CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
Massime • 1
L'art. 10 della l. n. 122 del 1992, a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della stessa legge ad opera dell'art. 15 del d.P.R. n. 558 del 1999, deve essere interpretato nel senso che l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel relativo registro o all'albo delle imprese artigiane, costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, introducendo la particolare attività svolta (autoriparazione) un elemento di specialità rispetto alle sanzioni irrogabili per la semplice carenza di iscrizione all'albo o al registro delle imprese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 24321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24321 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14791/2020 R.G. proposto da DI PASQUALE MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Marchegiani, con domicilio in San Benedetto del Tronto, Piazza Nardone 10. -RICORRENTE– contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, GI E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Presidente p.t.. – INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 548/2019, pubblicata in data 3.10.2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.7.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE Civile Sent. Sez. 2 Num. 24321 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/09/2024 2 Udito l’avv. Annalisa Marchegiani. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 548/2019 il Tribunale di Fermo, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione pecuniaria di €. € 5164,00 e la conseguente confisca dei macchinari, applicate al ricorrente per aver esercitato l’attività di autoriparazione in carenza di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2 e 10 L. 122/1992. Ha evidenziato il giudice di appello che l’attività era svolta in modo professionale con l’impiego dell’attrezzatura rinvenuta presso il locale, normalmente in dotazione alle officine (ponte sollevatore a colonna, compressore, saldatrice, mola a muro, tubi per aria compresa), e che nonostante il modesto impiego di mezzi e il carattere artigiano dell’impresa, era necessario che il Di QU fosse iscritto nel registro previsto dall’art. 2 della l. 122/1991. La cassazione della sentenza è chiesta da RI Di QU con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. La CCIA di Ascoli Piceno è rimasta intimata. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 21370/2021. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le censure formulate dal ricorrente direttamente nella memoria illustrativa ex art. 380 bis, che attingono, con riferimento al secondo motivo di ricorso, la mancata adozione in appello di un provvedimento formale di mutamento dal rito ordinario a quello del lavoro, previa instaurazione del contraddittorio, e, con riferimento al terzo motivo, l’accertamento delle modalità di svolgimento delle attività di autoriparazione in forma professionale e le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione di appello, sono inammissibili, sollevando profili nuovi non introdotti con il ricorso, avendo la memoria una funzione puramente illustrativa della 3 doglianze ritualmente proposte con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità (Cass. 17893/2020; Cass. 30760/2018). 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 417 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Camera di commercio non poteva partecipare al giudizio di appello mediante un proprio funzionario ma solo con un difensore munito di valida procura ad litem, con conseguente invalidità del rapporto processuale e con lesione del diritto di difesa ai danni dell’incolpato. Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 150/2011, le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Il comma nono prevede esplicitamente che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. Le parti che intendano costituirsi nel giudizio di appello debbono – quindi - munirsi di difensore, non potendo, in particolare, l’Amministrazione essere rappresentata da un proprio funzionario. Si è già affermato da questa Corte che, in difetto della previsione di una diversa disciplina processuale (e del correlato implicito richiamo alle forme del rito del lavoro per il giudizio di secondo grado in virtù dell'art. 2 dello stesso d. lgs. n. 150/2011, fatte salve le contemplate eccezioni), nel giudizio di appello relativo a tale peculiare processo non è consentita la difesa personale delle parti, anche in ragione del maggiore tecnicismo che caratterizza i giudizi di impugnazione potendosi traslare, a tal proposito, alla nuova disciplina di cui al citato art. 6 del d. lgs. n. 150/2011 i principi elaborati dalla pregressa giurisprudenza in ordine alla medesima questione concernente l’applicazione dell'art. 23 della legge n. 689/1981: cfr. (Cass. 24257/2018; Cass. 14250/2009; Cass. S.U. n. 23285/2010; Cass. S.U. n. 23594/2010). 