Articolo 2 della Legge 8 giugno 2023, n. 77
Articolo 1Articolo 3
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28 giugno 2023
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.
Entrata in vigore il 28 giugno 2023