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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa RI NA AR Presidente dott. IL AL Consigliere relatore dott.ssa NA Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 5836/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 10-7-2025 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 18-6-2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cesare Cardoni, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido Conticelli, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Gaetano Filangieri n. 4, per procura allegata telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giusy Addeo, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata telematicamente alla Email_1 comparsa di costituzione – appellata. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto.
[...]
e hanno contratto matrimonio in VI il 4-10-1992 e dalla CP_2 Controparte_1 loro unione sono nate le figlie (25-10-1999) e (30-4-2003). Per_1 Per_2 Con ricorso depositato il 23-5-2017 instaurava il giudizio di separazione, Controparte_1 e costituito , l'adito Tribunale di VI, dopo avere pronunciato la separazione Parte_1 tra le parti con la sentenza non definitiva del 10-8-2021, così pronunciava con la sentenza definitiva n. 555/2022 del 25-5-2022 (notificata il 5-10-2022): rigetta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione a;
rigetta la domanda di parte resistente Parte_1 di addebito della separazione a;
pone a carico di l'obbligo Controparte_1 Parte_1 di corrispondere a per il suo mantenimento la somma mensile di euro Controparte_1
350,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della LI maggiorenne ma
[...] Persona_3 non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, disponendo che invece nulla era dovuto per la LI maggiorenne ed Persona_4 economicamente indipendente;
pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie per la LI da individuarsi secondo il Protocollo del Persona_3 Tribunale di VI dell'11-9-2018; assegna la casa familiare sita in VI, via Monte Bianco n. 19, di proprietà esclusiva del resistente, in favore della ricorrente, dovendoci vivere insieme alla LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 compensa le spese di lite tra le parti.
R.G. 5836/2022 2
proponeva appello con ricorso depositato il 4-11-2022 chiedendo, in riforma Parte_1 della impugna sentenza, di dichiarare l'esclusivo o prevalente addebito della separazione all'appellata, fissando un contributo di mantenimento a carico dell'appellante unicamente in favore della LI nella misura ritenuta di giustizia e con corresponsione diretta Persona_3 in favore della stessa;
in subordine, di revocare e/o ridurre il contributo di mantenimento in favore dell'appellata, con condanna della medesima alla restituzione delle somme percepite in assenza di titolo, con mutuo consenso al rilascio del passaporto o di altro legittimo documento di espatrio. Si costitutiva con comparsa del 14-9-2023 chiedendo di rigettare Controparte_1 l'impugnazione. Con atto del 23-6-2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello. La Corte riservava la decisione nella udienza del 10-7-2025 trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti depositavano preventivamente note scritte, con cui si riportavano ai propri atti. Diritto In merito al motivo di appello sull'addebito della separazione, l'appellante sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente ponderato il materiale probatorio offertogli, sia con riferimento alla depositata relazione investigativa, confermata in sede testimoniale da titolare della Agenzia Investigativa, e da cui risultava la infedeltà Testimone_1 coniugale della appellata, sia riguardo ad una lettera manoscritta della appellata (all. 2 alla memoria di primo grado ex art. 183 comma 6 c.p.c.), non disconosciuta, da cui si evinceva la relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa e la relativa incidenza causale nella cessazione della convivenza tra le parti, sia infine riguardo alle altre testimonianze escusse in giudizio. Subordinatamente, in merito ai provvedimenti economici, l'appellante sostiene che non era stato considerato dal Tribunale che l'appellata aveva ricevuto in data 4-12-2020 un accredito di euro 290,00 dal Sig. presunto frequentatore della Controparte_3 appellata, che questa aveva una attività lavorativa presso un centro termale di VI, i cui proventi aveva tentato di nascondere, e che per propria scelta, dopo essere tornata in Italia nel 2008 dal soggiorno di lavoro dell'appellante, militare in carriera in missione presso l'Ambasciata Italiana in Giordania, non aveva più cercato un lavoro, quando invece fino al 2004 (anno di inizio della missione militare dell'appellante) aveva un impiego lavorativo presso il Centro Commerciale IPERCOOP di VI, da cui si era dimessa per seguire il marito insieme alle figlie all'estero. L'appello è infondato. Ha dichiarato il testimone titolare della Agenzia investigativa GPP di Testimone_1
