbe dovuto accertare le condizioni dello stabile con espresso riferimento all'istruttoria e al rilascio di agibilità dell'immobile”. Il ricorrente ha dedotto che è innegabile “che quanto scoperto renda inidonea l'abitazione all'uso a cui è destinata e ne abbia diminuito in modo apprezzabile il valore” e ha invocato la garanzia per vizi e il risarcimento dei danni ex artt. 1490, 1492, 1494 e 1495
c.c.
In particolare- rispetto al prezzo di euro 1.350.000,00 pagato per la compravendita- l'appellante ha ribadito la richiesta di restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13, quantificato nella relazione pagina 3 di 16 dell'arch. per i costi da sostenere per le opere di sistemazione interne e esterne Persona_1 dell'immobile, comprensive di piano di sicurezza, accantieramento, demolizioni, ricostruzioni, rimozioni e rifacimenti, riguardanti tutte le parti e gli ambienti dell'appartamento.
Il resistente, attuale appellato, nella comparsa di risposta in primo grado circa i fatti ha allegato che:
l'immobile è stato edificato nei primi anni del 1900 e il sig. dopo aver vissuto CP_1 nell'immobile per alcuni anni, aveva deciso di metterlo in vendita, affidandosi ad un'agenzia immobiliare, al prezzo di euro 1.620.000,00; il signor e la moglie, dopo aver visitato Pt_1
l'immobile numerose volte, avevano ravvisato talune problematiche dovute alla vetustà, motivo per il quale avevano formulato la proposta di acquisto al minor prezzo di Euro 1.350.000,00, accettato da in data 3 agosto 2021 le parti avevano sottoscritto il contratto preliminare di CP_1 compravendita, poi trasfuso nel contratto preliminare con atto notarile in data 17 settembre 2021
e in data 3 novembre 2021 avevano stipulato il contratto di vendita con rogito notarile ove era espressamente previsto che “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione
e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento, anche con riferimento ai titoli di provenienza, di cui infra”. In data 13 dicembre 2021 il signor aveva Pt_1 inviato una mail nella quale lamentava per la prima volta alcuni vizi all'interno ed all'esterno dell'immobile, in pari data aveva risposto il sig. contestando gli asseriti vizi e difetti, CP_1 precisando che l'immobile acquistato non era nuovo, in quanto lo stabile ha cento anni e la ristrutturazione, benché molto accurata, risaliva comunque a 20 anni fa;
in data 12 maggio 2022 il legale del signor aveva inviato una “denuncia vizi e difetti dell'immobile”, alla quale Pt_1 avevano risposto i legali del sig. contestandoli ed eccependo, inoltre, la decadenza CP_1 dalla garanzia. Il resistente ha eccepito anche in giudizio la decadenza dalla garanzia ex art. 1495
c.c., deducendo che il ricorrente, dopo la prima generica comunicazione in data 13 dicembre 2021, aveva inviato in data 12 maggio 2022 la formale denuncia tramite il legale;
in subordine rispetto all'eccepita decadenza, ha contestato i pretesi vizi e difetti rilevati da controparte, così come la relazione dell'arch. Per_1
L'ORDINANZA IMPUGNATA
Con l'ordinanza ex art. 702 ter cpc N. 6386/2024 il Tribunale ha respinto il ricorso del sig.
[...]
, ritenendo all'evidenza fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.; il Tribunale ha Pt_1 rilevato che: - anche a voler considerare la denuncia avvenuta con una prima comunicazione tramite posta elettronica in data 13/12/2021 (doc. 4 di parte ricorrente), la stessa è ampiamente successiva al decorso del termine di decadenza posto che il rogito di vendita era stato stipulato in data
03/11/2021; con l'email del 13 dicembre 2021 il ricorrente si doleva di “alcune situazioni all'interno ed all'esterno dello stesso che necessitano di un incontro in loco durante il quale avrò la possibilità di poterglieli pagina 4 di 16 evidenziare. Genericamente, ho avuto modo di constatare un concreto malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione del piano s1 (sala biliardo), problemi con l'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, numerosi segni di umidità nel piano s2 e come già anticipato al telefono una reale difficoltà legata all'impianto di allarme, oltre ad altre situazioni che vorrei rappresentarle in loco. Resta da verificare il corretto funzionamento della vasca-piscina, che come convenuto effettueremo dopo i lavori di ristrutturazione”, si tratta di “vizi non occulti, facilmente riconoscibili subito dopo l'immissione nel possesso dell'immobile, come ad esempio il dedotto malfunzionamento del cancello di ingresso, i difetti della pavimentazione nella sala biliardo, i segni di umidità al piano interrato, mentre per il resto la comunicazione è priva di qualsiasi concreto riferimento, riferendo di non meglio precisati “problemi” dell'impianto di condizionamento, di una altrettanto generica
“problematica” agli scarichi fognari, di “una reale difficoltà” per l'impianto di allarme”; nella denuncia di vizi del 12/05/2022, avvenuta dopo più di sei mesi dalla data del rogito, si lamentano “vetri rotti, macchie di umidità, errori di posa del parquet al piano interrato e della pavimentazione del cortile, macchinari della piscina non funzionanti, problematiche al cartongesso, insomma, anche in questo caso, tutti inconvenienti di agevole e immediata percezione ad una semplice visita dell'immobile”.
Il Tribunale ha poi osservato: “Nonostante tale eccezione di decadenza, il ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge”
e, pertanto, “stante l'accertata decadenza dal diritto alla garanzia per vizi, la domanda deve essere respinta”.
I MOTIVI D'APPELLO.
Col primo motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc per “Erroneità della sentenza nella misura in cui si riconosce la decadenza ex art. 1495 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione. Vizio di motivazione”; col secondo motivo allega “Vizio di motivazione per omessa valutazione dei mezzi istruttori: relazione peritale giurata. Errore e omessa valutazione dei documenti depositati”; col terzo motivo l'appellante censura la quantificazione delle spese di lite, liquidate dal Tribunale nella somma di € 14.103 oltre accessori.
DECISIONE DELLA CORTE
Ad avviso della Corte i motivi d'appello sono infondati.
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta la “apparenza” ed erroneità della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione del resistente di decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia per vizi.
L'appellante ha dedotto che, con riferimento all'email del 13 dicembre 2021, il Tribunale ha ravvisato una genericità della denuncia dei vizi, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità, la denunzia ex art. 1495 c.c. non richiede l'uso di formule sacramentali né speciali formalità e può essere effettuata con qualsiasi mezzo in concreto idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi pagina 5 di 16 riscontrati, come ad esempio una telefonata;
la denuncia non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi presentati dalla “res vendita”, ben potendo essere idonea anche una denunzia generica, purché con essa il venditore venga reso edotto della circostanza che il compratore ha riscontrato - seppur in maniera ancora non completa e chiara - che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
L'appellante ha poi asserito: “Invero, come illustrato, il sig. prima ancora della citata mail intratteneva Pt_1 colloqui telefonici con il evidenziando le criticità emerse dopo l'occupazione dell'immobile. Tale CP_1 circostanza non veniva mai contestata e mai negata da parte appellata”.
L'appellante ha dedotto, inoltre, che “non è di facile comprensione la decisione del Giudice che pur menzionando la denuncia del ”, definisce come “non occulti”, tra gli altri, problemi Pt_1 dell'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari e quelli e relativi al parquet nascosti da un divano, indicati nell'email; allega nell'atto d'appello: “Il Sig. prendeva Pt_1 possesso dell'abitazione e semplicemente, con il passare dei giorni si accorgeva che gli scarichi fognari presentavano delle problematiche che, ovviamente, sarebbero state poi oggetto di ulteriori indagini: stesso discorso per la piscina, per gli impianti di condizionamento e per il sottosuolo. Come può solo immaginare il Giudice di prime cure che il
[...] avesse scoperto immediatamente (dalla data di acquisto), problemi di questa portata al sottosuolo o al vespaio Pt_1
(!). Lo stesso Consulente di parte si accorge di tutte le problematiche inerenti la muratura perimetrale soltanto rimuovendo le griglie”.
L'appellante ha dichiarato, inoltre, d'impugnare “estensivamente” la parte della motivazione relativa all'assenza d'istanza istruttoria intesa a provare la tempestività della denuncia dei vizi, col commento: “quale fantasmagorica “istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge” avrebbe dovuto fomulare l'appellante?!?A chi scrive risulta davvero complicato comprendere il senso di tale richiesta a cui il Giudicante fa riferimento.”.
L'appellante ha dedotto che solo l'effettiva conoscenza e non la mera riconoscibilità esclude la garanzia nei casi di vizi occulti, i vizi denunciati non erano riconoscibili fino alla perizia dell'Arch.
e, quindi, non poteva operare l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c.; ha Per_1 evidenziato “che la valutazione di quanto emerso doveva e deve essere complessiva e tener conto del coacervo dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore, in un'ottica d'insieme. Non può ritenersi, in altre parole, la conoscenza o la riconoscibilità dei vizi prendendo quale punto di riferimento la mera presenza di una lesione o di un'infiltrazione e valutarla in maniera parcellizzata per poi fondare il giudizio di riconoscibilità dal momento che potrebbe trattarsi (come accaduto nel caso di specie) di singoli vizi privi dei requisiti previsti dall'art.
