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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/10/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU TT, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 04/08/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 12/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6596 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via G.B. Tuveri n.
6 - Cagliari presso lo studio dell'avv. Alberto
MARGARITELLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Largo di
Torre Argentina n. 11 - Roma presso lo studio dell'avv. Dario MARTELLA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mancata cancellazione iscrizione ipoteca - responsabilità istituto di credito.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 12/10/2025): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed articolazione: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di
[...] per violazione dell'art. 1200 c.c. e dei commi 8-sexies/8-septies Controparte_1 dell'art. 13 del D.L. 7/2007 (cd. “Bersani-bis”), per inadempimento all'obbligo di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca nel termine previsto dalla legge, nonché per ritardo colposo nell'assenso alla cancellazione delle ipoteche frazionate, quantomeno per violazione del dovere di diligenza e cooperazione nella trasmissione del consenso, con conseguente nesso causale tra il ritardo e la mancata stipula dell'atto di compravendita tra l'odierno attore con i coniugi;
2) Persona_1 condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, per l'importo di: a. € 15.361,11 ex art. 1223 c.c. (spese vive + lucro cessante come da analitico in atti); b. € 7.680,55 ex art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale quantificato in misura pari al 50% del danno patrimoniale, in subordine nella diversa somma ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.); c. Totale € 23.041,66, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso reso necessario dall'inadempimento della convenuta all'effettivo saldo e rivalutazione dal dies a quo dei singoli esborsi e, quanto al lucro cessante, dalla data della rinuncia degli acquirenti (02.11.2020) ovvero, in subordine, dalla diffida del 19.05.2021, sino al saldo. d. in via subordinata, condannare la convenuta alla somma minore o maggiore ritenuta da questo Giudice;
3) con vittoria di spese, diritti e compensi professionali ex DM 147/2022 del presente giudizio, oltre accessori di legge”; per parte convenuta (note scritte del 10/10/2025): “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Latina rigettare integralmente la domanda attorea formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e non Controparte_1 provata. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la banca al fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento e declaratoria della responsabilità dell'istituto di credito per omessa cancellazione nel termine normativamente previsto delle iscrizioni ipotecarie insistenti sull'immobile di proprietà di esso attore, al risarcimento del danno conseguente, quantificato in € 23.041,66.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che in data
08/02/2020 ha sottoscritto con i coniugi e un Controparte_2 CP_3 contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'immobile sito in Aprilia, via Giustiniano n. 12, distinto in catasto al foglio 67, p.lla 350, sub 13, 44 e 71, pattuendo il prezzo nell'importo di € 159.000,00; che il 10/02/2020 i promissari acquirenti, ottenuto un mutuo con le agevolazioni previste per la prima casa, hanno incaricato lo studio notarile per la produzione dei documenti utili al Persona_2 perfezionamento;
che, informata in data 19/02/2020 della sussistenza di due ipoteche frazionate iscritte in favore della banca convenuta, a garanzia di una quota di mutuo frazionato, estinto da tempo, ha presentato alla direttrice della filiale di Aprilia della richiesta di cancellazione delle ipoteche, inoltrata dal Controparte_4 medesimo notaio anche alla filiale di Roma, su indicazione della Persona_2 direttrice.
Parte attrice ha altresì dedotto che, dopo molteplici solleciti inviati ai diversi indirizzi di posta elettronica forniti dalla filiale di Aprilia, solo in data 06/07/2020, è stata contattata da una funzionaria della filiale di Roma, la quale ha confermato la ricezione e l'esame dell'istanza, con la precisazione che avrebbe richiesto ulteriori documenti necessari per disporre la richiesta cancellazione;
che, dopo altri solleciti, in data 20/07/2020, la funzionaria ha richiesto il deposito di ulteriore documentazione, oltre alla relazione notarile già fornita in data 08/06/2020; che il 22/09/2020, il notaio incaricato ha comunicato alla funzionaria l'individuazione dell'atto di frazionamento del mutuo, la cui copia è stata richiesta dalla funzionaria solo in data 20/10/2020; che il 02/11/2020 i promissari acquirenti, persa la fiducia nel buon esito della compravendita, hanno rinunciato all'acquisto; che, rimasti senza esito i diversi solleciti, in data 12/02/2021 la funzionaria della filiale di Roma ha richiesto, ai fini della cancellazione, una copia dell'atto di acquisto dei danti causa dell'attore, che hanno a loro volta acquistato da e in favore della quale la ha Controparte_5 CP_4 concesso il mutuo, poi frazionato;
che, inviato in data 11/03/2021 l'atto di acquisto richiesto, il 30/03/2021 è stato formalizzato il consenso della convenuta alla cancellazione delle ipoteche.
