Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 263
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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    Illegittimità del provvedimento per bene strumentale

    Il Collegio rileva che, a seguito della proposizione del ricorso e dell'istanza di annullamento in autotutela, il Comune ha parzialmente accolto la richiesta, rideterminando la pretesa iscritta a ruolo. Il carico non sgravato è stato rateizzato e il pagamento è in corso. Pertanto, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Impugnazione pregressi atti impositivi e di riscossione

    Il Collegio rileva che, a seguito della proposizione del ricorso e dell'istanza di annullamento in autotutela, il Comune ha parzialmente accolto la richiesta, rideterminando la pretesa iscritta a ruolo. Il carico non sgravato è stato rateizzato e il pagamento è in corso. Pertanto, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 263
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 263
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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