1490 c.c.”; sulla base della perizia “deve escludersi che i vizi da cui era ed è affetto l'immobile, per come accertati nella loro globalità, fossero conosciuti o riconoscibili dall'acquirente, in quanto nella loro essenza e gravità emersi soltanto nel corso delle operazioni peritali commissionate all'ing. . Per_1
pagina 6 di 16 L'appellante ha concluso che solo all'esito della ricezione della relazione del perito dovrebbe decorrere il dies a quo per il termine di decadenza e di prescrizione, la relazione peritale è datata 15 dicembre 2022 e, quindi, l'attore ha agito nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.
L'appellante ha ribadito che, nel merito, sussistono i vizi denunciati e che il Tribunale non si è pronunciato sull'istanza di CTU.
1.2- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, ribadendo che l'appellante non ha assolto l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi.
L'appellato ha riportato i fatti già esposti in primo grado;
in particolare ha evidenziato che lo stabile
è un immobile edificato nei primi anni del 1900 e che all'art. 3 del contratto di compravendita era specificato che “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento…”.
In relazione a ciascuno dei vizi allegati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di controparte, l'appellato ha trascritto l'analitica contestazione della sussistenza dei vizi e della loro rilevanza giuridica ai fini della garanzia, già illustrata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Ha ribadito, quindi, che non solo il signor è decaduto dalla garanzia per vizi, ma non vi è nell'immobile Pt_1 alcun vizio e difetto per il quale possa valere la garanzia ex art. 1490-1492 c.c.
L'appellato ha precisato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il signor Pt_1 non ha mai affermato di aver effettuato denunce telefoniche prima dell'email in data 13 dicembre
2021 e che, pertanto, non era onere del resistente contestare una circostanza non allegata;
ha dedotto che, se deve considerarsi quale denuncia ai fini dell'art. 1495 c.c. l'e-mail del 13 dicembre
2021, la stessa contiene l'indicazione di una serie di vizi e difetti- contestati dal sig. CP_1 con email in pari data- “all'evidenza, palesi e di immediata percezione” e che, se invece il dies a quo per la denuncia entro otto giorni dalla scoperta si fa decorrere dalla data della perizia di stima dell'Arch. del 15 dicembre 2022, nessuna denuncia di vizi è stata formulata dall'appellato prima del Per_1 deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. portato alla notifica il 22 settembre 2023, vale a dire nove mesi dopo.
L'appellato ha ribadito, altresì, che il sig. ha ristrutturato l'immobile e lo ha posto in Pt_1 vendita per l'importo di euro 2.200.000,00, poi ribassato ad euro 1.980.000,00 e, successivamente, ad euro 1.890.000,00; ne ha dedotto che ciò implica l'impossibilità di verificare mediante CTU gli asseriti vizi, oppure, visto che l'immobile è stato posto in vendita ad un prezzo nettamente superiore a quello d'acquisto, risulta che tali vizi sono insussistenti.
1.3- Ad avviso della Corte l'articolato motivo d'appello dev'essere integralmente respinto, per quanto di seguito esposto. pagina 7 di 16 1.3.1. L'appellante ha fatto valere la garanzia per vizi ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c., nell'ambito della quale ha agito con la "actio quanti minoris”, per ottenere la riduzione del prezzo di euro 1.350.000,00 pagato per la compravendita, in misura corrispondente ai costi che- a dire dell'appellante- sono necessari per eliminare i vizi nell'immobile man mano riscontrati dopo l'acquisto, come quantificati nella relazione dell'Arch. datata 15 dicembre 2022. Anche le altre domande sono tutte Per_1 connesse alla garanzia della vendita ex art. 1490 c.c.
L'appellante censura l'ordinanza nelle parti in cui è stata accolta l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, asserendo in sintesi che il Tribunale è incorso nell'errore “marchiano e grossolano” nell'aver ritenuto non occulti o facilmente riconoscibili tutti i vizi lamentati nell'email del 13 dicembre 2021, nonché tardiva sia tale denuncia, sia la successiva denuncia in data 12 maggio
2022.
L'appellante sostiene che i vizi non erano facilmente riconoscibili alla data dell'acquisto e, quindi, non poteva operare l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c.; i vizi erano occulti, emersi man mano e, con completa certezza, nella loro essenza e gravità solo nel corso delle operazioni peritali dell'Arch. a dire dell'appellante, il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. dovrebbe Per_1 decorrere dalla ricezione della relazione del perito Arch. datata Persona_2
15 dicembre 2022 (pag. 12 appello, doc. 7 appellante).
Nel ricorso ex art. 702 bis l'appellante ha allegato i vizi riscontrati sia all'interno dell'appartamento
(al primo piano, nel locale bagno di servizio la presenza di umidità di risalita, nel locale magazzino parte della pavimentazione con doghe in legno era stata sostituita e rappezzata con doghe in legno avente diversa cromia, locale deposito la piscina in vetro resina ivi ubicata era risultata non funzionante e non utilizzabile, al secondo piano risultava la presenza di acqua lungo la muratura perimetrale e l'impianto di condizionamento estivo non era funzionante, la canna fumaria del camino aveva rivelato gravi problemi all'accensione, l'impianto di allarme non era funzionante), sia all'esterno (malfunzionamento del cancello pedonale e carraio in ferro battuto, presenza d'acqua nel sottosuolo).
Riguardo a ciascuno dei vizi descritti, l'appellato ha formulato la specifica contestazione della sussistenza e, comunque, del fatto che i vizi lamentati non fossero d'immediata percezione per l'acquirente, immesso nel possesso dell'immobile; ha eccepito che sono tardive, ai fini della denuncia ex art. 1495 c.c., sia l'e-mail 13 dicembre 2021, sia la denuncia tramite legale in data 12 maggio 2022; ha eccepito, infine, che anche a voler far decorrere il termine per la denuncia dei vizi della relazione dell'arch. in data 15 maggio 2022, nessuna denuncia ha fatto seguito prima Per_1 del ricorso ex 702 bis cpc in data 22 febbraio 2023.
La Corte osserva che, a fronte delle specifiche eccezioni e contestazioni del resistente, grava sull'attuale appellante l'onere di dimostrare di avere denunciato tempestivamente gli asseriti vizi, pagina 8 di 16 alla stregua del principio enunciato dalla giurisprudenza costante della Cassazione, secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass.
Ordinanza n. 24348/2019, Cass. n. 12130/2008).
Riguardo alla decorrenza del termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., valgono i seguenti principi enunciati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (richiamati anche dall'appellante):
“Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il "dies a quo" soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista”(Cass. n. 7202/1994); “il termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. n. 9515 del 06/05/2005); “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto” (Cass. n. 5732 del 10/03/2011).
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, attuale appellante, non abbia assolto l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi, a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.; dopo aver valutato la tipologia dei vizi descritti nell'email del 13 dicembre 2021 e nella denuncia tramite legale in data 12 maggio 2022, ha concluso che non si tratta di vizi occulti, ma di vizi di facile percezione alla data di consegna dell'immobile e che “Nonostante tale eccezione di decadenza, il ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge”; ha respinto, pertanto, la domanda di garanzia.
La Corte ritiene di dover pervenire alla medesima decisione del Tribunale- di rigetto delle domande dell'appellante- sia pur integrandone la motivazione (Cass. Ordinanza n. 18044/2020).
La Corte osserva che l'immobile è stato acquistato dall'appellante, unitamente alla moglie, con atto notarile stipulato in data 3 novembre 2021; in pari data il venditore sig. ha inviato al CP_1 sig. le indicazioni d'uso dell'immobile (doc. 5 appellato); la data di consegna Pt_1 dell'immobile coincide, quindi, con la data dell'acquisto. pagina 9 di 16 L'appellante ha provato solo di avere denunciato vizi con e-mail inviata al Sig. in CP_1 data 13 dicembre 2021 e con la successiva raccomandata del legale in data 12 maggio 2022.
L'appellante non ha provato colloqui telefonici col sig. in merito a vizi dell'immobile. CP_1
La circostanza, asserita in appello, non è pacifica fra le parti: come ha evidenziato l'appellato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il signor non ha allegato di aver effettuato Pt_1 denunce telefoniche di vizi, né tanto meno la data di telefonate e, pertanto, non era onere del resistente contestare la circostanza a norma dell'art. 115 c.p.c.
L'e-mail in data 13 dicembre 2021, avente ad oggetto “comunicazione relativa a vizi dell'immobile”,
è dunque la prima denuncia al venditore, dimostrata dall'appellante.
Nell'email riferisce a “ho riscontrato alcune situazioni all'interno ed Pt_1 CP_1 all'esterno dello stesso che necessitano di un incontro in loco durante il quale avrò la possibilità di poterglieli evidenziare. Genericamente, ho avuto modo di constatare un concreto malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione del piano s1 (sala biliardo), problemi con l'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, numerosi segni di umidità nel piano s2 e come già anticipato al telefono una reale difficoltà legata all'impianto di allarme, oltre che ad altre situazioni che vorrei rappresentarle in loco. Resta da verificare il corretto funzionamento della vasca-piscina, che come convenuto effettueremo dopo i lavori di ristrutturazione”.
Come rilevato anche nell'ordinanza appellata, i vizi elencati (malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione della sala biliardo, problemi dell'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, segni di umidità nel piano interrato, difficoltà legata all'impianto di allarme), potevano essere riconosciuti dall'acquirente dopo l'immissione nel possesso dell'immobile.