4 Ciò posto, occorre considerare che l’acquisizione degli atti e degli accertamenti su cui si fonda la sanzione prescinde dalla rituale costituzione in giudizio dell’Amministrazione, poiché, ai sensi del comma ottavo dell’art. 6, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, dovendosi dar atto che la Camera di commercio era validamente costituita in primo grado (Cass. 31108/2021; Cass. 9385/2020; Cass. 26362/2016). Di conseguenza, l’irrituale costituzione in appello mediante il segretario generale è da reputare priva di effetti sulla validità della sentenza, poiché non ha inficiato l’utilizzabilità dei documenti su cui si basava la contestazione e che sono posti a fondamento della stessa pronuncia impugnata (verbale di contestazione), né risultano acquisite prove o allegazioni su impulso della CCIA in violazione delle preclusioni e tali da aver influito sull’esito del giudizio, potendo l’invalidità della costituzione in appello incidere esclusivamente sulle spese processuali che tuttavia sono state dichiarate irripetibili, senza alcun pregiudizio per l’appellante, risultato comunque soccombente. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale applicato le regole processuali delle controversie di lavoro dopo che, nel decreto di fissazione dell’udienza, il giudice si era espresso per l’applicabilità delle norme del processo ordinario di cognizione, per cui occorreva disporre il passaggio al rito correttamente applicabile e far salvo il principio di affidamento e il diritto alla effettiva partecipazione al giudizio. Il motivo è infondato. Si è già evidenziato che l’art. 6 del d.lgs. 150/2011 prevede che le opposizioni ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro anche in appello, a differenza dei processi regolati dal regime 5 previgente che, in difetto di contrarie indicazioni desumibili dall’art. 23 l. 689/1981, si ritenevano sottoposti alla disciplina del giudizio ordinario nei gradi di impugnazione (Cass. 22390/2015; Cass. 1020/2017; Cass. 38521/2021). Invero, l’art. 2 del citato d.lgs., dispone che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (e quindi regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.", menzionando disposizioni che presuppongono l’applicabilità del rito lavoro al processo di secondo grado. Correttamente il Tribunale ha quindi applicato il rito delle controversie di lavoro, non essendo vincolato dal contenuto del decreto di fissazione dell’udienza, né – a fortiori – era tenuto obbligatoriamente a disporre, a pena di nullità, il passaggio al rito ordinario. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 10, D.P.R. 12271992, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente, esercitando un’impresa artigiana, doveva iscriversi nell’albo di cui all’art. 5 L. 433/1985, essendo stato ormai soppresso il registro di cui all’art. 2 L. 122/1992, conseguendone che la sanzione applicabile era quella prevista dall’art. 33 L. Regione Marche n. 20/2003, che prevede una pena pecuniaria compresa tra il minimo di €.160,00 ed un massimo di €. 1030,00. Il motivo è infondato. L’art. 2 della L. 122/1992, nella sua formulazione originaria, prevedeva l’istituzione presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4. 6 L'esercizio dell’attività di autoriparazione era consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, 1 di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. Ciascuna impresa poteva essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all’attività effettivamente esercitata. Non era consentito esercitare attività di autoriparazione che non fossero di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa era iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale. Ai sensi del successivo art. 10, comma secondo, l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 era punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate. I primi tre commi dell’art. 2 sono stati abrogati dall’art. 15 del D.P.R. 558/1999 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici– con effetto dal 6.12.2000, ma è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio per l’attività svolta in carenza di iscrizione. Resta impregiudicata la permanente vigenza dell’art. 10 L. 122/1992, poiché l’ultimo comma dell’art. 10 del D.P.R. 558/1999 ha disposto che i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'art. 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto 7 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane". Quindi, l’art. 10 della L. 122/1992 deve ora leggersi nel senso che l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, configurandosi un illecito amministrativamente sanzionato in cui la particolare attività svolta (autoriparazione) introduce un elemento di specialità rispetto alle sanzioni irrogabili per la semplice carenza di iscrizione all’albo o al registro delle imprese. La condotta del ricorrente era – pertanto - punita con la sanzione prevista dall’art. 10 L. 122/1992, inclusa la confisca delle apparecchiature, non essendo la norma abrogata, restando irrilevante il riferimento, contenuto nella pronuncia, al registro di cui all’art. 2 L. 122/1992, non risultando il ricorrente iscritto neppure nell’albo delle imprese artigiane, tanto da affermare di non aver mai esercitato alcuna impresa e di essere lavoratore dipendente (e, peraltro, sostenendo l’eventuale applicabilità solo della diversa sanzione di cui all’art. 33, comma primo, lettera a) della L.R. Marche che punisce l’esercizio abusivo dell’impresa artigiana per carenza di iscrizione: cfr. ricorso, pagg.
