Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Felice Laudadio in Milano, viale Biancamaria , 37;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 20/02/2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, 89 bis, 91, comma 6, e 22 D.lgs 159/11, nonché il diniego dell’iscrizione nella white list provinciale, ai sensi dell’art. 3, comma 3 DPCM 18/10/2011;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi: b.1) Nota prot. n. -OMISSIS- del 05/10/2023 della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Milano; b.2) Nota prot. n. -OMISSIS- del 06/10/2023 della Questura di Milano - Divisione Anticrimine; b.3) Nota prot. n. -OMISSIS- del 15/02/2024 della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano; b.4) Nota prot. n. -OMISSIS- del 23/04/2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; b.5) Nota prot. n. -OMISSIS- del 25/11/2024 della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Milano; b.6) Nota prot. n. -OMISSIS-del 28/11/2024 della Questura di Milano - Divisione Anticrimine; b.7) Verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia datati 10/10/2024, 14/11/2024 e 28/01/2025; b.8) il provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.4.2025, a firma del Presidente e del Segretario dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sez. Regionale Lombardia, recante la cancellazione di -OMISSIS- srl dalla categoria 8 Classe E, con contestuale escussione delle garanzie finanziarie costituite con polizza fideiussoria n. 1981094 del 27.4.2023, emessa da Revo Insurance spa; b.9) la deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sez. Regionale Lombardia del 16.4.2025, ivi richiamata a presupposto; b.10) la Circolare del Comitato Nazionale Albo gestori Ambientale n. 2 del 6.2.20219, ove da interpretare in senso lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alberto Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, 89 bis, 91, comma 6, e 22 D.lgs 159/11, nonché il diniego dell’iscrizione nella white list provinciale,
ai sensi dell’art. 3, comma 3 DPCM 18/10/2011 disposti dal Prefetto di Milano nei suoi confronti a cagione di infiltrazioni mafiose.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Sull’illegittimità del Decreto interdittivo antimafia prot. -OMISSIS- del 20/02/2025,
del Prefetto della Provincia di Milano.
1) Violazione e falsa applicazione art. 92 comma 2 bis d. lgs. 159/2011 - violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e
accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24 e 97 cost. – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento.
In merito ai rapporti familiari della rappresentante legale dell’impresa con -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- la ricorrente sostiene che i reati spia sono obsoleti; le recentissime risultanze del giudizio penale RG NR -OMISSIS- hanno escluso l’aggravante ex art. 416 bis cp ed hanno smentito le ipotesi accusatorie poste a base della OCC n. -OMISSIS-, incautamente fatte proprie dall’atto interdittivo; nessuna agevolazione della “fazione -OMISSIS- del clan camorristico dei -OMISSIS-” ha trovato conferma nelle risultanze del processo; irrazionalità della scelta del Prefetto di valorizzare una mera misura cautelare, connotata dei tratti della provvisorietà e della sommaria valutazione di elementi unilateralmente prospettati dall’Ufficio di Procura; inidoneità ai fini della sanzione interdittiva impugnata dei provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di la -OMISSIS--OMISSIS-S.r.1., la -OMISSIS- S.r.1. e la -OMISSIS-S.r.1. in quanto hanno determinato il fermo delle rispettive società con conseguente impossibilità di “contagio” della società ricorrente; irrilevanza delle vicende occorse ad Ambienta srl in quanto è, ancora ad oggi, sottoposta all’Amministrazione Giudiziaria; le controindicazioni a carico della ricorrente società derivano in
via pressoché esclusiva da vicende che hanno riguardato il marito ed il figlio dell’A.U. di
-OMISSIS- srl, d.ssa -OMISSIS- – i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- – senza che questi siano
stati mai coinvolti nell’esercizio di attività gestorie della società così come delle scelte di
strategia d’impresa, per cui manca il presupposto della cd. “regia clanica”.
2) Violazione e falsa applicazione art. 92 comma 2 bis d. lgs. 159/2011 - violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e
accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24 e 97 cost. – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento.
Quanto ai rapporti commerciali di -OMISSIS- srl e la domiciliazione presso lo studio del
Commercialista dr. -OMISSIS- i fatti addotti dal Prefetto non hanno trovato riscontro in sede processuale, laddove i rapporti intercorsi nulla avevano a che vedere con operazioni illecite e sintomatiche di controindicazioni antimafia.
3) Violazione e falsa applicazione d. lgs. 159/2011 – violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24, 41 e 97 cost. –illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione –
sviamento.