In ogni caso, anche a volerli considerare vizi occulti come sostenuto dall'appellante, era onere dello stesso provare di averli denunciati entro otto giorni dalla scoperta. L'appellante nulla ha dimostrato circa la data effettiva della scoperta dei vizi denunciati con l'email del 13 dicembre 2021 e si è limitato ad asserire genericamente nel ricorso ex art. 702 bis cpc: “entrato in possesso dell'appartamento, il sig. riscontrava vizi, difformità gravi e malfunzionamenti sia all'interno che all'esterno Pt_1 dell'appartamento; in particolare, iniziando i lavori di ristrutturazione alcune settimane dopo la formalizzazione dell'acquisto, emergevano numerose criticità che in alcun modo potevano essere riscontrate in sede di acquisto”.
L'appellante ha poi sostenuto che il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c. debba decorrere dalla relazione dell'Arch. datata 15 dicembre 2022, che è successiva alla denuncia dei vizi Per_1 indicati nell'email del 13 dicembre 2021.
pagina 10 di 16 Anche dei vizi elencati nella raccomandata in data 12 maggio 2022- alcuni peraltro coincidenti con quelli oggetto della precedente email del 13 dicembre 2021- l'appellante non ha dimostrato la data della scoperta, pur trattandosi di vizi oggettivamente percepibili con l'immissione nel possesso dell'immobile: - errori di posa del parquet al piano interrato;
- cancello esterno arrugginito e con blocco di apertura - contropareti del piano interrato piene di umidità con evidenti macchie in tutta la zona piscina;
- umidità di risalita in tutto il bagno al piano interrato;
- vetro della finestra delle scale rotto;
- vetro della serra rotto;
- formazione di umidità e gocce d'acqua sulla vetrata di accesso al piano interrato;
- macchinari della piscina non funzionanti;
- impianto d'allarme non funzionante;
- condizionatore non funzionante.
In particolare, per quanto riguarda errori di posa del parquet al piano interrato, l'appellante ha affermato di essersene accorto solo dopo aver spostato i mobili, ma non ha dimostrato e neppure ha specificato la data in cui tale scoperta è avvenuta.
Anche per quanto concerne la pavimentazione del cortile/giardino posata su sabbia cemento,
l'errato fissaggio della controsoffittatura della zona cucina, il cartongesso in soggiorno placcato su parenti portanti, l'appellante non ha dimostrato la data della scoperta e, dunque, la tempestività della denuncia entro otto giorni, non potendosi desumere la data della scoperta dalla relazione dell'Arch. in quanto successiva alla denuncia di tali vizi con la raccomandata del 12 Per_1 maggio 2022.
In ogni caso, anche a voler far decorrere dalla relazione dell'Arch. del 15 dicembre 2022 Per_1 il termine per la denuncia dei vizi- come sostenuto dall'appellante- rimane il fatto, eccepito dall'appellato, che dopo tale relazione l'appellante non ha comunicato alcuna denuncia di vizi prima del ricorso ex art. 702 bis cpc portato alla notifica in data 22 febbraio 2023.
1.3.2. Nelle note conclusionali ex art. 350 bis cpc l'appellante si sofferma sui vizi relativi alla piscina in vetro resina situata al piano del locale deposito, affermando che è “incomprensibile” la decisione del Giudice di primo grado di negare l'esistenza di un vizio occulto, in quanto: “Come precisa il CTP, il mancato funzionamento al momento dell'accensione, i giunti tra gli elementi in vetro resina lasciavano filtrare
l'acqua nel sottosuolo facendo si che la piscina non potesse mai essere riempita e dunque, utilizzata. Il Pt_1 appena accortosi del malfunzionamento informava il come emerge dalle comunicazioni allegate agli CP_1 atti. D'altronde, come illustrato ampiamente, la piscina nelle foto dell'annuncio immobiliare risultava colma d'acqua
e, quindi, mai avrebbe potuto immaginare che non funzionasse, notando solo ben più tardi che tali foto erano state ritoccate ad arte. Comunque, da un accurato esame del perito (e solo un perito o tecnico poteva scoprirlo e appurarlo), gli impianti di gestione e alimentazione risultavano obsoleti e non funzionanti.”.
Al riguardo la Corte osserva che l'appellante non ha contestato la circostanza- specificamente allegata dall'appellato anche prima del giudizio- che lo stabile è stato venduto come “usato” e non nuovo (cfr. e-mail 13.12.2021 trascritta a pag. 5 della comparsa di costituzione e CP_1 pagina 11 di 16 risposta in primo grado) e che la costruzione risale al 1924 (come confermato nella relazione dell'arch. . Persona_2
L'immobile è stato offerto in vendita dal sig. tramite agenzia, al prezzo di euro CP_1
1.620.000,00: nella brochure con allegate fotografie, l'immobile viene presentato come “villa urbana dotata di molte amenities”, con grandi spazi interni, “perfetta per chi desidera vivere nella zona o sull'asse che collega piazza Gae Aulenti ad Isola”, vale a dire una zona di Milano di pregio urbanistico molto ricercata nel settore immobiliare, anche per la vicinanza alla metropolitana.
Nulla si dice nella brochure circa l'epoca dell'ultima ristrutturazione della villetta, in particolare per quanto riguarda la piscina e gli impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento dell'aria, etc.).
L'appellante non ha contestato ex art. 115 cpc neppure la seguente circostanza, specificamente allegata dal resistente (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta): “Il signor e la Pt_1 moglie visitavano numerose volte l'Immobile, ravvisando talune problematiche dovute alla vetustà dello stesso, motivo per il quale formulavano una proposta di acquisto di Euro 1.350.000,00 (doc.
2), vale a dire circa Euro 300.000 meno di quanto richiesto”.
Il contratto di compravendita in data 3 novembre 2021 è stato preceduto dal contratto preliminare
(stipulato in data 3 agosto 2021, formalizzato per atto notarile in 17 settembre 2021); nel contratto di compravendita, come ha evidenziato l'appellato, è specificato “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza
e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento…” e all'art. 11, in relazione alla certificazione energetica, “La parte acquirente dà atto di aver preventivamente ricevuto le informazioni e la documentazione attinente allo stato degli impianti esistenti, esonerando comunque la parte venditrice dall'obbligo di garantire la rispondenza degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.”.
Nel contratto di compravendita non era quindi garantito che l'immobile d'epoca fosse stato ristrutturato di recente;
nella fattispecie in esame vale, pertanto, il principio per cui “in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta” (Cass. Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024).
Lo stesso Arch. ricollega la problematica della piscina- i giunti tra gli elementi in vetro Per_1 resina lasciano filtrare acqua nel sottosuolo- alla vetustà dell'impianto e, pertanto, tale problematica non si può qualificare come vizio occulto ai fini della garanzia.
In ogni caso, anche a voler ritenere si tratti di vizio occulto, l'appellante non ha dimostrato e neppure allegato la data della scoperta, considerato che la problematica della piscina era già stata pagina 12 di 16 denunciata a con la raccomandata del 12 maggio 2022 (macchinari della piscina non CP_1 funzionanti, interno della piscina con perdite d'acqua nella resina).
Si deve, quindi, ribadire che l'appellante è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 c.c. in merito a tutti i vizi allegati nel ricorso ex art. 702 bis cpc.
1.3.3. Va aggiunto un ulteriore autonomo motivo di rigetto della domanda di garanzia con riferimento specifico alla richiesta di restituzione della somma di euro 132.331,13.
Dalla relazione “tecnica descrittiva dell'immobile e riscontro difformità” risulta che l'Arch. ha svolto l'incarico di verificare “le condizioni a livello impiantistico ed a livello di Per_1 coibentazione dell'intero corpo di fabbrica”, di accertare se “eventualmente necessitano opere di rimessa in pristino ed eventuale rifacimento di opere di coibentazione”, quantificandone i costi;
l'Arch. ha quantificato in complessivi euro 132.331,13 i costi necessari per una Per_1 ristrutturazione completa dell'immobile, compresi quelli per installare impianti in conformità alla normativa vigente, vale a dire costi per rinnovare integralmente l'immobile.
In effetti risulta che in data 14 novembre 2023- a distanza di soli due anni dall'acquisto- il sig.
[...]
ha messo in vendita l'immobile al prezzo di € 1.980.000,00 (poi ribassato a euro Pt_1
1.890.000,00), descrivendolo come stabile costruito nel 1955, in stato “ottimo/ristrutturato” (doc.
10 appellato).
Come si è già sopra rilevato, col contratto di compravendita del 3 novembre 2021 la villetta d'epoca non è stata venduta al sig. come immobile ristrutturato di recente e, pertanto, i costi Pt_1 necessari per rimettere a nuovo gli impianti dello stabile esulano dalla garanzia del venditore ex art. 1490 c.c.
1.3.4. Da quanto finora esposto consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento “di tutti i danni per l'effetto del mancato trasferimento del bene compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c.”, considerato che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. Ordinanza n. 36052/2021).
L'appellante non ha peraltro provato e neppure allegato, danni subiti in conseguenza degli asseriti vizi.
2)- Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'ordinanza del Tribunale per
“omessa valutazione dei mezzi istruttori: relazione peritale giurata. Errore e omessa valutazione dei documenti depositati”.
L'appellante ribadisce che, sui vizi relativi alla piscina in vetro resina situata al Piano S2 (locale deposito), è “incomprensibile” la decisione del Giudice di negare in toto l'esistenza di un vizio occulto, anche in considerazione del fatto che nelle fotografie allegate alla brochure dell'offerta in vendita la piscina veniva presentata come piena d'acqua. pagina 13 di 16 Per quanto sopra rilevato sub 1.3.2, la problematica della piscina indicata nella relazione dell'Arch.
