TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 533
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 92 comma 2 bis d. lgs. 159/2011 - violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24 e 97 cost. – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento

    Il giudice ha ritenuto irrilevanti i reati spia, anche se risalenti nel tempo, purché emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha affermato l'autonomia tra azione penale e misure di prevenzione, sottolineando che l'applicazione di queste ultime prescinde dall'accertata commissione di un reato. Ha evidenziato che la sentenza penale, successiva al provvedimento impugnato, ha confermato la figura di amministratore di fatto e la partecipazione ad un sistema illecito, nonché contiguità ambientali e relazionali con la criminalità organizzata. Ha inoltre chiarito che l'aggiramento delle interdittive da parte di altre imprese ha facilitato il trasferimento delle attività fraudolente sulla ricorrente. Riguardo alla 'regia clanica', ha spiegato che l'amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela quando questi, per natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lasciano ritenere una conduzione collettiva o una regìa familiare, anche indirettamente influenzata dalla mafia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 92 comma 2 bis d. lgs. 159/2011 - violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24 e 97 cost. – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento

    Il giudice ha ritenuto che la società faccia parte del sistema legato ad una società nota per l'emissione di fatture false, elemento sufficiente a fondare la compartecipazione al reato spia. La mancanza di condanne attuali non esclude la rilevanza dei fatti di carattere penale evidenziati nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestati, oltre al fatto che molte società coinvolte avessero come riferimento lo studio commercialistico in questione, a riprova della contiguità dei vari soggetti che condividevano gli illeciti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione d. lgs. 159/2011 – violazione e falsa applicazione dei canoni di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e accesso alla piena difesa di cui al comb. disp. ex artt. 24, 41 e 97 cost. –illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento

    L'intenzione di costituire un organismo interno di vigilanza non è sufficiente a ritenere che l'amministrazione abbia omesso di valutare misure alternative meno afflittive, data la genericità e tardività della misura rispetto ai termini del contraddittorio procedimentale. La mancanza di condanne attuali non esclude la rilevanza dei fatti di carattere penale evidenziati nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dlgs 152/2006 e del dm ambiente, sviluppo economico e infrastrutture e trasporti 3.6.2014 n. 120 - art. 41 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui al comb. disp. ex art. 97 cost. e l.241/1990 –– eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti – illegittimo esercizio del potere di revoca e di autotutela in generale.

    Il provvedimento di cancellazione dall'Albo costituisce un atto dovuto e vincolato rispetto all'interdittiva antimafia. La giurisprudenza ha chiarito che le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni discendono dall'esigenza di elevare la tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. La natura vincolante dell'interdittiva esclude che il soggetto tenutario dell'Albo possa sindacare l'interdittiva stessa. Trattandosi di atto vincolato e dovuto, non si applica l'art. 21 quinques L. n. 241/90. La norma sull'art. 67, comma 4°, Dlgs 159/11 non è applicabile al caso di specie in quanto nessuna misura di prevenzione è stata applicata all'amministratrice della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 533
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 533
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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