Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 943.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
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- 1. Acquisti per accessione e comunione legale. Nota a Corte Appello L'Aquila, 30 marzo 2020 di Valeria Cianciolohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 38.99189
[…] Leg. art. 943 cod. civ.
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Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2012, n. 19703Provvedimento: […] Avverso questa sentenza proponeva appello l'attrice. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza depositata il 14.11.2011, rigettava l'appello. Riteneva il TSAP che a norma dell'art. 943 c.c. fanno parte del demanio lacuale tutte le aree che possono essere raggiunte dalle piene ordinarie;Leggi di più...
- criteri·
- demanialità·
- rilevanza·
- demanio lacuale·
- alveo e spiaggia·
- estensione dell'alveo·
- esclusione·
- riferimento al livello delle piene ordinarie e non determinate da cause eccezionali·
- determinazione·
- nozione·
- individuazione·
- terreni contigui a corsi d'acqua pubblici·
- necessità·
- altezza delle opere antropiche realizzate sui terreni·
- sussistenza