è riferibile alla vetustà dell'impianto, come tale non si tratta di un vizio occulto, in quanto Per_1 il venditore non ha garantito si trattasse di un impianto di recente costruzione. È poi irrilevante al fine di escludere la decadenza dalla garanzia, il fatto che nelle fotografie la piscina risultasse piena d'acqua, in quanto l'appellante non ha dimostrato la data di scoperta delle perdite d'acqua dalla resina nell'interno della piscina e dei macchinari non funzionamenti, vizi questi rilevati già prima della relazione dell'Arch. e denunciati con la raccomandata del 12 maggio 2022. Per_1
Anche gli altri malfunzionamenti, vizi e difetti relativi agli impianti di condizionamento, alla pavimentazione, alla canna fumaria, erano già stati denunciati dall'appellante con la raccomandata del 12 maggio 2022 e, tuttavia, l'appellante non ha assolto l'onere di provare la data- antecedente- di scoperta di tali problematiche, al fine di superare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.
Non sussistono, quindi, ragioni per ammettere la CTU richiesta dall'appellante.
Va aggiunto che, comunque, sarebbe inutile disporre una CTU, considerato che prima del giudizio l'appellante ha ristrutturato lo stabile;
ha così modificato lo stato dell'immobile rispetto alla data della consegna, con ciò non consentendo la verifica tecnica dei vizi e difetti, nel contraddittorio della controparte.
Ne consegue l'integrale rigetto del secondo motivo d'appello.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'ordinanza “Sul regime delle spese di lite. Erronea valutazione e individuazione delle fasi;
mancata e/o errata motivazione dell'aumento delle tariffe medie ci cui al DM 55/2014”.
Il Giudice di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cassa avvocati e I.V.A.
L'appellante afferma che, ai sensi dell'art. 4 del D.M 55/2014, il compenso è liquidato per fasi e che “Nel caso che ci occupa, appare chiaro che delle quattro fasi soltanto le prima due possono essere effettivamente considerate: la fase di studio del caso e la redazione delle releative difese”; per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante afferma che “alcuna attività, seppur richiesta, è stata mai ammessa e quindi eseguita” e che, in ordine all'ultima fase, “nessuna attività è stata mai svolta”.
L'appellante deduce che, pertanto, in base allo scaglione di valore della causa “che va da euro
52,000,00 a euro 260.000,00, sommando la prima e la seconda fase e aumentando i compensi al massimo della tariffa, si giungerebbe a una liquidazione complessiva di euro 6.270,00 oltre rimb.
Spese forf. 15%, per un totale di euro 7.210,50 oltre iva (se dovuta); l'appellante conclude che, pertanto, “nel caso de quo, si tratta di un compenso raddoppiato senza alcuna valida motivazione”
e che il Giudice si è discostato dai parametri medi stabiliti dal DM 55/2014. Ha ribadito: “Nel pagina 14 di 16 giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in oggetto, svoltosi in una solo udienza e senza istruttoria alcuna, risulta difficile e incomprensibile comprendere tale condanna alle spese”.
L'appellante sostiene, in sintesi, che nel procedimento sommario ex art. 702 bis cpc svoltosi in primo grado sia dovuto il compenso solo per le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria, né attività relativa alla fase decisionale.
La Corte osserva che, dal verbale, risulta che nella prima udienza in data 16 novembre 2023,
“all'esito di ampia discussione”, l'avv. si è riportato al ricorso e ha insistito per la nomina di CP_2 consulente tecnico d'ufficio; l'avv. Principe, per il resistente, ha insistito nella richiesta di rimessione in termini e si è opposto alla c.t.u., “segnalando che lo stato dei luoghi è stato mutato”; l'avv. CP_2 si è opposto alla richiesta di rimessione in termini e, quanto alla c.t.u., ha segnalato che “i lavori eseguiti nell'immobile non hanno riguardato le parti in relazione alle quali è stata avanzata la domanda”; il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, ha emesso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc con la quale ha respinto il ricorso.
Riguardo al compenso per la fase “istruttoria/di trattazione”, la Suprema Corte ha affermato che
“in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione” (Cass. Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 02).
È infondata, quindi, la pretesa dell'appellante di escludere il compenso previsto dall'art. 4 DM n.
55\2014, secondo i parametri per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, per la “fase istruttoria e/o di trattazione” indicati nella tabella 2 punto 3, considerata l'attività difensiva svolta in udienza sulla richiesta di CTU dell'appellante.
Spetta, inoltre, il compenso per la fase decisionale secondo i parametri della tabella 2 punto 4, pur trattandosi di rito sommario senza il deposito di comparse conclusionali, considerato che nell'udienza in cui il Giudice ha assunto la riserva, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente sul ricorso, attività questa che rientra espressamente nella fase decisionale a norma dell'art. 4 DM
n. 55\2014 lett. d), come pure l'attività di esame del provvedimento conclusivo e successivi connessi adempimenti.
Ciò vale anche nel rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc, secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte: “in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui
pagina 15 di 16 la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass.
Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 (Rv. 667062 - 01).
Il compenso di € 14.103,00 liquidato dal Tribunale in relazione al valore della causa, compreso nello scaglione da euro 52,000,00 a euro 260.000,00, è conforme ai parametri medi previsti per le quattro fasi del giudizio di primo grado (esame e studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale),
e, pertanto, il terzo motivo d'appello va respinto.
4)- A norma dell'art. 91 cpc l'appellante dev'essere condannato a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, compresa la fase della trattazione in merito all'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc proposta dall'appellante, respinta con l'ordinanza collegiale in data 27 febbraio 2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Milano in data 15 ottobre
[...]
2024, così provvede:
I- Rigetta integralmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1 di Milano in data 15 ottobre 2024, che conferma;
II- Condanna l'appellante a pagare all'appellato , le spese Controparte_1 processuali che liquida in € 14.317,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n.
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 settembre 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3103/2024 promossa in grado d'appello
DA
, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Angeloni, presso il cui Studio ha eletto domicilio-
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Enrico Lambiase e dall'avv. Cristiano Principe, presso il cui Studio ha eletto domicilio-
APPELLATO avente ad oggetto: compravendita immobiliare sulle seguenti conclusioni
- PER L'APPELLANTE:
“Nel merito: - in via principale e in riforma dell'impugnata ordinanza emessa a definizione del procedimento di cui al nr.
9109/2023 R.G. dal Tribunale di Milano – IV^ Sezione Civile - in composizione monocratica - Giudice Dott. Marcello
Piscopo, Repert. n. 8159/2024 del 15/10/2024, accertare e dichiarare che le difformità e i vizi elencati in premessa sono occulti e comunque non facilmente riconoscibili;
- dichiarare, di conseguenza, che siffatti vizi, diminuiscono il valore dell'immobile sito in Milano al viale Lunigiana nr. 43, nella percentuale da stabilirsi in corso di giudizio, anche a seguito dell'istruttoria o come indicata dal Giudice in Sua giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. alla differenza di valore Parte_1 pagina 1 di 16 determinata dai vizi stessi, in riferimento al prezzo di vendita convenuto;
- conseguentemente, condannare il sig.
[...] alla restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13 come quantificato nella relazione peritale di stima a Controparte_1 firma dell'arch. o nella diversa misura che risultera anche a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata Persona_1 dal Giudice secondo giustizia;
- condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni, patiti e Controparte_1 patiendi, per l'effetto del mancato trasferimento del bene compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c. nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o in quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
- condannare il sig.
[...] alle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi Controparte_1 in favore del sottoscritto avvocato per fattane anticipazione. In via istruttoria si chiede, anche in tale sede e laddove ritenute necessaria e opportuna dalla Ecc.ma Corte adita, che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e confermare la presenza dei vizi occulti e delle difformità denunciate relative all'immobile sito in Milano alla via Lunigiana nr. 43, oggetto del contratto di compravendita concluso dalle parti nonché la regolarità, sotto il profilo urbanistico, dello stesso e l'esistenza e/o regolarità delle certificazioni attestanti l'agibilità dello stesso immobile e degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento. Contestualmente chiede disporsi CTU anche al fine di verificare e precisare la diminuzione in percentuale del valore del bene stesso, per l'individuazione delle opere da realizzare nonché per la quantificazione economica delle stesse e dei danni subiti dal sig. . Parte_1
- PER L'APPELLATO:
“Nel merito: confermare l'ordinanza n. 6386/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15 ottobre 2024, respingendo l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 15 ottobre 2024, con la quale sono state respinte le domande proposte a norma degli articoli 1490, 1492, 1494 e 1495 c.c., nei confronti del Sig. Controparte_1
in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Milano, viale Lunigiana n. 43.
[...]
L'appellante ha reiterato le domande già formulate nel ricorso ex art. 702 bis cpc, volte a: -accertare che le difformità e i vizi elencati in premessa sono occulti e comunque non facilmente riconoscibili,
-dichiarare che tali vizi diminuiscono il valore dell'immobile nella percentuale da stabilirsi in corso di giudizio, - dichiarare il diritto del sig. alla differenza di valore determinata dai vizi in Pt_1 riferimento al prezzo di vendita e, conseguentemente, condannare il sig. alla CP_1 restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13 come quantificato nella relazione peritale di stima dell'Arch. o nella diversa misura che risulterà dovuta, - condannare il sig. Persona_1 [...] al risarcimento di tutti i danni per l'effetto del mancato trasferimento del bene CP_1 compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c.