VI (ud. di primo grado 1-10-2020), che aveva avuto mandato da di condurre Parte_1 accertamenti sulla moglie ai primi di marzo 2017; e in effetti la relazione investigativa, prodotta in primo grado, redatta dal teste e dal medesimo confermata, sulla infedeltà di reca la data del 13-3-2017. La lettera autografa di , Controparte_1 Controparte_1 citata dall'appellante quale prova dell'appello, è senza data ed è stata prodotta in primo grado dal medesimo in allegato alla memoria istruttoria del 20-11-2018; generici, perché prescindono dall'intero rapporto tra le parti, risultano i messaggi “whatsapp” allegati in atti. Il ricorso di primo grado con cui ha chiesto in giudizio la separazione Controparte_1 dal coniuge, è stato depositato in data 23-5-2017, ovvero soltanto poco più di due mesi dopo la relazione investigativa sulla infedeltà della ricorrente. E' certo che , Sottufficiale della Aviazione dell'Esercito - ed in tale veste aveva Parte_1 partecipato a numerose missioni militari all'estero (oggi collocato in quiescenza) -, era rientrato in Italia dopo avere svolto una missione militare in Afganistan nel gennaio 2017. Lo stesso afferma con l'odierno appello (pagg. 8-9) di avere notato, al rientro Parte_1 da quest'ultima missione militare, un progressivo raffreddamento nei rapporti coniugali, da lui addebitata alla relazione extraconiugale della moglie. Va detto però che il Tribunale, con la sentenza del 25-5-2022 oggi impugnata, afferma che (pag. 2) aveva dedotto con il ricorso introduttivo che la convivenza Controparte_1
R.G. 5836/2022 3
matrimoniale da circa tre anni era divenuta formale a causa del rifiuto del marito di avere qualsiasi forma di intimità, anche sessuale, a causa della condizione patologica sofferta dal resistente perché affetto da “impotentia erigendi”. L'appellante nega tale fatto e afferma che tale patologia è stata meramente allegata da e se mai dichiarata da testimoni soltanto “de relato”. Controparte_1 Il Tribunale riporta ancora come la ricorrente aveva anche dedotto con il ricorso CP_1 introduttivo la sussistenza di atteggiamenti vessatori assunti nei suoi confronti dal marito e sfociati in un episodio di violenza fisica ai suoi danni avvenuto in data 30-1-2017, ovvero prima ancora della data della relazione investigativa. Al riguardo, su tale presunto episodio di violenza fisica, con l'atto di appello Parte_1 sostiene mancare la prova. Su tale episodio in effetti non vi è un diretto riscontro. Il Tribunale tuttavia attesta in motivazione la sussistenza in atti di referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di VI relativi al ricovero della ricorrente in data 3-2-2017, quindi ancora prima della relazione investigativa, a causa di “un episodio sincopale”, ed afferma essere “provata la crisi epilettica che della stessa ha determinato il ricovero”. Ha testimoniato (ud. di primo grado 1-10-2020) , sorella della ricorrente ed Controparte_4 odierna appellata, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di quest'ultima del 19-11-2018, che a seguito dell'episodio del 30-1-2017 la appellata due o tre giorni dopo ebbe delle crisi epilettiche “e in quelle occasioni fu portata in ospedale dove riscontrarono anche l'ecchimosi zigomatica”. Anche la madre della appellata, ha testimoniato (ud. di primo grado 28-4- Controparte_5 2021) che “due giorni dopo le percosse, mia LI venne ricoverata perché si sentì male e le vennero degli attacchi epilettici”. Lo stesso ricovero della appellata in ospedale, il 3-2-2017, a causa di una crisi epilettica, e le testimonianze sulla riconducibilità di questo stato ansioso anche ad una reazione allo scontro con il marito, impediscono di ritenere che la infedeltà coniugale della appellata, in quanto accertata successivamente, sia stata causa diretta della separazione tra i coniugi, invece che conseguenza della crisi matrimoniale già in atto;
alla luce di tali fatti risulta ininfluente la richiesta dell'appellante di deposito di “n. 2 file CD/DVD” contenenti “file anche video” (note scritte appellante 5-7-2025) . Per tali ragioni il motivo di appello proposto da sul mancato riconoscimento Parte_1 dell'addebito della separazione a deve essere rigettato. Controparte_1
