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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5660/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 02/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MIATTO ELENA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
- contumace -
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 chiedeva altresì lo scioglimento del matrimonio formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Rilevato che dall'unione tra le parti non sono nati figli e non vi sono prescrizioni di natura economica da assumere;
che all'udienza del 13.11.2025, il Giudice accertava la contumacia della signora
[...]
e la causa veniva trattenuta in decisione previa discussione. Controparte_1
Poiché la resistente è nata in [...], la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando il ricorrente residente a [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3
lett. a) ii) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione temporis,
posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile,
la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ritenuto che la pronuncia è limitata al vincolo il Collegio si pronuncia come di seguito.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorso un anno, dalla data della comparizione dei coniugi.
2 Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 [...]
matrimonio contratto il 30/08/2000 e trascritto al n. 43, Parte 2, Controparte_1
Serie C, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni
Lupatoto (VR), a nessuna particolare condizione.
- Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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