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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 548/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (CF Parte_1 [...]
e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(CF n.q. di eredi di , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Nadia Spallitta (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._3
in Palermo, Piazza Stazione Lolli 15
– parte appellante –
CONTRO
, (CF-80021470820), in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via Maqueda n. 100, presso gli Uffici legali dell'ente, rap- presentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Maria Stella Porret-
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.548/2019
to, Dirigente dell'Avvocatura dell'ente
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3781/2018 del 3 set- tembre 2018, rigettò l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pa- gamento N. 38199, proposta da e , Parte_3 Parte_2
nella qualità di eredi di , ex Assessore della Provincia Persona_1
Regionale di Palermo, emessa dal medesimo Ente in data 29.03.2010 e notificata agli opponenti in data il 06.04.2010, con la quale la
[...]
, ai sensi del R.D. 639/1910, ingiunse a Parte_4 Pt_5
il pagamento della somma di € 35.655,65, oltre rivalutazione ed
[...]
interessi legali dal 16.12.2005, a titolo di restituzione di somme ritenu- te indebitamente corrisposte quale indennità di carica e di presenza, con condanna alle spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2
n.q. proponevano appello chiedendone l'integrale riforma e - riassunto il giudizio nei confronti della nelle more succeduta Controparte_1
alla – richiamavano, con note di tratta- Parte_4
zione scritta depositate telematicamente, i principi espressi dalla Corte di Cassazione in analoghi giudizi vertenti con altri componenti della
Giunta Provinciale, ove il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio le sentenze emesse dalla Corte d'Appello di conferma delle decisioni dei giudici di primo grado.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.548/2019
3. Si costituiva nel giudizio la contestando il Controparte_1
l'appello proposto.
4. Rinviata la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per la deci- sione, con nota depositata telematicamente in data 18.11.2025, le parti hanno concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo tran- sattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinun- ciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del se- guente tenore: “Dichiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportu- ni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudizio”.
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.548/2019
contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 20.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile - 5 -
R.G. n.548/2019
Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 548/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (CF Parte_1 [...]
e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(CF n.q. di eredi di , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Nadia Spallitta (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._3
in Palermo, Piazza Stazione Lolli 15
– parte appellante –
CONTRO
, (CF-80021470820), in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via Maqueda n. 100, presso gli Uffici legali dell'ente, rap- presentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Maria Stella Porret-
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.548/2019
to, Dirigente dell'Avvocatura dell'ente
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3781/2018 del 3 set- tembre 2018, rigettò l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pa- gamento N. 38199, proposta da e , Parte_3 Parte_2
nella qualità di eredi di , ex Assessore della Provincia Persona_1
Regionale di Palermo, emessa dal medesimo Ente in data 29.03.2010 e notificata agli opponenti in data il 06.04.2010, con la quale la
[...]
, ai sensi del R.D. 639/1910, ingiunse a Parte_4 Pt_5
il pagamento della somma di € 35.655,65, oltre rivalutazione ed
[...]
interessi legali dal 16.12.2005, a titolo di restituzione di somme ritenu- te indebitamente corrisposte quale indennità di carica e di presenza, con condanna alle spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2
n.q. proponevano appello chiedendone l'integrale riforma e - riassunto il giudizio nei confronti della nelle more succeduta Controparte_1
alla – richiamavano, con note di tratta- Parte_4
zione scritta depositate telematicamente, i principi espressi dalla Corte di Cassazione in analoghi giudizi vertenti con altri componenti della
Giunta Provinciale, ove il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio le sentenze emesse dalla Corte d'Appello di conferma delle decisioni dei giudici di primo grado.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.548/2019
3. Si costituiva nel giudizio la contestando il Controparte_1
l'appello proposto.
4. Rinviata la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per la deci- sione, con nota depositata telematicamente in data 18.11.2025, le parti hanno concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo tran- sattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinun- ciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del se- guente tenore: “Dichiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportu- ni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudizio”.
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.548/2019
contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 20.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile - 5 -
R.G. n.548/2019
Corte di Appello di Palermo sez. I civile