Si è costituito l'appellato sig. chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, CP_1 con rigetto dei motivi d'appello.
pagina 2 di 16 Con ordinanza in data 27 febbraio 2025 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare preliminare proposta ex art. 283 cpc dall'appellante; all'udienza del 27.3.2025 la Consigliera istruttrice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni nella stessa udienza e ha rinviato all'udienza del 11 settembre 2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. dinnanzi al
Collegio, assegnando il termine per le memorie conclusionali;
a tale udienza dinnanzi al Collegio i procuratori si sono riportati alle memorie e la Corte ha assunto la causa in decisione.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nell'atto d'appello il sig. ha premesso che col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 22 Pt_1 febbraio 2023, ha adito il Tribunale, allegando di aver acquistato unitamente alla moglie, tramite agenzia immobiliare, dal sig. con rogito in data 3 novembre 2021, al prezzo di euro CP_1
1.350.000,00, l'immobile consistente in una villetta unifamiliare disposta su tre piani fuori terra e due piani interrati, collegati tra loro da scala interna e da scala esterna, con area pertinenziale in proprietà esclusiva e posto auto.
Nel ricorso ex art. 702 bis cpc, richiamato nell'atto di appello, il Sig. ha allegato che: Pt_1
“entrato in possesso dell'appartamento”, riscontrava vizi, difformità gravi e malfunzionamenti sia all'interno che all'esterno dell'appartamento; “in particolare, inziando i lavori di ristrutturazione alcune settimane dopo la formalizzazione dell'acquisto, emergevano numerore criticità che in alcun modo potevano essere riscontrate in sede di acquisto;
_ immediatamente, in data 21 dicembre 2021, l'odierno ricorrente palesava il tutto - tramite l'inoltro di una email - al sig. a cui, quest'ultimo, dava riscontro negando ogni addebito (alleg. CP_1 nr. 03); _ successivamente, in data 12 maggio 2022, veniva inviata al sig. lettera di denuncia e diffida CP_1
(alleg. nr. 04), a cui faceva seguito riscontro dello studio legale TDL (alleg. nr. 05), per conto di parte venditrice; - in seguito, stante anche l'aggravarsi della situazione e temendo la scoperta di altre difformità (come in effetti avvenuto), il sig. conferiva incarico all'arch. (iscritto all'ordine degli architetti Parte_1 Persona_1 pianificatori e paesaggisti e conservatori della provincia di Varese, consulente del Tribunale di Busto Arsizio e iscritto all'albo dei periti ed esperti del Tribunale ordinario di Busto Arsizio) di redigere relazione peritale (alleg. nr. 06), chiedendogli espressamente di accertare, in relazione all'immobile in questione, le condizioni a livello impiantistico, di coibentazione nonché di accertare e riscontrare opere ed impianti oggetto di rifacimento quantificandone il relativo importo. Inoltre, lo stesso avrebbe dovuto accertare le condizioni dello stabile con espresso riferimento all'istruttoria e al rilascio di agibilità dell'immobile”. Il ricorrente ha dedotto che è innegabile “che quanto scoperto renda inidonea l'abitazione all'uso a cui è destinata e ne abbia diminuito in modo apprezzabile il valore” e ha invocato la garanzia per vizi e il risarcimento dei danni ex artt. 1490, 1492, 1494 e 1495
c.c.
In particolare- rispetto al prezzo di euro 1.350.000,00 pagato per la compravendita- l'appellante ha ribadito la richiesta di restituzione dell'importo pari a euro 132.331,13, quantificato nella relazione pagina 3 di 16 dell'arch. per i costi da sostenere per le opere di sistemazione interne e esterne Persona_1 dell'immobile, comprensive di piano di sicurezza, accantieramento, demolizioni, ricostruzioni, rimozioni e rifacimenti, riguardanti tutte le parti e gli ambienti dell'appartamento.
Il resistente, attuale appellato, nella comparsa di risposta in primo grado circa i fatti ha allegato che:
l'immobile è stato edificato nei primi anni del 1900 e il sig. dopo aver vissuto CP_1 nell'immobile per alcuni anni, aveva deciso di metterlo in vendita, affidandosi ad un'agenzia immobiliare, al prezzo di euro 1.620.000,00; il signor e la moglie, dopo aver visitato Pt_1
l'immobile numerose volte, avevano ravvisato talune problematiche dovute alla vetustà, motivo per il quale avevano formulato la proposta di acquisto al minor prezzo di Euro 1.350.000,00, accettato da in data 3 agosto 2021 le parti avevano sottoscritto il contratto preliminare di CP_1 compravendita, poi trasfuso nel contratto preliminare con atto notarile in data 17 settembre 2021
e in data 3 novembre 2021 avevano stipulato il contratto di vendita con rogito notarile ove era espressamente previsto che “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione
e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento, anche con riferimento ai titoli di provenienza, di cui infra”. In data 13 dicembre 2021 il signor aveva Pt_1 inviato una mail nella quale lamentava per la prima volta alcuni vizi all'interno ed all'esterno dell'immobile, in pari data aveva risposto il sig. contestando gli asseriti vizi e difetti, CP_1 precisando che l'immobile acquistato non era nuovo, in quanto lo stabile ha cento anni e la ristrutturazione, benché molto accurata, risaliva comunque a 20 anni fa;
in data 12 maggio 2022 il legale del signor aveva inviato una “denuncia vizi e difetti dell'immobile”, alla quale Pt_1 avevano risposto i legali del sig. contestandoli ed eccependo, inoltre, la decadenza CP_1 dalla garanzia. Il resistente ha eccepito anche in giudizio la decadenza dalla garanzia ex art. 1495
c.c., deducendo che il ricorrente, dopo la prima generica comunicazione in data 13 dicembre 2021, aveva inviato in data 12 maggio 2022 la formale denuncia tramite il legale;
in subordine rispetto all'eccepita decadenza, ha contestato i pretesi vizi e difetti rilevati da controparte, così come la relazione dell'arch. Per_1
L'ORDINANZA IMPUGNATA
Con l'ordinanza ex art. 702 ter cpc N. 6386/2024 il Tribunale ha respinto il ricorso del sig.
[...]
, ritenendo all'evidenza fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.; il Tribunale ha Pt_1 rilevato che: - anche a voler considerare la denuncia avvenuta con una prima comunicazione tramite posta elettronica in data 13/12/2021 (doc. 4 di parte ricorrente), la stessa è ampiamente successiva al decorso del termine di decadenza posto che il rogito di vendita era stato stipulato in data
03/11/2021; con l'email del 13 dicembre 2021 il ricorrente si doleva di “alcune situazioni all'interno ed all'esterno dello stesso che necessitano di un incontro in loco durante il quale avrò la possibilità di poterglieli pagina 4 di 16 evidenziare. Genericamente, ho avuto modo di constatare un concreto malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione del piano s1 (sala biliardo), problemi con l'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, numerosi segni di umidità nel piano s2 e come già anticipato al telefono una reale difficoltà legata all'impianto di allarme, oltre ad altre situazioni che vorrei rappresentarle in loco. Resta da verificare il corretto funzionamento della vasca-piscina, che come convenuto effettueremo dopo i lavori di ristrutturazione”, si tratta di “vizi non occulti, facilmente riconoscibili subito dopo l'immissione nel possesso dell'immobile, come ad esempio il dedotto malfunzionamento del cancello di ingresso, i difetti della pavimentazione nella sala biliardo, i segni di umidità al piano interrato, mentre per il resto la comunicazione è priva di qualsiasi concreto riferimento, riferendo di non meglio precisati “problemi” dell'impianto di condizionamento, di una altrettanto generica
“problematica” agli scarichi fognari, di “una reale difficoltà” per l'impianto di allarme”; nella denuncia di vizi del 12/05/2022, avvenuta dopo più di sei mesi dalla data del rogito, si lamentano “vetri rotti, macchie di umidità, errori di posa del parquet al piano interrato e della pavimentazione del cortile, macchinari della piscina non funzionanti, problematiche al cartongesso, insomma, anche in questo caso, tutti inconvenienti di agevole e immediata percezione ad una semplice visita dell'immobile”.
Il Tribunale ha poi osservato: “Nonostante tale eccezione di decadenza, il ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge”
e, pertanto, “stante l'accertata decadenza dal diritto alla garanzia per vizi, la domanda deve essere respinta”.
I MOTIVI D'APPELLO.
Col primo motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc per “Erroneità della sentenza nella misura in cui si riconosce la decadenza ex art. 1495 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione. Vizio di motivazione”; col secondo motivo allega “Vizio di motivazione per omessa valutazione dei mezzi istruttori: relazione peritale giurata. Errore e omessa valutazione dei documenti depositati”; col terzo motivo l'appellante censura la quantificazione delle spese di lite, liquidate dal Tribunale nella somma di € 14.103 oltre accessori.
DECISIONE DELLA CORTE
Ad avviso della Corte i motivi d'appello sono infondati.
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta la “apparenza” ed erroneità della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione del resistente di decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia per vizi.
L'appellante ha dedotto che, con riferimento all'email del 13 dicembre 2021, il Tribunale ha ravvisato una genericità della denuncia dei vizi, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità, la denunzia ex art. 1495 c.c. non richiede l'uso di formule sacramentali né speciali formalità e può essere effettuata con qualsiasi mezzo in concreto idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi pagina 5 di 16 riscontrati, come ad esempio una telefonata;
la denuncia non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi presentati dalla “res vendita”, ben potendo essere idonea anche una denunzia generica, purché con essa il venditore venga reso edotto della circostanza che il compratore ha riscontrato - seppur in maniera ancora non completa e chiara - che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
L'appellante ha poi asserito: “Invero, come illustrato, il sig. prima ancora della citata mail intratteneva Pt_1 colloqui telefonici con il evidenziando le criticità emerse dopo l'occupazione dell'immobile. Tale CP_1 circostanza non veniva mai contestata e mai negata da parte appellata”.
L'appellante ha dedotto, inoltre, che “non è di facile comprensione la decisione del Giudice che pur menzionando la denuncia del ”, definisce come “non occulti”, tra gli altri, problemi Pt_1 dell'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari e quelli e relativi al parquet nascosti da un divano, indicati nell'email; allega nell'atto d'appello: “Il Sig. prendeva Pt_1 possesso dell'abitazione e semplicemente, con il passare dei giorni si accorgeva che gli scarichi fognari presentavano delle problematiche che, ovviamente, sarebbero state poi oggetto di ulteriori indagini: stesso discorso per la piscina, per gli impianti di condizionamento e per il sottosuolo. Come può solo immaginare il Giudice di prime cure che il
[...] avesse scoperto immediatamente (dalla data di acquisto), problemi di questa portata al sottosuolo o al vespaio Pt_1
(!). Lo stesso Consulente di parte si accorge di tutte le problematiche inerenti la muratura perimetrale soltanto rimuovendo le griglie”.
L'appellante ha dichiarato, inoltre, d'impugnare “estensivamente” la parte della motivazione relativa all'assenza d'istanza istruttoria intesa a provare la tempestività della denuncia dei vizi, col commento: “quale fantasmagorica “istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge” avrebbe dovuto fomulare l'appellante?!?A chi scrive risulta davvero complicato comprendere il senso di tale richiesta a cui il Giudicante fa riferimento.”.
L'appellante ha dedotto che solo l'effettiva conoscenza e non la mera riconoscibilità esclude la garanzia nei casi di vizi occulti, i vizi denunciati non erano riconoscibili fino alla perizia dell'Arch.
e, quindi, non poteva operare l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c.; ha Per_1 evidenziato “che la valutazione di quanto emerso doveva e deve essere complessiva e tener conto del coacervo dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore, in un'ottica d'insieme. Non può ritenersi, in altre parole, la conoscenza o la riconoscibilità dei vizi prendendo quale punto di riferimento la mera presenza di una lesione o di un'infiltrazione e valutarla in maniera parcellizzata per poi fondare il giudizio di riconoscibilità dal momento che potrebbe trattarsi (come accaduto nel caso di specie) di singoli vizi privi dei requisiti previsti dall'art.
1490 c.c.”; sulla base della perizia “deve escludersi che i vizi da cui era ed è affetto l'immobile, per come accertati nella loro globalità, fossero conosciuti o riconoscibili dall'acquirente, in quanto nella loro essenza e gravità emersi soltanto nel corso delle operazioni peritali commissionate all'ing. . Per_1
pagina 6 di 16 L'appellante ha concluso che solo all'esito della ricezione della relazione del perito dovrebbe decorrere il dies a quo per il termine di decadenza e di prescrizione, la relazione peritale è datata 15 dicembre 2022 e, quindi, l'attore ha agito nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.
L'appellante ha ribadito che, nel merito, sussistono i vizi denunciati e che il Tribunale non si è pronunciato sull'istanza di CTU.
1.2- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, ribadendo che l'appellante non ha assolto l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi.
L'appellato ha riportato i fatti già esposti in primo grado;
in particolare ha evidenziato che lo stabile
è un immobile edificato nei primi anni del 1900 e che all'art. 3 del contratto di compravendita era specificato che “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento…”.
In relazione a ciascuno dei vizi allegati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di controparte, l'appellato ha trascritto l'analitica contestazione della sussistenza dei vizi e della loro rilevanza giuridica ai fini della garanzia, già illustrata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Ha ribadito, quindi, che non solo il signor è decaduto dalla garanzia per vizi, ma non vi è nell'immobile Pt_1 alcun vizio e difetto per il quale possa valere la garanzia ex art. 1490-1492 c.c.
L'appellato ha precisato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il signor Pt_1 non ha mai affermato di aver effettuato denunce telefoniche prima dell'email in data 13 dicembre
2021 e che, pertanto, non era onere del resistente contestare una circostanza non allegata;
ha dedotto che, se deve considerarsi quale denuncia ai fini dell'art. 1495 c.c. l'e-mail del 13 dicembre
2021, la stessa contiene l'indicazione di una serie di vizi e difetti- contestati dal sig. CP_1 con email in pari data- “all'evidenza, palesi e di immediata percezione” e che, se invece il dies a quo per la denuncia entro otto giorni dalla scoperta si fa decorrere dalla data della perizia di stima dell'Arch. del 15 dicembre 2022, nessuna denuncia di vizi è stata formulata dall'appellato prima del Per_1 deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. portato alla notifica il 22 settembre 2023, vale a dire nove mesi dopo.
L'appellato ha ribadito, altresì, che il sig. ha ristrutturato l'immobile e lo ha posto in Pt_1 vendita per l'importo di euro 2.200.000,00, poi ribassato ad euro 1.980.000,00 e, successivamente, ad euro 1.890.000,00; ne ha dedotto che ciò implica l'impossibilità di verificare mediante CTU gli asseriti vizi, oppure, visto che l'immobile è stato posto in vendita ad un prezzo nettamente superiore a quello d'acquisto, risulta che tali vizi sono insussistenti.
1.3- Ad avviso della Corte l'articolato motivo d'appello dev'essere integralmente respinto, per quanto di seguito esposto. pagina 7 di 16 1.3.1. L'appellante ha fatto valere la garanzia per vizi ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c., nell'ambito della quale ha agito con la "actio quanti minoris”, per ottenere la riduzione del prezzo di euro 1.350.000,00 pagato per la compravendita, in misura corrispondente ai costi che- a dire dell'appellante- sono necessari per eliminare i vizi nell'immobile man mano riscontrati dopo l'acquisto, come quantificati nella relazione dell'Arch. datata 15 dicembre 2022. Anche le altre domande sono tutte Per_1 connesse alla garanzia della vendita ex art. 1490 c.c.
L'appellante censura l'ordinanza nelle parti in cui è stata accolta l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, asserendo in sintesi che il Tribunale è incorso nell'errore “marchiano e grossolano” nell'aver ritenuto non occulti o facilmente riconoscibili tutti i vizi lamentati nell'email del 13 dicembre 2021, nonché tardiva sia tale denuncia, sia la successiva denuncia in data 12 maggio
2022.
L'appellante sostiene che i vizi non erano facilmente riconoscibili alla data dell'acquisto e, quindi, non poteva operare l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c.; i vizi erano occulti, emersi man mano e, con completa certezza, nella loro essenza e gravità solo nel corso delle operazioni peritali dell'Arch. a dire dell'appellante, il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. dovrebbe Per_1 decorrere dalla ricezione della relazione del perito Arch. datata Persona_2
15 dicembre 2022 (pag. 12 appello, doc. 7 appellante).
Nel ricorso ex art. 702 bis l'appellante ha allegato i vizi riscontrati sia all'interno dell'appartamento
(al primo piano, nel locale bagno di servizio la presenza di umidità di risalita, nel locale magazzino parte della pavimentazione con doghe in legno era stata sostituita e rappezzata con doghe in legno avente diversa cromia, locale deposito la piscina in vetro resina ivi ubicata era risultata non funzionante e non utilizzabile, al secondo piano risultava la presenza di acqua lungo la muratura perimetrale e l'impianto di condizionamento estivo non era funzionante, la canna fumaria del camino aveva rivelato gravi problemi all'accensione, l'impianto di allarme non era funzionante), sia all'esterno (malfunzionamento del cancello pedonale e carraio in ferro battuto, presenza d'acqua nel sottosuolo).
Riguardo a ciascuno dei vizi descritti, l'appellato ha formulato la specifica contestazione della sussistenza e, comunque, del fatto che i vizi lamentati non fossero d'immediata percezione per l'acquirente, immesso nel possesso dell'immobile; ha eccepito che sono tardive, ai fini della denuncia ex art. 1495 c.c., sia l'e-mail 13 dicembre 2021, sia la denuncia tramite legale in data 12 maggio 2022; ha eccepito, infine, che anche a voler far decorrere il termine per la denuncia dei vizi della relazione dell'arch. in data 15 maggio 2022, nessuna denuncia ha fatto seguito prima Per_1 del ricorso ex 702 bis cpc in data 22 febbraio 2023.
La Corte osserva che, a fronte delle specifiche eccezioni e contestazioni del resistente, grava sull'attuale appellante l'onere di dimostrare di avere denunciato tempestivamente gli asseriti vizi, pagina 8 di 16 alla stregua del principio enunciato dalla giurisprudenza costante della Cassazione, secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass.
Ordinanza n. 24348/2019, Cass. n. 12130/2008).
Riguardo alla decorrenza del termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., valgono i seguenti principi enunciati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (richiamati anche dall'appellante):
“Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il "dies a quo" soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista”(Cass. n. 7202/1994); “il termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. n. 9515 del 06/05/2005); “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto” (Cass. n. 5732 del 10/03/2011).
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, attuale appellante, non abbia assolto l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi, a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.; dopo aver valutato la tipologia dei vizi descritti nell'email del 13 dicembre 2021 e nella denuncia tramite legale in data 12 maggio 2022, ha concluso che non si tratta di vizi occulti, ma di vizi di facile percezione alla data di consegna dell'immobile e che “Nonostante tale eccezione di decadenza, il ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria intesa a provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge”; ha respinto, pertanto, la domanda di garanzia.
La Corte ritiene di dover pervenire alla medesima decisione del Tribunale- di rigetto delle domande dell'appellante- sia pur integrandone la motivazione (Cass. Ordinanza n. 18044/2020).
La Corte osserva che l'immobile è stato acquistato dall'appellante, unitamente alla moglie, con atto notarile stipulato in data 3 novembre 2021; in pari data il venditore sig. ha inviato al CP_1 sig. le indicazioni d'uso dell'immobile (doc. 5 appellato); la data di consegna Pt_1 dell'immobile coincide, quindi, con la data dell'acquisto. pagina 9 di 16 L'appellante ha provato solo di avere denunciato vizi con e-mail inviata al Sig. in CP_1 data 13 dicembre 2021 e con la successiva raccomandata del legale in data 12 maggio 2022.
L'appellante non ha provato colloqui telefonici col sig. in merito a vizi dell'immobile. CP_1
La circostanza, asserita in appello, non è pacifica fra le parti: come ha evidenziato l'appellato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il signor non ha allegato di aver effettuato Pt_1 denunce telefoniche di vizi, né tanto meno la data di telefonate e, pertanto, non era onere del resistente contestare la circostanza a norma dell'art. 115 c.p.c.
L'e-mail in data 13 dicembre 2021, avente ad oggetto “comunicazione relativa a vizi dell'immobile”,
è dunque la prima denuncia al venditore, dimostrata dall'appellante.
Nell'email riferisce a “ho riscontrato alcune situazioni all'interno ed Pt_1 CP_1 all'esterno dello stesso che necessitano di un incontro in loco durante il quale avrò la possibilità di poterglieli evidenziare. Genericamente, ho avuto modo di constatare un concreto malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione del piano s1 (sala biliardo), problemi con l'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, numerosi segni di umidità nel piano s2 e come già anticipato al telefono una reale difficoltà legata all'impianto di allarme, oltre che ad altre situazioni che vorrei rappresentarle in loco. Resta da verificare il corretto funzionamento della vasca-piscina, che come convenuto effettueremo dopo i lavori di ristrutturazione”.
Come rilevato anche nell'ordinanza appellata, i vizi elencati (malfunzionamento del cancello carrabile di entrata, danneggiamenti alla pavimentazione della sala biliardo, problemi dell'impianto di condizionamento, una problematica legata agli scarichi fognari, segni di umidità nel piano interrato, difficoltà legata all'impianto di allarme), potevano essere riconosciuti dall'acquirente dopo l'immissione nel possesso dell'immobile.
In ogni caso, anche a volerli considerare vizi occulti come sostenuto dall'appellante, era onere dello stesso provare di averli denunciati entro otto giorni dalla scoperta. L'appellante nulla ha dimostrato circa la data effettiva della scoperta dei vizi denunciati con l'email del 13 dicembre 2021 e si è limitato ad asserire genericamente nel ricorso ex art. 702 bis cpc: “entrato in possesso dell'appartamento, il sig. riscontrava vizi, difformità gravi e malfunzionamenti sia all'interno che all'esterno Pt_1 dell'appartamento; in particolare, iniziando i lavori di ristrutturazione alcune settimane dopo la formalizzazione dell'acquisto, emergevano numerose criticità che in alcun modo potevano essere riscontrate in sede di acquisto”.
L'appellante ha poi sostenuto che il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c. debba decorrere dalla relazione dell'Arch. datata 15 dicembre 2022, che è successiva alla denuncia dei vizi Per_1 indicati nell'email del 13 dicembre 2021.
pagina 10 di 16 Anche dei vizi elencati nella raccomandata in data 12 maggio 2022- alcuni peraltro coincidenti con quelli oggetto della precedente email del 13 dicembre 2021- l'appellante non ha dimostrato la data della scoperta, pur trattandosi di vizi oggettivamente percepibili con l'immissione nel possesso dell'immobile: - errori di posa del parquet al piano interrato;
- cancello esterno arrugginito e con blocco di apertura - contropareti del piano interrato piene di umidità con evidenti macchie in tutta la zona piscina;
- umidità di risalita in tutto il bagno al piano interrato;
- vetro della finestra delle scale rotto;
- vetro della serra rotto;
- formazione di umidità e gocce d'acqua sulla vetrata di accesso al piano interrato;
- macchinari della piscina non funzionanti;
- impianto d'allarme non funzionante;
- condizionatore non funzionante.
In particolare, per quanto riguarda errori di posa del parquet al piano interrato, l'appellante ha affermato di essersene accorto solo dopo aver spostato i mobili, ma non ha dimostrato e neppure ha specificato la data in cui tale scoperta è avvenuta.
Anche per quanto concerne la pavimentazione del cortile/giardino posata su sabbia cemento,
l'errato fissaggio della controsoffittatura della zona cucina, il cartongesso in soggiorno placcato su parenti portanti, l'appellante non ha dimostrato la data della scoperta e, dunque, la tempestività della denuncia entro otto giorni, non potendosi desumere la data della scoperta dalla relazione dell'Arch. in quanto successiva alla denuncia di tali vizi con la raccomandata del 12 Per_1 maggio 2022.
In ogni caso, anche a voler far decorrere dalla relazione dell'Arch. del 15 dicembre 2022 Per_1 il termine per la denuncia dei vizi- come sostenuto dall'appellante- rimane il fatto, eccepito dall'appellato, che dopo tale relazione l'appellante non ha comunicato alcuna denuncia di vizi prima del ricorso ex art. 702 bis cpc portato alla notifica in data 22 febbraio 2023.
1.3.2. Nelle note conclusionali ex art. 350 bis cpc l'appellante si sofferma sui vizi relativi alla piscina in vetro resina situata al piano del locale deposito, affermando che è “incomprensibile” la decisione del Giudice di primo grado di negare l'esistenza di un vizio occulto, in quanto: “Come precisa il CTP, il mancato funzionamento al momento dell'accensione, i giunti tra gli elementi in vetro resina lasciavano filtrare
l'acqua nel sottosuolo facendo si che la piscina non potesse mai essere riempita e dunque, utilizzata. Il Pt_1 appena accortosi del malfunzionamento informava il come emerge dalle comunicazioni allegate agli CP_1 atti. D'altronde, come illustrato ampiamente, la piscina nelle foto dell'annuncio immobiliare risultava colma d'acqua
e, quindi, mai avrebbe potuto immaginare che non funzionasse, notando solo ben più tardi che tali foto erano state ritoccate ad arte. Comunque, da un accurato esame del perito (e solo un perito o tecnico poteva scoprirlo e appurarlo), gli impianti di gestione e alimentazione risultavano obsoleti e non funzionanti.”.
Al riguardo la Corte osserva che l'appellante non ha contestato la circostanza- specificamente allegata dall'appellato anche prima del giudizio- che lo stabile è stato venduto come “usato” e non nuovo (cfr. e-mail 13.12.2021 trascritta a pag. 5 della comparsa di costituzione e CP_1 pagina 11 di 16 risposta in primo grado) e che la costruzione risale al 1924 (come confermato nella relazione dell'arch. . Persona_2
L'immobile è stato offerto in vendita dal sig. tramite agenzia, al prezzo di euro CP_1
1.620.000,00: nella brochure con allegate fotografie, l'immobile viene presentato come “villa urbana dotata di molte amenities”, con grandi spazi interni, “perfetta per chi desidera vivere nella zona o sull'asse che collega piazza Gae Aulenti ad Isola”, vale a dire una zona di Milano di pregio urbanistico molto ricercata nel settore immobiliare, anche per la vicinanza alla metropolitana.
Nulla si dice nella brochure circa l'epoca dell'ultima ristrutturazione della villetta, in particolare per quanto riguarda la piscina e gli impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento dell'aria, etc.).
L'appellante non ha contestato ex art. 115 cpc neppure la seguente circostanza, specificamente allegata dal resistente (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta): “Il signor e la Pt_1 moglie visitavano numerose volte l'Immobile, ravvisando talune problematiche dovute alla vetustà dello stesso, motivo per il quale formulavano una proposta di acquisto di Euro 1.350.000,00 (doc.
2), vale a dire circa Euro 300.000 meno di quanto richiesto”.
Il contratto di compravendita in data 3 novembre 2021 è stato preceduto dal contratto preliminare
(stipulato in data 3 agosto 2021, formalizzato per atto notarile in 17 settembre 2021); nel contratto di compravendita, come ha evidenziato l'appellato, è specificato “quanto venduto si trasferisce a corpo e non a misura, negli attuali stato e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza
e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa ampliare o limitare il godimento…” e all'art. 11, in relazione alla certificazione energetica, “La parte acquirente dà atto di aver preventivamente ricevuto le informazioni e la documentazione attinente allo stato degli impianti esistenti, esonerando comunque la parte venditrice dall'obbligo di garantire la rispondenza degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.”.
