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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 356/2023 r.g.a. promosso
DA
, nata a [...] il [...], c.f. RT C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Fatato;
[...]
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pagano;
C.F._2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G. pubblicata in data 4.4.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.2.2012 , proprietaria di RT
un'unità immobiliare per civile abitazione, con annesso cortile, censita al NCEU di Messina al foglio 7, particella 363, subalterno 4, sita in Milazzo, Via Matteotti n. 102, confinante con l'appartamento di proprietà della sorella, , esponeva al Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G. che nel mese di dicembre 2008 la sorella aveva realizzato nel proprio appartamento, sul muro confinante col piccolo cortile di proprietà di essa attrice, un'apertura dotata di finestra a due ante con struttura di alluminio e vetro e di inferriate verticali in alluminio, posta all'altezza di mt. 1,40 circa da terra.
Aggiungeva che l'apertura in questione, munita di inferriata fissa che non consentiva l'affaccio, costituiva una luce irregolare. Tanto esposto, chiedeva quanto segue: “condannare la sig.ra
[...]
a regolarizzare la luce illegittimamente aperta e CP_1
prospettante sul cortile di proprietà della sorella, sig.ra RT
, ai sensi degli artt. 901 e 902 cod. civ.”.
[...]
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 7.5.2013, deducendo che originariamente gli immobili di rispettiva proprietà dell'attrice e di essa convenuta facevano parte di un unico fabbricato di proprietà dei genitori, i quali, nel realizzare il detto fabbricato in conformità del progetto edilizio assentito da licenza edilizia rilasciata nel 1977, avevano realizzato l'apertura in questione, che però era stata dagli stessi chiusa prima di frazionare il fabbricato e donare nel 1991 le singole unità immobiliari a ciascuna delle figlie. Aggiungeva che con ordinanza n. 55 del 2006, a seguito di sopralluogo della Polizia
Municipale, il Comune aveva imposto ad essa convenuta, il ripristino dell'apertura, ripristino che veniva posto in essere, giusta autorizzazione amministrativa n. 187/2007.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando quanto segue: “Nella vicenda in esame c'è da considerare che la convenuta ha eseguito la apertura solo a seguito dell'ingiunzione formulata nei suoi confronti a seguito di sopralluogo effettuato dai vigili a seguito di denuncia formulata dalle sorelle della convenuta, e , quest'ultima attrice nel presente Pt_2 Pt_1
giudizio. Ne consegue quindi che alla base dell'operato della convenuta non solo manca una effettiva libera scelta di eseguire detta apertura, ma sussiste un provvedimento amministrativo sanzionatorio che glielo ha imposto ed ove preso atto della chiusura di una finestra che prospettava sul pozzo luce ingiungeva alla stessa il ripristino dello stato dei luoghi fra cui la riapertura della finestra per la quale era stata rilasciata autorizzazione edilizia n. 187/2007 in sanatoria in data 24.07.2007”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello . RT
Si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
Con ordinanza emessa in data 10.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione, denuncia RT
l'erroneità della sentenza del Tribunale, evidenziando che in punto di fatto lo stesso primo giudice ha affermato quanto segue: “è stato accertato che la convenuta abbia ricevuto in Controparte_1
donazione l'immobile in questione senza apertura, di alcun genere, sul muro del pozzo luce”.
Da tale affermazione il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione secondo cui non poteva ritenersi costituita alcuna servitù di veduta o di luce irregolare ai sensi dell'art. 1062 c.c. sul pozzo luce di proprietà dell'attrice. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto legittima la successiva apertura della finestra (avente la caratteristica di luce irregolare) da parte della convenuta, in quanto ciò le sarebbe stato imposto dal
Comune di Milazzo con una ingiunzione di ripristino, senza avvedersi del fatto che con l'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 55 del
17.10.2006, emessa dal responsabile del servizio edilizia del Comune di Milazzo, l'autorità amministrativa aveva ingiunto la demolizione e il ripristino di opere diverse dalla finestra in questione.
3. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1062, 901 e 902 c.c. da parte del primo giudice, in quanto l'appellata di fatto aveva creato una illegittima servitù di luce irregolare, essendo stata provata l'assenza di apertura nel momento in cui il fabbricato fu frazionato in singole unità poi donate rispettivamente a e . RT Controparte_1
4. In punto di fatto, è pacifico fra le parti che la finestra in questione venne realizzata dai genitori delle odierne contendenti (proprietari originari delle unità immobiliari poi donate alle figlie) prima del frazionamento dell'originario unico fabbricato e prima delle donazioni delle unità immobiliari così ottenute. Ed è altrettanto pacifico che la finestra in questione venne chiusa prima delle donazioni in questione.
La puntualizzazione è importante, poiché da essa discende l'affermazione secondo cui non può ritenersi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., che recita quanto segue: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti del medesimo fondo appartenenti ad un proprietario unico siano stati da lui stesso posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che corrisponda al contenuto proprio di una servitù e che tale situazione sia stata lasciata inalterata quando i due fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario.
Nel caso di specie, è pacifico che al momento in cui i beni cessarono di appartenere al medesimo proprietario la situazione di asservimento di un bene in favore dell'altro non sussistesse.
Ora, sempre in punto di fatto, si rileva quanto segue:
a) la luce in questione (pacifica è la natura di luce dell'aperura in questione per la presenza di grate che non consentono l'affaccio sul fondo della ) è posta a circa 100 cm dal RT
pavimento del vano cucina dell'immobile della CP_1
e non è contestato che dal piano di calpestio della
[...]
proprietà della appellante tale apertura si trovi a cm 1,40;
b) l'ordinanza di demolizione n. 55 del 2006 del Comune di
Milazzo riguardava opere diverse dalla finestra in questione e segnatamente la divisione di una chiostrina (punto 1 lett. a dell'ordinanza citata) e la realizzazione di una tettoia (punto 1 lett. b).
Nella stessa ordinanza si prevedeva che per la chiusura della finestra
“con relativo separato provvedimento si provvederà a determinare la sanzione amministrativa pecuniaria”.
Il presupposto da cui il primo giudice ha preso le mosse per affermare la legittimità dell'opera è, quindi, errato, in quanto l'apertura della luce non è conseguenza di un ordine dell'autorità ma è frutto di una scelta dell'appellata.
La luce in questione, che non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 901
c.c. è, quindi, irregolare e la stessa va modificata secondo le prescrizioni di cui alla norma citata.
In riforma della sentenza, la domanda avanzata da RT
va accolta e, conseguentemente, va condannata Controparte_1 alla regolarizzazione della luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. (vale a dire portando l'apertura nel suo lato inferiore ad un'altezza dal pavimento dell'immobile dell'appellata a due metri e mezzo, nonché, sempre nel suo lato inferiore, ad un'altezza di due metri e mezzo dal piano di calpestio del cortile di proprietà di
, con il mantenimento di un'inferriata idonea a RT
garantire la sicurezza del vicino e l'apposizione di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati).
Per effetto della riforma della sentenza, l'appellata va condannata al rimborso delle spese del doppio grado, in favore di parte appellante, spese che si liquidano per il primo grado in € 206,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il presente grado in €
382,50 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi professionali (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da n. 324/2023 emessa dal RT
Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di
[...]
, così decide: CP_1
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda giudiziale avanzata da RT
, condanna alla regolarizzazione
[...] Controparte_1
della luce oggetto di controversia portando l'apertura in questione nel suo lato inferiore ad un'altezza dal pavimento dell'immobile dell'appellata a due metri e mezzo, nonché, sempre nel suo lato inferiore, ad un'altezza di due metri e mezzo dal piano di calpestio del cortile di proprietà di , con il mantenimento di RT
un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e l'apposizione di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
condanna al rimborso Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di
, che liquida in € 206,00 per spese vive ed € RT
2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di
[...]
le spese di ctu. CP_1
condanna al rimborso delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, in favore di RT
, che liquida in € 382,50 per spese vive ed € 2.906,00 per
[...]