Dedotta, dunque, la responsabilità della banca convenuta, la quale avrebbe omesso di cancellare nei termini previsti dal c.d. decreto Bersani le ipoteche insistenti sull'immobile sopra identificato e dedotta la sussistenza di un danno in termini di danno emergente (€ 6.000,00 per le spese di locazione di altro immobile, non avendo potuto procedere, in assenza di vendita del bene, con l'acquisto con bonus “prima casa” nella regione di residenza;
€ 1.750,00 per compensi dovuti per attività stragiudiziale;
€ 800,00 per compenso del notaio per la stipula dell'atto di Per_3 assenso alla cancellazione parziale di ipoteca;
€ 315,00 per spese di viaggio per incarico agenzia immobiliare e € 330,00 per compensi in favore del geometra e diritti all'ufficio tecnico del Comune di Aprilia, per la redazione della CP_6 perizia di stima dell'immobile e € 1.380,00 per compensi in favore dell'agenzia
“Fincase” a titolo di provvigione) e lucro cessante (€ 3.000,00 pari alla differenza di prezzo pattuito per la mancata vendita dell'immobile in favore dei coniugi e il ricavato della vendita avvenuta successivamente alla Controparte_7 cancellazione delle ipoteche;
€ 1.336,11 per interessi e rivalutazione monetaria), parte attrice ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi come meglio esposti in narrativa, la responsabilità della Controparte_8
per non aver cancellato nel termine previsto ex lege le ipoteche che insistevano
[...] sugli immobili del meglio sopra individuati;
- e, per l'effetto, condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno subito dal sig. del valore di euro Pt_1
23.041,66, come meglio sopra specificato e quantificato;
- in via subordinata, condannare la convenuta alla somma minore o maggiore ritenuta da questo Giudice;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge”.
1.1 Con comparsa del 19/04/2022, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha escluso la propria responsabilità in relazione ai fatti Controparte_9 dedotti dall'attore, atteso che, ricevuta la documentazione necessaria per la definizione dell'istruttoria avviata per la cancellazione delle ipoteche, in data
30/03/2021, ovverosia venti giorni dopo la ricezione dell'atto di acquisto dei danti causa dell'attore, ha prestato il proprio consenso alla cancellazione.
Rilevato che il lasso temporale decorso tra la presentazione dell'istanza e l'avvenuta cancellazione è da imputare alla mancata indicazione delle ipoteche nell'atto di compravendita (rep. n. 31.428 - racc. n. 6.640) stipulato dall'attore, atto ai rogiti del notaio , e alla conseguente necessità di acquisire la copia Persona_4 dell'atto di provenienza dei danti causa dell'attore, nonché al rallentamento iniziale della pratica dovuto all'oggettivo fermo di tutte le attività a causa della pandemia da
Covid 19, parte convenuta, negata altresì la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Latina rigettare integralmente la domanda attorea formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e non Controparte_1 provata. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, della presente fase”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'esito dell'udienza del 2/5/2023, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, il g.i. ha ammesso la prova per testi articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 3, 8 e 9 (1 testa tra o CP_3
a scelta) e ai capitoli 1 e da 6 a 11 (con il teste ed ha ammesso CP_2 Persona_2 la prova per testi contraria richiesta dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., limitatamente ai capitoli 1 e da 6 a 11 ammessi a parte attrice con il teste Persona_2
Espletata la prova orale ammessa, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 04/08/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 14/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Parte attrice invoca la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per non aver provveduto celermente alla cancellazione delle ipoteche insistenti sul bene immobile di sua proprietà, a cui sarebbe conseguito un danno patrimoniale in termini di danno emergente e lucro cessante, di cui chiede ristoro.
Come si evince dall'art. 2878 c.c., l'ipoteca si estingue con la cancellazione dell'iscrizione nonché con la mancata rinnovazione dell'iscrizione nel termine normativamente previsto, con l'estinguersi dell'obbligazione, con il perimento del bene e la rinunzia del creditore, con lo spirare del termine o l'avverarsi della condizione risolutiva apposti, e, da ultimo, con il provvedimento giudiziale di trasferimento del diritto espropriato all'acquirente e di cancellazione delle ipoteche.
La cancellazione dell'iscrizione, consentita alle parti interessate, deve essere eseguita dal conservatore a fronte della presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Con l'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge
31/1/2007, n. 7 (cd. decreto “Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2/4/2007, n. 40, sono state introdotte nell'ordinamento norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria.
È stata, invero, prevista, in deroga all'art. 2847 c.c., l'estinzione automatica dell'ipoteca, iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, alla data dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, onerando il creditore di rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione e di trasmettere, entro trenta giorni, al conservatore la relativa comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
All'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge, si è posta la questione relativa all'operatività della procedura semplificata non solo in ordine alle ipoteche
“ordinarie”, ma anche alle ipoteche frazionate nel caso di immobili su cui risultano iscritte singole quote dell'ipoteca frazionata, come nel caso in esame. In un primo momento, il procedimento di cancellazione di cui trattasi è stato ritenuto applicabile unicamente alle “cancellazioni totali” e non anche alle restrizioni di ipoteca (ancorché riferibili all'avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario) (circolare n. 5 del 1/6/2007 dell'Agenzia del territorio).
Tale esclusione è stata ulteriormente ribadita (circolare n. 13 del 20/11/2007 dell'Agenzia del territorio) in ordine all'applicabilità o meno del procedimento di cui trattasi anche in presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo - anch'esso frazionato - oggetto di accollo, atteso che, ancorché con il frazionamento (implicante una rinuncia da parte del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca di cui all'art. 2809 c.c.) l'ipoteca risulti sostanzialmente distinta in più ipoteche, sotto il profilo formale, l'iscrizione originaria mantiene la sua unicità, pertanto, non è praticabile la mera cancellazione dell'ipoteca frazionata, essendo, al contrario, necessario ricorrere alla riduzione di cui all'art. 2872 c.c..
Potrebbe, difatti, parlarsi di cancellazione totale, essendo la formalità di iscrizione unica (eseguita nella stessa data e con unico grado di registro generale e di registro particolare), solo a fronte dell'adempimento di tutte le quote originate dal frazionamento.
Peraltro, le concrete modalità di estinzione “semplificata” (quietanza consegnata dal creditore e cancellazione eseguita d'ufficio dal conservatore) non consentirebbero una individuazione della “quantità” di ipoteca da cancellare, né la corrispondente quota di beni gravati dal vincolo ipotecario (non sussistendo un obbligo del creditore di indicare nella comunicazione di estinzione dell'obbligazione in maniera analitica i beni), con la ulteriore conseguenza che quand'anche fosse possibile, tale dato risulterebbe reso pubblico solo sull'apposito registro delle comunicazioni.
Tuttavia, con l'art. 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è stata apportata una modifica all'art. 13, comma 8 sexies, del decreto-legge
31/1/2007, n. 7 (cd. decreto “Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2/4/2007, n. 40, con estensione dell'operatività della procedura di cancellazione ivi prevista anche al contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento. Tale modifica risulta anche dall'attuale formulazione dell'art. 40 bis del d.lgs.
n. 385/1993: “
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita [ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile].
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio. […]”.
La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993, rubricata “cancellazione dalle ipoteche” riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3),
c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune (Cass. civ., sez. III, 30/08/2024, n.23404).
2.1 Posto quanto sopra, la procedura di cancellazione di ipoteca “semplificata” opera, dunque, anche nel caso di mutuo frazionato, che viene in rilievo nel caso di specie, risultando, peraltro, incontestata la circostanza relativa all'adempimento dell'obbligazione garantita.
Ancorché l'istituto di credito convenuto fosse onerato di rilasciare la quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e di inviare, ai fini della cancellazione dell'iscrizione, una comunicazione entro trenta giorni al conservatore, non può non tenersi conto delle circostanze verificatesi nel caso concreto.
Invero, dalla documentazione versata in atti si evince che in data 01/12/1982, con atto ai rogiti del notaio l'istituto bancario di Torino ha Per_5 CP_8 concesso alla società un mutuo di £ 457.400.000, a garanzia del Parte_2 quale il 02/12/1982 è stata iscritta ipoteca volontaria (reg. gen. n. 17173 - reg. part. n.
1340), successivamente integrata con iscrizione del 18/12/1982 (reg. gen. n. 18026 - reg. part. n. 1404), su immobile da costruire, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 67, p.lle 37, 40, 217, 219, 220 e distinto nella relativa mappa con i nn. 379 e 350.
In data 08/09/1983, con diversi atti a rogito del notaio offerti in Per_5 comunicazione da parte convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), è stato disposto il frazionamento dell'ipoteca, individuando le quote e il numero di lotto di riferimento.
Con atto del 08/10/1984 (rep. n. 25906 - racc. n. 5299), ai rogiti del notaio la società ha venduto a e Persona_6 Parte_2 CP_10
(danti causa dell'attore) una porzione del compendio immobiliare Controparte_11 sito in Aprilia, al prezzo di £ 43.000.000, il cui pagamento, come si evince dall'art. 4,
è stato così regolato: £ 21.200.000 già ricevute e £ 21.800.000 mediante accollo della quota di pari e originario importo del mutuo concesso alla società venditrice (
[...]
dall'istituto bancario di Torino (cfr. doc. 7 allegato alla Parte_2 CP_8 comparsa di costituzione e risposta).
In data 12/12/2000, con atto (rep.n. 31428 - racc. n. 6640) ai rogiti del notaio
(doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), Persona_4 CP_10
e hanno trasferito all'odierno attore il diritto di proprietà
[...] Controparte_11 relativo all'immobile, censito in catasto al foglio 67, p.lla 350 sub 7 (appartamento), sub 44 (autorimessa) e sub 71 (cantina), senza tuttavia menzione alcuna alle ipoteche iscritte sui beni (successivamente rinnovate in data 25/11/2002).
Tale omessa menzione nell'atto di compravendita del 12/12/2000 ha reso difficoltoso per l'istituto di credito convenuto individuare la quota relativa all'immobile e acconsentire alla cancellazione parziale per estinzione dell'obbligazione garantita, richiesta dall'odierno attore.
Va sul punto rilevato che nell'annotazione relativa alla suddivisione in quote del mutuo originariamente concesso alla società (cfr. doc. 6 Parte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il frazionamento risulta annotato per numero lotto (senza indicazione dei dati catastali dell'unità immobiliare), per quota e numero di mutuo.
Pertanto, in assenza di un atto dal quale individuare le formalità gravanti sul bene immobile dell'attore (non richiamate nell'atto di compravendita dell'attore del
2000), anche in ragione dei diversi trasferimenti verificatisi, non poteva considerarsi esigibile per l'istituto di credito convenuto provvedere automaticamente alla cancellazione richiesta.
In tale ottica ben si comprende l'istanza rivolta all'attore di produrre l'atto di compravendita tra i suoi danti causa e la società (originaria Parte_2 mutuataria), dal quale ricavare l'accollo del mutuo e le iscrizioni gravanti sul bene.
