Ordinanza cautelare 21 gennaio 2016
Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01690/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2015, proposto da
Ardea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Taddei con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con elezione di domicilio in Peschiera del Garda, via Marzan n. 4;
contro
Comune di Caldiero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Carcereri De Prati, Silvia Polese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Silvia Polese in Venezia-Mestre, via Andrea Costa n. 20;
per l'annullamento
dell'ordinanza emessa dal Comune di Caldiero, in data 13.4.2015, n. 12, con la quale veniva invitata la società Ardea SRL al pagamento di Euro 17.099,22 a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. C10/3866 del 16.7.2010 prot. n. 8143;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caldiero;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 dicembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO