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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. RG 5719/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Braschi C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'Ancona, 49 ( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Parenti e Giovanni C.F._2
Salvatore
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 16/05/2025)
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Allegate alla comparsa di costituzione depositata in PCT in data 10/07/2025: “1. La figlia minore
[...]
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso Per_1 la madre 2. La casa familiare sita in Firenze via De' Falcucci 41 viene assegnata alla madre, che ivi continuerà ad abitarci insieme anche all'altra figlia , avuta da una precedente relazione;
Persona_2
3. Il sig. potrà esercitare il suo diritto/dovere di visita della minore nel seguente modo: Parte_1 pagina 1 di 3 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì si recherà presso l'abitazione di Firenze — Via de' Falcucci, 41 al Per_ fine di preparare la figlia per la scuola accompagnandola al pulmino oppure a scuola, il martedì ed il giovedì si tratterrà presso la casa familiare per stare con la figlia dalle ore 18.00 alle ore 22. Il sig. trascorrerà tutte le domeniche con la figlia prelevandola dalla casa familiare alle ore 10.00 e Pt_1 riaccompagnandola a casa dalla madre alle ore 19.00; il primo fine settimana del mese il sig. Pt_1 preleverà la figlia dalla casa familiare il giorno del sabato alle ore 10.00, e la riaccompagnerà dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00. A partire dal mese di gennaio 2026, il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati sempre dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore
19.00, ferme tutte le altre domeniche dalle ore 10 alle ore 19. 4. Durante l'interruzione scolastica per Per_ le vacanze estive (luglio e agosto), ogni genitore avrà facoltà di tenere con sé per almeno sette giorni consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Detta previsione Per_ varrà a partire dall'anno 2026. 5. In merito alle festività natalizie, trascorrerà — ad anni alterni
— la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore.
6. In merito alle Per_ festività pasquali, trascorrerà — ad anni alterni — il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
7. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno di Per_ Natale con la potrà tenere con sé per le festività di Pasqua e viceversa.
8. Quanto sopra potrà essere modificato previo accordo dei genitori in considerazione anche dell'età e degli impegni della figlia e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori.
9. Quanto al mantenimento della minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese a partire dal 10/07/2025 e fino al Pt_1 CP_1
31/12/2025 la somma di € 400 oltre il 100% delle spese straordinarie (di cui al protocollo del CNF) oltre all'accollo integrale delle spese di mensa e pulmino. Dal 1/01/2026 il sig. in previsione di Pt_1 un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra verserà a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della minore la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (di cui al protocollo del CNF) oltre all'accollo integrale delle spese di mensa e pulmino. Il sig. si impegna Pt_1 altresì fin da subito al pagamento del mutuo gravante sull'immobile di Firenze — Via de' Falcucci, 41 assegnato alla sig.ra nonché al pagamento di tutte le utenze e di tutte le spese straordinarie che CP_1 dovessero rendersi necessarie, salvo se dovute per dolo/colpa grave dell'assegnataria o della figlia
. 10. L'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre. 11. Le parti rilasciano fin da ora Per_2 il consenso per i documenti della figlia minore, ivi compreso il passaporto.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6/05/2025, ha chiesto la regolamentazione dei Parte_2 rapporti personali e patrimoniali con relativamente alle condizioni di affidamento, Controparte_1
pagina 2 di 3 Per_ frequentazione e mantenimento della figlia minore nata in data [...] nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dalle Parti, ad oggi cessata;
con comparsa di costituzione depositata in data 10/07/2025 sono state depositate conclusioni congiunte, in epigrafe riportate, delle quali le Parti hanno chiesto il recepimento, di tal chè in data 09/09/2025 il Giudice delegato ha revocato l'udienza prevista per il giorno 10/09/2025 ed ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui alle conclusioni congiunte meritano accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minore Per_1
3. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tra le Parti, in ragione dell'accordo raggiunto.
PQM
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle Parti, così provvede:
1) prende atto delle conclusioni congiunte allegate alla comparsa di costituzione depositata in PCT in data 19/07/20256, da intendersi qui integralmente trascritte, provvedendo in conformità;
2) dispone l'integrale compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/09/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. RG 5719/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Braschi C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'Ancona, 49 ( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Parenti e Giovanni C.F._2
Salvatore
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 16/05/2025)
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Allegate alla comparsa di costituzione depositata in PCT in data 10/07/2025: “1. La figlia minore
[...]