Dopo la ricezione del preavviso ex art. 92, co 2 bis, -OMISSIS-la società ricorrente ha dato
impulso i necessari adempimenti finalizzati alla costituzione di un Organismo Interno di
Vigilanza ex art. 231/01, ancorché alla costituzione dello stesso la società non sia tenuta
per legge, che non è stato valutato dal Prefetto.
Quanto alla domiciliazione presso lo studio del Commercialista dr. -OMISSIS-, le obsolete segnalazioni riguardano fattispecie di reato per le quali non è mai stato rinviato a giudizio ed in merito al procedimento penale pendente sarà sicuramente assolto.
II) Sul provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.4.2025, adottato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Lombardia
4) Violazione e falsa applicazione dlgs 152/2006 e del dm ambiente, sviluppo economico e infrastrutture e trasporti 3.6.2014 n. 120 - art. 41 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui al comb. disp. ex art. 97 cost. e l.241/1990 –– eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti – illegittimo esercizio del potere di revoca e di autotutela in generale.
La ricorrente contesta l’illegittimità dell’atto in quanto la competente P.A. ha rinunciato ad un’autonoma valutazione sul possesso dei requisiti della ricorrente, recependo acriticamente il contenuto di un’interdittiva prefettizia e non ha comunicato l’avvio del procedimento. In merito impugna la Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientale n. 2 del 6.2.20219 (all.ti 22 e 23), ove da interpretare in senso lesivo della posizione della ricorrente, ovvero nel senso di precludere -OMISSIS-la possibilità di un’autonoma valutazione sulla posizione dell’impresa attinta da misura interdittiva prefettizia, in quanto irrazionale e contraria al canone ex art. 41 Cost.
Inoltre contesta la violazione dell’art. 67, comma 4°, Dlgs 159/11 il quale stabilisce un preciso
limite temporale di cinque anni oltre il quale non sono più efficaci i divieti previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che, pertanto, “essendo trascorso dall’ultima condanna un lasso di tempo di gran lunga superiore a quello previsto dal citato comma 4 dell’art. 67”, il Prefetto non avrebbe potuto adottare il provvedimento ostativo. Solleva in via subordinata incidente di costituzionalità dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 se interpretato in senso difforme.
L’atto impugnato, di divieto di prosecuzione dell’attività, dispone inoltre la revoca della SCIA legittimante l’esercizio dello ius commercii da parte della ricorrente senza il rispetto delle procedure previste dalla L. 241/90 per la revoca e l’annullamento d’ufficio.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 In merito ai reati spia (640 bis c.p. e art. 2 del D.Lgs. 74/2000) deve escludersi che la loro presunta obsolescenza li renda irrilevanti. Infatti la giurisprudenza (Consiglio di Stato sentenza n. -OMISSIS- del 3 maggio 2016:) ha chiarito che “ innanzitutto rilevano i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011. 6.1.1. Tra questi delitti (rilevanti pur se ‘risalenti nel tempo’), un particolare rilievo hanno quelli di …. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ”.
In merito poi all’obsolescenza della condotta la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 15/04/2024 n. 3391) afferma comunemente che “ Non indebolisce il quadro indiziario che supporta la conclusione del “più probabile che non” la circostanza che alcuni dei fatti posti a base dell’interdittiva fosse risalente nel tempo. La giurisprudenza della Sezione è ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616) ”.
In merito poi al fatto che il delitto di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sia stato inserito successivamente tra i reati spia, ciò non comporta l’irrilevanza della condotta in quanto il suo inserimento nell’elenco permette all’amministrazione di valutare condotte anche anteriori al suddetto inserimento; inoltre secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2024 n. 6043) le interdittive antimafia prendono le mosse da un compendio variegato di elementi indiziari che non necessariamente raggiungono la soglia di rilevanza penale, pur non mancando un nucleo ben individuato di reati spia cui rinvia la disciplina , per cui l’inserimento nell’elenco non comporta l’introduzione della possibilità di valutare tale condotta, che già preesisteva.
Infatti il comma 6 dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 ss. mm. ii. prevede che il Prefetto “ può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non
definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti
elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche modo indiretto, agevolare le attività
criminose o esserne in qualche modo condizionata (…) ”.
2.2 L’affermazione secondo la quale gli esiti del giudizio penale RG NR -OMISSIS- avrebbero smentito le ipotesi accusatorie contenute nell’ordinanza di custodia cautelare n.-OMISSIS- emessa nei procedimenti penali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, escludendo l’agevolazione od il condizionamento da parte della criminalità, non è fondata.