3-8 e ss. e pag. 18). 5. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per aver il giudice di appello dichiarato che la CCIA si era costituita in secondo grado, costituzione che non risultava avvenuta, non avendo il funzionario mai presenziato in udienza, e per affermato, in contrasto con il primo giudice, che il ricorrente aveva esercito un’impresa artigiana, generando una situazione di incertezza non eliminabile dalla lettura della sentenza. 8 Il motivo è inammissibile quanto alla mancata costituzione dell’appellata, risolvendosi in una contestazione ipotetica, priva di riscontri e riferimenti agli atti di causa, non avendo rilievo, per escludere la costituzione in giudizio, la mancata presenza in udienza del rappresentante della CCIA. Si è inoltre già evidenziato che detta costituzione, benché irrituale, poiché non avvenuta con il patrocinio di un difensore, è rimasta priva di effetto, non avendo in alcun modo inciso sull’esito della lite. Nessuna incertezza emerge dal contenuto della pronuncia riguardo al fatto che il ricorrente esercitasse un’impresa artigiana caratterizzata da lavoro prevalentemente personale e con una ridotta organizzazione strumentale, desunta dai plurimi elementi risultanti dal verbale di accertamento (dotazioni strumentali, biglietti da visita con il logo dell’attività svolta, presenza di autovettura in riparazione). 5. Il quinto motivo denuncia che il Tribunale non avrebbe acquisito e valutato talune prove (testimonianze, consulenza tecnica d’0ufficio, prove documentali, bollette delle utenze, scheda professionale del ricorrente, modelli CUD e buste paga). Il motivo è inammissibile. La censura si risolve in una mera elencazione delle prove non esaminate, senza illustrane oggetto, finalità, rilevanza e decisività, in palese violazione dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione prescritti dall’art. 366 c.p.c.. Invero, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative 9 (Cass. 17915/2010; Cass. 21632/2013; Cass. 48/2014; Cass. 19985/2017). Il ricorso è respinto. Nulla sulle spese, non avendo la CCIA proposto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
3-8 e ss. e pag. 18). 5. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per aver il giudice di appello dichiarato che la CCIA si era costituita in secondo grado, costituzione che non risultava avvenuta, non avendo il funzionario mai presenziato in udienza, e per affermato, in contrasto con il primo giudice, che il ricorrente aveva esercito un’impresa artigiana, generando una situazione di incertezza non eliminabile dalla lettura della sentenza. 8 Il motivo è inammissibile quanto alla mancata costituzione dell’appellata, risolvendosi in una contestazione ipotetica, priva di riscontri e riferimenti agli atti di causa, non avendo rilievo, per escludere la costituzione in giudizio, la mancata presenza in udienza del rappresentante della CCIA. Si è inoltre già evidenziato che detta costituzione, benché irrituale, poiché non avvenuta con il patrocinio di un difensore, è rimasta priva di effetto, non avendo in alcun modo inciso sull’esito della lite. Nessuna incertezza emerge dal contenuto della pronuncia riguardo al fatto che il ricorrente esercitasse un’impresa artigiana caratterizzata da lavoro prevalentemente personale e con una ridotta organizzazione strumentale, desunta dai plurimi elementi risultanti dal verbale di accertamento (dotazioni strumentali, biglietti da visita con il logo dell’attività svolta, presenza di autovettura in riparazione). 5. Il quinto motivo denuncia che il Tribunale non avrebbe acquisito e valutato talune prove (testimonianze, consulenza tecnica d’0ufficio, prove documentali, bollette delle utenze, scheda professionale del ricorrente, modelli CUD e buste paga). Il motivo è inammissibile. La censura si risolve in una mera elencazione delle prove non esaminate, senza illustrane oggetto, finalità, rilevanza e decisività, in palese violazione dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione prescritti dall’art. 366 c.p.c.. Invero, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative 9 (Cass. 17915/2010; Cass. 21632/2013; Cass. 48/2014; Cass. 19985/2017). Il ricorso è respinto. Nulla sulle spese, non avendo la CCIA proposto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione