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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1551/2025
Verbale udienza del 14 ottobre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Glenda Prochilo e, altresì, presente il Dott.
ai fini della pratica forense. L'Avv. Prochilo si riporta Persona_1
al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta e aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1
trattandosi di contributi relativi ai lavoratori.
Per L' parte resistente, l'Avv. Rosa NÀ, per delega dell'Avv. CP_1
GE RI NÀ e dell'Avv. Dario Adornato, la quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'eccezione di incompetenza territoriale.
Per parte resistente, l'Avv. RIno Parisi, per delega dell'Avv. CP_2
IA PI, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento, precisando che è stata sollevato il difetto di legittimazione e sulla condanna alle spese in favore dell'Avv. distrattario.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI TR, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1551/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Glenda Prochilo (C.F.: ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente, dagli avvocati GE RI NÀ ( ) e Dario Adornato C.F._3
( ) in forza di procura conferita collettivamente per notaio CodiceFiscale_4
in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 –Raccolta Persona_2
7313, depositata in atti
resistente c.f. in persona del Responsabile Controparte_4 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. IA Pt_2
PI, C.F.: , giusta procura speciale Notaio C.F._5 Per_3
di Roma rilasciata il 25.07.2024 rep. 181515, racc.12772, depositata in atti
[...]
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,55 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259000859623000, emessa da , notificata in data 31.03.2025 , Controparte_4
limitata mente ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n.
39420170003347821000; avviso di addebito n. 39420190005702909000 ; avviso di addebito n. 39420210000189684000 ;avviso di addebito n. 39420210000392264000
e avviso di addebito n. 39420210000548546000, per omesso versamento dei contributi previdenziali ,operai a tempo determinato-comp. Individuali e somme aggiuntive, per gli 'anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Eccepiva, l'omessa notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e delle susseguenti cartelle, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' nel merito, CP_1
eccepiva, preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi dell'art.444, terzo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli. E, relativamente all'AVA N.394 2021 00001896 84 000, relativo alla matricola
3226949, eccepiva l'incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di
Catanzaro, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione perché tardiva , in violazione dell'art.617
c.p.c . Ancora, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione perché tardiva CP_2
in violazione dell'art.617 c.p.c., eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva sulla presunta omessa notifica degli avvisi di addebito, nel merito, relativamente all'eccepita prescrizione,, eccepiva, ulteriormente, l'infondatezza, in quanto gli avvisi di addebito gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati al Contribuente e NON PO . quindi concludeva, chiedendo di rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile, anche per come proposto nei confronti dell'Ente Riscossore e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne l' da ogni eventuale Controparte_5
statuizione in ordine alle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Innanzi tutto, si dichiara l'incompetenza territoriale di questo tribunale in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito del giudice adito ai sensi dell'art.444, terzo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli. E, relativamente all'avviso di addebito n.394 2021 00001896 84 000, relativo alla matricola 3226949, la competenza territoriale, si radica in favore del Tribunale di Catanzaro
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che, “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n. 11266/1996;
Cass. 23893/2004; Cass. n. 23124/2010; Cass. n. 10702/2015).
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, tale competenza ha sede in
Reggio Calabria, per cui la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria . Per l'avviso di addebito n. .394 2021
00001896 84 000, la competenza si radica in capo al Tribunale di Catanzaro. Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così come tempestivamente richiesto dal resistente nella memoria di costituzione, depositate in cancelleria entro il CP_1
termine di cui all'art. 416 c.p.c, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di G.L, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 428, comma 2, c.p.c. per l' avviso di addebito n. 39420170003347821000; l' avviso di addebito n.
39420190005702909000 ; e l'avviso di addebito n. 39420210000392264000 e l'avviso di addebito n. 39420210000548546000 e, relativamente, all'avviso di addebito. n. 394 2021 00001896 84 000, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro.
Attesa la definizione in rito compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1551/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi;
2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per l' avviso di addebito n. 39420170003347821000; l' avviso di addebito n.
39420190005702909000 ; e l'avviso di addebito n. 39420210000392264000 e l'avviso di addebito n. 39420210000548546000 e al Tribunale di Catanzaro, con riferimento all'avviso di addebito . n. 394 2021 00001896 84 000, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
3. assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.;
Compensa le spese del presente giudizio.
Palmi 14 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa MA RI TR
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1551/2025
Verbale udienza del 14 ottobre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Glenda Prochilo e, altresì, presente il Dott.
ai fini della pratica forense. L'Avv. Prochilo si riporta Persona_1
al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta e aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1
trattandosi di contributi relativi ai lavoratori.
Per L' parte resistente, l'Avv. Rosa NÀ, per delega dell'Avv. CP_1
GE RI NÀ e dell'Avv. Dario Adornato, la quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'eccezione di incompetenza territoriale.
Per parte resistente, l'Avv. RIno Parisi, per delega dell'Avv. CP_2
IA PI, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento, precisando che è stata sollevato il difetto di legittimazione e sulla condanna alle spese in favore dell'Avv. distrattario.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI TR, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1551/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Glenda Prochilo (C.F.: ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente, dagli avvocati GE RI NÀ ( ) e Dario Adornato C.F._3
( ) in forza di procura conferita collettivamente per notaio CodiceFiscale_4
in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 –Raccolta Persona_2
7313, depositata in atti
resistente c.f. in persona del Responsabile Controparte_4 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. IA Pt_2
PI, C.F.: , giusta procura speciale Notaio C.F._5 Per_3
di Roma rilasciata il 25.07.2024 rep. 181515, racc.12772, depositata in atti
[...]
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,55 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259000859623000, emessa da , notificata in data 31.03.2025 , Controparte_4
limitata mente ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n.
39420170003347821000; avviso di addebito n. 39420190005702909000 ; avviso di addebito n. 39420210000189684000 ;avviso di addebito n. 39420210000392264000
e avviso di addebito n. 39420210000548546000, per omesso versamento dei contributi previdenziali ,operai a tempo determinato-comp. Individuali e somme aggiuntive, per gli 'anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Eccepiva, l'omessa notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e delle susseguenti cartelle, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' nel merito, CP_1
eccepiva, preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi dell'art.444, terzo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli. E, relativamente all'AVA N.394 2021 00001896 84 000, relativo alla matricola
3226949, eccepiva l'incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di
Catanzaro, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione perché tardiva , in violazione dell'art.617
c.p.c . Ancora, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione perché tardiva CP_2
in violazione dell'art.617 c.p.c., eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva sulla presunta omessa notifica degli avvisi di addebito, nel merito, relativamente all'eccepita prescrizione,, eccepiva, ulteriormente, l'infondatezza, in quanto gli avvisi di addebito gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati al Contribuente e NON PO . quindi concludeva, chiedendo di rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile, anche per come proposto nei confronti dell'Ente Riscossore e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne l' da ogni eventuale Controparte_5
statuizione in ordine alle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Innanzi tutto, si dichiara l'incompetenza territoriale di questo tribunale in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito del giudice adito ai sensi dell'art.444, terzo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di crediti contributivi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli. E, relativamente all'avviso di addebito n.394 2021 00001896 84 000, relativo alla matricola 3226949, la competenza territoriale, si radica in favore del Tribunale di Catanzaro
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che, “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n. 11266/1996;
Cass. 23893/2004; Cass. n. 23124/2010; Cass. n. 10702/2015).
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, tale competenza ha sede in
Reggio Calabria, per cui la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria . Per l'avviso di addebito n. .394 2021
00001896 84 000, la competenza si radica in capo al Tribunale di Catanzaro. Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così come tempestivamente richiesto dal resistente nella memoria di costituzione, depositate in cancelleria entro il CP_1
termine di cui all'art. 416 c.p.c, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di G.L, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 428, comma 2, c.p.c. per l' avviso di addebito n. 39420170003347821000; l' avviso di addebito n.
39420190005702909000 ; e l'avviso di addebito n. 39420210000392264000 e l'avviso di addebito n. 39420210000548546000 e, relativamente, all'avviso di addebito. n. 394 2021 00001896 84 000, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro.
Attesa la definizione in rito compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1551/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi;
2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per l' avviso di addebito n. 39420170003347821000; l' avviso di addebito n.
39420190005702909000 ; e l'avviso di addebito n. 39420210000392264000 e l'avviso di addebito n. 39420210000548546000 e al Tribunale di Catanzaro, con riferimento all'avviso di addebito . n. 394 2021 00001896 84 000, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
3. assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.;
Compensa le spese del presente giudizio.
Palmi 14 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa MA RI TR