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso Per_1 la madre 2. La casa familiare sita in Firenze via De' Falcucci 41 viene assegnata alla madre, che ivi continuerà ad abitarci insieme anche all'altra figlia , avuta da una precedente relazione;
Persona_2
3. Il sig. potrà esercitare il suo diritto/dovere di visita della minore nel seguente modo: Parte_1 pagina 1 di 3 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì si recherà presso l'abitazione di Firenze — Via de' Falcucci, 41 al Per_ fine di preparare la figlia per la scuola accompagnandola al pulmino oppure a scuola, il martedì ed il giovedì si tratterrà presso la casa familiare per stare con la figlia dalle ore 18.00 alle ore 22. Il sig. trascorrerà tutte le domeniche con la figlia prelevandola dalla casa familiare alle ore 10.00 e Pt_1 riaccompagnandola a casa dalla madre alle ore 19.00; il primo fine settimana del mese il sig. Pt_1 preleverà la figlia dalla casa familiare il giorno del sabato alle ore 10.00, e la riaccompagnerà dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00. A partire dal mese di gennaio 2026, il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati sempre dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore
19.00, ferme tutte le altre domeniche dalle ore 10 alle ore 19. 4. Durante l'interruzione scolastica per Per_ le vacanze estive (luglio e agosto), ogni genitore avrà facoltà di tenere con sé per almeno sette giorni consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Detta previsione Per_ varrà a partire dall'anno 2026. 5. In merito alle festività natalizie, trascorrerà — ad anni alterni
— la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore.
6. In merito alle Per_ festività pasquali, trascorrerà — ad anni alterni — il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
7. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno di Per_ Natale con la potrà tenere con sé per le festività di Pasqua e viceversa.
8. Quanto sopra potrà essere modificato previo accordo dei genitori in considerazione anche dell'età e degli impegni della figlia e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori.
9. Quanto al mantenimento della minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese a partire dal 10/07/2025 e fino al Pt_1 CP_1
31/12/2025 la somma di € 400 oltre il 100% delle spese straordinarie (di cui al protocollo del CNF) oltre all'accollo integrale delle spese di mensa e pulmino. Dal 1/01/2026 il sig. in previsione di Pt_1 un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra verserà a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della minore la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (di cui al protocollo del CNF) oltre all'accollo integrale delle spese di mensa e pulmino. Il sig. si impegna Pt_1 altresì fin da subito al pagamento del mutuo gravante sull'immobile di Firenze — Via de' Falcucci, 41 assegnato alla sig.ra nonché al pagamento di tutte le utenze e di tutte le spese straordinarie che CP_1 dovessero rendersi necessarie, salvo se dovute per dolo/colpa grave dell'assegnataria o della figlia
. 10. L'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre. 11. Le parti rilasciano fin da ora Per_2 il consenso per i documenti della figlia minore, ivi compreso il passaporto.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6/05/2025, ha chiesto la regolamentazione dei Parte_2 rapporti personali e patrimoniali con relativamente alle condizioni di affidamento, Controparte_1
pagina 2 di 3 Per_ frequentazione e mantenimento della figlia minore nata in data [...] nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dalle Parti, ad oggi cessata;
con comparsa di costituzione depositata in data 10/07/2025 sono state depositate conclusioni congiunte, in epigrafe riportate, delle quali le Parti hanno chiesto il recepimento, di tal chè in data 09/09/2025 il Giudice delegato ha revocato l'udienza prevista per il giorno 10/09/2025 ed ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui alle conclusioni congiunte meritano accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minore Per_1
3. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tra le Parti, in ragione dell'accordo raggiunto.
PQM
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle Parti, così provvede:
1) prende atto delle conclusioni congiunte allegate alla comparsa di costituzione depositata in PCT in data 19/07/20256, da intendersi qui integralmente trascritte, provvedendo in conformità;
2) dispone l'integrale compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/09/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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