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina 18.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 356/2023 r.g.a. promosso
DA
, nata a [...] il [...], c.f. RT C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Fatato;
[...]
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pagano;
C.F._2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G. pubblicata in data 4.4.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.2.2012 , proprietaria di RT
un'unità immobiliare per civile abitazione, con annesso cortile, censita al NCEU di Messina al foglio 7, particella 363, subalterno 4, sita in Milazzo, Via Matteotti n. 102, confinante con l'appartamento di proprietà della sorella, , esponeva al Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G. che nel mese di dicembre 2008 la sorella aveva realizzato nel proprio appartamento, sul muro confinante col piccolo cortile di proprietà di essa attrice, un'apertura dotata di finestra a due ante con struttura di alluminio e vetro e di inferriate verticali in alluminio, posta all'altezza di mt. 1,40 circa da terra.
Aggiungeva che l'apertura in questione, munita di inferriata fissa che non consentiva l'affaccio, costituiva una luce irregolare. Tanto esposto, chiedeva quanto segue: “condannare la sig.ra
[...]
a regolarizzare la luce illegittimamente aperta e CP_1
prospettante sul cortile di proprietà della sorella, sig.ra RT
, ai sensi degli artt. 901 e 902 cod. civ.”.
[...]
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 7.5.2013, deducendo che originariamente gli immobili di rispettiva proprietà dell'attrice e di essa convenuta facevano parte di un unico fabbricato di proprietà dei genitori, i quali, nel realizzare il detto fabbricato in conformità del progetto edilizio assentito da licenza edilizia rilasciata nel 1977, avevano realizzato l'apertura in questione, che però era stata dagli stessi chiusa prima di frazionare il fabbricato e donare nel 1991 le singole unità immobiliari a ciascuna delle figlie. Aggiungeva che con ordinanza n. 55 del 2006, a seguito di sopralluogo della Polizia
Municipale, il Comune aveva imposto ad essa convenuta, il ripristino dell'apertura, ripristino che veniva posto in essere, giusta autorizzazione amministrativa n. 187/2007.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando quanto segue: “Nella vicenda in esame c'è da considerare che la convenuta ha eseguito la apertura solo a seguito dell'ingiunzione formulata nei suoi confronti a seguito di sopralluogo effettuato dai vigili a seguito di denuncia formulata dalle sorelle della convenuta, e , quest'ultima attrice nel presente Pt_2 Pt_1
giudizio. Ne consegue quindi che alla base dell'operato della convenuta non solo manca una effettiva libera scelta di eseguire detta apertura, ma sussiste un provvedimento amministrativo sanzionatorio che glielo ha imposto ed ove preso atto della chiusura di una finestra che prospettava sul pozzo luce ingiungeva alla stessa il ripristino dello stato dei luoghi fra cui la riapertura della finestra per la quale era stata rilasciata autorizzazione edilizia n. 187/2007 in sanatoria in data 24.07.2007”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello . RT
Si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
Con ordinanza emessa in data 10.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione, denuncia RT
l'erroneità della sentenza del Tribunale, evidenziando che in punto di fatto lo stesso primo giudice ha affermato quanto segue: “è stato accertato che la convenuta abbia ricevuto in Controparte_1
donazione l'immobile in questione senza apertura, di alcun genere, sul muro del pozzo luce”.
Da tale affermazione il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione secondo cui non poteva ritenersi costituita alcuna servitù di veduta o di luce irregolare ai sensi dell'art. 1062 c.c. sul pozzo luce di proprietà dell'attrice. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto legittima la successiva apertura della finestra (avente la caratteristica di luce irregolare) da parte della convenuta, in quanto ciò le sarebbe stato imposto dal
Comune di Milazzo con una ingiunzione di ripristino, senza avvedersi del fatto che con l'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 55 del
17.10.2006, emessa dal responsabile del servizio edilizia del Comune di Milazzo, l'autorità amministrativa aveva ingiunto la demolizione e il ripristino di opere diverse dalla finestra in questione.
3. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1062, 901 e 902 c.c. da parte del primo giudice, in quanto l'appellata di fatto aveva creato una illegittima servitù di luce irregolare, essendo stata provata l'assenza di apertura nel momento in cui il fabbricato fu frazionato in singole unità poi donate rispettivamente a e . RT Controparte_1
4. In punto di fatto, è pacifico fra le parti che la finestra in questione venne realizzata dai genitori delle odierne contendenti (proprietari originari delle unità immobiliari poi donate alle figlie) prima del frazionamento dell'originario unico fabbricato e prima delle donazioni delle unità immobiliari così ottenute. Ed è altrettanto pacifico che la finestra in questione venne chiusa prima delle donazioni in questione.
La puntualizzazione è importante, poiché da essa discende l'affermazione secondo cui non può ritenersi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., che recita quanto segue: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti del medesimo fondo appartenenti ad un proprietario unico siano stati da lui stesso posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che corrisponda al contenuto proprio di una servitù e che tale situazione sia stata lasciata inalterata quando i due fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario.
Nel caso di specie, è pacifico che al momento in cui i beni cessarono di appartenere al medesimo proprietario la situazione di asservimento di un bene in favore dell'altro non sussistesse.
Ora, sempre in punto di fatto, si rileva quanto segue:
a) la luce in questione (pacifica è la natura di luce dell'aperura in questione per la presenza di grate che non consentono l'affaccio sul fondo della ) è posta a circa 100 cm dal RT
pavimento del vano cucina dell'immobile della CP_1
e non è contestato che dal piano di calpestio della
[...]
proprietà della appellante tale apertura si trovi a cm 1,40;
b) l'ordinanza di demolizione n. 55 del 2006 del Comune di
Milazzo riguardava opere diverse dalla finestra in questione e segnatamente la divisione di una chiostrina (punto 1 lett. a dell'ordinanza citata) e la realizzazione di una tettoia (punto 1 lett. b).
Nella stessa ordinanza si prevedeva che per la chiusura della finestra
“con relativo separato provvedimento si provvederà a determinare la sanzione amministrativa pecuniaria”.
Il presupposto da cui il primo giudice ha preso le mosse per affermare la legittimità dell'opera è, quindi, errato, in quanto l'apertura della luce non è conseguenza di un ordine dell'autorità ma è frutto di una scelta dell'appellata.
La luce in questione, che non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 901
c.c. è, quindi, irregolare e la stessa va modificata secondo le prescrizioni di cui alla norma citata.
In riforma della sentenza, la domanda avanzata da RT
va accolta e, conseguentemente, va condannata Controparte_1 alla regolarizzazione della luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. (vale a dire portando l'apertura nel suo lato inferiore ad un'altezza dal pavimento dell'immobile dell'appellata a due metri e mezzo, nonché, sempre nel suo lato inferiore, ad un'altezza di due metri e mezzo dal piano di calpestio del cortile di proprietà di
, con il mantenimento di un'inferriata idonea a RT
garantire la sicurezza del vicino e l'apposizione di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati).
Per effetto della riforma della sentenza, l'appellata va condannata al rimborso delle spese del doppio grado, in favore di parte appellante, spese che si liquidano per il primo grado in € 206,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il presente grado in €
382,50 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi professionali (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da n. 324/2023 emessa dal RT
Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di
[...]
, così decide: CP_1
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda giudiziale avanzata da RT
, condanna alla regolarizzazione
[...] Controparte_1
della luce oggetto di controversia portando l'apertura in questione nel suo lato inferiore ad un'altezza dal pavimento dell'immobile dell'appellata a due metri e mezzo, nonché, sempre nel suo lato inferiore, ad un'altezza di due metri e mezzo dal piano di calpestio del cortile di proprietà di , con il mantenimento di RT
un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e l'apposizione di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
condanna al rimborso Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di
, che liquida in € 206,00 per spese vive ed € RT
2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di
[...]
le spese di ctu. CP_1
condanna al rimborso delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, in favore di RT
, che liquida in € 382,50 per spese vive ed € 2.906,00 per
[...]
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina 18.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo