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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lia ELLIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Castiglione n. 37 e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano GRONDONA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, vicolo Ghirlanda n. 2, con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 13 gennaio 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 6 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nata , l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, impegnandosi a cooperare e collaborare per la sua equilibrata crescita psicofisica sotto ogni profilo e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diverso accordo e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, possa vedere e tenere con sé la figlia a week-end alterni dalle ore 16,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica con pernottamento, andandola a prendere e riaccompagnandola a casa della madre;
4) dispone che i genitori concordino i periodi di permanenza della figlia per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua presso l'uno o l'altro, così come il periodo delle vacanze estive;
5) con decorrenza dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle pagina 2 di 4 spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 7) prende atto che il signor si è impegnato a corrispondere alla signora Parte_2 entro il 15 gennaio 2025, l'importo di 373,37 euro relativo al 50% delle Pt_1 spese straordinarie sostenute per l'anno 2024/2025, come da documentazione già allo stesso inviata;
8) prende atto che le parti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 12 febbraio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lia ELLIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Castiglione n. 37 e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano GRONDONA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, vicolo Ghirlanda n. 2, con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 13 gennaio 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 6 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nata , l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, impegnandosi a cooperare e collaborare per la sua equilibrata crescita psicofisica sotto ogni profilo e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diverso accordo e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, possa vedere e tenere con sé la figlia a week-end alterni dalle ore 16,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica con pernottamento, andandola a prendere e riaccompagnandola a casa della madre;
4) dispone che i genitori concordino i periodi di permanenza della figlia per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua presso l'uno o l'altro, così come il periodo delle vacanze estive;
5) con decorrenza dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle pagina 2 di 4 spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 7) prende atto che il signor si è impegnato a corrispondere alla signora Parte_2 entro il 15 gennaio 2025, l'importo di 373,37 euro relativo al 50% delle Pt_1 spese straordinarie sostenute per l'anno 2024/2025, come da documentazione già allo stesso inviata;
8) prende atto che le parti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 12 febbraio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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