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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/04/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 826/2021
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 19.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ritenendo la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giangiacomo Magni e Linda Sozzi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via
Cisanello 121/d bis, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FUNARI ALESSANDRO e dall'Avv.to
Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, accerti e dichiari il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento diretto da parte di del CP_1
TFR maturato presso dal 01.01.2007 sino al 31.01.2017 e Organizzazione_1
versato e/o da versare ex lege presso il Fondo di Tesoreria e comunque di CP_1
competenza del Fondo Tesoreria e, per l'effetto, condanni quale gestore del CP_1 CP_1
FONDO TESORERIA, al pagamento in favore del ricorrente per tutte le motivazioni e
Pag. 1 di 4 le causali di cui al presente ricorso della somma di Euro 10.416,30 (Euro diecimilaquattrocentosedici/30), o maggiore o minor somma, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria si spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata e comunque non provata”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.08.2021, il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto, quale gestore del Fondo di Tesoreria ex L. n. 296/2006, al pagamento della somma di euro 10.416,30 a titolo di TFR maturato dal 1.1.2007 al 31.1.2017. A tal fine ha dedotto che:
a) la società (di seguito Parte_2
, società con più di 50 dipendenti, a causa di una grave crisi Org_1
aziendale, era stata ammessa alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss legge n. 3/2012 con provvedimento del Tribunale di Lucca del 14 novembre 2016;
b) la società stipulò in data 19 gennaio 2017 con la società Org_1 [...]
(di seguito e con le un contratto Parte_3 Parte_4 Pt_5 di affitto di azienda “accordo in deroga all'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 47, commi 4 bis e 5 legge 428/1990 s.m.i., un accordo sindacale volto alla parziale conservazione dei livelli occupazionali del personale trasferendo in Parte_4 occasione di affitto di azienda”;
c) aveva maturato, lavorando alle dipendenze di dal 1.1.2007 un Org_1
TFR corrispondente ad euro 10.416,30;
d) alla luce dell'accorso sindacale del 19.1.2017, la società non rispondeva Parte_4 di tale quota di TFR, avendo le parti escluso la responsabilità dell'affittuaria;
e) la società in data 18 maggio 2020 aveva stipulato con e Parte_4 Org_1
le OO.SS un accordo ex art. 47 comma 5 legge 428/1990 volto a disciplinare le vicende relative al futuro acquisto di solo alcuni rami di azienda di Org_1
Pag. 2 di 4 condotta in affitto e pertanto solo l'acquisto parziale di Org_1 manodopera con disapplicazione ex lege dell'art. 2112 c.c.”;
f) “Il ricorrente anche in considerazione della suesposta situazione rendeva le proprie dimissioni da . con effetto dal 30.06.2020 (Doc. 12) e dunque il CP_2 rapporto cessava alla data del 30.06.2020.”;
g) “Il Liquidatore di stante la conclamata insolvenza di Org_1 Org_1 sottoscriveva comunicazione di incapienza, ossia il Mod. – cod.
[...] Org_2
MV31 (Doc. 16) diretta ad ed in data 07.08.2020 inviava CP_1 Org_1
domanda ad Fondo Tesoreria sede Lucca per il pagamento diretto al CP_1
lavoratore del TFR accantonato in suo favore presso il Fondo Tesoreria in favore del ricorrente contenente il Mod. FTES01 – MV31 e il Mod. FTSE02 – Cod. MV32 sottoscritto dal ricorrente, contenente anche il codice IBAN del conto corrente intestato al ricorrente ove eseguire il pagamento (Doc. 17) , e scansione documento identità ricorrente”;
h) le richieste di pagamento rimasero inevase.
2. Con memoria depositata in data 9.9.2022 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come il ricorrente non avesse assolto all'onere della prova “in ordine agli asseriti “avvenuti versamenti di legge al Fondo Tesoreria pari a complessivi ad Eur
10.416,30”.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1. Costituisce unica ragione di contrasto tra le parti la questione relativa al riparto dell'onere della prova dell'avvenuto versamento dei contributi in favore del Fondo di
Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006.
Trattandosi di una prestazione previdenziale, il Fondo di Tesoreria deve ritenersi obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova dell'effettivo versamento dei contributi.
Al riguardo, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “risulta evidente, per un verso, che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116,
Pag. 3 di 4 comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.
1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso” (così, Cass. civ., 25035/2023).
3.2. Non essendo stato oggetto di alcuna contestazione l'ammontare del TFR maturato, ricavabile peraltro dal CUD in atti, nonché dalla produzione da parte dello stesso ente resistente del c.d. report dei versamenti eseguiti in favore del Fondo Tesoreria, deve pertanto condannarsi l' al pagamento della somma di euro 10.416,30 dovuta a CP_1
titolo di TFR.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale n. 147/2022.
P.Q.M.
1) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di della somma di euro 10.416,30 Parte_1
dovuta a titolo di TFR;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 826/2021
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 19.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ritenendo la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giangiacomo Magni e Linda Sozzi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via
Cisanello 121/d bis, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FUNARI ALESSANDRO e dall'Avv.to
Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, accerti e dichiari il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento diretto da parte di del CP_1
TFR maturato presso dal 01.01.2007 sino al 31.01.2017 e Organizzazione_1
versato e/o da versare ex lege presso il Fondo di Tesoreria e comunque di CP_1
competenza del Fondo Tesoreria e, per l'effetto, condanni quale gestore del CP_1 CP_1
FONDO TESORERIA, al pagamento in favore del ricorrente per tutte le motivazioni e
Pag. 1 di 4 le causali di cui al presente ricorso della somma di Euro 10.416,30 (Euro diecimilaquattrocentosedici/30), o maggiore o minor somma, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria si spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata e comunque non provata”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.08.2021, il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto, quale gestore del Fondo di Tesoreria ex L. n. 296/2006, al pagamento della somma di euro 10.416,30 a titolo di TFR maturato dal 1.1.2007 al 31.1.2017. A tal fine ha dedotto che:
a) la società (di seguito Parte_2
, società con più di 50 dipendenti, a causa di una grave crisi Org_1
aziendale, era stata ammessa alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss legge n. 3/2012 con provvedimento del Tribunale di Lucca del 14 novembre 2016;
b) la società stipulò in data 19 gennaio 2017 con la società Org_1 [...]
(di seguito e con le un contratto Parte_3 Parte_4 Pt_5 di affitto di azienda “accordo in deroga all'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 47, commi 4 bis e 5 legge 428/1990 s.m.i., un accordo sindacale volto alla parziale conservazione dei livelli occupazionali del personale trasferendo in Parte_4 occasione di affitto di azienda”;
c) aveva maturato, lavorando alle dipendenze di dal 1.1.2007 un Org_1
TFR corrispondente ad euro 10.416,30;
d) alla luce dell'accorso sindacale del 19.1.2017, la società non rispondeva Parte_4 di tale quota di TFR, avendo le parti escluso la responsabilità dell'affittuaria;
e) la società in data 18 maggio 2020 aveva stipulato con e Parte_4 Org_1
le OO.SS un accordo ex art. 47 comma 5 legge 428/1990 volto a disciplinare le vicende relative al futuro acquisto di solo alcuni rami di azienda di Org_1
Pag. 2 di 4 condotta in affitto e pertanto solo l'acquisto parziale di Org_1 manodopera con disapplicazione ex lege dell'art. 2112 c.c.”;
f) “Il ricorrente anche in considerazione della suesposta situazione rendeva le proprie dimissioni da . con effetto dal 30.06.2020 (Doc. 12) e dunque il CP_2 rapporto cessava alla data del 30.06.2020.”;
g) “Il Liquidatore di stante la conclamata insolvenza di Org_1 Org_1 sottoscriveva comunicazione di incapienza, ossia il Mod. – cod.
[...] Org_2
MV31 (Doc. 16) diretta ad ed in data 07.08.2020 inviava CP_1 Org_1
domanda ad Fondo Tesoreria sede Lucca per il pagamento diretto al CP_1
lavoratore del TFR accantonato in suo favore presso il Fondo Tesoreria in favore del ricorrente contenente il Mod. FTES01 – MV31 e il Mod. FTSE02 – Cod. MV32 sottoscritto dal ricorrente, contenente anche il codice IBAN del conto corrente intestato al ricorrente ove eseguire il pagamento (Doc. 17) , e scansione documento identità ricorrente”;
h) le richieste di pagamento rimasero inevase.
2. Con memoria depositata in data 9.9.2022 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come il ricorrente non avesse assolto all'onere della prova “in ordine agli asseriti “avvenuti versamenti di legge al Fondo Tesoreria pari a complessivi ad Eur
10.416,30”.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1. Costituisce unica ragione di contrasto tra le parti la questione relativa al riparto dell'onere della prova dell'avvenuto versamento dei contributi in favore del Fondo di
Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006.
Trattandosi di una prestazione previdenziale, il Fondo di Tesoreria deve ritenersi obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova dell'effettivo versamento dei contributi.
Al riguardo, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “risulta evidente, per un verso, che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116,
Pag. 3 di 4 comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.
1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso” (così, Cass. civ., 25035/2023).
3.2. Non essendo stato oggetto di alcuna contestazione l'ammontare del TFR maturato, ricavabile peraltro dal CUD in atti, nonché dalla produzione da parte dello stesso ente resistente del c.d. report dei versamenti eseguiti in favore del Fondo Tesoreria, deve pertanto condannarsi l' al pagamento della somma di euro 10.416,30 dovuta a CP_1
titolo di TFR.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale n. 147/2022.
P.Q.M.
1) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di della somma di euro 10.416,30 Parte_1
dovuta a titolo di TFR;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4