TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9058/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ) nato ad Parte_1 C.F._1
Acireale (CT) il 20.02.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia
Fasoli, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: nata ad CP_1 C.F._2
Acireale (CT) il 18.07.1978, rappresentata e difesa dall'avv. Marina
D'Ambra, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2022 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Santa Venerina in data 9.9.1996 con . CP_1
Ha dedotto che: -dal matrimonio sono nati i figli , il Per_1
27.10.1996, , il 04.11.2006 e il 17.09.2010; -a Persona_2 Per_3
causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza di separazione n.
2292/2020 emessa da questo Tribunale su precisazione congiunta delle conclusioni il 01.07.2020 nella quale veniva disposto l'affido congiunto dei figli con collocamento presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e l'obbligo per la resistente di contribuire al mantenimento di e con un assegno di € 200,00 Persona_2 Per_3
fino al miglioramento delle di lei condizioni reddituali, successivamente al quale avrebbe contribuito versando un assegno di € 200,00 per ciascun figlio.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento presso di sé e di porre a carico della resistente un contributo di mantenimento per i figli minori di € 400,00 complessivi.
Si è costituita , la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio formulata dal coniuge, ha chiesto la conferma delle disposizioni concordate in sede di separazione.
Istruita la causa mediante documentazione in atti, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito
2 inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione
personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche
quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 2292/2020 emessa da questo Tribunale su precisazione congiunta delle conclusioni in data 01.07.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.9.1996 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di SantaVenerina (Atto n. 23, Parte 2, serie A, Anno
1996).
3 In relazione alle disposizioni relative alla prole valgano le seguenti considerazioni.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio
è divenuto maggiorenne;
di conseguenza, nessuna Persona_2
disposizione va resa in relazione al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo al figlio nei propri atti ha Per_3 Parte_1
chiesto disporsi l'affido esclusivo ad esso ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione,
appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va effettuata tenendo conto non soltanto dell'idoneità, ovvero della inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
L'individuazione di tale genitore va, dunque, fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il
4 proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte appello Palermo sez. I, 18/09/2023,
n.1602).
Venendo al caso di specie, il ricorrente nei propri atti ha lamentato forti carenze della figura genitoriale materna.
Più nello specifico, ha allegato che la convenuta, successivamente alla separazione, si sarebbe resa gravemente inadempiente in ordine agli obblighi nascenti dal proprio ruolo genitoriale non contribuendo in alcun modo - né sotto il profilo morale né sotto quello materiale - allo sviluppo e alla crescita dei figli, mantenendo con costoro solamente contatti sporadici e, da ultimo, rendendosi totalmente irreperibile.
ha, dunque, lamentato che la resistente non ha mai Parte_1
adempiuto all'obbligo di mantenimento stabilito giudizialmente, che per sua volontà non incontra il figlio minore da oltre quattro anni, che non prende parte alle scelte di vita quotidiana nonché al suo sviluppo educativo ed evolutivo, che è essenzialmente assente dalla vita del minore.
Orbene, dagli atti di causa è emerso innanzitutto che la resistente sin dall'epoca della separazione non ha mai versato il contributo per il mantenimento della prole, peraltro stabilito dal Tribunale su precisazioni congiunte delle parti.
Tale circostanza - secondo l'insegnamento del Supremo Collegio
(Cass. civ. n. 15815/2022) - assume particolare rilievo ai fini dell'affidamento esclusivo al genitore non inadempiente specie laddove, all'esito della complessiva valutazione delle condotte tenute dal coniuge, emerga una chiara e manifesta carenza delle attitudini genitoriali.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, invero, non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a
5 soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Inoltre, per come lamentato dall'attore, la resistente oltre ad essere inadempiente agli obblighi economici senza alcuna giustificazione -
comportamento , di per sé, censurabile e che appare senza alcun dubbio
indice di disinteresse - rendendosi irreperibile, ha tenuto una condotta tale da costituire concreto ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità, determinando oggettive difficoltà per il padre nella gestione del minore (anche con riguardo a questioni burocratiche relative al rilascio di permessi e autorizzazioni per i quali è necessario il consenso di entrambi i genitori in presenza di affido condiviso).
In tal modo si evidenzia ulteriormente l'inadeguatezza dell'attuale regime di affido condiviso rispetto al preminente interesse del minore anche ad avere un centro decisionale tempestivo.
A ciò si aggiunga che la resistente per giustificare il proprio inadempimento – sia con riguardo ai rapporti con il minore sia in
relazione alla mancata contribuzione economica - ha fornito spiegazioni in parte dubbie e contraddittorie (come ad esempio, in relazione alla percezione di provvidenze di Stato), in parte inconducenti (come, ad esempio, in ordine alle tasse di successione da pagare che non le permetterebbero di contribuire al mantenimento dei figli).
Tali deduzioni, peraltro, in ogni caso non giustificano in alcun modo il totale inadempimento degli obblighi di mantenimento.
Per quanto esposto il regime di affidamento condiviso non può dirsi nel caso di specie attualmente conforme all'interesse del minore sicché ricorrono giusti motivi - ritenuta la manifesta violazione da parte della resistente degli obblighi derivanti dal proprio ruolo genitoriale e
l'inidoneità dell'attuale regime di affido condiviso - per disporre l'affidamento esclusivo di al padre con collocamento presso la Per_3 quest'ultimo, così anche da garantire un più tempestivo centro decisionale.
6 Quanto al diritto - dovere di visita del genitore non collocatario con il figlio minorenne, la madre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà
incontrare e tenere con sé nel rispetto della sua volontà e ove a Per_3
lui sia gradito, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Nulla, invece, va disposto in relazione alla casa coniugale in assenza di domanda di assegnazione.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico relative alla prole, si rileva quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che , Persona_2
sebbene abbia raggiunto la maggiore età, non sia ancora indipendente economicamente per cause a lui non addebitabili.
Di conseguenza, continua a gravare sui genitori l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023). Più nello specifico,
l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli,
ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno
7 con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però
tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Da ciò consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da , Persona_2
convivente con il padre, si può ragionevolmente presumere che questi,
in ragione della giovanissima età, non abbia fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che la resistente debba contribuire al mantenimento di Persona_2
(maggiorenne ma non economicamente autonomo) e di (ancora Per_3 minorenne), con un assegno pari a complessivi € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in mancanza di idonea documentazione reddituale a supporto nonché di specifiche allegazioni circa la stima dei rispettivi introiti, viene individuato in tale misura tenuto conto
8 prevalentemente delle esigenze della prole e dalle condizione economica delle parti alla luce delle loro stesse allegazioni.
Il ricorrente, invero, ha dedotto di svolgere attività lavorativa saltuaria, mentre la resistente ha allegato di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di essere percettrice – seppur in maniera non continuativa – di sussidi di Stato.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
9058/2022 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e (trascritto nel Registro di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Santa Venerina al N. 23, Parte 2, Serie A,
Anno 1996);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida il figlio in via esclusiva al padre , con Per_3 Parte_1
diritto di visita della madre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 CP_1
di ogni mese a , per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
e un assegno dell'importo complessivo di € 400,00, da
[...] Per_3
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9058/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ) nato ad Parte_1 C.F._1
Acireale (CT) il 20.02.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia
Fasoli, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: nata ad CP_1 C.F._2
Acireale (CT) il 18.07.1978, rappresentata e difesa dall'avv. Marina
D'Ambra, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2022 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Santa Venerina in data 9.9.1996 con . CP_1
Ha dedotto che: -dal matrimonio sono nati i figli , il Per_1
27.10.1996, , il 04.11.2006 e il 17.09.2010; -a Persona_2 Per_3
causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza di separazione n.
2292/2020 emessa da questo Tribunale su precisazione congiunta delle conclusioni il 01.07.2020 nella quale veniva disposto l'affido congiunto dei figli con collocamento presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e l'obbligo per la resistente di contribuire al mantenimento di e con un assegno di € 200,00 Persona_2 Per_3
fino al miglioramento delle di lei condizioni reddituali, successivamente al quale avrebbe contribuito versando un assegno di € 200,00 per ciascun figlio.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento presso di sé e di porre a carico della resistente un contributo di mantenimento per i figli minori di € 400,00 complessivi.
Si è costituita , la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio formulata dal coniuge, ha chiesto la conferma delle disposizioni concordate in sede di separazione.
Istruita la causa mediante documentazione in atti, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito
2 inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione
personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche
quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 2292/2020 emessa da questo Tribunale su precisazione congiunta delle conclusioni in data 01.07.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.9.1996 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di SantaVenerina (Atto n. 23, Parte 2, serie A, Anno
1996).
3 In relazione alle disposizioni relative alla prole valgano le seguenti considerazioni.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio
è divenuto maggiorenne;
di conseguenza, nessuna Persona_2
disposizione va resa in relazione al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo al figlio nei propri atti ha Per_3 Parte_1
chiesto disporsi l'affido esclusivo ad esso ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione,
appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va effettuata tenendo conto non soltanto dell'idoneità, ovvero della inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
L'individuazione di tale genitore va, dunque, fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il
4 proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte appello Palermo sez. I, 18/09/2023,
n.1602).
Venendo al caso di specie, il ricorrente nei propri atti ha lamentato forti carenze della figura genitoriale materna.
Più nello specifico, ha allegato che la convenuta, successivamente alla separazione, si sarebbe resa gravemente inadempiente in ordine agli obblighi nascenti dal proprio ruolo genitoriale non contribuendo in alcun modo - né sotto il profilo morale né sotto quello materiale - allo sviluppo e alla crescita dei figli, mantenendo con costoro solamente contatti sporadici e, da ultimo, rendendosi totalmente irreperibile.
ha, dunque, lamentato che la resistente non ha mai Parte_1
adempiuto all'obbligo di mantenimento stabilito giudizialmente, che per sua volontà non incontra il figlio minore da oltre quattro anni, che non prende parte alle scelte di vita quotidiana nonché al suo sviluppo educativo ed evolutivo, che è essenzialmente assente dalla vita del minore.
Orbene, dagli atti di causa è emerso innanzitutto che la resistente sin dall'epoca della separazione non ha mai versato il contributo per il mantenimento della prole, peraltro stabilito dal Tribunale su precisazioni congiunte delle parti.
Tale circostanza - secondo l'insegnamento del Supremo Collegio
(Cass. civ. n. 15815/2022) - assume particolare rilievo ai fini dell'affidamento esclusivo al genitore non inadempiente specie laddove, all'esito della complessiva valutazione delle condotte tenute dal coniuge, emerga una chiara e manifesta carenza delle attitudini genitoriali.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, invero, non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a
5 soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Inoltre, per come lamentato dall'attore, la resistente oltre ad essere inadempiente agli obblighi economici senza alcuna giustificazione -
comportamento , di per sé, censurabile e che appare senza alcun dubbio
indice di disinteresse - rendendosi irreperibile, ha tenuto una condotta tale da costituire concreto ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità, determinando oggettive difficoltà per il padre nella gestione del minore (anche con riguardo a questioni burocratiche relative al rilascio di permessi e autorizzazioni per i quali è necessario il consenso di entrambi i genitori in presenza di affido condiviso).
In tal modo si evidenzia ulteriormente l'inadeguatezza dell'attuale regime di affido condiviso rispetto al preminente interesse del minore anche ad avere un centro decisionale tempestivo.
A ciò si aggiunga che la resistente per giustificare il proprio inadempimento – sia con riguardo ai rapporti con il minore sia in
relazione alla mancata contribuzione economica - ha fornito spiegazioni in parte dubbie e contraddittorie (come ad esempio, in relazione alla percezione di provvidenze di Stato), in parte inconducenti (come, ad esempio, in ordine alle tasse di successione da pagare che non le permetterebbero di contribuire al mantenimento dei figli).
Tali deduzioni, peraltro, in ogni caso non giustificano in alcun modo il totale inadempimento degli obblighi di mantenimento.
Per quanto esposto il regime di affidamento condiviso non può dirsi nel caso di specie attualmente conforme all'interesse del minore sicché ricorrono giusti motivi - ritenuta la manifesta violazione da parte della resistente degli obblighi derivanti dal proprio ruolo genitoriale e
l'inidoneità dell'attuale regime di affido condiviso - per disporre l'affidamento esclusivo di al padre con collocamento presso la Per_3 quest'ultimo, così anche da garantire un più tempestivo centro decisionale.
6 Quanto al diritto - dovere di visita del genitore non collocatario con il figlio minorenne, la madre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà
incontrare e tenere con sé nel rispetto della sua volontà e ove a Per_3
lui sia gradito, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Nulla, invece, va disposto in relazione alla casa coniugale in assenza di domanda di assegnazione.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico relative alla prole, si rileva quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che , Persona_2
sebbene abbia raggiunto la maggiore età, non sia ancora indipendente economicamente per cause a lui non addebitabili.
Di conseguenza, continua a gravare sui genitori l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023). Più nello specifico,
l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli,
ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno
7 con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però
tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Da ciò consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da , Persona_2
convivente con il padre, si può ragionevolmente presumere che questi,
in ragione della giovanissima età, non abbia fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che la resistente debba contribuire al mantenimento di Persona_2
(maggiorenne ma non economicamente autonomo) e di (ancora Per_3 minorenne), con un assegno pari a complessivi € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in mancanza di idonea documentazione reddituale a supporto nonché di specifiche allegazioni circa la stima dei rispettivi introiti, viene individuato in tale misura tenuto conto
8 prevalentemente delle esigenze della prole e dalle condizione economica delle parti alla luce delle loro stesse allegazioni.
Il ricorrente, invero, ha dedotto di svolgere attività lavorativa saltuaria, mentre la resistente ha allegato di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di essere percettrice – seppur in maniera non continuativa – di sussidi di Stato.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
9058/2022 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e (trascritto nel Registro di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Santa Venerina al N. 23, Parte 2, Serie A,
Anno 1996);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida il figlio in via esclusiva al padre , con Per_3 Parte_1
diritto di visita della madre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 CP_1
di ogni mese a , per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
e un assegno dell'importo complessivo di € 400,00, da
[...] Per_3
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
9