Riguardo al motivo di appello di sul regolamento dei rapporti economici tra le Parte_1 parti si osserva quanto segue. Vale innanzitutto precisare, come segnalato dallo stesso Tribunale con la sentenza qui impugnata, che le parti hanno già instaurato davanti al medesimo Tribunale il giudizio di divorzio (N.R.G. 3016/2021), nel quale sono stati nel frattempo pronunciati provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza in data 10-2-2022, in virtù dei quali si è posto, per l'avvenire, a carico di un assegno mensile di euro 350,00 per il mantenimento Parte_1 di ed un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento della LI Controparte_1 ; conseguentemente il presente processo ha per oggetto i rapporti economici tra le Per_2 parti fino alla data della succitata ordinanza del 10-2-2022. Ciò posto, è certo che , nel corso di questo periodo, non ha avuto una Controparte_1 occupazione lavorativa, stabile e regolare;
l'appellante afferma che lavorava presso un centro termale di VI. Ma al riguardo ha testimoniato (ud. primo grado 13-11-2019) la LI che la madre, dopo avere lavorato all'IPERCOP ed essere andata a vivere Persona_3 insieme a tutta la famiglia in Giordania, al seguito del marito in missione militare, tornata in Italia (nel 2008), lavorava a chiamata, saltuariamente ed in modo discontinuo, presso le terme di VI per sostituire il personale in malattia o in ferie.
R.G. 5836/2022 4
Infatti il Tribunale ha accertato per tale attività lavorativa, quale cameriera di albergo, un reddito lordo in favore di non superiore al lordo ad euro 9.103,00 (per CP_1 CP_1 redditi da lavoro) per l'anno 2020 (modello 730/2021 quali redditi dell'anno 2020); calcolate le imposte al lordo per euro 2.163,00, deriva un reddito netto, senza contare altre detrazioni, di euro 6.940,00 ovvero pressoché pari ad euro 578,00 per 12 mensilità. Inoltre, una soltanto dazione di danaro, per una somma appena apprezzabile (euro 290,00), in favore di da parte del terzo sig. non dimostra la Controparte_1 Controparte_3 sussistenza di una stabile convivenza con il medesimo in virtù della quale ritenere che l'appellata beneficia di una continuativa assistenza economica. Invece beneficiava di stipendio pari al netto a marzo 2021 ad euro 1.852,45 e Parte_1 ad aprile 2021 ad euro 2.186,07; quindi nel mese di aprile 2021, andando in quiescenza, ha avuto la buonuscita per pensionamento (CE , pagamento Controparte_6 TFS rata 1, valuta 1-4-2021) pari ad euro 43,160,22; ed ha poi beneficiato di pensione, al netto (come deriva dai IN ), pari ad euro 3.799,89 a giugno 2021, euro 2.247,49 CP_6 a luglio 2021, euro 2.247,49 ad agosto 2021, euro 4.502,49 a settembre 2021. E' dunque evidente, come ha affermato il Tribunale, la significativa sperequazione reddituale tra le parti in sfavore di . Controparte_1 Ciò giustifica, pur dovendosi considerare che l'appellante sostiene spese per la propria abitazione, essendo stata assegnata la casa familiare di sua proprietà alla appellata che vi risiede insieme alla LI , il riconoscimento in favore di di un Per_2 Controparte_1 assegno di mantenimento per sé di euro 350,00 mensili e di un assegno per il mantenimento ordinario per la LI di euro 250,00 mensili (in ordine al quale nessuna specifica Per_2 censura viene proposta con l'appello, così come riguardo alla domanda di rilascio del passaporto, rimasta priva di motivazione), oltre la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie per la LI . Per_2 Di conseguenza l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante ; tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3-2014 n. Parte_1
55, Tabella 12, scaglione 3°, esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 2.500,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di VI Parte_1 n. 555/2022 del 25-5-2022;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Roma 3-9-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
AL IL NA AR RI
R.G. 5836/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa RI NA AR Presidente dott. IL AL Consigliere relatore dott.ssa NA Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 5836/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 10-7-2025 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 18-6-2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cesare Cardoni, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido Conticelli, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Gaetano Filangieri n. 4, per procura allegata telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giusy Addeo, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata telematicamente alla Email_1 comparsa di costituzione – appellata. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto.
[...]
e hanno contratto matrimonio in VI il 4-10-1992 e dalla CP_2 Controparte_1 loro unione sono nate le figlie (25-10-1999) e (30-4-2003). Per_1 Per_2 Con ricorso depositato il 23-5-2017 instaurava il giudizio di separazione, Controparte_1 e costituito , l'adito Tribunale di VI, dopo avere pronunciato la separazione Parte_1 tra le parti con la sentenza non definitiva del 10-8-2021, così pronunciava con la sentenza definitiva n. 555/2022 del 25-5-2022 (notificata il 5-10-2022): rigetta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione a;
rigetta la domanda di parte resistente Parte_1 di addebito della separazione a;
pone a carico di l'obbligo Controparte_1 Parte_1 di corrispondere a per il suo mantenimento la somma mensile di euro Controparte_1
350,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della LI maggiorenne ma
[...] Persona_3 non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, disponendo che invece nulla era dovuto per la LI maggiorenne ed Persona_4 economicamente indipendente;
pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie per la LI da individuarsi secondo il Protocollo del Persona_3 Tribunale di VI dell'11-9-2018; assegna la casa familiare sita in VI, via Monte Bianco n. 19, di proprietà esclusiva del resistente, in favore della ricorrente, dovendoci vivere insieme alla LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 compensa le spese di lite tra le parti.
R.G. 5836/2022 2
proponeva appello con ricorso depositato il 4-11-2022 chiedendo, in riforma Parte_1 della impugna sentenza, di dichiarare l'esclusivo o prevalente addebito della separazione all'appellata, fissando un contributo di mantenimento a carico dell'appellante unicamente in favore della LI nella misura ritenuta di giustizia e con corresponsione diretta Persona_3 in favore della stessa;
in subordine, di revocare e/o ridurre il contributo di mantenimento in favore dell'appellata, con condanna della medesima alla restituzione delle somme percepite in assenza di titolo, con mutuo consenso al rilascio del passaporto o di altro legittimo documento di espatrio. Si costitutiva con comparsa del 14-9-2023 chiedendo di rigettare Controparte_1 l'impugnazione. Con atto del 23-6-2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello. La Corte riservava la decisione nella udienza del 10-7-2025 trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti depositavano preventivamente note scritte, con cui si riportavano ai propri atti. Diritto In merito al motivo di appello sull'addebito della separazione, l'appellante sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente ponderato il materiale probatorio offertogli, sia con riferimento alla depositata relazione investigativa, confermata in sede testimoniale da titolare della Agenzia Investigativa, e da cui risultava la infedeltà Testimone_1 coniugale della appellata, sia riguardo ad una lettera manoscritta della appellata (all. 2 alla memoria di primo grado ex art. 183 comma 6 c.p.c.), non disconosciuta, da cui si evinceva la relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa e la relativa incidenza causale nella cessazione della convivenza tra le parti, sia infine riguardo alle altre testimonianze escusse in giudizio. Subordinatamente, in merito ai provvedimenti economici, l'appellante sostiene che non era stato considerato dal Tribunale che l'appellata aveva ricevuto in data 4-12-2020 un accredito di euro 290,00 dal Sig. presunto frequentatore della Controparte_3 appellata, che questa aveva una attività lavorativa presso un centro termale di VI, i cui proventi aveva tentato di nascondere, e che per propria scelta, dopo essere tornata in Italia nel 2008 dal soggiorno di lavoro dell'appellante, militare in carriera in missione presso l'Ambasciata Italiana in Giordania, non aveva più cercato un lavoro, quando invece fino al 2004 (anno di inizio della missione militare dell'appellante) aveva un impiego lavorativo presso il Centro Commerciale IPERCOOP di VI, da cui si era dimessa per seguire il marito insieme alle figlie all'estero. L'appello è infondato. Ha dichiarato il testimone titolare della Agenzia investigativa GPP di Testimone_1
VI (ud. di primo grado 1-10-2020), che aveva avuto mandato da di condurre Parte_1 accertamenti sulla moglie ai primi di marzo 2017; e in effetti la relazione investigativa, prodotta in primo grado, redatta dal teste e dal medesimo confermata, sulla infedeltà di reca la data del 13-3-2017. La lettera autografa di , Controparte_1 Controparte_1 citata dall'appellante quale prova dell'appello, è senza data ed è stata prodotta in primo grado dal medesimo in allegato alla memoria istruttoria del 20-11-2018; generici, perché prescindono dall'intero rapporto tra le parti, risultano i messaggi “whatsapp” allegati in atti. Il ricorso di primo grado con cui ha chiesto in giudizio la separazione Controparte_1 dal coniuge, è stato depositato in data 23-5-2017, ovvero soltanto poco più di due mesi dopo la relazione investigativa sulla infedeltà della ricorrente. E' certo che , Sottufficiale della Aviazione dell'Esercito - ed in tale veste aveva Parte_1 partecipato a numerose missioni militari all'estero (oggi collocato in quiescenza) -, era rientrato in Italia dopo avere svolto una missione militare in Afganistan nel gennaio 2017. Lo stesso afferma con l'odierno appello (pagg. 8-9) di avere notato, al rientro Parte_1 da quest'ultima missione militare, un progressivo raffreddamento nei rapporti coniugali, da lui addebitata alla relazione extraconiugale della moglie. Va detto però che il Tribunale, con la sentenza del 25-5-2022 oggi impugnata, afferma che (pag. 2) aveva dedotto con il ricorso introduttivo che la convivenza Controparte_1
R.G. 5836/2022 3
matrimoniale da circa tre anni era divenuta formale a causa del rifiuto del marito di avere qualsiasi forma di intimità, anche sessuale, a causa della condizione patologica sofferta dal resistente perché affetto da “impotentia erigendi”. L'appellante nega tale fatto e afferma che tale patologia è stata meramente allegata da e se mai dichiarata da testimoni soltanto “de relato”. Controparte_1 Il Tribunale riporta ancora come la ricorrente aveva anche dedotto con il ricorso CP_1 introduttivo la sussistenza di atteggiamenti vessatori assunti nei suoi confronti dal marito e sfociati in un episodio di violenza fisica ai suoi danni avvenuto in data 30-1-2017, ovvero prima ancora della data della relazione investigativa. Al riguardo, su tale presunto episodio di violenza fisica, con l'atto di appello Parte_1 sostiene mancare la prova. Su tale episodio in effetti non vi è un diretto riscontro. Il Tribunale tuttavia attesta in motivazione la sussistenza in atti di referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di VI relativi al ricovero della ricorrente in data 3-2-2017, quindi ancora prima della relazione investigativa, a causa di “un episodio sincopale”, ed afferma essere “provata la crisi epilettica che della stessa ha determinato il ricovero”. Ha testimoniato (ud. di primo grado 1-10-2020) , sorella della ricorrente ed Controparte_4 odierna appellata, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di quest'ultima del 19-11-2018, che a seguito dell'episodio del 30-1-2017 la appellata due o tre giorni dopo ebbe delle crisi epilettiche “e in quelle occasioni fu portata in ospedale dove riscontrarono anche l'ecchimosi zigomatica”. Anche la madre della appellata, ha testimoniato (ud. di primo grado 28-4- Controparte_5 2021) che “due giorni dopo le percosse, mia LI venne ricoverata perché si sentì male e le vennero degli attacchi epilettici”. Lo stesso ricovero della appellata in ospedale, il 3-2-2017, a causa di una crisi epilettica, e le testimonianze sulla riconducibilità di questo stato ansioso anche ad una reazione allo scontro con il marito, impediscono di ritenere che la infedeltà coniugale della appellata, in quanto accertata successivamente, sia stata causa diretta della separazione tra i coniugi, invece che conseguenza della crisi matrimoniale già in atto;
alla luce di tali fatti risulta ininfluente la richiesta dell'appellante di deposito di “n. 2 file CD/DVD” contenenti “file anche video” (note scritte appellante 5-7-2025) . Per tali ragioni il motivo di appello proposto da sul mancato riconoscimento Parte_1 dell'addebito della separazione a deve essere rigettato. Controparte_1