La difficoltà riscontrata nell'individuazione delle specifiche iscrizioni insistenti sull'immobile dell'attore è stata anche confermata dal notaio
[...]
la quale, escussa all'udienza del 09/04/2024, ha dichiarato: “Posso Persona_7 confermare quanto mi si legge, ma intendo precisare che, per effetto della rinnovazione dell'ipoteca originaria, effettuata nel 2002, anche nei confronti del
il bene di quest'ultimo risultava gravato appunto dal vincolo ipotecario;
Pt_1 preciso che la rinnovazione dell'ipoteca era avvenuta sull'area di edificazione del fabbricato;
voglio precisare, come chiarimmo alla banca, che il frazionamento originario del mutuo non era stato effettuato con l'indicazione dell'identificativo catastale, cosicché vi era una obiettiva difficoltà nella individuazione dello specifico immobile;
aggiungo che peraltro il mio studio non disponeva di elementi utili per comprendere se il mutuo del venditore ( fosse stato estinto;
in Parte_1 ogni caso mi resi disponibile con la nota di cui mi si legge del settembre 2020 a fornire alla banca le informazioni necessarie per accertare la situazione del predetto
Preciso altresì che con l'atto con il quale il ha acquistato Pt_1 Pt_1
l'immobile del 2000 con atto del notaio non si fa menzione di pesi ipotecari Per_4 né di accollo di mutuo” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Dalla documentazione versata in atti è agevole desumere che, una volta contattata la responsabile della filiale di Roma (a cui l'odierno attore era stato indirizzato dalla direttrice della filiale di Aprilia, suo iniziale contatto), il rapporto tra la funzionaria, l'attore e il notaio, che ha agito per conto dello stesso è stato Pt_1 caratterizzato da uno spirito collaborativo e concordemente finalizzato alla risoluzione della controversia.
Può, invero, desumersi che la documentazione inviata dal notaio (non vi è contezza di quale sia nello specifico) non è risultata sufficiente ad individuare le formalità da cancellare, tanto che, con e-mail del 20/07/2020, Testimone_1
(funzionaria della banca convenuta) ha richiesto l'invio di una relazione notarile dettagliata e relativa all'arco temporale che va dal momento dell'iscrizione dell'ipoteca del 02/12/1982 all'attualità, in riferimento al compendio immobiliare come sopra individuato.
In data 22/09/2020, di seguito alla richiesta relazione notarile, il notaio ha comunicato il ritrovamento dell'atto di frazionamento, da cui però, Persona_2 come rilevato dallo stesso notaio, non era possibile individuare la quota di mutuo attribuita alle unità immobiliari dell'attore (trattandosi di frazionamento effettuato senza indicazione dei dati catastali delle singole unità immobiliari), rendendosi disponibile ad inviarne copia.
Copia che è stata richiesta con e-mail del 20/10/2020.
Con ulteriore e-mail del 28/10/2020, dato atto dell'omessa menzione delle formalità di cui si richiedeva la cancellazione nell'atto di compravendita dell'attore, è stata richiesta dalla parte convenuta la redazione di una relazione da cui risultassero le formalità gravanti sugli immobili.
Dichiarazione che è stata resa con e-mail del 18/12/2020.
Le lungaggini, lamentate da parte attrice, sono, dunque, dovute ai tempi di risposta tra le parti e di adempimento alle richieste avanzate da entrambe le parti.
A ciò si aggiunga che, una volta prodotta tutta la documentazione necessaria
(copia dell'atto ai rogiti del notaio dell'8/10/1984 - rep. n. Persona_6
25906) per provvedere alla cancellazione delle formalità insistenti sul bene, rilasciata in data 25/02/2021 e fornita l'11/03/2021 (circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata dall'attore), il consenso alla cancellazione parziale di ipoteca è stato prestato da parte convenuta con atto (rep. n. 780 - racc. n. 501), ai rogiti del notaio
, in data 30/03/2021 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e Persona_8 risposta).
Lo spirito collaborativo cui è stata improntato il rapporto tra le parti è emerso peraltro nell'istruttoria del presente giudizio.
A tal proposito, il notaio escussa come teste all'udienza del Persona_7
09/04/2024, sul capitolo di prova n. 11 della memoria di parte attrice (“è vero che in data 18 dicembre 2020, inviava alla sig.ra e al sig. , l'ennesimo Tes_1 Parte_3 sollecito di cancellazione esponendo per l'ennesima volta gli estremi della vicenda e dei documenti?”) ha dichiarato: “Feci un riassunto delle problematiche che affliggevano il venditore, esponendo i dati da me raccolti ed elaborati sulla vicenda.
Non fu un sollecito come mi si legge, ma una collaborazione professionale finalizzata alla risoluzione della problematica” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Pertanto, le difficoltà oggettive nell'individuazione delle formalità insistenti sul bene di proprietà dell'attore, l'imputabilità delle conseguenti lungaggini a tutte le parti intervenute nella vicenda e lo svolgimento del rapporto in chiave collaborativa ai fini della risoluzione della questione sorta consentono di escludere una responsabilità esclusiva dell'istituto di credito convenuto per il tempo trascorso ed impiegato per la cancellazione dell'ipoteca in questione. E ciò a tacere del fatto che tale ritardo siano effettivamente derivati, quali conseguenze immediate e dirette, i danni(conseguenza) esposti in citazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistendo l'invocata responsabilità della la domanda di parte attrice non Controparte_9 può essere accolta e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in € 2.538,50 per compenso al difensore, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Latina, lì 14/10/2025
Il giudice
LU TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU TT, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 04/08/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 12/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6596 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via G.B. Tuveri n.