Nel contratto di compravendita non era quindi garantito che l'immobile d'epoca fosse stato ristrutturato di recente;
nella fattispecie in esame vale, pertanto, il principio per cui “in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta” (Cass. Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024).
Lo stesso Arch. ricollega la problematica della piscina- i giunti tra gli elementi in vetro Per_1 resina lasciano filtrare acqua nel sottosuolo- alla vetustà dell'impianto e, pertanto, tale problematica non si può qualificare come vizio occulto ai fini della garanzia.
In ogni caso, anche a voler ritenere si tratti di vizio occulto, l'appellante non ha dimostrato e neppure allegato la data della scoperta, considerato che la problematica della piscina era già stata pagina 12 di 16 denunciata a con la raccomandata del 12 maggio 2022 (macchinari della piscina non CP_1 funzionanti, interno della piscina con perdite d'acqua nella resina).
Si deve, quindi, ribadire che l'appellante è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 c.c. in merito a tutti i vizi allegati nel ricorso ex art. 702 bis cpc.
1.3.3. Va aggiunto un ulteriore autonomo motivo di rigetto della domanda di garanzia con riferimento specifico alla richiesta di restituzione della somma di euro 132.331,13.
Dalla relazione “tecnica descrittiva dell'immobile e riscontro difformità” risulta che l'Arch. ha svolto l'incarico di verificare “le condizioni a livello impiantistico ed a livello di Per_1 coibentazione dell'intero corpo di fabbrica”, di accertare se “eventualmente necessitano opere di rimessa in pristino ed eventuale rifacimento di opere di coibentazione”, quantificandone i costi;
l'Arch. ha quantificato in complessivi euro 132.331,13 i costi necessari per una Per_1 ristrutturazione completa dell'immobile, compresi quelli per installare impianti in conformità alla normativa vigente, vale a dire costi per rinnovare integralmente l'immobile.
In effetti risulta che in data 14 novembre 2023- a distanza di soli due anni dall'acquisto- il sig.
[...]
ha messo in vendita l'immobile al prezzo di € 1.980.000,00 (poi ribassato a euro Pt_1
1.890.000,00), descrivendolo come stabile costruito nel 1955, in stato “ottimo/ristrutturato” (doc.
10 appellato).
Come si è già sopra rilevato, col contratto di compravendita del 3 novembre 2021 la villetta d'epoca non è stata venduta al sig. come immobile ristrutturato di recente e, pertanto, i costi Pt_1 necessari per rimettere a nuovo gli impianti dello stabile esulano dalla garanzia del venditore ex art. 1490 c.c.
1.3.4. Da quanto finora esposto consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento “di tutti i danni per l'effetto del mancato trasferimento del bene compromesso nello stato pattuito ex art. 1490, 1494 e 1495 c.c.”, considerato che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. Ordinanza n. 36052/2021).
L'appellante non ha peraltro provato e neppure allegato, danni subiti in conseguenza degli asseriti vizi.
2)- Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'ordinanza del Tribunale per
“omessa valutazione dei mezzi istruttori: relazione peritale giurata. Errore e omessa valutazione dei documenti depositati”.
L'appellante ribadisce che, sui vizi relativi alla piscina in vetro resina situata al Piano S2 (locale deposito), è “incomprensibile” la decisione del Giudice di negare in toto l'esistenza di un vizio occulto, anche in considerazione del fatto che nelle fotografie allegate alla brochure dell'offerta in vendita la piscina veniva presentata come piena d'acqua. pagina 13 di 16 Per quanto sopra rilevato sub 1.3.2, la problematica della piscina indicata nella relazione dell'Arch.
è riferibile alla vetustà dell'impianto, come tale non si tratta di un vizio occulto, in quanto Per_1 il venditore non ha garantito si trattasse di un impianto di recente costruzione. È poi irrilevante al fine di escludere la decadenza dalla garanzia, il fatto che nelle fotografie la piscina risultasse piena d'acqua, in quanto l'appellante non ha dimostrato la data di scoperta delle perdite d'acqua dalla resina nell'interno della piscina e dei macchinari non funzionamenti, vizi questi rilevati già prima della relazione dell'Arch. e denunciati con la raccomandata del 12 maggio 2022. Per_1
Anche gli altri malfunzionamenti, vizi e difetti relativi agli impianti di condizionamento, alla pavimentazione, alla canna fumaria, erano già stati denunciati dall'appellante con la raccomandata del 12 maggio 2022 e, tuttavia, l'appellante non ha assolto l'onere di provare la data- antecedente- di scoperta di tali problematiche, al fine di superare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.
Non sussistono, quindi, ragioni per ammettere la CTU richiesta dall'appellante.
Va aggiunto che, comunque, sarebbe inutile disporre una CTU, considerato che prima del giudizio l'appellante ha ristrutturato lo stabile;
ha così modificato lo stato dell'immobile rispetto alla data della consegna, con ciò non consentendo la verifica tecnica dei vizi e difetti, nel contraddittorio della controparte.
Ne consegue l'integrale rigetto del secondo motivo d'appello.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'ordinanza “Sul regime delle spese di lite. Erronea valutazione e individuazione delle fasi;
mancata e/o errata motivazione dell'aumento delle tariffe medie ci cui al DM 55/2014”.
Il Giudice di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cassa avvocati e I.V.A.
L'appellante afferma che, ai sensi dell'art. 4 del D.M 55/2014, il compenso è liquidato per fasi e che “Nel caso che ci occupa, appare chiaro che delle quattro fasi soltanto le prima due possono essere effettivamente considerate: la fase di studio del caso e la redazione delle releative difese”; per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante afferma che “alcuna attività, seppur richiesta, è stata mai ammessa e quindi eseguita” e che, in ordine all'ultima fase, “nessuna attività è stata mai svolta”.
L'appellante deduce che, pertanto, in base allo scaglione di valore della causa “che va da euro
52,000,00 a euro 260.000,00, sommando la prima e la seconda fase e aumentando i compensi al massimo della tariffa, si giungerebbe a una liquidazione complessiva di euro 6.270,00 oltre rimb.
Spese forf. 15%, per un totale di euro 7.210,50 oltre iva (se dovuta); l'appellante conclude che, pertanto, “nel caso de quo, si tratta di un compenso raddoppiato senza alcuna valida motivazione”
e che il Giudice si è discostato dai parametri medi stabiliti dal DM 55/2014. Ha ribadito: “Nel pagina 14 di 16 giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in oggetto, svoltosi in una solo udienza e senza istruttoria alcuna, risulta difficile e incomprensibile comprendere tale condanna alle spese”.
L'appellante sostiene, in sintesi, che nel procedimento sommario ex art. 702 bis cpc svoltosi in primo grado sia dovuto il compenso solo per le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria, né attività relativa alla fase decisionale.
La Corte osserva che, dal verbale, risulta che nella prima udienza in data 16 novembre 2023,
“all'esito di ampia discussione”, l'avv. si è riportato al ricorso e ha insistito per la nomina di CP_2 consulente tecnico d'ufficio; l'avv. Principe, per il resistente, ha insistito nella richiesta di rimessione in termini e si è opposto alla c.t.u., “segnalando che lo stato dei luoghi è stato mutato”; l'avv. CP_2 si è opposto alla richiesta di rimessione in termini e, quanto alla c.t.u., ha segnalato che “i lavori eseguiti nell'immobile non hanno riguardato le parti in relazione alle quali è stata avanzata la domanda”; il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, ha emesso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc con la quale ha respinto il ricorso.
Riguardo al compenso per la fase “istruttoria/di trattazione”, la Suprema Corte ha affermato che
“in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione” (Cass. Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 02).
È infondata, quindi, la pretesa dell'appellante di escludere il compenso previsto dall'art. 4 DM n.
55\2014, secondo i parametri per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, per la “fase istruttoria e/o di trattazione” indicati nella tabella 2 punto 3, considerata l'attività difensiva svolta in udienza sulla richiesta di CTU dell'appellante.
Spetta, inoltre, il compenso per la fase decisionale secondo i parametri della tabella 2 punto 4, pur trattandosi di rito sommario senza il deposito di comparse conclusionali, considerato che nell'udienza in cui il Giudice ha assunto la riserva, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente sul ricorso, attività questa che rientra espressamente nella fase decisionale a norma dell'art. 4 DM
n. 55\2014 lett. d), come pure l'attività di esame del provvedimento conclusivo e successivi connessi adempimenti.
Ciò vale anche nel rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc, secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte: “in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui
pagina 15 di 16 la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass.
Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 (Rv. 667062 - 01).
Il compenso di € 14.103,00 liquidato dal Tribunale in relazione al valore della causa, compreso nello scaglione da euro 52,000,00 a euro 260.000,00, è conforme ai parametri medi previsti per le quattro fasi del giudizio di primo grado (esame e studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale),
e, pertanto, il terzo motivo d'appello va respinto.
4)- A norma dell'art. 91 cpc l'appellante dev'essere condannato a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, compresa la fase della trattazione in merito all'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc proposta dall'appellante, respinta con l'ordinanza collegiale in data 27 febbraio 2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Milano in data 15 ottobre
[...]
2024, così provvede:
I- Rigetta integralmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1 di Milano in data 15 ottobre 2024, che conferma;
II- Condanna l'appellante a pagare all'appellato , le spese Controparte_1 processuali che liquida in € 14.317,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n.
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 settembre 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
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