In primo luogo occorre rilevare che l’art. 29, D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce la piena autonomia
tra l’azione penale e le misure di prevenzione, per cui l’applicazione di queste prescinde dall’accertata commissione di un reato in sede di giudizio penale. L’applicazione della misura antimafia è infatti finalizzata all’individuazione di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e per la prevenzione di eventuali attività illecite. Come rilevato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, 5 aprile 2016, n. 860), dal principio contenuto nell’art. 29 del Codice deriva che le misure di prevenzione amministrative sono “ legittimamente applicate indipendentemente dal riscontro di condotte immediatamente qualificabili come delitto e anche in assenza di precedenti penali a carico del prevenuto ”.
In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato non risulta scalfita dall’esame della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, 16 aprile 2025, n. -OMISSIS- depositata dalla ricorrente.
La pronuncia, che è comunque successiva al provvedimento impugnato, ha confermato che -OMISSIS- era l’amministratore di fatto della società -OMISSIS-S.r.l., sebbene le quote risultassero intestate a -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ugualmente -OMISSIS- risulta figura considerata collaboratore o soggetto di supporto nella gestione di -OMISSIS-, complice nelle discussioni sulle strategie per chiudere partite debitorie con -OMISSIS- e sui rischi fiscali ed è presente in diverse intercettazioni chiave. Ha partecipato alla fittizia attribuzione delle quote -OMISSIS-ed è stato assolto per prescrizione. In sintesi il Tribunale di Napoli ha riconosciuto l’esistenza di un articolato sistema illecito di fatturazioni false,
evasione fiscale, riciclaggio dei proventi, gestito da -OMISSIS- con la complicità della famiglia -OMISSIS-, attraverso un ampio circuito di società cartiere e prestanome.
Emerge dalla sentenza anche una contiguità ambientale e relazionale con la fazione -OMISSIS- del clan dei -OMISSIS- sebbene non esistano prove sufficienti – secondo il giudice – per affermare che gli imputati abbiano agito con il fine di agevolare il clan.
Risultano infatti collegamenti investigativi tra -OMISSIS- e persone inserite in contesti criminali riconducibili al clan dei -OMISSIS-. Nella sezione dedicata all’aggravante mafiosa, il giudice afferma che vi sono “ contiguità soprattutto del -OMISSIS-, ma anche dello -OMISSIS-, al clan -OMISSIS- ” (pag. 53) mentre esclude l’aggravante ex 416-bis.1 c.p. per mancanza del dolo specifico.
Inoltre la sentenza afferma che “ La Corte di Cassazione …… ha evidenziato ..l’esistenza di un legame accertato al momento della costituzione della -OMISSIS- tra lo -OMISSIS- e un esponente apicale degli -OMISSIS- ”.
Ne consegue che risulta provato il pericolo di infiltrazione mafiosa o della criminalità organizzata a cagione di tali contiguità.
A ciò si aggiunge che gli -OMISSIS-sono destinatari anche di altre condanne riportate nell’interdittiva, non contestate nel ricorso.
Non sussiste neppure la paventata “irrazionalità della scelta del Prefetto di valorizzare una mera misura cautelare, connotata dei tratti della provvisorietà e della sommaria valutazione di elementi unilateralmente prospettati dall’Ufficio di Procura” in quanto il contraddittorio procedimentale ha permesso alla ricorrente di evidenziare all’ufficio le sopravvenienze ed esse sono state valutate con ampia motivazione, per cui non può ritenersi che il provvedimento sia in contrasto con i successivi approdi del giudice penale, anche a voler ritenere, secondo un orientamento minoritario (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione -OMISSIS-, 9 giugno 2025, n. 448), che gli “indizi” che vengono valutati dal prefetto in sede di informazione antimafia siano concettualmente gli stessi su cui è chiamato a pronunziarsi il giudice della prevenzione cautelare penale.
In merito poi all’irrilevanza “dei provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di la -OMISSIS-., la -OMISSIS-. e la -OMISSIS-. in quanto hanno determinato il fermo delle rispettive società con conseguente impossibilità di “contagio” della società ricorrente” il motivo è infondato in quanto il provvedimento mette in evidenza l’aggiramento delle interdittive e la continuazione dell’attività mediante l’utilizzo di altre imprese, per cui il fermo dell’attività di tali imprese ha facilitato il trasferimento delle attività fraudolente su altre imprese, tra cui la ricorrente.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla -OMISSIS-srl in quanto tale società è considerata dalla sentenza del Tribunale di Napoli, 16 aprile 2025, n. -OMISSIS- la continuazione economica della precedente -OMISSIS- -OMISSIS-, già colpita da interdittive antimafia per contiguità al clan dei -OMISSIS-. A ciò si aggiunge che il fatto che essa sia sottoposta all’Amministrazione Giudiziaria, non esclude la rilevanza dei fatti addebitati antecedenti all’amministrazione giudiziaria.