6 - Cagliari presso lo studio dell'avv. Alberto
MARGARITELLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Largo di
Torre Argentina n. 11 - Roma presso lo studio dell'avv. Dario MARTELLA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mancata cancellazione iscrizione ipoteca - responsabilità istituto di credito.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 12/10/2025): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed articolazione: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di
[...] per violazione dell'art. 1200 c.c. e dei commi 8-sexies/8-septies Controparte_1 dell'art. 13 del D.L. 7/2007 (cd. “Bersani-bis”), per inadempimento all'obbligo di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca nel termine previsto dalla legge, nonché per ritardo colposo nell'assenso alla cancellazione delle ipoteche frazionate, quantomeno per violazione del dovere di diligenza e cooperazione nella trasmissione del consenso, con conseguente nesso causale tra il ritardo e la mancata stipula dell'atto di compravendita tra l'odierno attore con i coniugi;
2) Persona_1 condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, per l'importo di: a. € 15.361,11 ex art. 1223 c.c. (spese vive + lucro cessante come da analitico in atti); b. € 7.680,55 ex art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale quantificato in misura pari al 50% del danno patrimoniale, in subordine nella diversa somma ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.); c. Totale € 23.041,66, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso reso necessario dall'inadempimento della convenuta all'effettivo saldo e rivalutazione dal dies a quo dei singoli esborsi e, quanto al lucro cessante, dalla data della rinuncia degli acquirenti (02.11.2020) ovvero, in subordine, dalla diffida del 19.05.2021, sino al saldo. d. in via subordinata, condannare la convenuta alla somma minore o maggiore ritenuta da questo Giudice;
3) con vittoria di spese, diritti e compensi professionali ex DM 147/2022 del presente giudizio, oltre accessori di legge”; per parte convenuta (note scritte del 10/10/2025): “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Latina rigettare integralmente la domanda attorea formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e non Controparte_1 provata. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la banca al fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento e declaratoria della responsabilità dell'istituto di credito per omessa cancellazione nel termine normativamente previsto delle iscrizioni ipotecarie insistenti sull'immobile di proprietà di esso attore, al risarcimento del danno conseguente, quantificato in € 23.041,66.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che in data
08/02/2020 ha sottoscritto con i coniugi e un Controparte_2 CP_3 contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'immobile sito in Aprilia, via Giustiniano n. 12, distinto in catasto al foglio 67, p.lla 350, sub 13, 44 e 71, pattuendo il prezzo nell'importo di € 159.000,00; che il 10/02/2020 i promissari acquirenti, ottenuto un mutuo con le agevolazioni previste per la prima casa, hanno incaricato lo studio notarile per la produzione dei documenti utili al Persona_2 perfezionamento;
che, informata in data 19/02/2020 della sussistenza di due ipoteche frazionate iscritte in favore della banca convenuta, a garanzia di una quota di mutuo frazionato, estinto da tempo, ha presentato alla direttrice della filiale di Aprilia della richiesta di cancellazione delle ipoteche, inoltrata dal Controparte_4 medesimo notaio anche alla filiale di Roma, su indicazione della Persona_2 direttrice.
Parte attrice ha altresì dedotto che, dopo molteplici solleciti inviati ai diversi indirizzi di posta elettronica forniti dalla filiale di Aprilia, solo in data 06/07/2020, è stata contattata da una funzionaria della filiale di Roma, la quale ha confermato la ricezione e l'esame dell'istanza, con la precisazione che avrebbe richiesto ulteriori documenti necessari per disporre la richiesta cancellazione;
che, dopo altri solleciti, in data 20/07/2020, la funzionaria ha richiesto il deposito di ulteriore documentazione, oltre alla relazione notarile già fornita in data 08/06/2020; che il 22/09/2020, il notaio incaricato ha comunicato alla funzionaria l'individuazione dell'atto di frazionamento del mutuo, la cui copia è stata richiesta dalla funzionaria solo in data 20/10/2020; che il 02/11/2020 i promissari acquirenti, persa la fiducia nel buon esito della compravendita, hanno rinunciato all'acquisto; che, rimasti senza esito i diversi solleciti, in data 12/02/2021 la funzionaria della filiale di Roma ha richiesto, ai fini della cancellazione, una copia dell'atto di acquisto dei danti causa dell'attore, che hanno a loro volta acquistato da e in favore della quale la ha Controparte_5 CP_4 concesso il mutuo, poi frazionato;
che, inviato in data 11/03/2021 l'atto di acquisto richiesto, il 30/03/2021 è stato formalizzato il consenso della convenuta alla cancellazione delle ipoteche.
Dedotta, dunque, la responsabilità della banca convenuta, la quale avrebbe omesso di cancellare nei termini previsti dal c.d. decreto Bersani le ipoteche insistenti sull'immobile sopra identificato e dedotta la sussistenza di un danno in termini di danno emergente (€ 6.000,00 per le spese di locazione di altro immobile, non avendo potuto procedere, in assenza di vendita del bene, con l'acquisto con bonus “prima casa” nella regione di residenza;
€ 1.750,00 per compensi dovuti per attività stragiudiziale;
€ 800,00 per compenso del notaio per la stipula dell'atto di Per_3 assenso alla cancellazione parziale di ipoteca;
€ 315,00 per spese di viaggio per incarico agenzia immobiliare e € 330,00 per compensi in favore del geometra e diritti all'ufficio tecnico del Comune di Aprilia, per la redazione della CP_6 perizia di stima dell'immobile e € 1.380,00 per compensi in favore dell'agenzia
“Fincase” a titolo di provvigione) e lucro cessante (€ 3.000,00 pari alla differenza di prezzo pattuito per la mancata vendita dell'immobile in favore dei coniugi e il ricavato della vendita avvenuta successivamente alla Controparte_7 cancellazione delle ipoteche;
€ 1.336,11 per interessi e rivalutazione monetaria), parte attrice ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi come meglio esposti in narrativa, la responsabilità della Controparte_8
per non aver cancellato nel termine previsto ex lege le ipoteche che insistevano
[...] sugli immobili del meglio sopra individuati;
- e, per l'effetto, condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno subito dal sig. del valore di euro Pt_1
23.041,66, come meglio sopra specificato e quantificato;
- in via subordinata, condannare la convenuta alla somma minore o maggiore ritenuta da questo Giudice;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge”.
1.1 Con comparsa del 19/04/2022, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha escluso la propria responsabilità in relazione ai fatti Controparte_9 dedotti dall'attore, atteso che, ricevuta la documentazione necessaria per la definizione dell'istruttoria avviata per la cancellazione delle ipoteche, in data
30/03/2021, ovverosia venti giorni dopo la ricezione dell'atto di acquisto dei danti causa dell'attore, ha prestato il proprio consenso alla cancellazione.
Rilevato che il lasso temporale decorso tra la presentazione dell'istanza e l'avvenuta cancellazione è da imputare alla mancata indicazione delle ipoteche nell'atto di compravendita (rep. n. 31.428 - racc. n. 6.640) stipulato dall'attore, atto ai rogiti del notaio , e alla conseguente necessità di acquisire la copia Persona_4 dell'atto di provenienza dei danti causa dell'attore, nonché al rallentamento iniziale della pratica dovuto all'oggettivo fermo di tutte le attività a causa della pandemia da
Covid 19, parte convenuta, negata altresì la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Latina rigettare integralmente la domanda attorea formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e non Controparte_1 provata. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, della presente fase”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'esito dell'udienza del 2/5/2023, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, il g.i. ha ammesso la prova per testi articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 3, 8 e 9 (1 testa tra o CP_3
a scelta) e ai capitoli 1 e da 6 a 11 (con il teste ed ha ammesso CP_2 Persona_2 la prova per testi contraria richiesta dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., limitatamente ai capitoli 1 e da 6 a 11 ammessi a parte attrice con il teste Persona_2
Espletata la prova orale ammessa, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 04/08/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 14/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Parte attrice invoca la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per non aver provveduto celermente alla cancellazione delle ipoteche insistenti sul bene immobile di sua proprietà, a cui sarebbe conseguito un danno patrimoniale in termini di danno emergente e lucro cessante, di cui chiede ristoro.
Come si evince dall'art. 2878 c.c., l'ipoteca si estingue con la cancellazione dell'iscrizione nonché con la mancata rinnovazione dell'iscrizione nel termine normativamente previsto, con l'estinguersi dell'obbligazione, con il perimento del bene e la rinunzia del creditore, con lo spirare del termine o l'avverarsi della condizione risolutiva apposti, e, da ultimo, con il provvedimento giudiziale di trasferimento del diritto espropriato all'acquirente e di cancellazione delle ipoteche.
La cancellazione dell'iscrizione, consentita alle parti interessate, deve essere eseguita dal conservatore a fronte della presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Con l'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge
31/1/2007, n. 7 (cd. decreto “Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2/4/2007, n. 40, sono state introdotte nell'ordinamento norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria.
È stata, invero, prevista, in deroga all'art. 2847 c.c., l'estinzione automatica dell'ipoteca, iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, alla data dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, onerando il creditore di rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione e di trasmettere, entro trenta giorni, al conservatore la relativa comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
All'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge, si è posta la questione relativa all'operatività della procedura semplificata non solo in ordine alle ipoteche
“ordinarie”, ma anche alle ipoteche frazionate nel caso di immobili su cui risultano iscritte singole quote dell'ipoteca frazionata, come nel caso in esame. In un primo momento, il procedimento di cancellazione di cui trattasi è stato ritenuto applicabile unicamente alle “cancellazioni totali” e non anche alle restrizioni di ipoteca (ancorché riferibili all'avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario) (circolare n. 5 del 1/6/2007 dell'Agenzia del territorio).
Tale esclusione è stata ulteriormente ribadita (circolare n. 13 del 20/11/2007 dell'Agenzia del territorio) in ordine all'applicabilità o meno del procedimento di cui trattasi anche in presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo - anch'esso frazionato - oggetto di accollo, atteso che, ancorché con il frazionamento (implicante una rinuncia da parte del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca di cui all'art. 2809 c.c.) l'ipoteca risulti sostanzialmente distinta in più ipoteche, sotto il profilo formale, l'iscrizione originaria mantiene la sua unicità, pertanto, non è praticabile la mera cancellazione dell'ipoteca frazionata, essendo, al contrario, necessario ricorrere alla riduzione di cui all'art. 2872 c.c..
Potrebbe, difatti, parlarsi di cancellazione totale, essendo la formalità di iscrizione unica (eseguita nella stessa data e con unico grado di registro generale e di registro particolare), solo a fronte dell'adempimento di tutte le quote originate dal frazionamento.
Peraltro, le concrete modalità di estinzione “semplificata” (quietanza consegnata dal creditore e cancellazione eseguita d'ufficio dal conservatore) non consentirebbero una individuazione della “quantità” di ipoteca da cancellare, né la corrispondente quota di beni gravati dal vincolo ipotecario (non sussistendo un obbligo del creditore di indicare nella comunicazione di estinzione dell'obbligazione in maniera analitica i beni), con la ulteriore conseguenza che quand'anche fosse possibile, tale dato risulterebbe reso pubblico solo sull'apposito registro delle comunicazioni.
Tuttavia, con l'art. 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è stata apportata una modifica all'art. 13, comma 8 sexies, del decreto-legge
31/1/2007, n. 7 (cd. decreto “Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2/4/2007, n. 40, con estensione dell'operatività della procedura di cancellazione ivi prevista anche al contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento. Tale modifica risulta anche dall'attuale formulazione dell'art. 40 bis del d.lgs.
n. 385/1993: “
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita [ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile].
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio. […]”.
La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993, rubricata “cancellazione dalle ipoteche” riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3),
c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune (Cass. civ., sez. III, 30/08/2024, n.23404).
2.1 Posto quanto sopra, la procedura di cancellazione di ipoteca “semplificata” opera, dunque, anche nel caso di mutuo frazionato, che viene in rilievo nel caso di specie, risultando, peraltro, incontestata la circostanza relativa all'adempimento dell'obbligazione garantita.
Ancorché l'istituto di credito convenuto fosse onerato di rilasciare la quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e di inviare, ai fini della cancellazione dell'iscrizione, una comunicazione entro trenta giorni al conservatore, non può non tenersi conto delle circostanze verificatesi nel caso concreto.
Invero, dalla documentazione versata in atti si evince che in data 01/12/1982, con atto ai rogiti del notaio l'istituto bancario di Torino ha Per_5 CP_8 concesso alla società un mutuo di £ 457.400.000, a garanzia del Parte_2 quale il 02/12/1982 è stata iscritta ipoteca volontaria (reg. gen. n. 17173 - reg. part. n.
1340), successivamente integrata con iscrizione del 18/12/1982 (reg. gen. n. 18026 - reg. part. n. 1404), su immobile da costruire, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 67, p.lle 37, 40, 217, 219, 220 e distinto nella relativa mappa con i nn. 379 e 350.
In data 08/09/1983, con diversi atti a rogito del notaio offerti in Per_5 comunicazione da parte convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), è stato disposto il frazionamento dell'ipoteca, individuando le quote e il numero di lotto di riferimento.
Con atto del 08/10/1984 (rep. n. 25906 - racc. n. 5299), ai rogiti del notaio la società ha venduto a e Persona_6 Parte_2 CP_10
(danti causa dell'attore) una porzione del compendio immobiliare Controparte_11 sito in Aprilia, al prezzo di £ 43.000.000, il cui pagamento, come si evince dall'art. 4,
è stato così regolato: £ 21.200.000 già ricevute e £ 21.800.000 mediante accollo della quota di pari e originario importo del mutuo concesso alla società venditrice (
[...]
dall'istituto bancario di Torino (cfr. doc. 7 allegato alla Parte_2 CP_8 comparsa di costituzione e risposta).
In data 12/12/2000, con atto (rep.n. 31428 - racc. n. 6640) ai rogiti del notaio
(doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), Persona_4 CP_10
e hanno trasferito all'odierno attore il diritto di proprietà
[...] Controparte_11 relativo all'immobile, censito in catasto al foglio 67, p.lla 350 sub 7 (appartamento), sub 44 (autorimessa) e sub 71 (cantina), senza tuttavia menzione alcuna alle ipoteche iscritte sui beni (successivamente rinnovate in data 25/11/2002).
Tale omessa menzione nell'atto di compravendita del 12/12/2000 ha reso difficoltoso per l'istituto di credito convenuto individuare la quota relativa all'immobile e acconsentire alla cancellazione parziale per estinzione dell'obbligazione garantita, richiesta dall'odierno attore.
Va sul punto rilevato che nell'annotazione relativa alla suddivisione in quote del mutuo originariamente concesso alla società (cfr. doc. 6 Parte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il frazionamento risulta annotato per numero lotto (senza indicazione dei dati catastali dell'unità immobiliare), per quota e numero di mutuo.
Pertanto, in assenza di un atto dal quale individuare le formalità gravanti sul bene immobile dell'attore (non richiamate nell'atto di compravendita dell'attore del
2000), anche in ragione dei diversi trasferimenti verificatisi, non poteva considerarsi esigibile per l'istituto di credito convenuto provvedere automaticamente alla cancellazione richiesta.
In tale ottica ben si comprende l'istanza rivolta all'attore di produrre l'atto di compravendita tra i suoi danti causa e la società (originaria Parte_2 mutuataria), dal quale ricavare l'accollo del mutuo e le iscrizioni gravanti sul bene.