Riguardo al motivo di appello di sul regolamento dei rapporti economici tra le Parte_1 parti si osserva quanto segue. Vale innanzitutto precisare, come segnalato dallo stesso Tribunale con la sentenza qui impugnata, che le parti hanno già instaurato davanti al medesimo Tribunale il giudizio di divorzio (N.R.G. 3016/2021), nel quale sono stati nel frattempo pronunciati provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza in data 10-2-2022, in virtù dei quali si è posto, per l'avvenire, a carico di un assegno mensile di euro 350,00 per il mantenimento Parte_1 di ed un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento della LI Controparte_1 ; conseguentemente il presente processo ha per oggetto i rapporti economici tra le Per_2 parti fino alla data della succitata ordinanza del 10-2-2022. Ciò posto, è certo che , nel corso di questo periodo, non ha avuto una Controparte_1 occupazione lavorativa, stabile e regolare;
l'appellante afferma che lavorava presso un centro termale di VI. Ma al riguardo ha testimoniato (ud. primo grado 13-11-2019) la LI che la madre, dopo avere lavorato all'IPERCOP ed essere andata a vivere Persona_3 insieme a tutta la famiglia in Giordania, al seguito del marito in missione militare, tornata in Italia (nel 2008), lavorava a chiamata, saltuariamente ed in modo discontinuo, presso le terme di VI per sostituire il personale in malattia o in ferie.
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Infatti il Tribunale ha accertato per tale attività lavorativa, quale cameriera di albergo, un reddito lordo in favore di non superiore al lordo ad euro 9.103,00 (per CP_1 CP_1 redditi da lavoro) per l'anno 2020 (modello 730/2021 quali redditi dell'anno 2020); calcolate le imposte al lordo per euro 2.163,00, deriva un reddito netto, senza contare altre detrazioni, di euro 6.940,00 ovvero pressoché pari ad euro 578,00 per 12 mensilità. Inoltre, una soltanto dazione di danaro, per una somma appena apprezzabile (euro 290,00), in favore di da parte del terzo sig. non dimostra la Controparte_1 Controparte_3 sussistenza di una stabile convivenza con il medesimo in virtù della quale ritenere che l'appellata beneficia di una continuativa assistenza economica. Invece beneficiava di stipendio pari al netto a marzo 2021 ad euro 1.852,45 e Parte_1 ad aprile 2021 ad euro 2.186,07; quindi nel mese di aprile 2021, andando in quiescenza, ha avuto la buonuscita per pensionamento (CE , pagamento Controparte_6 TFS rata 1, valuta 1-4-2021) pari ad euro 43,160,22; ed ha poi beneficiato di pensione, al netto (come deriva dai IN ), pari ad euro 3.799,89 a giugno 2021, euro 2.247,49 CP_6 a luglio 2021, euro 2.247,49 ad agosto 2021, euro 4.502,49 a settembre 2021. E' dunque evidente, come ha affermato il Tribunale, la significativa sperequazione reddituale tra le parti in sfavore di . Controparte_1 Ciò giustifica, pur dovendosi considerare che l'appellante sostiene spese per la propria abitazione, essendo stata assegnata la casa familiare di sua proprietà alla appellata che vi risiede insieme alla LI , il riconoscimento in favore di di un Per_2 Controparte_1 assegno di mantenimento per sé di euro 350,00 mensili e di un assegno per il mantenimento ordinario per la LI di euro 250,00 mensili (in ordine al quale nessuna specifica Per_2 censura viene proposta con l'appello, così come riguardo alla domanda di rilascio del passaporto, rimasta priva di motivazione), oltre la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie per la LI . Per_2 Di conseguenza l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante ; tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 10-3-2014 n. Parte_1
55, Tabella 12, scaglione 3°, esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 2.500,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di VI Parte_1 n. 555/2022 del 25-5-2022;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Roma 3-9-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
AL IL NA AR RI
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