In merito alla mancanza della c.d. “regia clanica” occorre rammentare, con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni criminali di stampo mafioso, che la giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso, ove avvinto da un vincolo di sangue particolarmente stringente, può subire, obtorto collo, l’influenza dell’associazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 102; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227).
Orbene, nel caso di specie la sostenuta irrilevanza dei legami parentali risulta meramente assertiva in quanto dagli atti penali risulta che gli -OMISSIS- svolgevano l’attività di amministratori di fatto di molte società e dall’atto impugnato risulta che tutta la famiglia è implicata nello svolgimento delle attività sfociata nelle condanne inferte a -OMISSIS- e -OMISSIS-, tanto che si parla espressamente di intermediazioni svolte dalla famiglia -OMISSIS-, di cui la titolare della società ricorrente -OMISSIS- fa parte, essendo moglie di uno e madre dell’altro.
A ciò si aggiungono le vicissitudini dell’incarico professionale di giudice di pace della titolare della società ricorrente, venuto meno per la contiguità con gli interessi della famiglia, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, non specificatamente contestata. Deve quindi ritenersi sussistente la contestata regia clanica.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
In merito ai rapporti commerciali di -OMISSIS- occorre rilevare che la società fa parte del sistema legato ad -OMISSIS-S.r.l., in quanto ha emesso e ricevuto fatture da tale società ben conosciuta per la produzione di fatture false.
Tale elemento è da solo sufficiente a fondare la compartecipazione della società alla realizzazione del reato spia in questione, per cui non occorre approfondire la posizione di -OMISSIS-, amico di -OMISSIS- ed in affari con -OMISSIS-attraverso la società -OMISSIS-.
In merito alla domiciliazione presso lo studio dei Commercialisti dr. -OMISSIS-, questione ripresa anche nel motivo successivo, occorre rilevare che la mancanza di condanne attuali di -OMISSIS- non esclude la rilevanza dei fatti di carattere penale evidenziati nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestati, oltre al fatto che molte società coinvolte nei giudizi penali in oggetto avessero come riferimento il -OMISSIS-, a riprova della contiguità dei vari soggetti che condividevano gli illeciti.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
L’intenzione di costituire un organismo interno di vigilanza non costituisce elemento da solo sufficiente a ritenere che l’amministrazione abbia omesso di valutare misure alternative meno afflittive.
Infatti la genericità della misura e la sua tardività rispetto ai termini del contraddittorio procedimentale esclude che essa possa essere valutata tra le misure di self cleaning volte ad eliminare o quantomeno contenere i profili di opacità nella gestione della società che confermano il rischio infiltrativo.
5. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un atto dovuto e vincolato rispetto all’interdittiva antimafia.
Secondo l’art. 83 del Codice delle leggi antimafia “1 . Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 …..prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 ”.
La giurisprudenza (da ultimo TAR Sicilia, Catania, V, 24/12/2025 n. 3726) ha già chiarito che le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni (e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò tramite la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione e stabilendo che, anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione, l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche.
Questo orientamento si è poi consolidato con la giurisprudenza successiva secondo cui l’art. 89-bis, d.lgs. 159 del 2011 – inserito nel corpo del codice antimafia dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2014 – s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione. Per questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni (e la cancellazione da Albi, quale quello in questione), benché abilitanti l’esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima (cfr. da ultimo TAR Campania n. 3162/2024; id 5564/2024).
La natura vincolante dell’interdittiva esclude che il soggetto tenutario dell’Albo possa svolgere un’attività di sindacato dell’interdittiva antimafia ai fini della cancellazione dall’Albo in questione.
Ugualmente, trattandosi di atto vincolato e dovuto, è escluso che alla suddetta revoca si applichi l’art. 21 quinques L. n. 241/90 in quanto si tratta di un atto di decadenza di natura accertativa.
Per quanto attiene poi all’applicazione del termine quinquennale di cui all’art. 67, comma 4°, Dlgs 159/11, occorre rilevare che la norma non risulta applicabile al caso di specie in quanto nessuna misura di prevenzione prevista dal libro I risulta applicata all’amministratrice della società in questione, né sussiste alcuna prova che l’interdittiva sia stata adottata in conseguenza dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla norma. Ne consegue che è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale della norma.
6. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
Alberto Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di MA | NI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.