La difficoltà riscontrata nell'individuazione delle specifiche iscrizioni insistenti sull'immobile dell'attore è stata anche confermata dal notaio
[...]
la quale, escussa all'udienza del 09/04/2024, ha dichiarato: “Posso Persona_7 confermare quanto mi si legge, ma intendo precisare che, per effetto della rinnovazione dell'ipoteca originaria, effettuata nel 2002, anche nei confronti del
il bene di quest'ultimo risultava gravato appunto dal vincolo ipotecario;
Pt_1 preciso che la rinnovazione dell'ipoteca era avvenuta sull'area di edificazione del fabbricato;
voglio precisare, come chiarimmo alla banca, che il frazionamento originario del mutuo non era stato effettuato con l'indicazione dell'identificativo catastale, cosicché vi era una obiettiva difficoltà nella individuazione dello specifico immobile;
aggiungo che peraltro il mio studio non disponeva di elementi utili per comprendere se il mutuo del venditore ( fosse stato estinto;
in Parte_1 ogni caso mi resi disponibile con la nota di cui mi si legge del settembre 2020 a fornire alla banca le informazioni necessarie per accertare la situazione del predetto
Preciso altresì che con l'atto con il quale il ha acquistato Pt_1 Pt_1
l'immobile del 2000 con atto del notaio non si fa menzione di pesi ipotecari Per_4 né di accollo di mutuo” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Dalla documentazione versata in atti è agevole desumere che, una volta contattata la responsabile della filiale di Roma (a cui l'odierno attore era stato indirizzato dalla direttrice della filiale di Aprilia, suo iniziale contatto), il rapporto tra la funzionaria, l'attore e il notaio, che ha agito per conto dello stesso è stato Pt_1 caratterizzato da uno spirito collaborativo e concordemente finalizzato alla risoluzione della controversia.
Può, invero, desumersi che la documentazione inviata dal notaio (non vi è contezza di quale sia nello specifico) non è risultata sufficiente ad individuare le formalità da cancellare, tanto che, con e-mail del 20/07/2020, Testimone_1
(funzionaria della banca convenuta) ha richiesto l'invio di una relazione notarile dettagliata e relativa all'arco temporale che va dal momento dell'iscrizione dell'ipoteca del 02/12/1982 all'attualità, in riferimento al compendio immobiliare come sopra individuato.
In data 22/09/2020, di seguito alla richiesta relazione notarile, il notaio ha comunicato il ritrovamento dell'atto di frazionamento, da cui però, Persona_2 come rilevato dallo stesso notaio, non era possibile individuare la quota di mutuo attribuita alle unità immobiliari dell'attore (trattandosi di frazionamento effettuato senza indicazione dei dati catastali delle singole unità immobiliari), rendendosi disponibile ad inviarne copia.
Copia che è stata richiesta con e-mail del 20/10/2020.
Con ulteriore e-mail del 28/10/2020, dato atto dell'omessa menzione delle formalità di cui si richiedeva la cancellazione nell'atto di compravendita dell'attore, è stata richiesta dalla parte convenuta la redazione di una relazione da cui risultassero le formalità gravanti sugli immobili.
Dichiarazione che è stata resa con e-mail del 18/12/2020.
Le lungaggini, lamentate da parte attrice, sono, dunque, dovute ai tempi di risposta tra le parti e di adempimento alle richieste avanzate da entrambe le parti.
A ciò si aggiunga che, una volta prodotta tutta la documentazione necessaria
(copia dell'atto ai rogiti del notaio dell'8/10/1984 - rep. n. Persona_6
25906) per provvedere alla cancellazione delle formalità insistenti sul bene, rilasciata in data 25/02/2021 e fornita l'11/03/2021 (circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata dall'attore), il consenso alla cancellazione parziale di ipoteca è stato prestato da parte convenuta con atto (rep. n. 780 - racc. n. 501), ai rogiti del notaio
, in data 30/03/2021 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e Persona_8 risposta).
Lo spirito collaborativo cui è stata improntato il rapporto tra le parti è emerso peraltro nell'istruttoria del presente giudizio.
A tal proposito, il notaio escussa come teste all'udienza del Persona_7
09/04/2024, sul capitolo di prova n. 11 della memoria di parte attrice (“è vero che in data 18 dicembre 2020, inviava alla sig.ra e al sig. , l'ennesimo Tes_1 Parte_3 sollecito di cancellazione esponendo per l'ennesima volta gli estremi della vicenda e dei documenti?”) ha dichiarato: “Feci un riassunto delle problematiche che affliggevano il venditore, esponendo i dati da me raccolti ed elaborati sulla vicenda.
Non fu un sollecito come mi si legge, ma una collaborazione professionale finalizzata alla risoluzione della problematica” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Pertanto, le difficoltà oggettive nell'individuazione delle formalità insistenti sul bene di proprietà dell'attore, l'imputabilità delle conseguenti lungaggini a tutte le parti intervenute nella vicenda e lo svolgimento del rapporto in chiave collaborativa ai fini della risoluzione della questione sorta consentono di escludere una responsabilità esclusiva dell'istituto di credito convenuto per il tempo trascorso ed impiegato per la cancellazione dell'ipoteca in questione. E ciò a tacere del fatto che tale ritardo siano effettivamente derivati, quali conseguenze immediate e dirette, i danni(conseguenza) esposti in citazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistendo l'invocata responsabilità della la domanda di parte attrice non Controparte_9 può essere accolta e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in € 2.538,50 per compenso al difensore, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Latina, lì 14/10/2025
Il giudice
LU TT