CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZO EP, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2654/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000049496 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000049496 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7128/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da ET SpA per conto del Comune di NO
PO NU, relativo IMU per gli anni 2014 e 2015, per un valore di causa di €. 8.264,00.
La ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento per essere il veicolo indicato bene strumentale, indispensabile allo svolgimento della sua attività lavorativa;
deduceva poi di avere proposto ricorso avverso i pregressi atti impositivi e di riscossione per i medesimi tributi.
Si costituiva ET SpA che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Con successiva produzione documentale, effettuata il 17.7.2025, parte resistente depositava provvedimenti di rettifica degli originari atti impositivi emessi dal Comune convenuto.
In data 28.11.2025 parte ricorrente depositava richiesta congiunta di estinzione del giudizio formulata come segue:”… a seguito della proposizione del Ricorso e di Istanza di annullamento in autotutela il Comune di
NO PO NU ha parzialmente accolto la richiesta di annullamento spiegata da parte ricorrente e rideterminato la pretesa iscritta a ruolo;
- - Che il carico non sgravato su istanza di parte ricorrente è stato rateizzato ed il pagamento è in itinere;
CHIEDONO: congiuntamente la cessazione della materia del contendere con comprensione integrale delle spese di lite.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, con il deposito dell'accordo di conciliazione fuori udienza, a definizione della presente controversia, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da ET SpA, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZO EP, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2654/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000049496 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000049496 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7128/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da ET SpA per conto del Comune di NO
PO NU, relativo IMU per gli anni 2014 e 2015, per un valore di causa di €. 8.264,00.
La ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento per essere il veicolo indicato bene strumentale, indispensabile allo svolgimento della sua attività lavorativa;
deduceva poi di avere proposto ricorso avverso i pregressi atti impositivi e di riscossione per i medesimi tributi.
Si costituiva ET SpA che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Con successiva produzione documentale, effettuata il 17.7.2025, parte resistente depositava provvedimenti di rettifica degli originari atti impositivi emessi dal Comune convenuto.
In data 28.11.2025 parte ricorrente depositava richiesta congiunta di estinzione del giudizio formulata come segue:”… a seguito della proposizione del Ricorso e di Istanza di annullamento in autotutela il Comune di
NO PO NU ha parzialmente accolto la richiesta di annullamento spiegata da parte ricorrente e rideterminato la pretesa iscritta a ruolo;
- - Che il carico non sgravato su istanza di parte ricorrente è stato rateizzato ed il pagamento è in itinere;
CHIEDONO: congiuntamente la cessazione della materia del contendere con comprensione integrale delle spese di lite.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, con il deposito dell'accordo di conciliazione fuori udienza, a definizione della presente controversia, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da ET SpA, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.